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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025 tra
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonio Onofrio Campione che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto I, n. 143, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Filippo Basile che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere, previa declaratoria della responsabilità e della lesione del diritto alla riservatezza e di quello all'identità personale, il risarcimento dei danni non patrimoniali per complessivi euro
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
L'attore esponeva di essere docente titolare presso l'Istituto di Istruzione Superiore «Leonardo Da
Vinci» di Niscemi;
che in data 12.2.2022 era pubblicato, al n. 17, l'estratto del verbale della seduta del CDI del 7.2.2022, contenente la delibera di decadenza dalla suddetta carica con le iniziali del Prof.
che vi era il mancato oscuramento delle generalità dell'attore nella prima pubblicazione del Pt_1 decreto, che nella seconda diventavano le lettere L. e G. con l'intervento del c.d. bianchetto;
di essere l'unico docente con quelle iniziali in tutto l'istituto; di aver subito una indebita violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali ed un danno alla sua identità personale e alla sua immagine;
che vi era violazione dell'art. 7 bis, 3° e 4° comma, d.l.vo n. 33/2013, delle linee guida del Garante del
15.5.2014 e del Regolamento UE n. 679/16 e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva , eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva CP_1
e la infondatezza della domanda.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, l'attore conclude per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per la disapplicazione del decreto del 24.2.2022, parte convenuta conclude per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della domanda ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la ritenuta diffusione illecita di dati personali deve essere proposta innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 14/04/2011, n. 8487).
Per quanto riguarda la disapplicazione del decreto del 24.2.2022, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo ad opera del giudice ordinario non resta escluso per effetto dell'inoppugnabilità degli atti amministrativi, istituto processuale che concerne la tutela degli interessi illegittimi, ma non dei diritti soggettivi (Cass. civ. Sez. Il, 15/02/2007, n. 3390; Cass. civ.
Sez. lavoro, 18 agosto 2004, n. 16175; Cass. 1 maggio 2002, n. 6801; Cass., s.u., 16 marzo 1999, n.
140).
Tuttavia, l'esercizio del potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario deve riguardare atti che investono incidentalmente la controversia e non quelli che siano direttamente determinativi del rapporto di lite, come è nel caso in esame.
Peraltro, pur non potendo operare la disapplicazione, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l'autonomia della azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2024, n. 25127).
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si osserva che la legittimazione
“ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale può eventualmente portare ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Nella fattispecie il convenuto è il firmatario del decreto, dunque responsabile del testo dello stesso, nel quale non sono stati completamente omessi i dati sensibili, e della sua pubblicazione.
Ciò premesso, il nominativo di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, secondo la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1 lett.1) del GDPR costituisce un dato personale, il quale trova protezione giuridica di rango costituzionale nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), ratificata in Italia con legge 2.8.2008, n. 130, secondo cui
“ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Tale dato deve quindi essere trattato "secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge".
A ciò va aggiunto che i dati personali sono suscettibili di trattamento, nozione nella quale è inclusa, come specificato nell'art.2 ter del D.Lgs. n. 101 del 2018, anche la comunicazione a soggetti diversi dall'interessato, esclusivamente negli stretti limiti previsti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A sua volta, l'art. 7 bis d.l.vo n. 33 del 14.3.2013, al comma 3° prevede che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” ed al 4° comma che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”. Nella fattispecie è documentato in atti, con i decreti allegati all'atto di citazione, che è stato pubblicato all'albo il provvedimento con il nominativo per esteso di e poi un provvedimento Parte_1 nel quale erano indicate solo le iniziali, che determinavano una agevole individuazione di
[...]
dunque senza oscurare le generalità, con conseguente violazione della suddetta normativa Pt_1
e del diritto alla riservatezza, mentre è da escludersi ogni lesione al diritto all'identità personale ed all'immagine.
In sostanza, ben poteva essere data la notizia della decadenza di un docente del Consiglio d'Istituto, ma ne doveva essere completamento omesso il nominativo, circostanza, peraltro, del tutto irrilevante ed inutile per i successivi adempimenti di sostituzione.
Orbene, “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della
"gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/08/2020, n. 17383).
Nella fattispecie la lesione è grave e seria poiché riguarda una questione delicata e che incide sulla reputazione dell'attore, in quanto concerne la decadenza da componente docente del Consiglio
d'Istituto e, dunque, sussiste il danno non patrimoniale, il quale, liquidato in via presuntiva, senza necessità di assumere prove testimoniali, ed in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056
c.c., considerata la ristretta diffusione del provvedimento di decadenza, è liquidato in euro 5.000,00.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 24.2.2022.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta la domanda di disapplicazione;
c) condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali
[...] Parte_1 calcolati sulla somma di euro 5.000,00 svalutata al 24.2.2022 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
d) condanna CP_1
al pagamento delle spese processuali pari ad euro 2.500,00 per compensi ed euro 280,00 per
[...] spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025 tra
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonio Onofrio Campione che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto I, n. 143, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Filippo Basile che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere, previa declaratoria della responsabilità e della lesione del diritto alla riservatezza e di quello all'identità personale, il risarcimento dei danni non patrimoniali per complessivi euro
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
L'attore esponeva di essere docente titolare presso l'Istituto di Istruzione Superiore «Leonardo Da
Vinci» di Niscemi;
che in data 12.2.2022 era pubblicato, al n. 17, l'estratto del verbale della seduta del CDI del 7.2.2022, contenente la delibera di decadenza dalla suddetta carica con le iniziali del Prof.
che vi era il mancato oscuramento delle generalità dell'attore nella prima pubblicazione del Pt_1 decreto, che nella seconda diventavano le lettere L. e G. con l'intervento del c.d. bianchetto;
di essere l'unico docente con quelle iniziali in tutto l'istituto; di aver subito una indebita violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali ed un danno alla sua identità personale e alla sua immagine;
che vi era violazione dell'art. 7 bis, 3° e 4° comma, d.l.vo n. 33/2013, delle linee guida del Garante del
15.5.2014 e del Regolamento UE n. 679/16 e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva , eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva CP_1
e la infondatezza della domanda.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, l'attore conclude per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per la disapplicazione del decreto del 24.2.2022, parte convenuta conclude per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della domanda ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la ritenuta diffusione illecita di dati personali deve essere proposta innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 14/04/2011, n. 8487).
Per quanto riguarda la disapplicazione del decreto del 24.2.2022, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo ad opera del giudice ordinario non resta escluso per effetto dell'inoppugnabilità degli atti amministrativi, istituto processuale che concerne la tutela degli interessi illegittimi, ma non dei diritti soggettivi (Cass. civ. Sez. Il, 15/02/2007, n. 3390; Cass. civ.
Sez. lavoro, 18 agosto 2004, n. 16175; Cass. 1 maggio 2002, n. 6801; Cass., s.u., 16 marzo 1999, n.
140).
Tuttavia, l'esercizio del potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario deve riguardare atti che investono incidentalmente la controversia e non quelli che siano direttamente determinativi del rapporto di lite, come è nel caso in esame.
Peraltro, pur non potendo operare la disapplicazione, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l'autonomia della azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2024, n. 25127).
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si osserva che la legittimazione
“ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale può eventualmente portare ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Nella fattispecie il convenuto è il firmatario del decreto, dunque responsabile del testo dello stesso, nel quale non sono stati completamente omessi i dati sensibili, e della sua pubblicazione.
Ciò premesso, il nominativo di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, secondo la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1 lett.1) del GDPR costituisce un dato personale, il quale trova protezione giuridica di rango costituzionale nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), ratificata in Italia con legge 2.8.2008, n. 130, secondo cui
“ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Tale dato deve quindi essere trattato "secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge".
A ciò va aggiunto che i dati personali sono suscettibili di trattamento, nozione nella quale è inclusa, come specificato nell'art.2 ter del D.Lgs. n. 101 del 2018, anche la comunicazione a soggetti diversi dall'interessato, esclusivamente negli stretti limiti previsti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A sua volta, l'art. 7 bis d.l.vo n. 33 del 14.3.2013, al comma 3° prevede che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” ed al 4° comma che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”. Nella fattispecie è documentato in atti, con i decreti allegati all'atto di citazione, che è stato pubblicato all'albo il provvedimento con il nominativo per esteso di e poi un provvedimento Parte_1 nel quale erano indicate solo le iniziali, che determinavano una agevole individuazione di
[...]
dunque senza oscurare le generalità, con conseguente violazione della suddetta normativa Pt_1
e del diritto alla riservatezza, mentre è da escludersi ogni lesione al diritto all'identità personale ed all'immagine.
In sostanza, ben poteva essere data la notizia della decadenza di un docente del Consiglio d'Istituto, ma ne doveva essere completamento omesso il nominativo, circostanza, peraltro, del tutto irrilevante ed inutile per i successivi adempimenti di sostituzione.
Orbene, “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della
"gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/08/2020, n. 17383).
Nella fattispecie la lesione è grave e seria poiché riguarda una questione delicata e che incide sulla reputazione dell'attore, in quanto concerne la decadenza da componente docente del Consiglio
d'Istituto e, dunque, sussiste il danno non patrimoniale, il quale, liquidato in via presuntiva, senza necessità di assumere prove testimoniali, ed in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056
c.c., considerata la ristretta diffusione del provvedimento di decadenza, è liquidato in euro 5.000,00.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 24.2.2022.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta la domanda di disapplicazione;
c) condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali
[...] Parte_1 calcolati sulla somma di euro 5.000,00 svalutata al 24.2.2022 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
d) condanna CP_1
al pagamento delle spese processuali pari ad euro 2.500,00 per compensi ed euro 280,00 per
[...] spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni