Art. 20.
Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili e' stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L. 50.
Per coloro che prendono parte a piu' concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa e' ridotta a L. 30 per ciascun posto.
(7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , 1 del regio decreto 7 aprile 1941 , n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946 , n. 314 , sono aumentate del 200 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 14 ottobre 1959, n. 937 , nel modificare l' art. 23, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell' art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 , modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 , sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".
Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili e' stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L. 50.
Per coloro che prendono parte a piu' concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa e' ridotta a L. 30 per ciascun posto.
(7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , 1 del regio decreto 7 aprile 1941 , n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946 , n. 314 , sono aumentate del 200 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 14 ottobre 1959, n. 937 , nel modificare l' art. 23, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell' art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 , modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 , sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".