Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Deriu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sardegna, Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della scheda valutativa n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Sardegna -Stazione di -OMISSIS-, in data 28 dicembre 2022, relativa al periodo di valutazione dal 5.12.2021 al 4.12.2022, notificata il 13.1.2023, recante la qualifica finale di “insufficiente”, e di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all''adozione e/o alla formazione del provvedimento impugnato in via principale;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.3.2025:
- del decreto del Direttore generale del Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – II Reparto – VI Divisione – I Sezione – Stato giuridico graduati, prot. M. D. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 12.6.2024, con il quale è stato disposto che il ricorrente “cessa dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 923, comma 1, lettera d) e 932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (…), e successive modifiche e integrazioni ed è collocato nella riserva a decorrere dalla notifica della presente decretazione”, avvenuta a mani dell’interessato in data 20.1.2025;
- e della comunicazione di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento prot. M. D. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datata 10.1.2025, notificata unitamente al richiamato decreto in data 20.1.2025;
- di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato con i motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale Dellarma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Sardegna e di Stazione Carabinieri di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della scheda valutativa n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Sardegna-Stazione di -OMISSIS-, afferente al periodo di valutazione dal 05.12.2021 al 04.12.2022, notificata al ricorrente in data 13.01.2023, recante la qualifica finale di “ insufficiente ”, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone il ricorrente di essere stato impiegato, in qualità di addetto presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, fino alla data del 31 gennaio 2023 allorquando è stato trasferito, con Determinazione del Comando Legione Carabinieri Sardegna N. -OMISSIS-, alla Stazione di -OMISSIS-.
3. Rappresenta il ricorrente di aver inoltrato, in data 10 agosto 2021, apposita istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri in ragione dell’esigenza di dover accudire il proprio figlio, affetto da una patologia rara con riconoscimento di Handicap in situazione di gravità, e dunque bisognoso di assistenza e sottoposizione a cure specialistiche.
4. In data 19 Ottobre 2021 veniva notificata al ricorrente la comunicazione datata 14/10/2021, resa ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 e ss.mm., con cui si rendevano noti i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza di trasferimento, successivamente cristallizzati dal Comando Legione all’interno della Determinazione N. -OMISSIS- del 2.12.2021.
5. Avverso tale determinazione parte ricorrente proponeva dapprima ricorso gerarchico e, successivamente, ricorso giurisdizionale che veniva definito nel senso della sua improcedibilità in ragione del disposto trasferimento alla Stazione di -OMISSIS- e, dunque, del conseguimento del bene della vita anelato.
6. Precisato quanto sopra, rappresenta parte ricorrente che, durante la permanenza presso la Stazione di -OMISSIS- è stato attinto da una sequela di provvedimenti disciplinari ed è stato destinatario di note caratteristiche negative sfociate nel gravato giudizio di “insufficiente ”, preordinate, nella prospettazione dell’esponente, all’avvio del procedimento teso alla “cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ” effettivamente comunicato all’indomani della notifica del disposto trasferimento di sede.
7. Avverso la sopra richiamata scheda valutativa è insorto parte ricorrente che ha formulato due motivi di gravame.
7.1. Con un primo ordine di doglianze ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la violazione e falsa applicazione del punto VI della premessa del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità della valutazione, contraddittorietà, arbitrarietà ed irragionevolezza.
7.1.1. Deduce parte ricorrente che la decisione del 28 dicembre 2022 del Comandante della Compagnia, di conferma del primigenio giudizio espresso dal compilatore in data 21 dicembre 2022, di attribuzione della qualifica finale di “ insufficiente ”, sarebbe distonica e contrastante con la relazione dell’8 ottobre 2022 concernente il rendimento in servizio per il III Trimestre 2022, laddove viene delineato un militare che possiede un “ livello inferiore alla media ” e non anche “ insufficiente ”.
Sarebbe, pertanto, illegittimo l’operato della resistente Amministrazione nella parte in cui –in dispregio del parere espresso nella nota N. -OMISSIS- di prot. del 8 ottobre 2022 resa in sede di valutazione del III Trimestre 2022- ha mutato “ora per allora ” tale giudizio appiattendosi sulla valutazione espressa dal Compilatore, invece che procedere alla riformulazione della “ qualifica” finale che avrebbe dovuto essere, per coerente evidenza, quella di “ inferiore alla media ” e non di “insufficiente ”.
Alla luce di quanto sopra, risulterebbe quindi compromesso il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra l’istruttoria compiuta e il giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata.
7.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione degli artt. 688 e 751 del DPR 90/2010 e delle relative circolari, dei principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per sviamento di potere.
7.2.1. In primo luogo, ribadisce parte ricorrente l’illegittimità del giudizio annuale, atteso che in questo veniva rappresentato un significativo calo della performance rispetto alle valutazioni di cui alle relazioni trimestrali del 2022, in mancanza di un adeguato apparato motivazionale e senza che la modifica della valutazione delle doti caratteriali e di servizio del militare fosse supportata dalla contestazione di fatti specifici.
7.2.2. In seconda battuta l’esponente si duole del fatto che la suddetta valutazione di “ insufficiente ”, più che valutare la qualità del servizio prestato, fosse concretamente volta al perseguimento di un fine differente, ovvero quello di condurre all’avvio di un procedimento per dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Peraltro, tenuto conto che determinati fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti erano caratterizzati dalla recidività, l’Autorità Militare avrebbe dovuto sottoporre il medesimo a procedimento disciplinare di rigore, anziché rivolgere a questi plurime “ attenzioni disciplinari ”.
In realtà, sottolinea il ricorrente, la situazione conflittuale che si era venuta a creare nella Stazione di -OMISSIS- era tale da configurare una incompatibilità ambientale che avrebbe dovuto giustificare, sin da subito, l’assegnazione del militare ad altra sede.
7.2.3. Inoltre, rammenta l’esponente che le Circolari 0610740 del 23 dicembre 2008 e 0288758 del 10 giugno 2010 diramate dalla Direzione Generale per il Personale Militare, del Ministero della difesa prescrivono che le autorità giudicatrici, nel formulare i propri giudizi, si assicurino che la qualifica assegnata ed il giudizio complessivo finale siano suffragati da un adeguato livello delle valutazioni analitiche, dovendosi garantire l’indispensabile rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento.
Tale armonia, nel caso di specie, risulterebbe assente proprio in relazione al rilevato contrasto tra il giudizio finale e le relazioni trimestrali, tenuto anche conto che il superiore gerarchico, comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-, era giunto a contatto con il ricorrente solo a far data dal 6 settembre 2022 e pertanto, piuttosto che condividere in maniera acritica sul giudizio insufficienza espresso dal compilatore, ben avrebbe potuto e dovuto coerentemente confermare il giudizio formulato nelle valutazioni trimestrali.
8. Si è costituito il Ministero della difesa che ha instato per la reiezione del gravame.
9. Con atto depositato il 21 marzo 2025 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti estendendo il gravame al Decreto adottato dal Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare del 12-06-2024, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento del ricorrente, con collocamento del medesimo nella riserva, nonché della relativa comunicazione, notificata unitamente al richiamato Decreto in data 20/01/2025.
9.1. Rappresenta parte ricorrente, a dimostrazione che presso la Stazione CC di -OMISSIS- regnasse una gravissima situazione di incompatibilità ambientale colpevolmente non rilevata dai superiori gerarchici, di aver subito dato positiva prova di sé presso la nuova sede di -OMISSIS-.
In particolare, assume il ricorrente di aver svolto le proprie mansioni nella nuova sede di servizio con professionalità, diligenza, educazione, competenza e spirito di collaborazione, impegnandosi al massimo, mostrando rilevanti miglioramenti e dando sicura prova di essere maturato sia sotto l’aspetto personale che militare, evidenziando altresì una buona crescita professionale, con adeguata serietà e convinzione rispetto al proprio essere -OMISSIS-, forte di una ritrovata serenità in ambito lavorativo che gli ha consentito di operare con maggior consapevolezza, rendendosi molto collaborativo, affidabile, preciso, offrendo un rendimento professionale soddisfacente.
In tale rinnovato quadro, si duole l’esponente che l’Amministrazione abbia inteso proseguire nel suo intento di condurre, in modo abnorme, il procedimento di cessazione dal servizio senza tenere conto, ad esempio, che presso la Stazione CC di -OMISSIS- Militare abbia riportato fin da subito giudizi lusinghieri da parte dei nuovi commilitoni e della linea gerarchica come comprovato dalla Scheda Valutativa n° -OMISSIS- e dalle ulteriori evidenze documentali versate in atti.
9.2. Avverso tale determinazione è pertanto insorta parte ricorrente con un unico motivo di gravame con il quale ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede e imparzialità e buon andamento.
9.2.1. Assume parte ricorrente la lacunosità della motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato laddove rinvia alla documentazione caratteristica e matricolare senza, tuttavia, un puntuale riferimento a fatti o condotte, oltre a rivelarsi contraddittoria con i precedenti giudizi ottenuti e i successivi, sempre positivi.
Inoltre, dalla più recente documentazione caratteristica emergerebbe un miglioramento nella performance attestata dall’acquisizione della qualifica di “ nella media ”. Pertanto, non sarebbe corrispondente al vero la circostanza in merito alla rilevata non rinvenibilità di apprezzabili elementi di novità tali da inficiare la legittimità e il merito sia della proposta di dispensa che dei successivi provvedimenti finalizzati alla caducazione del ricorrente dal suo impiego.
Anche la circostanza rappresentata nel provvedimento impugnato circa il fatto che non sarebbe possibile ipotizzare margini di recupero in quanto l’interessato non offrirebbe più le necessarie garanzie per prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri risulterebbe contraddetta dalla documentazione caratteristica relativa al servizio prestato presso la Stazione di -OMISSIS-.
9.2.2. Si paleserebbe, altresì, contraddittorio l’operato dell’amministrazione che, da un lato, avrebbe scientemente consentito al ricorrente di continuare a prestare servizio per riscattarsi, mostrando di poter raggiungere un soddisfacente livello di affidabilità e mostrando di possedere ottimi margini di recupero anziché disporre, ad esempio, la sua sospensione precauzionale, e dall’altro ha concluso il procedimento con il drastico e sproporzionato provvedimento disciplinare.
10. Con Ordinanza cautelare del 30 aprile 2025, n° 77 è stata accolta l’istanza di sospensione presentata da parte ricorrente e disposto il provvisorio reintegro in servizio del ricorrente nelle more della trattazione del giudizio nel merito.
11. Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo per l’accoglimento del ricorso.
12. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 29 aprile 2026.
RI
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Rileva, in primo luogo, il Collegio come non colga nel segno la censura, articolata nel primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente deduce la distonia tra la qualifica finale di “insufficiente ” e la relazione del III trimestre 2022, nella quale il militare era stato qualificato “ inferiore alla media ”.
1.1.1. Ed invero, secondo un principio consolidato nella materia delle valutazioni caratteristiche del personale militare, le relazioni trimestrali non assumono carattere vincolante né determinano in via automatica il contenuto della scheda valutativa annuale, ma costituiscono uno soltanto degli elementi conoscitivi che concorrono alla formazione del giudizio complessivo finale.
La scheda valutativa annuale, infatti, esprime una valutazione globale e sintetica del rendimento e delle qualità del militare, frutto di un apprezzamento complessivo che tiene conto di una pluralità di fattori, tra cui – ma non solo – le risultanze dei resoconti periodici, le condotte tenute, i precedenti disciplinari e l’andamento complessivo della prestazione nel periodo di riferimento.
Ne consegue che non è configurabile alcun automatismo né alcun vincolo di coerenza rigida tra le valutazioni trimestrali e il giudizio finale, ben potendo quest’ultimo discostarsi dalle prime ove emergano ulteriori elementi, sopravvenuti o comunque non adeguatamente valorizzati nelle relazioni periodiche.
1.1.2. Nel caso di specie, peraltro, la censura risulta ulteriormente smentita dalla concreta dinamica dei fatti.
È pacifico, infatti, che la relazione del III trimestre 2022 è datata 8 ottobre 2022, mentre la scheda valutativa si riferisce a un periodo che si conclude il 4 dicembre 2022.
In tale intervallo temporale, non coperto dalla relazione trimestrale, il ricorrente ha posto in essere ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, caratterizzate da atteggiamenti irriguardosi, sprezzanti e offensivi nei confronti dei superiori gerarchici, come puntualmente emergente dalla documentazione versata in atti.
Tali episodi assumono particolare gravità anche in ragione del fatto che sono intervenuti successivamente all’ammonimento formale del 17 dicembre 2021, con il quale il militare era stato espressamente sollecitato a migliorare il proprio rendimento, con avvertimento circa le possibili conseguenze in caso di perdurante inottemperanza.
Ne deriva che l’aggravamento del giudizio finale fino alla qualifica di “insufficiente” trova adeguata giustificazione proprio nella sopravvenienza di ulteriori e più gravi condotte, idonee a incidere negativamente sulla valutazione complessiva del rendimento.
1.1.3. Né può ritenersi che il giudizio finale sia affetto da illogicità o disarmonia.
Al contrario, esso si inserisce coerentemente in un percorso valutativo progressivamente peggiorativo, che emerge con chiarezza dalla documentazione caratteristica del ricorrente:
- giudizio “nella media” negli anni precedenti;
- successivo passaggio a “inferiore alla media”;
- approdo finale alla qualifica di “insufficiente”.
Tale andamento evidenzia un progressivo deterioramento della performance professionale e comportamentale, che rende del tutto logica e prevedibile la valutazione conclusiva espressa dall’Amministrazione.
Non sussiste, pertanto, alcuna frattura o incoerenza nel percorso valutativo, ma, al contrario, una lineare evoluzione in senso peggiorativo, coerente con le risultanze istruttorie.
1.2. Non miglior sorte può essere riservata al secondo motivo di gravame non potendo condividersi la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione del giudizio espresso nella scheda valutativa.
1.2.1. Va, infatti, ribadito che, secondo consolidato orientamento (cfr. tra le più recenti, quella di questo Tribunale, Sez. II, Sent., 30/01/2026, n. 193), la motivazione delle schede valutative del personale militare non deve necessariamente estrinsecarsi in una analitica esposizione discorsiva, potendo essa essere desunta:
- dalle espressioni valutative contenute nelle singole voci;
- dal giudizio complessivo finale;
- nonché dall’insieme degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e disciplinare.
Nel caso di specie, la motivazione del giudizio di “ insufficiente ” emerge in modo chiaro sia dalla valutazione analitica delle singole qualità professionali e morali che dal corredo documentale, che evidenzia una pluralità di condotte non conformi ai doveri di servizio che, infine, dagli episodi specifici verificatisi nell’ultimo trimestre del 2022, connotati da atteggiamenti irriguardosi e offensivi.
Deve, pertanto, escludersi che il giudizio sia privo di supporto fattuale o fondato su affermazioni generiche, risultando invece adeguatamente ancorato a elementi concreti e specifici.
1.2.2. Parimenti infondata è la censura di sviamento di potere.
L’assunto secondo cui la valutazione di “insufficiente ” sarebbe stata preordinata all’avvio del procedimento di dispensa dal servizio si risolve in una mera affermazione apodittica, priva di adeguato riscontro probatorio.
Al contrario, dagli atti emerge che la scheda valutativa si limita a “ fotografare” il rendimento complessivo del militare nel periodo considerato, dando atto di una situazione di inadeguatezza professionale e comportamentale.
Il fatto che tale valutazione possa costituire, sul piano giuridico, uno dei presupposti per l’eventuale avvio di un procedimento di dispensa per scarso rendimento non implica affatto che essa sia stata adottata con finalità distorte, trattandosi di una conseguenza fisiologica prevista dall’ordinamento.
1.2.3. Non merita accoglimento neppure la prospettazione difensiva fondata sulla dedotta incompatibilità ambientale.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che le criticità relazionali e disciplinari sono univocamente riconducibili alle condotte del militare, caratterizzate da reiterate violazioni dei doveri di servizio e da atteggiamenti non conformi allo status rivestito.
Né può assumere rilievo, in senso giustificativo, il pur comprensibile stato di insoddisfazione derivante dal mancato accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate dal ricorrente, atteso che tale circostanza non può in alcun modo legittimare comportamenti contrari ai doveri di disciplina e correttezza.
Deve, infatti, escludersi che il mancato gradimento della sede di servizio possa costituire fattore idoneo a giustificare condotte disfunzionali o conflittuali, ovvero a incidere sulla valutazione del rendimento individuale, tanto più in un contesto, quale quello militare, connotato da stringenti obblighi di disciplina, gerarchia e rispetto.
1.2.4. Infine, non sussiste la dedotta violazione delle circolari richiamate da parte ricorrente, le quali prescrivono la necessità di garantire un rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento valutativo.
Come già evidenziato, nel caso di specie il giudizio finale è coerente con l’andamento complessivo della performance, trova riscontro nelle valutazioni analitiche, ed è supportato da una pluralità di elementi fattuali, anche sopravvenuti.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di qualsivoglia disarmonia o incoerenza interna alla scheda valutativa.
2. Anche i motivi aggiunti, rivolti avverso il provvedimento che ha disposto la cessazione dal servizio del ricorrente per scarso rendimento si rivela infondato.
2.1. In via preliminare, giova ricordare che il provvedimento di dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 66/2010, costituisce espressione di un giudizio di merito ampiamente discrezionale, fondato su una valutazione complessiva concernente le prestazioni rese dal militare, il comportamento tenuto in servizio e l’affidabilità complessiva dello stesso.
Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, tali vizi non sono ravvisabili.
2.2. Non è fondata la censura con cui parte ricorrente deduce la lacunosità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di dispensa.
Dagli atti emerge, infatti, che l’Amministrazione ha fondato la decisione su una pluralità di elementi tra loro convergenti, puntualmente richiamati anche per relationem , tra cui:
- la documentazione caratteristica, evidenziante un progressivo peggioramento del rendimento, culminato nel giudizio di “insufficiente”;
- le numerose sanzioni disciplinari irrogate nel tempo;
- l’insensibilità dimostrata dal militare all’ammonimento del 17 dicembre 2021;
- i pareri espressi dalle autorità gerarchiche;
- il parere della competente Commissione di valutazione, che ha escluso la sussistenza di margini di recupero.
La motivazione, pertanto, non solo non è carente, ma risulta articolata, coerente e pienamente idonea a dar conto dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Né può ritenersi che il rinvio alla documentazione caratteristica integri un vizio motivazionale, essendo pacifico che, in tali casi, la motivazione per relationem è pienamente legittima, purché – come nel caso di specie – gli atti richiamati siano conoscibili e idonei a esplicitare le ragioni della decisione.
2.3. Parimenti infondata è la censura con cui il ricorrente richiama i giudizi più favorevoli conseguiti presso la successiva sede di servizio.
Appare, infatti, dirimente il principio secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, non potendo assumere rilievo circostanze sopravvenute.
Nel caso di specie, il trasferimento presso la nuova sede è intervenuto solo successivamente all’avvio del procedimento di dispensa, sicché l’eventuale miglioramento del rendimento, oltre a risultare temporalmente tardivo, non è idoneo a incidere retroattivamente sui presupposti della misura adottata, né a infirmare il giudizio di non recuperabilità espresso dall’Amministrazione sulla base degli elementi allora disponibili.
In tale contesto, deve ritenersi inammissibile e comunque irrilevante la richiesta istruttoria volta all’ammissione della prova testimoniale – ovvero, in via subordinata, all’acquisizione di dichiarazioni già rese – diretta a dimostrare il dedotto miglioramento del rendimento presso la nuova sede.
Ed invero, la prova articolata, anche a volerla ammettere, avrebbe ad oggetto fatti e circostanze estranei al perimetro temporale rilevante ai fini della decisione, in quanto riferiti a un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento impugnato.
Ne consegue che essa si appalesa priva di decisività e non pertinente rispetto al thema decidendum , con conseguente insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori del Collegio.
2.4. Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla asserita insussistenza dei presupposti per la dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, un quadro univoco caratterizzato dal rendimento progressivamente decrescente nel corso degli anni, dall’attribuzione di giudizi negativi (“inferiore alla media ” e “insufficiente ”), della reiterazione di condotte disciplinarmente rilevanti, della mancata reazione positiva ai richiami e all’ammonimento formale.
Tali elementi integrano pienamente la fattispecie dello scarso rendimento, quale causa tipica di cessazione dal servizio, intesa come insufficiente qualità e quantità delle prestazioni rese, nonché inadeguatezza complessiva del comportamento rispetto agli standard richiesti.
2.5. Neppure si scorge il prospettato intento dell’Amministrazione di perseguire, in maniera preordinata e strumentale, un intento espulsivo atteso che dalla documentazione versata in giudizio emerge come l’Amministrazione abbia ripetutamente sollecitato il militare a migliorare il proprio rendimento, anche per il tramite di un ammonimento formale e nell’ambito dei vari procedimenti disciplinari, oltre che in quello che ha condotto all’odierna misura espulsiva, ha consentito la partecipazione procedimentale, anche mediante audizione.
2.6. Neppure è condivisibile la tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe contraddittoriamente consentito la prosecuzione del servizio e, al contempo, disposto la dispensa.
La prosecuzione del servizio nelle more del procedimento, infatti, non implica alcuna valutazione positiva del rendimento, ma costituisce una fisiologica conseguenza dei tempi procedimentali e delle garanzie riconosciute all’interessato.
Né può ritenersi che l’assenza di misure cautelari (quali la sospensione) precluda l’adozione del provvedimento finale, trattandosi di strumenti aventi finalità e presupposti diversi.
3. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siccome proposti, si rivelano infondati e, come tale, meritevoli di reiezione.
4. La natura del giudizio induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, li respinge siccome infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RA, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RO TI, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RO TI | LI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.