Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2024, proposto da
CA UD MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 4635/2023 (R.G. 5396/2023), pubblicata in data 20/11/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Andrea Maisano e udita la difesa erariale per la parte intimata come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. la sig.ra CA UD MA agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 4635/2023 (R.G. 5396/2023), pubblicata in data 20/11/2023, nella parte in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1 comma 121, l. 107/2015 del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94. , per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. di possibili profili d’irricevibilità del ricorso per la tardività del deposito, alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Come da avviso rituale, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. per tardivo deposito dello stesso.
Non osta a tale conclusione l’assenza in udienza della difesa di parte ricorrente.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che la questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Logica, questa, che tuttavia non opera nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza (così, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 04.11.2024 n. 3641, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 24.11.2022, n. 10348).
Ciò posto, dagli atti di causa emerge che il ricorso è stato notificato in data 13.6.2024, coincidente con la data della ricevuta di consegna depositata in formato .eml, ed è stato successivamente depositato solo in data 5.7.2024 -come confermato dalla data della firma digitale apposta sul modulo originale di deposito-, vale a dire ventidue giorni dopo la sua notificazione.
In base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il ricorso introduttivo di un giudizio da trattare con il rito camerale -qual è il giudizio in tema di ottemperanza secondo quanto prefigurato dall’art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.- dev’essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua notificazione (termine dimidiato rispetto a quello ordinario di trenta giorni).
L’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. sancisce che il giudice deve dichiarare – anche d’ufficio – irricevibile il ricorso quando accerta la tardività del suo deposito, e ciò in conseguenza del carattere perentorio del termine per il relativo deposito sancito dall’art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso risulta pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. per violazione del termine perentorio dimidiato previsto per il suo deposito dalla data di notifica dello stesso.
In considerazione dell’esito in rito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO