TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 726/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. SAVELLI ROSANNA oggi sostituito Controparte_2 dall'avv. Claudio Ciri
Nessuno è presente per la e per l'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Ciri si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2022 promossa da:
(C.F. , con l'avv. SAVELLI Controparte_2 P.IVA_1
ROSANNA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. BINI ALESSANDRO che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_2 giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, previa ammissione delle richieste memorie istruttorie, senza accettazione del contraddittorio sulla costituzione e note conclusive avversarie, per essere state effettuate in modo irrituale senza rappresentanza e sottoscrizione, annullare/revisionare
l'Ordinanza di Ingiunzione n. 620/2019 della , relativa al processo verbale n. 63/2017 Controparte_1 del 22/11/2017, ordinato dall' Parte_3
, dell'importo di € 3.005,00; il tutto, secondo il
[...] principio iuri novit curia;
essendo il provvedimento illegittimo per mancanza dei presupposti per
l'applicazione di tale sanzione, dal momento che quanto contestato, ossia il fatto della non attivazione delle procedure, non è dimostrato da fatti oggettivi. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte convenuta: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito rigettare l'opposizione, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 620/2019 del 17/12/2019, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. personalmente ed in qualità di titolare CP_2 dell' adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Arcidosso chiedendo Parte_4
l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n. 620/2019 del 17/12/2019 emessa dalla Controparte_1 relativa al processo verbale n. 63/2017 del 22/11/2017, ordinato dall'
[...]
, dell'importo Parte_3 di € 3.005,00 per la violazione dell'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002, applicando la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 190/2006.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva sostenendo la mancanza di responsabilità, anche a titolo di colpa per la violazione contestata, ritenendo di aver “effettuato tutto quanto previsto dalla normativa in materia, con diligenza, prudenza e professionalità” e sostenendo inoltre che, dalla stessa documentazione della isultavano rispettate tutte le prescrizioni”. Pt_5
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace Controparte_1 adito dovendo le opposizioni in materia di sicurezza alimentare essere proposte avanti al Tribunale.
Con sentenza dell'11.02.2022 il Giudice di Pace dichiarava la domanda irricevibile e rimetteva integralmente nei termini il ricorrente per la riassunzione del presente procedimento dinanzi al
Tribunale di Grosseto (termini decorrenti dalla data di pubblicazione della Sentenza) a spese compensate.
Con ricorso il sig. personalmente ed in qualità di titolare dell' CP_2 Parte_4 riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Grosseto per i motivi proposti nel ricorso
[...] originario.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le pretese avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva documentalmente istruita.
All''udienza del 1.10.2025 la causa veniva discussa alla sola presenza di parte ricorrente, previo deposito di note conclusive.
Il fatto.
La pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze della verifica effettuata in Controparte_1 data 04/09/2017 dall'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Azienda USL
pagina 3 di 7 presso l' posta in Parte_3 Parte_4 località Piancapassini 2 a Seggiano (GR), in seguito alla quale fu accertato che il ricorrente non aveva attuato gli interventi volti ad informare i propri clienti circa la necessità del ritiro dal commercio di un prodotto alimentare oggetto di allerta;
in particolare fu constatato che, nonostante in data 31/08/2017
l' avesse ricevuto dall' una mail Parte_4 Parte_6 con cui le veniva comunicato di dover effettuare il ritiro dal commercio delle uova acquistate in data
28/08/2017 ed appartenenti al lotto L234, in quanto risultate contaminate da Fipronil, l'opponente aveva messo in atto le procedure di ritiro delle uova oggetto di allerta presso le ditte a cui le aveva commercializzate, solo in data 4.09.2022, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del Reg. CE
178/2002. Per tale motivo fu elevato nei confronti del sig. in qualità di titolare CP_2 dell' il processo verbale n. 63/2017 del 22/11/2017, in cui veniva Parte_4 contestata la violazione all'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002, applicando la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 190/2006.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e delle note conclusive depositate dalla resistente, sollevata dal ricorrente in quanto a suo dire gli Controparte_1 atti non sono stati sottoscritti digitalmente nelle forme di rito, stante la mancata sottoscrizione del
Dirigente del settore, oltre che di valida delega a stare in giudizio da parte del Rappresentante dell'Ente.
Ebbene l'eccezione è infondata in quanto la in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale pro tempore, risulta rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D. Lgs. 150/2011, dal
Dott. Alessandro Bini Dirigente del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio e domiciliato presso il medesimo Settore e gli atti depositati telematicamente risultano sottoscritti digitalmente dallo stesso Dirigente.
Entrando nel merito della questione, sosteneva il ricorrente, che, a seguito dell'e-mail della Ditta fornitrice delle uova (ricevuta giovedì 31/08/2017 alle ore 18,48), provvedeva immediatamente all'individuazione della merce presente in magazzino, identificata e dichiarata “MERCE NON
CONFORME”; il giorno lunedì 4 settembre aveva provveduto ad individuare tutti i destinatari del prodotto ed aveva inviato a tutti l'apposito Modello comunicazione Ritiro/richiamo nel quale erano state riportate specifiche indicazioni circa il numero di lotto oggetto del ritiro, la data e il numero del
DDT di consegna, ed il numero dei pezzi. L' aveva infine provveduto al recupero presso i Pt_4 clienti delle uova appartenerti al lotto L234 e riconsegnandoli al fornitore entro il 25/09/2017.
Deduceva pertanto di non poter essere ritenuto responsabile, neppure a titolo di colpa, della violazione contestata in quanto, con perfetta diligenza e buona fede, aveva, adempiuto agli obblighi prescritti dalla pagina 4 di 7 normativa.
si ritiene opportuno analizzare l'articolo 19 comma 1 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 la cui violazione è stata contestata al ricorrente il quale stabilisce le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti alimentari.
Articolo 19 comma 1: “Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. (…. Omissis).”.
Al comma 3 si prevede: “Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare”.
Nello specifico, l'art. 19 del citato Reg. CE 178/2002, al fine di garantire la sicurezza alimentare, impone agli operatori di settore alimentare che commercializza, l'adozione di efficaci misure volte ad attuare il ritiro ed il richiamo dei prodotti alimentari che non risultano conformi ai requisiti di sicurezza, informando immediatamente le imprese a cui li hanno forniti e dandone comunicazione.
La violazione dell'art. 19 è sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 190/2006, il quale prevede le relative sanzioni amministrative o penali in caso di inadempimento alle norme di sicurezza alimentare, tra cui la mancata tracciabilità.
Nel caso di specie, il ritardo nell'attivazione della procedura di ritiro (che viene equiparato alla mancata attivazione), che invece avrebbe dovuto essere immediata, che venne accertato in sede di sopralluogo, in data 4.09.2017, ha comportato l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 19 anzidetto.
È da rilevare in proposito che la società si è attivata ben 4 giorni dopo rispetto alla comunicazione;
infatti, ricevuta la comunicazione di giovedì, ben avrebbe potuto attivarsi il giorno successivo, ovvero il venerdì, essendo tra l'altro un giorno lavorativo, ad esempio anche tramite telefono, fax o e-mail, vista l'urgenza della segnalazione. A nulla rileva quanto dichiarato dal ricorrente nella memoria difensiva inoltrata alla nella quale affermava che “Le modeste risorse umane di cui l'azienda CP_1 pagina 5 di 7 dispone, trattandosi di un'azienda a conduzione familiare e gli impegni assunti verso i clienti nell'imminenza del fine settimana, hanno quindi determinato il ritardo nell'invio della comunicazione di ritiro presso i clienti, non rispettando quindi il principio dell'immediatezza delle comunicazioni richiamato dall'art. 19 del Reg.to Ce 178/2002”, ammettendo così la tardività della comunicazione ai propri clienti sulla necessità del ritiro delle uova.
Va evidenziata altresì la delibera della G.R. della n. 1073 del 31-10-2005, recante le Controparte_1
“Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica” al punto “9. Ritiro e richiamo di un prodotto”, la quale segnala chiaramente l'urgenza con cui dovrebbe essere inoltrata la comunicazione di ritiro o richiamo del prodotto.
In particolare, al secondo paragrafo del punto 9.3 si legge che “La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovrà esser fatta in maniera quanto più tempestiva possibile (ad esempio per telefono); ad essa deve seguire comunicazione scritta, via fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del prodotto. Si deve evitare che la notifica abbia il formato di una lettera commerciale: essa, infatti deve dare l'immediata percezione dell'urgenza, riportando la dicitura: “Urgente: ritiro del prodotto” o “Urgente: richiamo del prodotto”.
A questo punto è d'obbligo precisare che il ricorrente ritiene illegittima la contestazione effettuata laddove rileva che gli “Ispettori della a seguito del sopralluogo effettuato il 12/09/2017, a Verbale Pt_5 dichiarano che “non sono state riscontate inadeguatezze e/o non conformità” e alla sezione di “Verifica: conclusiva” riportano “Le prescrizioni sono state OTTEMPERATE”, così come risulta nella Relazione di controllo ufficiale.
Ebbene sempre in occasione del sopralluogo, nella relazione di controllo ufficiale redatta in data
4.09.2017, dagli agenti accertatori, verificato il mancato adempimento degli obblighi imposti per il ritiro/richiamo della merce, assegnarono alla società delle prescrizioni, infatti nella “sezione C – Esiti del controllo – eventuali provvedimenti conseguenti - ” sempre del documento si legge: “A seguito di riscontro di non adeguatezze e/o conformità si procede a: - “contestazione di violazioni amministrative, nelle modalità e per le fattispecie sono/saranno descritte nello specifico Verbale di accertamento e contestazione in riferimento alla mancata attivazione procedure di richiamo”. Ed inoltre viene richiesto un “adeguamento alle prescrizioni nei tempi indicati nel presente atto”, ai sensi dell'articolo 6, comma
7 del D. Lgs. 193/2007 il quale prevedeva un procedimento sanzionatorio diverso a seconda che si trattasse di assenza di requisiti/procedure o di inadeguatezza di requisiti/procedure già esistenti, applicando sanzioni diverse in base a tale distinzione. pagina 6 di 7 Nello specifico, quindi, per l'inadeguatezza, veniva assegnato un termine per l'adeguamento e solo in caso di mancata ottemperanza si sarebbe applicato la sanzione amministrativa;
avendo il ricorrente, seppur con ritardo, messo in atto la procedura di ritiro/richiamo, lo stesso non è incorso nella relativa sanzione.
Ne consegue che, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni riscontrata all'esito del sopralluogo del
12.09.2017, nella relazione finale, non ha escluso l'applicazione della sanzione relativa al mancato rispetto dell'art. 19 del citato Reg. CE 178/2002.
Riscontrata la legittimità della sanzione irrogata, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere compensate stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 726/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. SAVELLI ROSANNA oggi sostituito Controparte_2 dall'avv. Claudio Ciri
Nessuno è presente per la e per l'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Ciri si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2022 promossa da:
(C.F. , con l'avv. SAVELLI Controparte_2 P.IVA_1
ROSANNA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. BINI ALESSANDRO che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_2 giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, previa ammissione delle richieste memorie istruttorie, senza accettazione del contraddittorio sulla costituzione e note conclusive avversarie, per essere state effettuate in modo irrituale senza rappresentanza e sottoscrizione, annullare/revisionare
l'Ordinanza di Ingiunzione n. 620/2019 della , relativa al processo verbale n. 63/2017 Controparte_1 del 22/11/2017, ordinato dall' Parte_3
, dell'importo di € 3.005,00; il tutto, secondo il
[...] principio iuri novit curia;
essendo il provvedimento illegittimo per mancanza dei presupposti per
l'applicazione di tale sanzione, dal momento che quanto contestato, ossia il fatto della non attivazione delle procedure, non è dimostrato da fatti oggettivi. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte convenuta: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito rigettare l'opposizione, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 620/2019 del 17/12/2019, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. personalmente ed in qualità di titolare CP_2 dell' adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Arcidosso chiedendo Parte_4
l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n. 620/2019 del 17/12/2019 emessa dalla Controparte_1 relativa al processo verbale n. 63/2017 del 22/11/2017, ordinato dall'
[...]
, dell'importo Parte_3 di € 3.005,00 per la violazione dell'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002, applicando la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 190/2006.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva sostenendo la mancanza di responsabilità, anche a titolo di colpa per la violazione contestata, ritenendo di aver “effettuato tutto quanto previsto dalla normativa in materia, con diligenza, prudenza e professionalità” e sostenendo inoltre che, dalla stessa documentazione della isultavano rispettate tutte le prescrizioni”. Pt_5
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace Controparte_1 adito dovendo le opposizioni in materia di sicurezza alimentare essere proposte avanti al Tribunale.
Con sentenza dell'11.02.2022 il Giudice di Pace dichiarava la domanda irricevibile e rimetteva integralmente nei termini il ricorrente per la riassunzione del presente procedimento dinanzi al
Tribunale di Grosseto (termini decorrenti dalla data di pubblicazione della Sentenza) a spese compensate.
Con ricorso il sig. personalmente ed in qualità di titolare dell' CP_2 Parte_4 riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Grosseto per i motivi proposti nel ricorso
[...] originario.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le pretese avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva documentalmente istruita.
All''udienza del 1.10.2025 la causa veniva discussa alla sola presenza di parte ricorrente, previo deposito di note conclusive.
Il fatto.
La pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze della verifica effettuata in Controparte_1 data 04/09/2017 dall'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Azienda USL
pagina 3 di 7 presso l' posta in Parte_3 Parte_4 località Piancapassini 2 a Seggiano (GR), in seguito alla quale fu accertato che il ricorrente non aveva attuato gli interventi volti ad informare i propri clienti circa la necessità del ritiro dal commercio di un prodotto alimentare oggetto di allerta;
in particolare fu constatato che, nonostante in data 31/08/2017
l' avesse ricevuto dall' una mail Parte_4 Parte_6 con cui le veniva comunicato di dover effettuare il ritiro dal commercio delle uova acquistate in data
28/08/2017 ed appartenenti al lotto L234, in quanto risultate contaminate da Fipronil, l'opponente aveva messo in atto le procedure di ritiro delle uova oggetto di allerta presso le ditte a cui le aveva commercializzate, solo in data 4.09.2022, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del Reg. CE
178/2002. Per tale motivo fu elevato nei confronti del sig. in qualità di titolare CP_2 dell' il processo verbale n. 63/2017 del 22/11/2017, in cui veniva Parte_4 contestata la violazione all'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002, applicando la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 190/2006.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e delle note conclusive depositate dalla resistente, sollevata dal ricorrente in quanto a suo dire gli Controparte_1 atti non sono stati sottoscritti digitalmente nelle forme di rito, stante la mancata sottoscrizione del
Dirigente del settore, oltre che di valida delega a stare in giudizio da parte del Rappresentante dell'Ente.
Ebbene l'eccezione è infondata in quanto la in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale pro tempore, risulta rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D. Lgs. 150/2011, dal
Dott. Alessandro Bini Dirigente del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio e domiciliato presso il medesimo Settore e gli atti depositati telematicamente risultano sottoscritti digitalmente dallo stesso Dirigente.
Entrando nel merito della questione, sosteneva il ricorrente, che, a seguito dell'e-mail della Ditta fornitrice delle uova (ricevuta giovedì 31/08/2017 alle ore 18,48), provvedeva immediatamente all'individuazione della merce presente in magazzino, identificata e dichiarata “MERCE NON
CONFORME”; il giorno lunedì 4 settembre aveva provveduto ad individuare tutti i destinatari del prodotto ed aveva inviato a tutti l'apposito Modello comunicazione Ritiro/richiamo nel quale erano state riportate specifiche indicazioni circa il numero di lotto oggetto del ritiro, la data e il numero del
DDT di consegna, ed il numero dei pezzi. L' aveva infine provveduto al recupero presso i Pt_4 clienti delle uova appartenerti al lotto L234 e riconsegnandoli al fornitore entro il 25/09/2017.
Deduceva pertanto di non poter essere ritenuto responsabile, neppure a titolo di colpa, della violazione contestata in quanto, con perfetta diligenza e buona fede, aveva, adempiuto agli obblighi prescritti dalla pagina 4 di 7 normativa.
si ritiene opportuno analizzare l'articolo 19 comma 1 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 la cui violazione è stata contestata al ricorrente il quale stabilisce le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti alimentari.
Articolo 19 comma 1: “Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. (…. Omissis).”.
Al comma 3 si prevede: “Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare”.
Nello specifico, l'art. 19 del citato Reg. CE 178/2002, al fine di garantire la sicurezza alimentare, impone agli operatori di settore alimentare che commercializza, l'adozione di efficaci misure volte ad attuare il ritiro ed il richiamo dei prodotti alimentari che non risultano conformi ai requisiti di sicurezza, informando immediatamente le imprese a cui li hanno forniti e dandone comunicazione.
La violazione dell'art. 19 è sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 190/2006, il quale prevede le relative sanzioni amministrative o penali in caso di inadempimento alle norme di sicurezza alimentare, tra cui la mancata tracciabilità.
Nel caso di specie, il ritardo nell'attivazione della procedura di ritiro (che viene equiparato alla mancata attivazione), che invece avrebbe dovuto essere immediata, che venne accertato in sede di sopralluogo, in data 4.09.2017, ha comportato l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 19 anzidetto.
È da rilevare in proposito che la società si è attivata ben 4 giorni dopo rispetto alla comunicazione;
infatti, ricevuta la comunicazione di giovedì, ben avrebbe potuto attivarsi il giorno successivo, ovvero il venerdì, essendo tra l'altro un giorno lavorativo, ad esempio anche tramite telefono, fax o e-mail, vista l'urgenza della segnalazione. A nulla rileva quanto dichiarato dal ricorrente nella memoria difensiva inoltrata alla nella quale affermava che “Le modeste risorse umane di cui l'azienda CP_1 pagina 5 di 7 dispone, trattandosi di un'azienda a conduzione familiare e gli impegni assunti verso i clienti nell'imminenza del fine settimana, hanno quindi determinato il ritardo nell'invio della comunicazione di ritiro presso i clienti, non rispettando quindi il principio dell'immediatezza delle comunicazioni richiamato dall'art. 19 del Reg.to Ce 178/2002”, ammettendo così la tardività della comunicazione ai propri clienti sulla necessità del ritiro delle uova.
Va evidenziata altresì la delibera della G.R. della n. 1073 del 31-10-2005, recante le Controparte_1
“Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica” al punto “9. Ritiro e richiamo di un prodotto”, la quale segnala chiaramente l'urgenza con cui dovrebbe essere inoltrata la comunicazione di ritiro o richiamo del prodotto.
In particolare, al secondo paragrafo del punto 9.3 si legge che “La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovrà esser fatta in maniera quanto più tempestiva possibile (ad esempio per telefono); ad essa deve seguire comunicazione scritta, via fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del prodotto. Si deve evitare che la notifica abbia il formato di una lettera commerciale: essa, infatti deve dare l'immediata percezione dell'urgenza, riportando la dicitura: “Urgente: ritiro del prodotto” o “Urgente: richiamo del prodotto”.
A questo punto è d'obbligo precisare che il ricorrente ritiene illegittima la contestazione effettuata laddove rileva che gli “Ispettori della a seguito del sopralluogo effettuato il 12/09/2017, a Verbale Pt_5 dichiarano che “non sono state riscontate inadeguatezze e/o non conformità” e alla sezione di “Verifica: conclusiva” riportano “Le prescrizioni sono state OTTEMPERATE”, così come risulta nella Relazione di controllo ufficiale.
Ebbene sempre in occasione del sopralluogo, nella relazione di controllo ufficiale redatta in data
4.09.2017, dagli agenti accertatori, verificato il mancato adempimento degli obblighi imposti per il ritiro/richiamo della merce, assegnarono alla società delle prescrizioni, infatti nella “sezione C – Esiti del controllo – eventuali provvedimenti conseguenti - ” sempre del documento si legge: “A seguito di riscontro di non adeguatezze e/o conformità si procede a: - “contestazione di violazioni amministrative, nelle modalità e per le fattispecie sono/saranno descritte nello specifico Verbale di accertamento e contestazione in riferimento alla mancata attivazione procedure di richiamo”. Ed inoltre viene richiesto un “adeguamento alle prescrizioni nei tempi indicati nel presente atto”, ai sensi dell'articolo 6, comma
7 del D. Lgs. 193/2007 il quale prevedeva un procedimento sanzionatorio diverso a seconda che si trattasse di assenza di requisiti/procedure o di inadeguatezza di requisiti/procedure già esistenti, applicando sanzioni diverse in base a tale distinzione. pagina 6 di 7 Nello specifico, quindi, per l'inadeguatezza, veniva assegnato un termine per l'adeguamento e solo in caso di mancata ottemperanza si sarebbe applicato la sanzione amministrativa;
avendo il ricorrente, seppur con ritardo, messo in atto la procedura di ritiro/richiamo, lo stesso non è incorso nella relativa sanzione.
Ne consegue che, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni riscontrata all'esito del sopralluogo del
12.09.2017, nella relazione finale, non ha escluso l'applicazione della sanzione relativa al mancato rispetto dell'art. 19 del citato Reg. CE 178/2002.
Riscontrata la legittimità della sanzione irrogata, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere compensate stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7