Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1653/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
C.F.: Parte_1 C.F._1
E
C.F.: P_ C.F._2
Entrambi con l'avv. Arianna Scavone, presso cui hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I GNi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 P_
rito concordatario a Settimo Torinese in data 7.7.2007.
Dalla unione è nata prole: (n. l'1.3.2009). Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione nell'apposito registro;
armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per la propria figlia, l'abitazione della madre sita in Settimo T.se (TO) , alla Via Vincenzo Gioberto, n. 10;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente P_
Inoltre, la figlia resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per due notti infrasettimanali nei rimanenti periodi;
6) durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
7) le vacanze natalizie, quelle pasquali e tutte le altre festività saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i medesimi;
8) la casa coniugale, di proprietà della GNa rimane assegnata alla Parte_1 moglie. Inoltre, il GN pagherà l'intera quota del mutuo pari alla somma di € P_
515,00;
9) i coniugi convengono che il GN , anche considerato l'impegno di P_
Per_ ottemperare al pagamento del mutuo, contribuirà al mantenimento della figlia versando il
50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo di intesa tra magistrati e COA di EA;
10) i coniugi danno atto di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento per se stessi.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
All'udienza del 26.2.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 28.2.2025
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di EA, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: - pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
;
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di EA in data 19.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba