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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 1402/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nato a FI EA (Brasile) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Armando Cecatiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Francesca Panno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2006, atto n. 1144, parte
II, serie A, Volume R01), in separazione dei beni. con le seguenti figlie minori: nata il [...], C.F. , Persona_1 C.F._3 cittadina italiana e nata il [...], C.F. , cittadina italiana Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ., ordinando al Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 2006, atto n. 1144, parte II, serie A, Volume
R01).
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
3) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre ai soli fini della residenza anagrafica e con permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne. Le minori si recheranno autonomamente presso la residenza dell'altro genitore - o verranno da quest'ultimo prelevate dall'abitazione dell'altro genitore - ogni domenica sera prima di cena per consentire lo spostamento di materiali scolastici, sportivi ed effetti personali. In caso di impegni lavorativi del padre che impediscano tale organizzazione, i genitori si accorderanno per tempo per spostare il trasferimento al lunedì. Un giorno alla settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti, le ragazze si recheranno dopo la scuola direttamente a casa dall'altro genitore per la cena. I genitori si impegneranno per quanto compatibile con i loro impegni lavorativi a mantenere le modalità di affido concordate, in modo da garantire l'alternanza del tempo trascorso con le figlie al 50% ciascuno. Eventuali cambi di giorni, previamente concordati tra le parti in caso di esigenze sopravvenute di uno dei genitori, dovranno essere recuperati per mantenere la divisione dei giorni paritaria. Qualora non si riesca a mantenere questo equilibrio, gli accordi ora raggiunti dovranno essere rivisti per meglio adattarli alle esigenze dei genitori, nell'esclusivo interesse delle minori.
Le minori trascorreranno con ciascun genitore le festività e le vacanze di Natale, Capodanno e Per_ Pasqua in alternanza di anno in anno. Per quanto attiene alle le festività natalizie, e Per_1 staranno indicativamente dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti in base alle reciproche esigenze e a quelle delle minori, nonché al calendario di ciascun anno. Quanto alle festività pasquali, le figlie trascorreranno tale periodo di vacanza con il genitore con il quale non hanno già trascorso il periodo comprendente il Natale.
Le minori trascorreranno, inoltre, un periodo di almeno tre settimane durante l'estate con ciascuno dei genitori (nei mesi di luglio e agosto e da concordare entro il 30/04 di ogni anno).
Il mese di giugno sarà gestito come gli altri mesi dell'anno, salvo eventuali campus estivi cui verranno iscritte le figlie.
In ogni caso, le vacanze dovranno essere pianificate in modo da mantenere l'alternanza dei periodi di permanenza con ciascun genitore e dovranno essere sempre concordate tra i genitori e mai direttamente con le figlie. Eventuali cambiamenti al calendario delle vacanze concordato, dovranno essere richiesti e concordati con un preavviso di almeno 14 giorni.
4) Il padre contribuirà, a titolo perequativo, al mantenimento delle figlie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, attraverso la corresponsione della somma mensile di
Euro 400,00 totali per entrambe le figlie da versarsi – a far data dal mese di febbraio 2025- alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio 2026. Tutte le spese effettuate a titolo di mantenimento ordinario che non riguardino il vitto e l'alloggio (ad esempio spese per l'abbigliamento e le scarpe…) verranno divise tra i genitori nella misura del 50% e dovranno essere preventivamente concordate se di importo superiore a Euro 100,00.
Resta inteso che ove le figlie si trasferiranno all'estero o saranno comunque fuori sede per gli studi l'erogazione del mantenimento alla madre, per ciascuna figlia che dovesse trasferirsi fuori casa, verrà sospesa ed entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle stesse con oneri pari al 50% ciascuno.
5) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo stilato dall'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese mediche, dentistiche e per psicologi – le prime due a carico dei genitori al 50% per la parte non rimborsata o non rimborsabile dall'assicurazione del padre, mentre quelle per psicologi ad esclusivo carico di quest'ultimo per la parte non rimborsatagli dall'assicurazione, e ciò a fronte della totale deduzione da parte del Sig. di tali spese dalla propria dichiarazione dei redditi - nonché quelle relative al Pt_1 golf (sport praticato da ), che verranno sostenute interamente dal padre. La madre si Per_1 impegna ad accompagnare la figlia ad allenamenti e gare nelle settimane di sua spettanza, nonché in quelle di spettanza paterna se concordato con almeno due settimane di preavviso.
Le parti concordano che le spese per l'alloggio di madre e figlia in caso di trasferte connesse all'attività sportiva di rimarranno a carico del padre, mentre la madre sosterrà le spese Per_1 del viaggio (quali la benzina e l'autostrada) e del vitto. In un'ottica di piena collaborazione, il padre si impegna a condividere con la madre le informazioni sui raduni e le trasferte che riceverà dalle organizzazioni golfistiche. Il Sig. si impegna a sostenere interamente le Pt_1 eventuali e future spese sportive, per un'attività extrascolastica e per un campus estivo Per_ nell'interesse della figlia , attività tutte da concordarsi di anno in anno. Nel caso in cui dovesse venir meno la spesa del golf, le parti potranno rivedere gli accordi economici ora assunti. Per_ 6) Nell'eventualità in cui e/o decidano di frequentare un'università straniera o una Per_1 italiana privata, le spese universitarie non coperte dal fondo che il padre sta costituendo e alla eventuale borsa di studio, verranno divise tra i genitori al 50%.
7) Il Sig. infatti continuerà a versare la somma di Euro 600,00 mensili sul conto Pt_1
Moneyfarm intestato alla Sig.ra come piano di accumulo per l'università sino al CP_1 compimento degli studi universitari delle ragazze. La sig.ra a richiesta del sig. CP_1 Pt_1 dovrà dare conto del fondo per l'Università. La corresponsione da parte del Sig. verrà Pt_1 ridotta al 50% con la fine del percorso universitario della figlia maggiore e cesserà con la conclusione del percorso universitario della figlia minore. Per_ 8) I genitori concordano che i passaporti di e verranno custoditi nella casa paterna Per_1 mentre gli altri documenti di identità seguiranno le ragazze. Il padre si impegna a consegnare i passaporti alla madre in caso di richiesta da parte di quest'ultima.
9) Le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si impegnano a dare preavviso l'altro genitore sull'eventualità di viaggi all'estero con le figlie, ove possibile, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. Il genitore che non ha con sé le figlie deve essere reperibile in caso di necessità e/o di urgenza.
10) I genitori concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse delle figlie minori verrà incassato integralmente dal padre, con espressa rinuncia della madre.
11) Le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi forma di contribuzione in ogni modo connessa al matrimonio e comunque rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
12) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ragione della vicenda matrimoniale.
13) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza. 14) Spese legali integralmente compensate.
*****
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 02/12/2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura all'esito; 6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente delegato
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG