Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3635/2024
VERBALE DI UDIENZA del 20/02/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. PELLEGRINO PASQUALE che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento. Per l'avv. Maria Angela Borgese per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, CP_1 che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N
3635 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti, Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura CodiceFiscale_1
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
1
All'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 18,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12. 2024, il ricorrente in epigrafe, esponeva di essere titolare di assegno sociale Cat. AS che l'istante è titolare di pensione Cat. AS n° 04015022 con decorrenza
07/2014 e che, in data 17.01.2023, aveva ricevuto dall' con il quale veniva CP_3
informato che la suddetta pensione era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e che dal ricalcolo era emerso che, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2023, gli era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo di euro 766,32; lo si informava, infine, che tale importo sarebbe stato recuperato attraverso una trattenuta per n. 18 rate mensili sulla pensione in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito.
Avverso il provvedimento il ricorrente presentava, in data 10.09.2024, ricorso al Comitato
Provinciale, esitato con un provvedimento di rigetto.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire le somme richieste dall' e, per l'effetto, CP_1 condannare l' alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute. CP_1
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero e CP_1
argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito di cui al ricorso, era stato recuperato in seguito alla ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale richiesta tramite patronato in data 22/02/2023 con la quale erano stati dichiarati i redditi di lavoro del coniuge, risultando il superamento del limite di reddito previsto per la maggiorazione sociale.
2 Dall'inserimento in procedura dei redditi comunicati e verificati è derivato un credito di euro
766,32 di cui euro 645,60, già recuperati.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria della maggiorazione sociale erogata dall' per il periodo dal gennaio 21 a gennaio 2023, inerisce CP_1
ad un trattamento assistenziale (assegno sociale).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei dell'assegno sociale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n.
16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni
3 relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato CP_2
che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)]»
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983) «l'indebito
4 assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento TE08 dell'ente previdenziale, testualmente recita:
“la sua pensione n. 040015022 cat. AS, è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.”
I redditi del ricorrente, pertanto sono stati regolarmente comunicati all con la domanda di CP_1 ricostituzione, fonte del provvedimento di riliquidazione dell' . CP_1
Inoltre, si evidenzia che i redditi percepiti dai coniugi sono tutte prestazioni erogate dall . CP_1
Ben, dunque, possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: la nota di indebito evidenziata in ricorso non può che essere dichiarata illegittima laddove dispone il recupero di ratei di assegno sociale risalenti a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della loro comunicazione.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01. 2023 e, pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato CP_1
con il piano rateale comunicato al ricorrente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 17.01.2023; per l'effetto, condanna l' alla restituzione di CP_1
quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_1 vigenti, (cause previdenza, scaglione fino a 1.101 euro, esclusa la fase istruttoria), in € 251,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli avv.ti Pasquale e
Stefano Pellegrino che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, 20 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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