Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2025, proposto da
IA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque Giornate, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 761/2025, depositata il 14.02.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IZ AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 761/2025, depositata il 14.02.2025, il Tribunale di Milano ha dichiarato “il diritto di parte ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici sopra indicati e per un numero di giorni pari a 80” e condannato il Ministero resistente “al pagamento della relativa indennità parametrata ai predetti giorni e secondo il calcolo riportato nel ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire le somme suindicate.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato al Commissario integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Daniele Angelo Beretta dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
IZ AT, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ AT | RD SO |
IL SEGRETARIO