TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1015/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa LUna Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015/2025 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difeso dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 21/09/2008 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in Serramonacesca.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1381/2023 pubbl. il 26/10/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
Serramonacesca il 21/09/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Serramonacesca, nell'anno 2008 atto numero 35 parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 19/06/2025:
1. i figli e rimarranno collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2 presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale sita in Controparte_1
Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n. 4, piano 6 e 7, di proprietà del sig.
ed affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Parte_1 esercitare condivisa la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2. entrambi i coniugi continueranno a collaborare nell'ambito educativo, assicurando un confronto reciproco e tempestivo su tutte le questioni riguardanti i propri figli, e svolgendo al meglio il loro ruolo genitoriale;
3. il padre potrà vedere e/o tenere i figli con sé senza alcun limite di tempo, previo accordo con la madre che sarà concordato con la stessa nelle ventiquattro ore prima,
e sempre compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ovvero di impegni già assunti per i minori;
4. nel definire gli accordi relativi ai periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i coniugi sono liberi di organizzare i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro nel rispetto del più ampio spirito di collaborazione e si pagina 3 di 9 impegnano a concordare di volta in volta, adottando un criterio di massima flessibilità e reciproco rispetto degli impegni e delle necessità, sia lavorative che personali, sempre considerando il primario interesse dei figli.
Tuttavia, nell'eventualità tra i signori e dovessero manifestarsi Pt_1 CP_1 disaccordi sulle modalità di gestione dei figli, le parti stabiliscono quanto segue:
• il sig. terrà con sé e LU due fine settimana nel corso del Pt_1 Per_1 mese con modalità alternata, dalle ore 7:00 del sabato alle ore 7:00 del lunedì, curando di prelevarli e riaccompagnarli presso la casa coniugale. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli un giorno a settimana a scelta tra i coniugi e sino al giorno successivo alle ore 7:00 nonché durante le ore di lavoro del sabato di competenza della madre che quest'ultima dovrà comunicare anticipatamente e per iscritto al sig. ogni mese. Il sig. infine avrà cura accompagnarli a scuola un giorno Pt_1 Pt_1 alla settimana e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e/o personali. Le parti concordano comunque sulla possibilità dell'ausilio di una baby-sitter sostenendone ognuno i relativi costi;
• in caso di malattia di entrambi i figli o di uno solo nel periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo potrà recuperare i relativi giorni sempre da concordare con la madre e potrà far visita presso l'abitazione coniugale previo accordo telefonico per le relative modalità;
• durante le festività natalizie (dal 24.12 al 06.01), durante le festività pasquali
(dal giovedì al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo) e nel corso di tutte le altre festività, i e LU trascorreranno il loro tempo sia con il sig. che Per_1 Pt_1 con la sig.ra secondo un criterio di alternanza e di suddivisione paritetica da CP_1 concordare almeno un mese prima e compatibilmente con le esigenze di vita dei minori e delle esigenze lavorative e non di entrambi;
• durante il periodo non scolastico e/o di vacanze estive, restano invariati i giorni e gli orari già previsti nel periodo scolastico. I sig.ri e Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 stabiliscono che ciascun genitore trascorrerà con i propri figli 15 giorni consecutivi con relativo pernottamento da concordarsi reciprocamente entro il 31 marzo di ogni anno e compatibilmente con le esigenze di salute e di vita dei minori;
5. i genitori concordano che i bambini possano essere accompagnati e/o prelevati anche da persone di fiducia, quali nonni, zii o una babysitter assunta di comune accordo;
6. i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a inserire i nominativi dei figli, Per_1
e LU, nei propri passaporti e a portarli con sé all'estero ed a richiedere ciascuno per proprio conto il 50% del rimborso relativo all'assegno familiare, nonché a garantirne la deducibilità ai fini fiscali;
7. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il Parte_1 Per_1 versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) mensile e del figlio LU con il versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) mensile da versarsi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese;
importi da doversi adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo l'allegato 1 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara, previo accordo e giustifica della spesa sostenuta. L'importo sopra indicato sarà corrisposto fino al compimento del diciottesimo anno di età di ognuno, posto che a far data successiva il sig. verserà la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a ciascun figlio anche Pt_1 direttamente e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, mediante il versamento su un conto dedicato al quale potranno accedere entrambi i genitori, nonché il 60% delle spese straordinarie;
8. la sig.ra rinuncia al mantenimento perché oggi è Controparte_1 economicamente indipendente;
9. il sig. è proprietario di diversi immobili, tra cui l'immobile Parte_1 adibito a casa familiare in Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n. 4 censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 11, Particella 2941, ER 226;
pagina 5 di 9 10. la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Montesilvano (PE) Controparte_1 alla Via Lago di Bracciano n. 4 censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 11, Particella 2941, ER 176 e ER 99 attualmente occupato pro bono dal marito;
11. le parti riconoscono reciprocamente che nella casa coniugale sono presenti beni mobili di proprietà esclusiva della sig.ra In particolare, viene riconosciuta CP_1 alla sig.ra la proprietà di tutti i mobili e complementi da lei disegnati e CP_1 progettati, per i quali detiene la proprietà intellettuale, nonché la proprietà dei mobili e complementi di origine familiare presenti nella casa coniugale. Controparte_2
Inoltre, viene riconosciuta alla sig.ra la proprietà dei mobili e complementi CP_1 ricevuti in regalo durante il matrimonio e in particolare la proprietà dei seguenti beni, donati dalla propria famiglia:
- ; Persona_3
- Lampadario a sospensione Caboche Foscarini;
- Lampada piantana Artemide Melampo;
- Lampada da tavolo Artemide Tolomeo;
12. considerata la volontà della sig.ra dichiarata nel presente accordo, di CP_1 trasferirsi presso un altro immobile insieme ai figli e LU – e ciò in Per_1 ragione dell'avvenuta sottoscrizione di contratto di locazione con decorrenza 15 maggio 2025 (doc.11) – la stessa, con obbligo di preventiva comunicazione scritta al sig. indicando la data dell'effettivo trasferimento (entro il termine di mesi Pt_1 due dalla stipula del contratto di locazione), dichiara formalmente in atto di rinunciare definitivamente alla casa coniugale sita in Montesilvano (PE) alla Via
Lago di Bracciano n. 4, che tornerà nella piena e definitiva disponibilità del sig. alla data dell'effettivo trasferimento della sig.ra presso l'immobile Pt_1 CP_1 locato e senza possibilità di potervi rientrare. Al verificarsi di tale circostanza, sia che la sig.ra decida di locare altro immobile, o che si determini in futuro ad CP_1
pagina 6 di 9 acquistarne uno, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di Pt_1 CP_1 euro 300,00 (trecento/00) mensili, a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo e ciò fino al compimento del 18 esimo anno di età del figlio LU. Ogni rapporto obbligatorio relativo ad un contratto di locazione o di mutuo dovrà essere intestato solo ed esclusivamente alla sig.ra Controparte_1
Detto contributo non equivale a mantenimento;
13. in ragione dell'obbligo e dell'impegno economico assunto dal sig.
[...]
secondo le modalità indicate nel punto n. 12 a contribuire al pagamento Pt_1 dell'affitto o del mutuo di altra abitazione per la sig.ra e per i suoi Controparte_1 figli e LU e ciò fino al compimento del 18 esimo anno del figlio LU, Per_1 per detto impegno determinato dalla scelta della sig.ra con il presente atto, CP_1
a titolo sinallagmatico e avente causa solutoria, la sig.ra nata a Controparte_1
NA (LE) il giorno 22 maggio 1978, residente in [...], con la sottoscrizione del presente atto, con espressa rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, dichiara di traferire al sig. nato a [...] il giorno 21 luglio Parte_1
1973, residente in [...] che accetta ed acquista la piena proprietà per 1/1 del compendio immobiliare sito in Montesilvano
(PE) Via Lago di Bracciano nr. 4, da lei acquistato con compravendita per atto a rogito del Notaio del 26.09.2019 – Repertorio n. 86293 – Persona_4
Raccolta n. 12518 – Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.
9953.1/2019 Reparto PI di Pescara in atti dal 30.09.2019 R.G. n. 14073 R.P. n. 9953,
e precisamente:
a) appartamento al piano secondo (terzo livello) della Palazzina C, tipo 5, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere, ripostiglio, bagno e disimpegno, con una loggia a livello, il tutto confinante con: vano scala, vano ascensore, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, particella n. 2941, subalterno 176, Piano 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani pagina 7 di 9 4, superficie catastale totale mq. 78 escluso le aree scoperte mq. 73, zona censuaria
1, Rendita: Euro 340,86, dichiarando espressamente che l'appartamento non è gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 12 - 13 – 14);
b) locale ad uso garage posto al piano seminterrato della stessa palazzina, distinto con il numero di interno sessantanove, della superficie di circa mq. 30, confinante con: spazio di manovra, vano scale, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al: Foglio 11, particella 2941, subalterno 99, Piano s1, categoria C/6, classe
4, superficie catastale totale mq. 33, consistenza mq. 30, zona censuaria 1, Rendita:
Euro 85,22, dichiarando espressamente che il locale ad uso garage non è gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 15 – 16 – 17);
14. in ordine al trasferimento del compendio immobiliare indicato e descritto nel punto 13), la cedente, sig.ra dichiara: Controparte_1
- la regolarità dei titoli edilizi degli immobili oggetti di vendita facenti parte della costruzione del fabbricato è avvenuta giusta concessione edilizia del Comune di
Montesilvano del 04.11.2022 n. 9480, e successive D.I.A. del 27.11.2003 n. 063084 di protocollo e D.I.A. del 27.10.2004 prot. n. 51526 (doc. 18) e che l'immobile è stato dichiarato agibile con provvedimento dello stesso Comune del 30.10.2010 prot. gen. n. 044234 e prot. int. n.1617 (doc. 19);
- ai fini del D. Lgs n. 192/05 e successive modifiche, che l'appartamento è provvisto di Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dall'architetto
[...]
e che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni delle sue Tes_1 risultanze (doc. 20);
- la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai sensi dell'art. 29 c.1 bis Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 c. 14 D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010;
pagina 8 di 9 - che il trasferimento è fatto e accettato a corpo e non a misura e che il valore dello stesso attribuito ai sensi dell'art. 1 c. 497 Legge n. 266/05 è pari ad euro 49.450,00
(quarantanovemilaquattrocentocinquanta/00);
15. posto che nell'atto di compravendita sottoscritto in data 26.09.2019 dinanzi il
Notaio la parte acquirente, sig.ra dava atto e Persona_4 Controparte_1 riconosceva che i titoli di pagamento necessari per l'acquisto del compendio immobiliare originavano da provviste fornite dal coniuge sig. il Parte_1 quale, presente all'atto, confermava la circostanza (doc. 21); i ricorrenti concordano e dichiarano che il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del presente accordo non prevede alcun corrispettivo in denaro, essendo lo stesso finalizzato alla regolamentazione delle rispettive posizioni economiche dei coniugi.
Tutte le spese necessarie al perfezionamento del trasferimento della proprietà e tutte le possibili richieste di carattere fiscale saranno integralmente a carico del sig.
Pt_1
16. le parti danno atto, altresì, che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo con l'impegno precipuo del sig. a curare la Pt_1 trascrizione dell'atto e del verbale presso il competente Ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serramonacesca per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente
Dott. LU Cirillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa LUna Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015/2025 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difeso dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 21/09/2008 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in Serramonacesca.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1381/2023 pubbl. il 26/10/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
Serramonacesca il 21/09/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Serramonacesca, nell'anno 2008 atto numero 35 parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 19/06/2025:
1. i figli e rimarranno collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2 presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale sita in Controparte_1
Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n. 4, piano 6 e 7, di proprietà del sig.
ed affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Parte_1 esercitare condivisa la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2. entrambi i coniugi continueranno a collaborare nell'ambito educativo, assicurando un confronto reciproco e tempestivo su tutte le questioni riguardanti i propri figli, e svolgendo al meglio il loro ruolo genitoriale;
3. il padre potrà vedere e/o tenere i figli con sé senza alcun limite di tempo, previo accordo con la madre che sarà concordato con la stessa nelle ventiquattro ore prima,
e sempre compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ovvero di impegni già assunti per i minori;
4. nel definire gli accordi relativi ai periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i coniugi sono liberi di organizzare i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro nel rispetto del più ampio spirito di collaborazione e si pagina 3 di 9 impegnano a concordare di volta in volta, adottando un criterio di massima flessibilità e reciproco rispetto degli impegni e delle necessità, sia lavorative che personali, sempre considerando il primario interesse dei figli.
Tuttavia, nell'eventualità tra i signori e dovessero manifestarsi Pt_1 CP_1 disaccordi sulle modalità di gestione dei figli, le parti stabiliscono quanto segue:
• il sig. terrà con sé e LU due fine settimana nel corso del Pt_1 Per_1 mese con modalità alternata, dalle ore 7:00 del sabato alle ore 7:00 del lunedì, curando di prelevarli e riaccompagnarli presso la casa coniugale. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli un giorno a settimana a scelta tra i coniugi e sino al giorno successivo alle ore 7:00 nonché durante le ore di lavoro del sabato di competenza della madre che quest'ultima dovrà comunicare anticipatamente e per iscritto al sig. ogni mese. Il sig. infine avrà cura accompagnarli a scuola un giorno Pt_1 Pt_1 alla settimana e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e/o personali. Le parti concordano comunque sulla possibilità dell'ausilio di una baby-sitter sostenendone ognuno i relativi costi;
• in caso di malattia di entrambi i figli o di uno solo nel periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo potrà recuperare i relativi giorni sempre da concordare con la madre e potrà far visita presso l'abitazione coniugale previo accordo telefonico per le relative modalità;
• durante le festività natalizie (dal 24.12 al 06.01), durante le festività pasquali
(dal giovedì al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo) e nel corso di tutte le altre festività, i e LU trascorreranno il loro tempo sia con il sig. che Per_1 Pt_1 con la sig.ra secondo un criterio di alternanza e di suddivisione paritetica da CP_1 concordare almeno un mese prima e compatibilmente con le esigenze di vita dei minori e delle esigenze lavorative e non di entrambi;
• durante il periodo non scolastico e/o di vacanze estive, restano invariati i giorni e gli orari già previsti nel periodo scolastico. I sig.ri e Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 stabiliscono che ciascun genitore trascorrerà con i propri figli 15 giorni consecutivi con relativo pernottamento da concordarsi reciprocamente entro il 31 marzo di ogni anno e compatibilmente con le esigenze di salute e di vita dei minori;
5. i genitori concordano che i bambini possano essere accompagnati e/o prelevati anche da persone di fiducia, quali nonni, zii o una babysitter assunta di comune accordo;
6. i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a inserire i nominativi dei figli, Per_1
e LU, nei propri passaporti e a portarli con sé all'estero ed a richiedere ciascuno per proprio conto il 50% del rimborso relativo all'assegno familiare, nonché a garantirne la deducibilità ai fini fiscali;
7. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il Parte_1 Per_1 versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) mensile e del figlio LU con il versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) mensile da versarsi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese;
importi da doversi adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo l'allegato 1 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara, previo accordo e giustifica della spesa sostenuta. L'importo sopra indicato sarà corrisposto fino al compimento del diciottesimo anno di età di ognuno, posto che a far data successiva il sig. verserà la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a ciascun figlio anche Pt_1 direttamente e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, mediante il versamento su un conto dedicato al quale potranno accedere entrambi i genitori, nonché il 60% delle spese straordinarie;
8. la sig.ra rinuncia al mantenimento perché oggi è Controparte_1 economicamente indipendente;
9. il sig. è proprietario di diversi immobili, tra cui l'immobile Parte_1 adibito a casa familiare in Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n. 4 censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 11, Particella 2941, ER 226;
pagina 5 di 9 10. la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Montesilvano (PE) Controparte_1 alla Via Lago di Bracciano n. 4 censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 11, Particella 2941, ER 176 e ER 99 attualmente occupato pro bono dal marito;
11. le parti riconoscono reciprocamente che nella casa coniugale sono presenti beni mobili di proprietà esclusiva della sig.ra In particolare, viene riconosciuta CP_1 alla sig.ra la proprietà di tutti i mobili e complementi da lei disegnati e CP_1 progettati, per i quali detiene la proprietà intellettuale, nonché la proprietà dei mobili e complementi di origine familiare presenti nella casa coniugale. Controparte_2
Inoltre, viene riconosciuta alla sig.ra la proprietà dei mobili e complementi CP_1 ricevuti in regalo durante il matrimonio e in particolare la proprietà dei seguenti beni, donati dalla propria famiglia:
- ; Persona_3
- Lampadario a sospensione Caboche Foscarini;
- Lampada piantana Artemide Melampo;
- Lampada da tavolo Artemide Tolomeo;
12. considerata la volontà della sig.ra dichiarata nel presente accordo, di CP_1 trasferirsi presso un altro immobile insieme ai figli e LU – e ciò in Per_1 ragione dell'avvenuta sottoscrizione di contratto di locazione con decorrenza 15 maggio 2025 (doc.11) – la stessa, con obbligo di preventiva comunicazione scritta al sig. indicando la data dell'effettivo trasferimento (entro il termine di mesi Pt_1 due dalla stipula del contratto di locazione), dichiara formalmente in atto di rinunciare definitivamente alla casa coniugale sita in Montesilvano (PE) alla Via
Lago di Bracciano n. 4, che tornerà nella piena e definitiva disponibilità del sig. alla data dell'effettivo trasferimento della sig.ra presso l'immobile Pt_1 CP_1 locato e senza possibilità di potervi rientrare. Al verificarsi di tale circostanza, sia che la sig.ra decida di locare altro immobile, o che si determini in futuro ad CP_1
pagina 6 di 9 acquistarne uno, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di Pt_1 CP_1 euro 300,00 (trecento/00) mensili, a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo e ciò fino al compimento del 18 esimo anno di età del figlio LU. Ogni rapporto obbligatorio relativo ad un contratto di locazione o di mutuo dovrà essere intestato solo ed esclusivamente alla sig.ra Controparte_1
Detto contributo non equivale a mantenimento;
13. in ragione dell'obbligo e dell'impegno economico assunto dal sig.
[...]
secondo le modalità indicate nel punto n. 12 a contribuire al pagamento Pt_1 dell'affitto o del mutuo di altra abitazione per la sig.ra e per i suoi Controparte_1 figli e LU e ciò fino al compimento del 18 esimo anno del figlio LU, Per_1 per detto impegno determinato dalla scelta della sig.ra con il presente atto, CP_1
a titolo sinallagmatico e avente causa solutoria, la sig.ra nata a Controparte_1
NA (LE) il giorno 22 maggio 1978, residente in [...], con la sottoscrizione del presente atto, con espressa rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, dichiara di traferire al sig. nato a [...] il giorno 21 luglio Parte_1
1973, residente in [...] che accetta ed acquista la piena proprietà per 1/1 del compendio immobiliare sito in Montesilvano
(PE) Via Lago di Bracciano nr. 4, da lei acquistato con compravendita per atto a rogito del Notaio del 26.09.2019 – Repertorio n. 86293 – Persona_4
Raccolta n. 12518 – Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.
9953.1/2019 Reparto PI di Pescara in atti dal 30.09.2019 R.G. n. 14073 R.P. n. 9953,
e precisamente:
a) appartamento al piano secondo (terzo livello) della Palazzina C, tipo 5, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere, ripostiglio, bagno e disimpegno, con una loggia a livello, il tutto confinante con: vano scala, vano ascensore, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, particella n. 2941, subalterno 176, Piano 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani pagina 7 di 9 4, superficie catastale totale mq. 78 escluso le aree scoperte mq. 73, zona censuaria
1, Rendita: Euro 340,86, dichiarando espressamente che l'appartamento non è gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 12 - 13 – 14);
b) locale ad uso garage posto al piano seminterrato della stessa palazzina, distinto con il numero di interno sessantanove, della superficie di circa mq. 30, confinante con: spazio di manovra, vano scale, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al: Foglio 11, particella 2941, subalterno 99, Piano s1, categoria C/6, classe
4, superficie catastale totale mq. 33, consistenza mq. 30, zona censuaria 1, Rendita:
Euro 85,22, dichiarando espressamente che il locale ad uso garage non è gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli (doc. 15 – 16 – 17);
14. in ordine al trasferimento del compendio immobiliare indicato e descritto nel punto 13), la cedente, sig.ra dichiara: Controparte_1
- la regolarità dei titoli edilizi degli immobili oggetti di vendita facenti parte della costruzione del fabbricato è avvenuta giusta concessione edilizia del Comune di
Montesilvano del 04.11.2022 n. 9480, e successive D.I.A. del 27.11.2003 n. 063084 di protocollo e D.I.A. del 27.10.2004 prot. n. 51526 (doc. 18) e che l'immobile è stato dichiarato agibile con provvedimento dello stesso Comune del 30.10.2010 prot. gen. n. 044234 e prot. int. n.1617 (doc. 19);
- ai fini del D. Lgs n. 192/05 e successive modifiche, che l'appartamento è provvisto di Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dall'architetto
[...]
e che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni delle sue Tes_1 risultanze (doc. 20);
- la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai sensi dell'art. 29 c.1 bis Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 c. 14 D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010;
pagina 8 di 9 - che il trasferimento è fatto e accettato a corpo e non a misura e che il valore dello stesso attribuito ai sensi dell'art. 1 c. 497 Legge n. 266/05 è pari ad euro 49.450,00
(quarantanovemilaquattrocentocinquanta/00);
15. posto che nell'atto di compravendita sottoscritto in data 26.09.2019 dinanzi il
Notaio la parte acquirente, sig.ra dava atto e Persona_4 Controparte_1 riconosceva che i titoli di pagamento necessari per l'acquisto del compendio immobiliare originavano da provviste fornite dal coniuge sig. il Parte_1 quale, presente all'atto, confermava la circostanza (doc. 21); i ricorrenti concordano e dichiarano che il trasferimento del compendio immobiliare oggetto del presente accordo non prevede alcun corrispettivo in denaro, essendo lo stesso finalizzato alla regolamentazione delle rispettive posizioni economiche dei coniugi.
Tutte le spese necessarie al perfezionamento del trasferimento della proprietà e tutte le possibili richieste di carattere fiscale saranno integralmente a carico del sig.
Pt_1
16. le parti danno atto, altresì, che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo con l'impegno precipuo del sig. a curare la Pt_1 trascrizione dell'atto e del verbale presso il competente Ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serramonacesca per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente
Dott. LU Cirillo
pagina 9 di 9