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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del ottobre 2025, alle ore 10:44, davanti al giudice dott.ssa Angela
OT, chiamato il processo iscritto al n. 10055/2024 R.G.A.C., è comparso l'avv. Emanuela
Legnani, per parte attrice.
L'avv. Legnani discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive, e chiede che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela OT, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10055/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA Parte 1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in
Palermo, via Ferdinando Albeggiani n. 7, presso lo studio degli avv.ti Emanuela Legnani e Valentina
Calascibetta, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv.
AU SA IA IT, giusta procura generale in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
Controparte 1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore 1) condanna il della somma di € 49.258,50, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia di Parte 1
fino al soddisfo;
2) condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore '
delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 8.857,00, di cui € 1.241,00 di Parte 1
(€ 1.214,00 c.u.+ €27,00 marca per spese vive ed € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Emanuela Legnani e Valentina
Calascibetta, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 agosto 2024, Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte 1 , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare,
ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale
(sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e danno morale, oltre personalizzazione)
e di natura patrimoniale (per spese mediche e altre spese per complessivi € 1.804,00, come da computo contenuto a pag. 8 della citazione) per un totale di € 292.159,50 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
- in data 1° febbraio 2023, alle ore 10.30 circa, stava percorrendo a piedi, in compagnia della figlia la via Lorenzo Iandolino (Palermo) per tornare presso la propriaControparte_2
autovettura dopo aver effettuato alcune commissioni quando, all'altezza del numero civico 92, era caduta rovinosamente per terra a causa del marciapiede sconnesso e dissestato;
-tale insidia stradale non risultava appositamente segnalata, né erano presenti sul luogo dispositivi di sicurezza (quali coni, paletti, cartelli e quant'altro), idonei a scongiurare o, quanto meno, a prevenire sinistri;
- nell'immediatezza dell'evento, era stata soccorsa dalla figlia, alla quale aveva riferito di non riuscire a muoversi avendo fortemente battuto spalla e gomito lato sinistro e polso destro poiché,
cadendo in avanti, aveva cercato istintivamente di proteggersi allungando le braccia per pararsi dall'impatto con il pavimento;
- la figlia, avvedendosi della gravità della caduta, l'aveva immediatamente soccorsa con l'aiuto di alcuni passanti, uno dei quali si era preoccupato di contattare il 118;
- era stata quindi trasportata a mezzo di ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello" di Palermo, dove, eseguiti gli opportuni esami e accertamenti clinici e strumentali, le era stata diagnosticata la frattura dell'omero e del capitello radiale;
- in data 04.02.2023, era stata ricoverata d'urgenza presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, per il proseguimento dell'osservazione e dell'iter terapeutico, ed infine sottoposta, in data 07.02.2024, ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna e riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna;
- in data 09.02.2023, era stata dimessa con la diagnosi di "frattura estremo distale omero di sinistra
(condili) e frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio+stiloide ulnare destra. TERAPIA:
Riduzione incruenta e sintesi percutanea della frattura dell'omero sx con 6 viti cannulate. Riduzione e stabilizzazione con placca e viti a stabilità angolare";
a seguito delle dimissioni del 09.02.2023, per il perdurare dei disturbi algici al rachide e al bacino, aveva eseguito ulteriori esami strumentali che avevano messo in risalto un trauma fratturativo dorso-lombare nel tratto compreso tra D11, L3 e L4, nonché la sussistenza di una sacroilealgia;
-ancora oggi, accusava dolore persistente a spalla e gomito sinistri e al polso destro, nonché
dolore e limitazione funzionale a carico del rachide dorso-lombare, con difficoltà a mantenere per lungo tempo la stazione, sia eretta che supina. Il Controparte_1 costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 2 ottobre 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice
- secondo cui "la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.." (in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il CP 1 ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Ne deriva che il Controparte_1
Parte 1 per i danni dalla stessa subiti.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006). D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “ caso
fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste figlia dell'attrice. Controparte_2
La teste, in particolare, ha dichiarato:
,,Par Sono a conoscenza dei fatti di causa perché stavo accompagnando mia madre a fare la spesa quando si è verificato il sinistro
Par Era il 1° febbraio del 2023, metà mattinata, verso le ore 10/10:30
Par Ci trovavamo a Partanna Mondello, in via landolino
Par
Avevamo appena fatto la spesa presso il negozio "EL" di frutta e verdura in via Iandolino,
non ricordo il numero civico del negozio Par
Stavamo tornando verso l'auto che avevo parcheggiato poco più avanti rispetto al negozio in direzione
Mondello
DR Camminavamo accanto, io tenevo le buste della spesa e mia madre camminava al mio fianco.
DR Percorrevamo il marciapiede
Par Mentre stavamo camminando ho proprio visto mia madre cadere rovinosamente a terra
Par Mia madre non portava buste della spesa, le portavo io
Par Non stavamo conversando
Par Ho constatato che vi era qualcosa che le aveva impedito di dare il passo, un rialzo del mattone su cui aveva inciampato Pt 3 madre è caduta in avanti e ha cercato di difendere il viso istintivamente mettendo le mani avanti
Par Aveva dolore ad entrambe le braccia, con mio aiuto si è messa in posizione seduta sul marciapiede,
io infatti da sola non avevo la forza di alzarla in piedi
Si da atto che vengono mostrate alla teste le riproduzioni fotografiche sub allegato n.1 dell'atto di citazione
Par Riconosco nelle foto i luoghi della caduta e in particolare nella terza foto l'ingrandimento del mattone rialzato su cui ha inciampato mia madre
Par
Nella stessa foto si vedono i piedi di mamma seduta su una sedia con un'altra persona accanto in piedi....
DR Inoltre nella foto n.8 si vede il danno riportato da mamma al polso a seguito della caduta
Par Non via era alcuna segnalazione del dissesto o recinzione dello stesso
Par Sopraggiungevano altre persone e precisamente il sig. Pt 4, titolare del negozio EL e una signora che usciva dal panificio ubicato lì vicino, pochi passi più avanti
DR Queste persone mi hanno aiutato a rialzare mia madre e di corsa il sig. Pt 4 ha preso una sedia dal negozio per farla sedere Parte 5 ha chiamato il 118, non io che ero troppo presa dall'accaduto Pt 3 madre è stata trasportata al Pronto Soccorso di Villa Sofia in ambulanza, ove le hanno diagnosticato una frattura "frammentata" del gomito sinistro e una frattura scomposta al polso destro" A domanda di chiarimento dell'avv. Legnani, la teste riferiva:
Par
Il mattone rialzato corrisponde in linea d'aria al numero civico 92. Questo civico l'ho memorizzato bene perché mia madre è rimasta seduta lì" (vedi verbale di udienza del 3 luglio 2025).
La teste, come già sopra riportato, ha riconosciuto nelle foto esibite (allegate da parte attrice) i luoghi ed in particolare il punto esatto (mattone rialzato) in cui si è verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze né
contraddizioni e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il referto del P.S. (doc. n. 2 citazione), infatti, attesta l'arrivo a mezzo ambulanza della Pt 1 lo stesso giorno del sinistro con accettazione alle ore 13:09 e riporta, alla voce "anamnesi", che la paziente
"giunge in PS per caduta accidentale (marciapiede dissestato)".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
- provato l'intervento, nel processo causale di verificazione Non stato di contro dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in una mattina di febbraio, si ritiene che l'attrice abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che
-
deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) - di accorgersi della presenza dell'insidia presente su via landolino, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%. Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP 1
[...] (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito nella misura del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.
-Persona 1 ha accertato sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da '
questo giudice - che "da quello che si evince sia dall'esame obbiettivo, che dall'anamnesi prossima, che dalla documentazione esibita dal periziando, appare chiaro che lo stesso in atto risulta affetto da: "Postumi frattura capitello radiale sinistro, frattura estremodistale omero sinistro, frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio e stiloide ulnare destra"".
Il c.t.u. ha, altresì, specificato che "il Periziando a causa della caduta, subiva un trauma diretto agli arti superiori che la stessa poneva a protezione del corpo. Tale trauma determinava la frattura a carico dell'estremo distale del gomito sinistro e del polso destro. Tali fratture venivano quindi trattate, presso reparto di Ortopedia dell' Controparte_3 , in maniera cruenta con riduzione e stabilizzazione delle fratture '
con placche e viti. Viceversa, non sono attribuibili al trauma le lesioni di D11, L3 e L4 sia per la descrizione radiologica (a lente biconcava e descritte con misurazione secondo Genant tipiche di lesioni osteoporotiche) sia per la tempistica (primi riscontri nel mese di Luglio e successivamente nel mese di Dicembre del medesimo anno, con diagnosi di artrosi ed osteoporosi) sia per l'evento traumatico caduta da un'altezza bassa con trauma diretto sugli arti.".
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il c.t.u. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta di giorni 9, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg. 30, al 50%, pari a gg. 30 e, al 25%, pari a gg. 20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al
21%.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate dall'attrice in relazione alle patologie accertate. Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008),
il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito",
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute" (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, "in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili" (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
"punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione
-
equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 172,50 al giorno (tenuto conto dell'aumento per la personalizzazione del danno, nella misura del 50%), per un totale di € 8.883,75 (€ 1.552,50 + € 3.881,25 +€ 2.587,50 + €
862,50) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Si ritiene, infatti, di applicare un aumento nella misura del 50% a titolo di personalizzazione del danno sulla somma giornaliera standard (pari a € 115,00) prevista per il ristoro del danno biologico temporaneo, in considerazione della indubbia incidenza delle lesioni temporanee sulla concreta possibilità per l'attrice, di anni 78 all'epoca del fatto, di prendersi cura del marito, affetto da cardiopatia.
L'attrice, infatti, ha documentato le condizioni di salute del marito (cfr. visita cardiologica del 13
febbraio 2024, doc. n. 10 allegato alla citazione, non contestato dal CP 1 e ha specificamente allegato il pregiudizio derivante dall'impossibilità di prestargli accudimento, compatibile con l'entità delle lesioni temporanee accertate e con l'età della stessa all'epoca del fatto. Il CP 1 non ha, dal canto suo, contestato né la sussistenza di detto pregiudizio, né tanto meno la riconducibilità dello stesso al sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 21% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (78 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 55.830,40 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto di danno non patrimoniale" di € 4.322,91 (comprensivo di un aumento pari al 10% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (21) e per il coefficiente (0,615) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere un aumento del 10% a titolo di ristoro del pregiudizio morale patito dall'attrice, determinato dalla allegata e presumibile necessità (anch'essa non contestata dal
Comune) di contare sull'aiuto di terze persone anche per le più banali esigenze, nonché in considerazione della perdita di autonomia legata alla presumibile (e non contestata) impossibilità di guidare la macchina.
Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento della superiore somma per la personalizzazione del danno, in assenza di prove (anche presuntive) relative a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità
accertato.
Dall'esame della relazione di c.t.u., infatti, emerge:
con riferimento all'arto superiore destro, una “limitazione della normale escursione in flesso estensione del polso di un terzo, no limitazioni alla prono supinazione";
con riferimento all'arto superiore sinistro, una "flesso estensione del gomito possibile tra i 85
gradi e i 130 gradi, prono supinazione limitata ai massimi gradi. La spalla sinistra appare libera e
possibile ai massimi gradi ai movimenti passivi, anche se dolenti, ai movimenti attivi una limitazione articolare di circa un terzo".
Non vi è prova, tuttavia, che anche le suddette limitazioni funzionali impediscano all'odierna attrice di prendersi cura del marito affetto da cardiopatia;
di conseguenza, non si ritiene di applicare sulla somma sopra indicata un aumento ulteriore rispetto a quello già riconosciuto a titolo di ristoro del pregiudizio morale.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 64.714,15,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente. Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese mediche documentate da parte attrice, in misura pari a € 262,00 (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione), ritenute dal c.t.u. congrue e pertinenti rispetto alle patologie accertate.
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (1 febbraio 2023), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000,
n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali, già decurtato del 30% (€ 45.299,91 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti dell'1 febbraio 2023 (€ 44.066,06), quindi il capitale devalutato di € 44.066,06 viene sommato alle spese sostenute già decurtate del 30% (€ 183,40),
assumendo quale data unica quella dell'1 febbraio 2023, e il risultato di € 44.249,46 viene rivalutato dall'1 febbraio 2023 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 49.258,50 (di cui € 3.770,06 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Controparte_1 convenutoSulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il
- sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della domanda accolta (da €
26.000,01 a € 52.000,00), applicando i compensi medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese della c.t.u. vengono definitivamente poste a carico del CP 1 convenuto.
Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela OT
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela OT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
OT, chiamato il processo iscritto al n. 10055/2024 R.G.A.C., è comparso l'avv. Emanuela
Legnani, per parte attrice.
L'avv. Legnani discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive, e chiede che la stessa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela OT, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10055/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA Parte 1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in
Palermo, via Ferdinando Albeggiani n. 7, presso lo studio degli avv.ti Emanuela Legnani e Valentina
Calascibetta, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv.
AU SA IA IT, giusta procura generale in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
Controparte 1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore 1) condanna il della somma di € 49.258,50, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia di Parte 1
fino al soddisfo;
2) condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore '
delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 8.857,00, di cui € 1.241,00 di Parte 1
(€ 1.214,00 c.u.+ €27,00 marca per spese vive ed € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Emanuela Legnani e Valentina
Calascibetta, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 agosto 2024, Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte 1 , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare,
ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale
(sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e danno morale, oltre personalizzazione)
e di natura patrimoniale (per spese mediche e altre spese per complessivi € 1.804,00, come da computo contenuto a pag. 8 della citazione) per un totale di € 292.159,50 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
- in data 1° febbraio 2023, alle ore 10.30 circa, stava percorrendo a piedi, in compagnia della figlia la via Lorenzo Iandolino (Palermo) per tornare presso la propriaControparte_2
autovettura dopo aver effettuato alcune commissioni quando, all'altezza del numero civico 92, era caduta rovinosamente per terra a causa del marciapiede sconnesso e dissestato;
-tale insidia stradale non risultava appositamente segnalata, né erano presenti sul luogo dispositivi di sicurezza (quali coni, paletti, cartelli e quant'altro), idonei a scongiurare o, quanto meno, a prevenire sinistri;
- nell'immediatezza dell'evento, era stata soccorsa dalla figlia, alla quale aveva riferito di non riuscire a muoversi avendo fortemente battuto spalla e gomito lato sinistro e polso destro poiché,
cadendo in avanti, aveva cercato istintivamente di proteggersi allungando le braccia per pararsi dall'impatto con il pavimento;
- la figlia, avvedendosi della gravità della caduta, l'aveva immediatamente soccorsa con l'aiuto di alcuni passanti, uno dei quali si era preoccupato di contattare il 118;
- era stata quindi trasportata a mezzo di ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello" di Palermo, dove, eseguiti gli opportuni esami e accertamenti clinici e strumentali, le era stata diagnosticata la frattura dell'omero e del capitello radiale;
- in data 04.02.2023, era stata ricoverata d'urgenza presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, per il proseguimento dell'osservazione e dell'iter terapeutico, ed infine sottoposta, in data 07.02.2024, ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna e riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna;
- in data 09.02.2023, era stata dimessa con la diagnosi di "frattura estremo distale omero di sinistra
(condili) e frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio+stiloide ulnare destra. TERAPIA:
Riduzione incruenta e sintesi percutanea della frattura dell'omero sx con 6 viti cannulate. Riduzione e stabilizzazione con placca e viti a stabilità angolare";
a seguito delle dimissioni del 09.02.2023, per il perdurare dei disturbi algici al rachide e al bacino, aveva eseguito ulteriori esami strumentali che avevano messo in risalto un trauma fratturativo dorso-lombare nel tratto compreso tra D11, L3 e L4, nonché la sussistenza di una sacroilealgia;
-ancora oggi, accusava dolore persistente a spalla e gomito sinistri e al polso destro, nonché
dolore e limitazione funzionale a carico del rachide dorso-lombare, con difficoltà a mantenere per lungo tempo la stazione, sia eretta che supina. Il Controparte_1 costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 2 ottobre 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice
- secondo cui "la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.." (in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il CP 1 ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Ne deriva che il Controparte_1
Parte 1 per i danni dalla stessa subiti.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006). D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “ caso
fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste figlia dell'attrice. Controparte_2
La teste, in particolare, ha dichiarato:
,,Par Sono a conoscenza dei fatti di causa perché stavo accompagnando mia madre a fare la spesa quando si è verificato il sinistro
Par Era il 1° febbraio del 2023, metà mattinata, verso le ore 10/10:30
Par Ci trovavamo a Partanna Mondello, in via landolino
Par
Avevamo appena fatto la spesa presso il negozio "EL" di frutta e verdura in via Iandolino,
non ricordo il numero civico del negozio Par
Stavamo tornando verso l'auto che avevo parcheggiato poco più avanti rispetto al negozio in direzione
Mondello
DR Camminavamo accanto, io tenevo le buste della spesa e mia madre camminava al mio fianco.
DR Percorrevamo il marciapiede
Par Mentre stavamo camminando ho proprio visto mia madre cadere rovinosamente a terra
Par Mia madre non portava buste della spesa, le portavo io
Par Non stavamo conversando
Par Ho constatato che vi era qualcosa che le aveva impedito di dare il passo, un rialzo del mattone su cui aveva inciampato Pt 3 madre è caduta in avanti e ha cercato di difendere il viso istintivamente mettendo le mani avanti
Par Aveva dolore ad entrambe le braccia, con mio aiuto si è messa in posizione seduta sul marciapiede,
io infatti da sola non avevo la forza di alzarla in piedi
Si da atto che vengono mostrate alla teste le riproduzioni fotografiche sub allegato n.1 dell'atto di citazione
Par Riconosco nelle foto i luoghi della caduta e in particolare nella terza foto l'ingrandimento del mattone rialzato su cui ha inciampato mia madre
Par
Nella stessa foto si vedono i piedi di mamma seduta su una sedia con un'altra persona accanto in piedi....
DR Inoltre nella foto n.8 si vede il danno riportato da mamma al polso a seguito della caduta
Par Non via era alcuna segnalazione del dissesto o recinzione dello stesso
Par Sopraggiungevano altre persone e precisamente il sig. Pt 4, titolare del negozio EL e una signora che usciva dal panificio ubicato lì vicino, pochi passi più avanti
DR Queste persone mi hanno aiutato a rialzare mia madre e di corsa il sig. Pt 4 ha preso una sedia dal negozio per farla sedere Parte 5 ha chiamato il 118, non io che ero troppo presa dall'accaduto Pt 3 madre è stata trasportata al Pronto Soccorso di Villa Sofia in ambulanza, ove le hanno diagnosticato una frattura "frammentata" del gomito sinistro e una frattura scomposta al polso destro" A domanda di chiarimento dell'avv. Legnani, la teste riferiva:
Par
Il mattone rialzato corrisponde in linea d'aria al numero civico 92. Questo civico l'ho memorizzato bene perché mia madre è rimasta seduta lì" (vedi verbale di udienza del 3 luglio 2025).
La teste, come già sopra riportato, ha riconosciuto nelle foto esibite (allegate da parte attrice) i luoghi ed in particolare il punto esatto (mattone rialzato) in cui si è verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze né
contraddizioni e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il referto del P.S. (doc. n. 2 citazione), infatti, attesta l'arrivo a mezzo ambulanza della Pt 1 lo stesso giorno del sinistro con accettazione alle ore 13:09 e riporta, alla voce "anamnesi", che la paziente
"giunge in PS per caduta accidentale (marciapiede dissestato)".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
- provato l'intervento, nel processo causale di verificazione Non stato di contro dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in una mattina di febbraio, si ritiene che l'attrice abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che
-
deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) - di accorgersi della presenza dell'insidia presente su via landolino, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%. Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP 1
[...] (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito nella misura del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.
-Persona 1 ha accertato sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da '
questo giudice - che "da quello che si evince sia dall'esame obbiettivo, che dall'anamnesi prossima, che dalla documentazione esibita dal periziando, appare chiaro che lo stesso in atto risulta affetto da: "Postumi frattura capitello radiale sinistro, frattura estremodistale omero sinistro, frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio e stiloide ulnare destra"".
Il c.t.u. ha, altresì, specificato che "il Periziando a causa della caduta, subiva un trauma diretto agli arti superiori che la stessa poneva a protezione del corpo. Tale trauma determinava la frattura a carico dell'estremo distale del gomito sinistro e del polso destro. Tali fratture venivano quindi trattate, presso reparto di Ortopedia dell' Controparte_3 , in maniera cruenta con riduzione e stabilizzazione delle fratture '
con placche e viti. Viceversa, non sono attribuibili al trauma le lesioni di D11, L3 e L4 sia per la descrizione radiologica (a lente biconcava e descritte con misurazione secondo Genant tipiche di lesioni osteoporotiche) sia per la tempistica (primi riscontri nel mese di Luglio e successivamente nel mese di Dicembre del medesimo anno, con diagnosi di artrosi ed osteoporosi) sia per l'evento traumatico caduta da un'altezza bassa con trauma diretto sugli arti.".
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il c.t.u. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta di giorni 9, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg. 30, al 50%, pari a gg. 30 e, al 25%, pari a gg. 20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al
21%.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate dall'attrice in relazione alle patologie accertate. Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008),
il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito",
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute" (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, "in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili" (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
"punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione
-
equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 172,50 al giorno (tenuto conto dell'aumento per la personalizzazione del danno, nella misura del 50%), per un totale di € 8.883,75 (€ 1.552,50 + € 3.881,25 +€ 2.587,50 + €
862,50) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Si ritiene, infatti, di applicare un aumento nella misura del 50% a titolo di personalizzazione del danno sulla somma giornaliera standard (pari a € 115,00) prevista per il ristoro del danno biologico temporaneo, in considerazione della indubbia incidenza delle lesioni temporanee sulla concreta possibilità per l'attrice, di anni 78 all'epoca del fatto, di prendersi cura del marito, affetto da cardiopatia.
L'attrice, infatti, ha documentato le condizioni di salute del marito (cfr. visita cardiologica del 13
febbraio 2024, doc. n. 10 allegato alla citazione, non contestato dal CP 1 e ha specificamente allegato il pregiudizio derivante dall'impossibilità di prestargli accudimento, compatibile con l'entità delle lesioni temporanee accertate e con l'età della stessa all'epoca del fatto. Il CP 1 non ha, dal canto suo, contestato né la sussistenza di detto pregiudizio, né tanto meno la riconducibilità dello stesso al sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 21% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (78 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 55.830,40 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto di danno non patrimoniale" di € 4.322,91 (comprensivo di un aumento pari al 10% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (21) e per il coefficiente (0,615) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere un aumento del 10% a titolo di ristoro del pregiudizio morale patito dall'attrice, determinato dalla allegata e presumibile necessità (anch'essa non contestata dal
Comune) di contare sull'aiuto di terze persone anche per le più banali esigenze, nonché in considerazione della perdita di autonomia legata alla presumibile (e non contestata) impossibilità di guidare la macchina.
Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento della superiore somma per la personalizzazione del danno, in assenza di prove (anche presuntive) relative a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità
accertato.
Dall'esame della relazione di c.t.u., infatti, emerge:
con riferimento all'arto superiore destro, una “limitazione della normale escursione in flesso estensione del polso di un terzo, no limitazioni alla prono supinazione";
con riferimento all'arto superiore sinistro, una "flesso estensione del gomito possibile tra i 85
gradi e i 130 gradi, prono supinazione limitata ai massimi gradi. La spalla sinistra appare libera e
possibile ai massimi gradi ai movimenti passivi, anche se dolenti, ai movimenti attivi una limitazione articolare di circa un terzo".
Non vi è prova, tuttavia, che anche le suddette limitazioni funzionali impediscano all'odierna attrice di prendersi cura del marito affetto da cardiopatia;
di conseguenza, non si ritiene di applicare sulla somma sopra indicata un aumento ulteriore rispetto a quello già riconosciuto a titolo di ristoro del pregiudizio morale.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 64.714,15,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente. Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese mediche documentate da parte attrice, in misura pari a € 262,00 (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione), ritenute dal c.t.u. congrue e pertinenti rispetto alle patologie accertate.
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (1 febbraio 2023), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000,
n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali, già decurtato del 30% (€ 45.299,91 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti dell'1 febbraio 2023 (€ 44.066,06), quindi il capitale devalutato di € 44.066,06 viene sommato alle spese sostenute già decurtate del 30% (€ 183,40),
assumendo quale data unica quella dell'1 febbraio 2023, e il risultato di € 44.249,46 viene rivalutato dall'1 febbraio 2023 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 49.258,50 (di cui € 3.770,06 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Controparte_1 convenutoSulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il
- sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della domanda accolta (da €
26.000,01 a € 52.000,00), applicando i compensi medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese della c.t.u. vengono definitivamente poste a carico del CP 1 convenuto.
Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela OT
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela OT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.