CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nissoria - Via Vitt.emanuele N 135 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Enna - Via Villadoro 1/3 94100 Enna EN
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002111650000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore _1, in aggiunta a quanto indicato nel ricorso, eccepisce la tardività della memoria e dei relativi documenti allegati da parte del Comune;
eccepisce, altresì, che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella è stato notificato a un soggetto non collegato alla società ricorrente. Eccepisce, infine, che non risulta versato in atti la copia del prodromico avviso di accertamento e chiede, pertanto, la espunzione documentale a seguito della rilevata tardività.
Resistente/Appellato: l'avvocato Difensore 2, per ADER, insiste nelle controdeduzioni.
Per il Comune di Nissoria, il dott. Nominativo_2, insiste sui motivi indicati nella costituzione e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, la Ricorrente_2 S.r.l. con sede legale in Indirizzo_1 in persona del legale rappresentante Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Nissoria e l'ADER, la cartella di pagamento n.
29420250002111650/000 avente ad oggetto TARI e TEFA 2016 in base alla quale viene richiesto il pagamento di euro 4.565,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni:
1) Decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2016.
2) Mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 718 del 19/10/2021 notificato in data 02/02/2022.
3) Nullità derivata e difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000).
4) Prescrizione quinquennale del credito.
5) Rifiuti speciali non conferibili/riduzioni TARI.
6) Riduzioni sanzioni per obiettiva incertezza.
Si è costituita in giudizio il Comune di Nissoria contro deducendo ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'A.D.E.R. ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento. Relativamente al primo motivo di ricorso nessuna decadenza dell'azione accertativa viene rilevata in quanto secondo la Suprema Corte, per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari è sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza.
Orbene, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti, risulta che la data di spedizione è quella del 16.12.2021 e quella di consegna del 02.02.2022.
Sul punto in ogni caso viene puntualizzato che la Corte di Cassazione (Cfr. Ordinanza n. 960/2025) ha riconosciuto ai fini della decadenza, l'efficacia generalizzata della sospensione, a seguito della pandemia da covid 19, di 85 giorni.
Avendo riguardo al secondo motivo di ricorso, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta notificato in data 02.02.2022.
In riferimento al terzo motivo di ricorso nessuna nullità derivata e nessun difetto di motivazione vengono rilevati a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta a mezzo R.R. n. 200000038363, nel cui avviso di ricevimento risulta evidenziato che trattasi di accertamento TARI 2016 e viene altresì indicato il numero (718) dell'avviso di accertamento.
In ordine al quarto motivo di ricorso, considerata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016
n. 718, nessuna prescrizione quinquennale del credito viene rilevata.
In relazione al quinto e sesto motivo di ricorso, viene chiarito che eventuali riduzioni della pretesa avanzata andavano richieste per tempo, sussistendone i presupposti, all'Ente impositore.
Non avendo parte ricorrente impugnato l'avviso di accertamento TARI 2016, oggi la pretesa risulta cristallizzata e la cartella di pagamento opposta, col ricorso che ci occupa, si rivela suscettibile di impugnazione soltanto per vizi propri.
In sede di udienza, in aggiunta ai motivi esposti nel ricorso inoltrato, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e dei relativi documenti allegati prodotti dal Comune resistente ed eccepisce altresì che l'avviso di accertamento prodromico risulta notificato a un soggetto non collegato alla società ricorrente.
In ordine a questi due ultimi motivi, relativamente alla prima eccezione, sollevata dal difensore di parte ricorrente in sede di udienza, riscontrabile d'Ufficio, viene evidenziato che la memoria e i relativi documenti allegati risultano presentati dal Comune di Nissoria entro il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs n. 546/92.
Relativamente alla seconda eccezione riguardante la persona a cui è stato consegnato il plico, si evidenzia che trattasi di nuovo motivo suscettibile di inammissibilità e che, in ogni caso, l'atto pervenuto all'indirizzo del consegnatario, secondo giurisprudenza, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia e ciò, nel caso concreto, non è stato provato.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene respinto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Enna, in composizione monocratica, respinge il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio determinate in complessivi euro 1.200,00 da corrispondersi nella misura di euro 600,00 al Comune di Nissoria e di euro 600,000 in favore di ADER.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nissoria - Via Vitt.emanuele N 135 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Enna - Via Villadoro 1/3 94100 Enna EN
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002111650000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore _1, in aggiunta a quanto indicato nel ricorso, eccepisce la tardività della memoria e dei relativi documenti allegati da parte del Comune;
eccepisce, altresì, che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella è stato notificato a un soggetto non collegato alla società ricorrente. Eccepisce, infine, che non risulta versato in atti la copia del prodromico avviso di accertamento e chiede, pertanto, la espunzione documentale a seguito della rilevata tardività.
Resistente/Appellato: l'avvocato Difensore 2, per ADER, insiste nelle controdeduzioni.
Per il Comune di Nissoria, il dott. Nominativo_2, insiste sui motivi indicati nella costituzione e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, la Ricorrente_2 S.r.l. con sede legale in Indirizzo_1 in persona del legale rappresentante Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Nissoria e l'ADER, la cartella di pagamento n.
29420250002111650/000 avente ad oggetto TARI e TEFA 2016 in base alla quale viene richiesto il pagamento di euro 4.565,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni:
1) Decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2016.
2) Mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 718 del 19/10/2021 notificato in data 02/02/2022.
3) Nullità derivata e difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000).
4) Prescrizione quinquennale del credito.
5) Rifiuti speciali non conferibili/riduzioni TARI.
6) Riduzioni sanzioni per obiettiva incertezza.
Si è costituita in giudizio il Comune di Nissoria contro deducendo ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'A.D.E.R. ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento. Relativamente al primo motivo di ricorso nessuna decadenza dell'azione accertativa viene rilevata in quanto secondo la Suprema Corte, per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari è sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza.
Orbene, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti, risulta che la data di spedizione è quella del 16.12.2021 e quella di consegna del 02.02.2022.
Sul punto in ogni caso viene puntualizzato che la Corte di Cassazione (Cfr. Ordinanza n. 960/2025) ha riconosciuto ai fini della decadenza, l'efficacia generalizzata della sospensione, a seguito della pandemia da covid 19, di 85 giorni.
Avendo riguardo al secondo motivo di ricorso, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta notificato in data 02.02.2022.
In riferimento al terzo motivo di ricorso nessuna nullità derivata e nessun difetto di motivazione vengono rilevati a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta a mezzo R.R. n. 200000038363, nel cui avviso di ricevimento risulta evidenziato che trattasi di accertamento TARI 2016 e viene altresì indicato il numero (718) dell'avviso di accertamento.
In ordine al quarto motivo di ricorso, considerata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016
n. 718, nessuna prescrizione quinquennale del credito viene rilevata.
In relazione al quinto e sesto motivo di ricorso, viene chiarito che eventuali riduzioni della pretesa avanzata andavano richieste per tempo, sussistendone i presupposti, all'Ente impositore.
Non avendo parte ricorrente impugnato l'avviso di accertamento TARI 2016, oggi la pretesa risulta cristallizzata e la cartella di pagamento opposta, col ricorso che ci occupa, si rivela suscettibile di impugnazione soltanto per vizi propri.
In sede di udienza, in aggiunta ai motivi esposti nel ricorso inoltrato, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e dei relativi documenti allegati prodotti dal Comune resistente ed eccepisce altresì che l'avviso di accertamento prodromico risulta notificato a un soggetto non collegato alla società ricorrente.
In ordine a questi due ultimi motivi, relativamente alla prima eccezione, sollevata dal difensore di parte ricorrente in sede di udienza, riscontrabile d'Ufficio, viene evidenziato che la memoria e i relativi documenti allegati risultano presentati dal Comune di Nissoria entro il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs n. 546/92.
Relativamente alla seconda eccezione riguardante la persona a cui è stato consegnato il plico, si evidenzia che trattasi di nuovo motivo suscettibile di inammissibilità e che, in ogni caso, l'atto pervenuto all'indirizzo del consegnatario, secondo giurisprudenza, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia e ciò, nel caso concreto, non è stato provato.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene respinto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Enna, in composizione monocratica, respinge il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio determinate in complessivi euro 1.200,00 da corrispondersi nella misura di euro 600,00 al Comune di Nissoria e di euro 600,000 in favore di ADER.