TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16599 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio (C.F. – fax 06-8072776), e C.F._2 presso di questo elettivamente domiciliata come da pec da Registri di Giustizia (pec:
), giusta procura allegata all'atto di costituzione Email_1 del nuovo difensore del 27.06.2024.
Attore
CONTRO
- – in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso la stessa nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: querela di falso conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la falsità del rapporto di PG. Prot. 185/12 P.S. in data 24 agosto 2012: “Procedimento penale nr. 2406/2012/44 r.g.n.r. Indagini per il reato
pagina1 di 7 previsto e punito dall'art. 485 del c.p. in data 10/10/1968 in Novi Ligure ( così come si rileva dall'iscrizione del fascicolo processuale) Esito indagini -” redatto da Ufficiali di PG della sezione di PG aliquota PS presso la Procura della Reubblica di Alessandria, in risposta a richiesta del PM di Alessandria dott.ssa in data 27.7.12; segnatamente ai punti 3) 4) Per_1
5) allegato sub 1 e comunque la falsità delle attestazioni dei documenti allegati a tale rapporto e segnatamente:
– attestazione 21.8.12 Ag. Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
– attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248 (pag. 553 fascicolo
PM); allegata sub doc 1 B
– attestazioni Camera di Commercio di Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1 C;
per quanto in parte motiva indicato ed in particolare: -per quanto riguarda il punto 3) nell'aver escluso la possibilità dell'esistenza storica della società “Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di VA IN e c. sas” identificandola falsamente con “immobiliare
Zeta di VA IN e c. Sas”; quanto al punto 4) nell'aver attestato l'intestazione al 10.10.
1968 dell'immobile sito in PO “Villa Oberti” iscritto al catasto urbano partita 256 foglio 2 particella 284 attribuendola sulla scorta della allegata falsa attestazione del responsabile area gestione banche dati dell'agenzia del territorio di Genova come risultante a nome della Lark Etablissementcon sede in Vaduz Liechtenstein, anziché allo
“Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di VA IN e c sas” . Quanto al punto 5) aver attestato, in forza dell'erronea attestazione del direttore dell'agenzia del territorio di
Alessandria, settore gestione banche dati e servizi tecnici, che l'immobile denominato
“Villa Aurora” in Novi Ligure è da identificarsi nell'immobile censito al catasto di Novi
Ligure Fg 35, mapp. 117 che alla data del 10/10/68 risultava essere in proprietà di tali e che lo avrebbero acquistato con atto del 2/8/68 invece Persona_2 CP_3 che nell'immobile Villa Aurora” di cui al catasto di Novi Ligure al Fg. 35 mappali 73; 115;
116, cat A7, Vani 20,5.-Accertare la falsità del certificato di residenza del Dr. Parte_1
, con data soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia
[...] Per_3
10.4.12 ed in oggi in uso nel procedimento gip Alessandria n°; in ogni caso, condannare parte convenuta rifondere al dottor le spese, e compenso per il Parte_1 giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, delle spese successive e occorrende, e del contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 576 del 1980 sugli importi imponibili.
Conclusioni per il : “Voglia il Tribunale adito, dichiarare la Controparte_1 propria incompetenza per territorio relativamente alla causa presente. Nel merito pronunciare l'inammissibilità della querela di falso per come proposta. Con vittoria di spese processuali”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 7 Con l'atto introduttivo del 18.03.2024, ha convenuto il Parte_1
Ministero della Giustizia, ed ha chiesto accertare e dichiarare la falsità dei rapporti di PG prot. 185/2012 e comunque la falsità delle attestazioni dei documenti allegati a tale rapporto per come individuate in atti.
Ha premesso che tale “già procuratore generale, figlio Persona_4 ed unico erede di deceduta nella precedente data del 15.12.2010, aveva Persona_5 proposto querela di falso nei confronti della – anche lei defunta Controparte_4 vedova Oberti, in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 489 c.p. poi depenalizzati. Ed in effetti nella precedente data del Febbraio 2007 aveva convenuto – dinanzi al Persona_6
Tribunale di Alessandria – la società Controparte_5
IN VA, promuovendo azione ex art 2932 c.c. relativamente ad alcuni beni di proprietà dell'istituto che l'ente si era impegnato a trasferire con atto definitivo entro il novembre 2003.
Il , qualificandosi erede della madre, proponeva querela sostenendo che la Per_3 scrittura privata del 10.10.1968, con cui l'Istituto aveva ceduto alla sig.ra un Persona_6 immobile e dei terreni in PO, riservandosi il diritto di uso ed abitazione fino al 2003, sarebbe stata frutto di falsificazione. Che l'Istituto – alla data del 10.10.1968 – non sarebbe stato proprietario dell'immobile ceduto da alla società Lark. Ma tale Testimone_1 querela era inammissibile per carenza di legittimazione del querelante e per tardività della presentazione della querela stessa. La querela era stata proposta senza premurarsi di verificare che la stessa era defunta al momento della querela da almeno tre Persona_6 anni. E si sosteneva, quindi, su tali presupposti un necessario concorso di altri soggetti nel falso, individuati nell'odierno attore querelante. Il falso certificato di residenza dell'attore e allegato dal alla querela attestava falsamente il permanere della residenza a Per_3
Genova dell'attore alla data dell'emissione (omessa ma post 2001 in quanto le marche sono in euro) a partire dal 1983. Ma l'odierno attore dal 1997 al 2015 non risiedeva a Genova con la suocera ma nel Comune di Pasturana. Nonostante l'accertamento del decesso della apertosi il procedimento penale iscritto al n. RGNR 2587/2022 R GIP Persona_6
2545/2022 il PM proseguiva nella acquisizione di atti, in particolare espletando una perquisizione ed un sequestro presso il difensore della sig.ra All'esito di detto Per_6 procedimento, sulla base di documenti falsi, veniva elevata l'imputazione: “perché il concorso tra loro, al fine di procurarsi un illecito profitto consistente nel riconoscimento del diritto di proprietà dell'immobile sito a PO (identificato al foglio 2mappali282,
283,284),ricevevano”...... “compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il tribunale di Genova ad emanare, in accoglimento della loro domanda, una sentenza ideologicamente falsa in quanto basata sua volta sulla sentenza 18 luglio 2008 del tribunale di Alessandria descritta al capo che precede, che aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile sito a PO (identificato al foglio 2 mappali 282,283,284) a favore di sul presupposto di una scrittura Controparte_4 privata falsa apparentemente sottoscritta in data 10/10/68 tra Istituto di gestione mobiliare immobiliare di IN VA S.a.S. e la predetta . In buona sostanza, la Controparte_4 sopra richiamata querela del , tardiva ed improcedibile, era divenuta il viatico di Per_3 una indagine a carico dell'attore che si era prolungata per anni e si era arricchita, via via,
pagina3 di 7 di altre imputazioni, come la concussione a carico dell'attore. Con riferimento a quest'ultimo profilo, nel decreto che dispone il giudizio dinanzi all'ufficio GIP del
Tribunale di Milano, il querelante veniva imputato del reato di cui all'articolo 317 c.p.
….poiché – quale Presidente del Tribunale di Alessandria, pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva indebitamente giudice onorario presso il Persona_7 medesimo Tribunale, a trattare – assegnandogliela personalmente – la causa civile promossa dalla suocera nata a [...] il [...] e deceduta in data 01.11.2009 nei Persona_8 confronti dei convenuti e società – ed a Controparte_5 Controparte_6 deciderla in senso favorevole all'attrice, dunque, a dichiarare l'attrice, all'esito del giudizio, con sentenza n. 75 pronunciata in data 18.01.2008 “titolare del diritto dominicale di nuda proprietà, con decorrenza dal 10.10.1968, nonché titolare del diritto di piena proprietà, con decorrenza
28.11.2003, dei seguenti immobili nel Comune di PO ( GE) …… etc etc”= : commesso in
Alessandria il 18.01.2008.
I documenti oggetto della presente querela nella tesi dell'attore erano il presupposto dell'accusa, in quanto – dagli stessi – sarebbe derivato il preteso carattere indebito della sentenza emessa dal GOT del Tribunale di Alessandria e per cui la Procura di Milano aveva proceduto per concussione a carico dell'attore.
Erano infatti i documenti acquisiti dalla Procura di Alessandria, in oggi querelati, tesi a smentire la documentazione della parte non esaminata dagli organi Per_6 inquirenti a risultare assolutamente falsi. Ne conseguivano le conclusioni.
Si costituiva in giudizio il con l'avvocatura generale dello Controparte_1
Stato. In merito all'odierna querela di falso promossa da eccepiva il difetto di Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Torino. Nel merito chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso concernente il rapporto di PG, non avente valenza privilegiata.
All'udienza del 28.11.2024 l'avvocato di parte attrice rinunciava parzialmente alla querela di falso con riferimento al rapporto di P.G. mantenendo la censura solo in riferimento agli allegati indicati nella memoria 171 bis c.p.c. e precisamente: all'attestazione 21.8.12 Ag.
Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
alla attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248 (pag. 553 fascicolo
PM); allegata sub doc 1 B;
alle attestazioni Camera di Commercio di Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1 C.; al certificato di residenza del Dr. , con data Parte_1 soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia 10.4.12. Per_3
In presenza delle eccezioni preliminari e della rinuncia parziale la causa veniva rinviata all'udienza del 19.09.2025 e quivi veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti pagina4 di 7 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La peculiarità del procedimento si caratterizza per l'utilizzo di uno strumento proprio del processo civile, per togliere efficacia probatoria e valenza privilegiata ab externo a documenti che sono sub iudice nella loro propria sede penale. Confermandosi i dubbi dello scrivente sulla ammissibilità generale di questo strumento, nella pendenza del processo penale si consideri in ogni caso quanto sede.
Sono in contestazione, all'esito della rinuncia operata, solo le questioni inferenti la competenza territoriale del presente Tribunale per la definizione di una controversia in cui il controinteressato dovrebbe esser la Procura di Alessandria, e la questione relativa all'ammissibilità dello strumento con riferimento specifico agli atti di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Dev'esser rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale: òa competenza territoriale delle cause di querela di falso segue i criteri ordinari del codice di procedura civile (artt. 18-19 c.p.c.), cioè il foro della residenza del convenuto, non quello della causa principale. Questo principio è stato chiarito dalla Cassazione in una pluralità di pronunce: anche se la querela nasce in appello, il giudizio sul falso va al Tribunale individuato secondo i criteri ordinari. Il radicamento della causa dinanzi al Tribunale di Roma, origina dalla proposizione della domanda nei confronti del , essendo Controparte_1 irrilevante il fatto che l'addebito riguardi documenti della ( rectius utilizzati da) Procura della Repubblica di Alessandria.
Deve confermarsi che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all' art. 2, comma 2, c.p.p. Come noto, nel processo penale, fermo restando il principio di libera valutazione delle prove che non consente di riconoscere alcuna fede privilegiata di atti pubblici al fine dell'accertamento del reato, agli atti redatti da pubblico ufficiale si applica una presunzione semplice di affidabilità, superabile, previa offerta di prova contraria, dallo stesso giudice procedente;
è invece escluso, in assenza di specifica disposizione che ne estenda l'applicazione al processo penale, il ricorso al procedimento di querela di falso del processo civile. Peraltro, in materia di atti pubblici con fede privilegiata, la c.d. querela di falso, è. procedimento incidentale che riguarda soltanto la prova civile. Nel giudizio penale, infatti, l'attendibilità, la fede di un atto del processo viene decisa dallo stesso giudice procedente, senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata, atteso che la fede privilegiata non riguarda le valutazioni dell'atto di p.g. quale prova del reato.
In ordine alle conclusioni svolte, per come ridotte dalla difesa di parte attrice nel verbale di udienza 28.11.2024, l'esame si deve concentrare in merito alla richiesta di pagina5 di 7 accertamento di falsità dei documenti allegati al citato rapporto di PG e precisamente: l' attestazione 21.8.12 Ag. Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
l'attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248
(pag.553 fascicolo PM); allegata sub doc 1 B;
le attestazioni Camera di Commercio di
Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1C.; il certificato di residenza del Dr. Parte_1
, con data soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia
[...] Per_3
10.4.12.
Con riferimento al documento 1a deve evidenziarsi che trattasi di semplice informazione inferente l' intestazione catastale, al 10.10.1968 degli immobili ubicati nel
Comune di PO, e precisamente l'immobile urbano iscritto al foglio 2, particella 284 –
Lark ETABLISSEMENT- società con sede in Vaduz, partita NCEU n. 256, dei terreni iscritti al foglio 2 particelle 292 e 283 Società Istituto Gestione Mobiliare ed Immobiliare di IN
VA & C sas, e terreni iscritti al foglio 2, particelle 195,196,197,222,223,224,225, 342.
L'attestazione 8.8.12 Agenzia del Territorio di Alessandria è, analogamente, una risposta inferente l'intestazione catastale dell'immobile ubicato in Novi Ligure, e denominato “ Villa Aurora” censito al foglio n. 35, particella 117 alla data del 10.10.1968.
L'allegato 1 C è una risposta dell'archivista della Camera di Commercio di Genova in relazione ad istanza formulata dall'avvocato Andrea Soliani nella quale si dichiara “…. non esser stato possibile individuare il fascicolo relativo alla società Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di IN VA & C s.as. in quanto i codici indicati risultano errati e riferibili a diversa società e – pertanto – la ricerca testuale attraverso la ragione sociale della societò indicata non ha prodotto alcun risultato”. Con riferimento a questo documento va immediatamente rilevato che alla nota non appare in ogni caso attribuibile alcuna valenza privilegiata
Sia come sia, anche richiamata per relationem la valenza contenutistica di quanto rappresentato, deve considerarsi che le attestazioni rilasciate dall'Agenzia del Territorio
(oggi Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio), come ad esempio una visura catastale ma non sol,o non hanno valore di atto pubblico in senso stretto. La visura catastale o l'attestazione dell'Agenzia del Territorio riporta i dati catastali e l'intestatario dell'immobile, secondo le risultanze del Catasto. Serve a conoscere chi risulta intestatario di un bene ai fini fiscali e catastali. E come noto, l'indicazione catastale non costituisce prova certa della proprietà: il Catasto ha funzione essenzialmente fiscale, non probatoria. I dati possono – per definizione - essere incompleti o non aggiornati, o sbagliati, dovendosi riguardare la titolarità, la provenienza, e tutte le altre indicazioni solo per il tramite dell'esame degli atti pubblici di trasferimento e la continuità delle trascrizioni. In ogni caso l'attestazione, stante la sua funzione, non è un atto pubblico ai sensi del Codice Civile (art. 2699 c.c.), perché non è redatto da un pubblico ufficiale con le formalità richieste per attribuire pubblica fede al suo contenuto.
Della informativa dell'archivista della Camera di Commercio si è detto.
pagina6 di 7 Residua solamente la questione relativa alla asserita falsità del certificato di residenza del Dr. , con data soppressa. In merito deve dirsi che il Parte_1 certificato di residenza (o altro certificato anagrafico) deve essere rilasciato su carta intestata dell'ente, con timbro e firma del pubblico ufficiale. La mancanza della data non ne invalida automaticamente la natura di atto pubblico, ma incide sulla sua efficacia probatoria, perché non è possibile collocarlo temporalmente, e quindi non appare possibile dare valenza a quanto afferma ad una certa data. Considerandosi poi, che i certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 41 DPR 445/2000). senza data, il certificato è inutile non potendo rivestire valenza privilegiata di quanto afferma.
La conseguenza di quanto premesso, affligge l' ammissibilità di una querela di falso su di un documento siffatto, posto che la sua valenza può esser contrastata con qualunque mezzo di prova nella sua propria sede.
Deve quindi esser pronunciata l'inammissibilità della querela di falso proposta da
. Parte_1 Parte_1
Nulla si dispone ai sensi dell'articolo 226 c.p.c trattandosi di pronuncia di inammissibilità e non di rigetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 147/2022 nello scaglione cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dr. Claudio Patruno, nella causa meglio identificata in epigrafe tra contro Parte_1 Controparte_1
:
[...]
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da
. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della parte convenuta che si liquidano nella Controparte_1 misura di € 7616,00 omnia.
Roma lì 25/11/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio (C.F. – fax 06-8072776), e C.F._2 presso di questo elettivamente domiciliata come da pec da Registri di Giustizia (pec:
), giusta procura allegata all'atto di costituzione Email_1 del nuovo difensore del 27.06.2024.
Attore
CONTRO
- – in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso la stessa nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: querela di falso conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la falsità del rapporto di PG. Prot. 185/12 P.S. in data 24 agosto 2012: “Procedimento penale nr. 2406/2012/44 r.g.n.r. Indagini per il reato
pagina1 di 7 previsto e punito dall'art. 485 del c.p. in data 10/10/1968 in Novi Ligure ( così come si rileva dall'iscrizione del fascicolo processuale) Esito indagini -” redatto da Ufficiali di PG della sezione di PG aliquota PS presso la Procura della Reubblica di Alessandria, in risposta a richiesta del PM di Alessandria dott.ssa in data 27.7.12; segnatamente ai punti 3) 4) Per_1
5) allegato sub 1 e comunque la falsità delle attestazioni dei documenti allegati a tale rapporto e segnatamente:
– attestazione 21.8.12 Ag. Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
– attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248 (pag. 553 fascicolo
PM); allegata sub doc 1 B
– attestazioni Camera di Commercio di Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1 C;
per quanto in parte motiva indicato ed in particolare: -per quanto riguarda il punto 3) nell'aver escluso la possibilità dell'esistenza storica della società “Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di VA IN e c. sas” identificandola falsamente con “immobiliare
Zeta di VA IN e c. Sas”; quanto al punto 4) nell'aver attestato l'intestazione al 10.10.
1968 dell'immobile sito in PO “Villa Oberti” iscritto al catasto urbano partita 256 foglio 2 particella 284 attribuendola sulla scorta della allegata falsa attestazione del responsabile area gestione banche dati dell'agenzia del territorio di Genova come risultante a nome della Lark Etablissementcon sede in Vaduz Liechtenstein, anziché allo
“Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di VA IN e c sas” . Quanto al punto 5) aver attestato, in forza dell'erronea attestazione del direttore dell'agenzia del territorio di
Alessandria, settore gestione banche dati e servizi tecnici, che l'immobile denominato
“Villa Aurora” in Novi Ligure è da identificarsi nell'immobile censito al catasto di Novi
Ligure Fg 35, mapp. 117 che alla data del 10/10/68 risultava essere in proprietà di tali e che lo avrebbero acquistato con atto del 2/8/68 invece Persona_2 CP_3 che nell'immobile Villa Aurora” di cui al catasto di Novi Ligure al Fg. 35 mappali 73; 115;
116, cat A7, Vani 20,5.-Accertare la falsità del certificato di residenza del Dr. Parte_1
, con data soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia
[...] Per_3
10.4.12 ed in oggi in uso nel procedimento gip Alessandria n°; in ogni caso, condannare parte convenuta rifondere al dottor le spese, e compenso per il Parte_1 giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, delle spese successive e occorrende, e del contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 576 del 1980 sugli importi imponibili.
Conclusioni per il : “Voglia il Tribunale adito, dichiarare la Controparte_1 propria incompetenza per territorio relativamente alla causa presente. Nel merito pronunciare l'inammissibilità della querela di falso per come proposta. Con vittoria di spese processuali”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 7 Con l'atto introduttivo del 18.03.2024, ha convenuto il Parte_1
Ministero della Giustizia, ed ha chiesto accertare e dichiarare la falsità dei rapporti di PG prot. 185/2012 e comunque la falsità delle attestazioni dei documenti allegati a tale rapporto per come individuate in atti.
Ha premesso che tale “già procuratore generale, figlio Persona_4 ed unico erede di deceduta nella precedente data del 15.12.2010, aveva Persona_5 proposto querela di falso nei confronti della – anche lei defunta Controparte_4 vedova Oberti, in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 489 c.p. poi depenalizzati. Ed in effetti nella precedente data del Febbraio 2007 aveva convenuto – dinanzi al Persona_6
Tribunale di Alessandria – la società Controparte_5
IN VA, promuovendo azione ex art 2932 c.c. relativamente ad alcuni beni di proprietà dell'istituto che l'ente si era impegnato a trasferire con atto definitivo entro il novembre 2003.
Il , qualificandosi erede della madre, proponeva querela sostenendo che la Per_3 scrittura privata del 10.10.1968, con cui l'Istituto aveva ceduto alla sig.ra un Persona_6 immobile e dei terreni in PO, riservandosi il diritto di uso ed abitazione fino al 2003, sarebbe stata frutto di falsificazione. Che l'Istituto – alla data del 10.10.1968 – non sarebbe stato proprietario dell'immobile ceduto da alla società Lark. Ma tale Testimone_1 querela era inammissibile per carenza di legittimazione del querelante e per tardività della presentazione della querela stessa. La querela era stata proposta senza premurarsi di verificare che la stessa era defunta al momento della querela da almeno tre Persona_6 anni. E si sosteneva, quindi, su tali presupposti un necessario concorso di altri soggetti nel falso, individuati nell'odierno attore querelante. Il falso certificato di residenza dell'attore e allegato dal alla querela attestava falsamente il permanere della residenza a Per_3
Genova dell'attore alla data dell'emissione (omessa ma post 2001 in quanto le marche sono in euro) a partire dal 1983. Ma l'odierno attore dal 1997 al 2015 non risiedeva a Genova con la suocera ma nel Comune di Pasturana. Nonostante l'accertamento del decesso della apertosi il procedimento penale iscritto al n. RGNR 2587/2022 R GIP Persona_6
2545/2022 il PM proseguiva nella acquisizione di atti, in particolare espletando una perquisizione ed un sequestro presso il difensore della sig.ra All'esito di detto Per_6 procedimento, sulla base di documenti falsi, veniva elevata l'imputazione: “perché il concorso tra loro, al fine di procurarsi un illecito profitto consistente nel riconoscimento del diritto di proprietà dell'immobile sito a PO (identificato al foglio 2mappali282,
283,284),ricevevano”...... “compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il tribunale di Genova ad emanare, in accoglimento della loro domanda, una sentenza ideologicamente falsa in quanto basata sua volta sulla sentenza 18 luglio 2008 del tribunale di Alessandria descritta al capo che precede, che aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile sito a PO (identificato al foglio 2 mappali 282,283,284) a favore di sul presupposto di una scrittura Controparte_4 privata falsa apparentemente sottoscritta in data 10/10/68 tra Istituto di gestione mobiliare immobiliare di IN VA S.a.S. e la predetta . In buona sostanza, la Controparte_4 sopra richiamata querela del , tardiva ed improcedibile, era divenuta il viatico di Per_3 una indagine a carico dell'attore che si era prolungata per anni e si era arricchita, via via,
pagina3 di 7 di altre imputazioni, come la concussione a carico dell'attore. Con riferimento a quest'ultimo profilo, nel decreto che dispone il giudizio dinanzi all'ufficio GIP del
Tribunale di Milano, il querelante veniva imputato del reato di cui all'articolo 317 c.p.
….poiché – quale Presidente del Tribunale di Alessandria, pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva indebitamente giudice onorario presso il Persona_7 medesimo Tribunale, a trattare – assegnandogliela personalmente – la causa civile promossa dalla suocera nata a [...] il [...] e deceduta in data 01.11.2009 nei Persona_8 confronti dei convenuti e società – ed a Controparte_5 Controparte_6 deciderla in senso favorevole all'attrice, dunque, a dichiarare l'attrice, all'esito del giudizio, con sentenza n. 75 pronunciata in data 18.01.2008 “titolare del diritto dominicale di nuda proprietà, con decorrenza dal 10.10.1968, nonché titolare del diritto di piena proprietà, con decorrenza
28.11.2003, dei seguenti immobili nel Comune di PO ( GE) …… etc etc”= : commesso in
Alessandria il 18.01.2008.
I documenti oggetto della presente querela nella tesi dell'attore erano il presupposto dell'accusa, in quanto – dagli stessi – sarebbe derivato il preteso carattere indebito della sentenza emessa dal GOT del Tribunale di Alessandria e per cui la Procura di Milano aveva proceduto per concussione a carico dell'attore.
Erano infatti i documenti acquisiti dalla Procura di Alessandria, in oggi querelati, tesi a smentire la documentazione della parte non esaminata dagli organi Per_6 inquirenti a risultare assolutamente falsi. Ne conseguivano le conclusioni.
Si costituiva in giudizio il con l'avvocatura generale dello Controparte_1
Stato. In merito all'odierna querela di falso promossa da eccepiva il difetto di Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Torino. Nel merito chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso concernente il rapporto di PG, non avente valenza privilegiata.
All'udienza del 28.11.2024 l'avvocato di parte attrice rinunciava parzialmente alla querela di falso con riferimento al rapporto di P.G. mantenendo la censura solo in riferimento agli allegati indicati nella memoria 171 bis c.p.c. e precisamente: all'attestazione 21.8.12 Ag.
Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
alla attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248 (pag. 553 fascicolo
PM); allegata sub doc 1 B;
alle attestazioni Camera di Commercio di Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1 C.; al certificato di residenza del Dr. , con data Parte_1 soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia 10.4.12. Per_3
In presenza delle eccezioni preliminari e della rinuncia parziale la causa veniva rinviata all'udienza del 19.09.2025 e quivi veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti pagina4 di 7 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La peculiarità del procedimento si caratterizza per l'utilizzo di uno strumento proprio del processo civile, per togliere efficacia probatoria e valenza privilegiata ab externo a documenti che sono sub iudice nella loro propria sede penale. Confermandosi i dubbi dello scrivente sulla ammissibilità generale di questo strumento, nella pendenza del processo penale si consideri in ogni caso quanto sede.
Sono in contestazione, all'esito della rinuncia operata, solo le questioni inferenti la competenza territoriale del presente Tribunale per la definizione di una controversia in cui il controinteressato dovrebbe esser la Procura di Alessandria, e la questione relativa all'ammissibilità dello strumento con riferimento specifico agli atti di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Dev'esser rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale: òa competenza territoriale delle cause di querela di falso segue i criteri ordinari del codice di procedura civile (artt. 18-19 c.p.c.), cioè il foro della residenza del convenuto, non quello della causa principale. Questo principio è stato chiarito dalla Cassazione in una pluralità di pronunce: anche se la querela nasce in appello, il giudizio sul falso va al Tribunale individuato secondo i criteri ordinari. Il radicamento della causa dinanzi al Tribunale di Roma, origina dalla proposizione della domanda nei confronti del , essendo Controparte_1 irrilevante il fatto che l'addebito riguardi documenti della ( rectius utilizzati da) Procura della Repubblica di Alessandria.
Deve confermarsi che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all' art. 2, comma 2, c.p.p. Come noto, nel processo penale, fermo restando il principio di libera valutazione delle prove che non consente di riconoscere alcuna fede privilegiata di atti pubblici al fine dell'accertamento del reato, agli atti redatti da pubblico ufficiale si applica una presunzione semplice di affidabilità, superabile, previa offerta di prova contraria, dallo stesso giudice procedente;
è invece escluso, in assenza di specifica disposizione che ne estenda l'applicazione al processo penale, il ricorso al procedimento di querela di falso del processo civile. Peraltro, in materia di atti pubblici con fede privilegiata, la c.d. querela di falso, è. procedimento incidentale che riguarda soltanto la prova civile. Nel giudizio penale, infatti, l'attendibilità, la fede di un atto del processo viene decisa dallo stesso giudice procedente, senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata, atteso che la fede privilegiata non riguarda le valutazioni dell'atto di p.g. quale prova del reato.
In ordine alle conclusioni svolte, per come ridotte dalla difesa di parte attrice nel verbale di udienza 28.11.2024, l'esame si deve concentrare in merito alla richiesta di pagina5 di 7 accertamento di falsità dei documenti allegati al citato rapporto di PG e precisamente: l' attestazione 21.8.12 Ag. Territorio di Genova, prot.9754 (pag. 545 fascicolo PM); allegata sub doc 1 A;
l'attestazione 8.8.12 Ag. Territorio di Alessandria, prot.10059/12-10248
(pag.553 fascicolo PM); allegata sub doc 1 B;
le attestazioni Camera di Commercio di
Genova in data 2.8.12 allegate sub doc 1C.; il certificato di residenza del Dr. Parte_1
, con data soppressa, allegato quale documento 18 alla denuncia
[...] Per_3
10.4.12.
Con riferimento al documento 1a deve evidenziarsi che trattasi di semplice informazione inferente l' intestazione catastale, al 10.10.1968 degli immobili ubicati nel
Comune di PO, e precisamente l'immobile urbano iscritto al foglio 2, particella 284 –
Lark ETABLISSEMENT- società con sede in Vaduz, partita NCEU n. 256, dei terreni iscritti al foglio 2 particelle 292 e 283 Società Istituto Gestione Mobiliare ed Immobiliare di IN
VA & C sas, e terreni iscritti al foglio 2, particelle 195,196,197,222,223,224,225, 342.
L'attestazione 8.8.12 Agenzia del Territorio di Alessandria è, analogamente, una risposta inferente l'intestazione catastale dell'immobile ubicato in Novi Ligure, e denominato “ Villa Aurora” censito al foglio n. 35, particella 117 alla data del 10.10.1968.
L'allegato 1 C è una risposta dell'archivista della Camera di Commercio di Genova in relazione ad istanza formulata dall'avvocato Andrea Soliani nella quale si dichiara “…. non esser stato possibile individuare il fascicolo relativo alla società Istituto di gestione mobiliare ed immobiliare di IN VA & C s.as. in quanto i codici indicati risultano errati e riferibili a diversa società e – pertanto – la ricerca testuale attraverso la ragione sociale della societò indicata non ha prodotto alcun risultato”. Con riferimento a questo documento va immediatamente rilevato che alla nota non appare in ogni caso attribuibile alcuna valenza privilegiata
Sia come sia, anche richiamata per relationem la valenza contenutistica di quanto rappresentato, deve considerarsi che le attestazioni rilasciate dall'Agenzia del Territorio
(oggi Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio), come ad esempio una visura catastale ma non sol,o non hanno valore di atto pubblico in senso stretto. La visura catastale o l'attestazione dell'Agenzia del Territorio riporta i dati catastali e l'intestatario dell'immobile, secondo le risultanze del Catasto. Serve a conoscere chi risulta intestatario di un bene ai fini fiscali e catastali. E come noto, l'indicazione catastale non costituisce prova certa della proprietà: il Catasto ha funzione essenzialmente fiscale, non probatoria. I dati possono – per definizione - essere incompleti o non aggiornati, o sbagliati, dovendosi riguardare la titolarità, la provenienza, e tutte le altre indicazioni solo per il tramite dell'esame degli atti pubblici di trasferimento e la continuità delle trascrizioni. In ogni caso l'attestazione, stante la sua funzione, non è un atto pubblico ai sensi del Codice Civile (art. 2699 c.c.), perché non è redatto da un pubblico ufficiale con le formalità richieste per attribuire pubblica fede al suo contenuto.
Della informativa dell'archivista della Camera di Commercio si è detto.
pagina6 di 7 Residua solamente la questione relativa alla asserita falsità del certificato di residenza del Dr. , con data soppressa. In merito deve dirsi che il Parte_1 certificato di residenza (o altro certificato anagrafico) deve essere rilasciato su carta intestata dell'ente, con timbro e firma del pubblico ufficiale. La mancanza della data non ne invalida automaticamente la natura di atto pubblico, ma incide sulla sua efficacia probatoria, perché non è possibile collocarlo temporalmente, e quindi non appare possibile dare valenza a quanto afferma ad una certa data. Considerandosi poi, che i certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 41 DPR 445/2000). senza data, il certificato è inutile non potendo rivestire valenza privilegiata di quanto afferma.
La conseguenza di quanto premesso, affligge l' ammissibilità di una querela di falso su di un documento siffatto, posto che la sua valenza può esser contrastata con qualunque mezzo di prova nella sua propria sede.
Deve quindi esser pronunciata l'inammissibilità della querela di falso proposta da
. Parte_1 Parte_1
Nulla si dispone ai sensi dell'articolo 226 c.p.c trattandosi di pronuncia di inammissibilità e non di rigetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 147/2022 nello scaglione cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dr. Claudio Patruno, nella causa meglio identificata in epigrafe tra contro Parte_1 Controparte_1
:
[...]
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da
. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della parte convenuta che si liquidano nella Controparte_1 misura di € 7616,00 omnia.
Roma lì 25/11/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina7 di 7