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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'AN IU, OR
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3865/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 IMU 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TARI 2019
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TASI 2015
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116 I.C.I. 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 TASI 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 716
- INTIMAZIONE PAG n. 56
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta al ricorso ed alle memorie conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi cron. n. 15830 del 22.07.2025 pari ad € 15.097,83 ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 9.08.2025 dalla
Pubblialifana s.r.l. – n.q. di concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune di
San Tammaro.
Il pignoramento de quo è avanzato in relazione all' omesso pagamento della Tari 2017 - Ici 2017 - TASI
2015 - TASI 2019;
Il ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione
3. NULLITA' DEL TITOLO PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL
SOCIO DELLA SOCIETA' ESTINTA- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL PIGNORAMENTO
Il contribuente, in particolare, rimarca che, in base a quanto disposto dall'art. 2495 del Codice Civile, dopo la cancellazione della società di capitali, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò significa che i creditori della società estinta non possono agire contro alcun socio se non nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione Insiste quindi affinchè venga annullato il pignoramento de quo, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 28.10.2025 la Pubblialifana che contesta punto per punto le doglianze del contribuente
L' Ufficio evidenzia l' infondatezza del ricorso rimarcando che tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati
In particolare, l' Ufficio esibisce e deposita copia delle relate di notifica da cui si evince che:
L' avviso di accertamento relativo alla TASi 2015 è stato notificato il 07.01.2021 a mani della figlia
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2019 è stato notificato il 24.04.2024 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato il 01.08.2022 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo a IMU 2017 è stato notificato il 17.11.2022 a mani della moglie
Nominativo_1 premesso, insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
Le eccezioni del contribuente sono state documentalmente smentite dalla Pubblialifana che ha dato prova di aver ritualmente notificato al ricorrente tutti gli atti prodromici ed in particolare:
L' avviso di accertamento relativo alla TASi 2015 è stato notificato il 07.01.2021 a mani della figlia
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2019 è stato notificato il 24.04.2024 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato il 01.08.2022 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo a IMU 2017 è stato notificato il 17.11.2022 a mani della moglie
Nominativo_2 atti sono stati notificati tramite servizio postale e quindi ai fini del loro perfezionamento non è stato necessario l' invio della CAD
Dalla ritualità e tempestività delle notifiche degli atti, peraltro mai impugnati nei 60 giorni successivi, discende la legittimità del pignoramento posto in essere dall' Ufficio
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Associazione_1, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2, antistataria.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'AN IU, OR
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3865/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 IMU 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TARI 2019
- PIGNORAMENTO PT n. 15830 TASI 2015
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116 I.C.I. 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 376 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 TASI 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 716
- INTIMAZIONE PAG n. 56
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta al ricorso ed alle memorie conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi cron. n. 15830 del 22.07.2025 pari ad € 15.097,83 ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 9.08.2025 dalla
Pubblialifana s.r.l. – n.q. di concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune di
San Tammaro.
Il pignoramento de quo è avanzato in relazione all' omesso pagamento della Tari 2017 - Ici 2017 - TASI
2015 - TASI 2019;
Il ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione
3. NULLITA' DEL TITOLO PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL
SOCIO DELLA SOCIETA' ESTINTA- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL PIGNORAMENTO
Il contribuente, in particolare, rimarca che, in base a quanto disposto dall'art. 2495 del Codice Civile, dopo la cancellazione della società di capitali, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò significa che i creditori della società estinta non possono agire contro alcun socio se non nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione Insiste quindi affinchè venga annullato il pignoramento de quo, vinte le spese di lite
Si costituisce in data 28.10.2025 la Pubblialifana che contesta punto per punto le doglianze del contribuente
L' Ufficio evidenzia l' infondatezza del ricorso rimarcando che tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati
In particolare, l' Ufficio esibisce e deposita copia delle relate di notifica da cui si evince che:
L' avviso di accertamento relativo alla TASi 2015 è stato notificato il 07.01.2021 a mani della figlia
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2019 è stato notificato il 24.04.2024 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato il 01.08.2022 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo a IMU 2017 è stato notificato il 17.11.2022 a mani della moglie
Nominativo_1 premesso, insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
Le eccezioni del contribuente sono state documentalmente smentite dalla Pubblialifana che ha dato prova di aver ritualmente notificato al ricorrente tutti gli atti prodromici ed in particolare:
L' avviso di accertamento relativo alla TASi 2015 è stato notificato il 07.01.2021 a mani della figlia
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2019 è stato notificato il 24.04.2024 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato il 01.08.2022 a mani della moglie
L' avviso di accertamento relativo a IMU 2017 è stato notificato il 17.11.2022 a mani della moglie
Nominativo_2 atti sono stati notificati tramite servizio postale e quindi ai fini del loro perfezionamento non è stato necessario l' invio della CAD
Dalla ritualità e tempestività delle notifiche degli atti, peraltro mai impugnati nei 60 giorni successivi, discende la legittimità del pignoramento posto in essere dall' Ufficio
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Associazione_1, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2, antistataria.