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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 540/2018 R.G., vertente tra
nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, nella Via Oratorio C.F._1 della Pace n. 32 presso lo studio dell'Avv. G. Orlando, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Maria Gabriella Cultrera per procura stesa su foglio separato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina presso il domicilio digitale degli avvocati
Antonio Li Causi e Antonio e Antonio Manlio Rabbone dai quali è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 681/2018 (n. 15034/2007 R.G.) del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 26.01.2018, avente ad oggetto pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.20240 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa e hanno così concluso:
Il procuratore della parte appellante riportandosi a quelle rassegnate in calce all'atto d'appello:
“1) Preliminarmente, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ricorrendone i motivi;
2) Ammettere il presente appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 681/2018, pubblicata il 26.06.2018 riformandone ogni capo impugnato;
3. Conseguentemente , ritenere e
1 dichiarare che l'opponente non ha fornito prova del preteso adempimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Il procuratore della parte appellata:
“1) In via preliminare dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché manifestamente infondata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, per totale carenza dei necessari presupposti, peraltro neppure indicati;
2) Sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso per inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; 3) Ancora in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
4) Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla , perché manifestamente infondato;
Controparte_2 5) Emettere ogni ulteriore statuizione conforme a legge ed a giustizia;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 25.07.2018 titolare Parte_1 dell'omonima ditta per la realizzazione di infissi ed opere in ferro ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in Controparte_1 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2006 del 23.11.2006 di € 5.709,00 proposta con il giudizio iscritto al n. 15034/2007 R.G. ha così disposto:
“Rigetta la richiesta di parte opponente di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione della fase istruttoria;
Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2006 del 23.11.2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Milazzo;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 188/2006 2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Milazzo;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal parte opposta;
Condanna parte opposta ditta al pagamento delle spese giudiziarie in favore della parte Parte_1 opponente che liquida in complessivi 2.738,00 € , oltre spese generali, Controparte_1 I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto l'appello riformando ogni capo della sentenza impugnata e ritenendo e dichiarando che l'opponente non aveva fornito la prova del suo adempimento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.12.2018 si è costituito per resistere al gravame chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. nonché infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte con ordinanza del 14.06.2019 ha ritenuto ammissibile l'appello, e all'udienza del 15.01.2024, tenuta in trattazione cartolare, ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 C.P.C.
Con ordinanza del 14.06.2019 la Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti per l'inammissibilità dell'appello rinviando la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
3
2. SULL'ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA C.D. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1193 C.C.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo disposto in Controparte_1 favore di per il pagamento di € 5.709,00 relativo alla fornitura e Parte_1 messa in opera di infissi che aveva realizzato e montato presso l'immobile di quest'ultimo sito in Messina Cda Faro in quanto ha assunto di aver adempiuto all'obbligazione con il rilascio di tre assegni (del 30.06.2003, 20.08.2003 e 2.10.2003) portati all'incasso per il complessivo importo di € 5.840,00 e pertanto il credito fatto valere doveva ritenersi insussistente. Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'imputare il pagamento della fattura prodotta in giudizio per la realizzazione degli infissi, neppure contestata nel suo ammontare, avvenuto con il rilascio degli assegni sopradetti per importo complessivo superiore al credito ingiunto e rilasciati anticipatamente al sorgere della stessa obbligazione di cui alla fattura n. 6 emessa il
10.07.2004. Dall'istruttoria del giudizio di primo grado è emerso (circostanza non contestata) che in precedenza l'appellante aveva provveduto alla fornitura e posa di un'opera in ferro con copertura in lamiera e quindi gli assegni prodotti avevano imputazione al pagamento di quell'opera e non a quella successiva, commissionata per la realizzazione degli infissi nell'immobile sito in Messina in C.da Faro.
Assume l'appellante che ai sensi dell'art 1193 c.c., per il principio di imputazione ivi sancito, secondo il quale quando la prova del pagamento da parte del debitore sia data dal rilascio di assegni bancari – in quanto titoli meramente cartolari – resta sempre a carico di costui provare che tale pagamento avesse riferimento proprio all'obbligazione dedotta in giudizio e non eventualmente ad altre che fossero precedentemente intervenute tra le stesse parti.
In assenza di tale prova, a carico del debitore valgono i criteri legali di imputazione dei pagamenti disposti dalla norma codicistica secondo la quale, in presenza di più debiti in un rapporto tra un creditore ed un debitore, ove quest'ultimo non dichiari
– quando paga – il debito che intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato: al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito ovvero a quello più oneroso per il debitore e, tra più debiti ugualmente onerosi, a quello più antico.
L'art. 2697 c.c. dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio[ 99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
[115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
l'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)”. (Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
4
E ancora, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur se formalmente attore, assume la funzione sostanziale di convenuto ed è quindi l'opposto ad essere onerato della prova del credito fatto valere con il procedimento monitorio, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del credito non essendo stato contestato in alcun modo dalla parte opponente. Quest'ultima ha ammesso che il credito ingiunto era legittimamente sorto, eccependo tuttavia che era stato successivamente estinto perché integralmente soddisfatto. Tale allegazione pur se non costituisce confessione giudiziale a norma dell'art. 2733 c.c., perché contenuta nello scritto difensivo redatto dal procuratore dell'opponente, costituisce certamente un fatto rilevante anche agli effetti del thema decidendum dedotto in giudizio poiché l'onere probatorio (a carico dello stesso opponente, che è sostanzialmente convenuto) è circoscritto alla prova della integrale estinzione del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2697 c.c. 2 comma c.c.2.
Peraltro, trattandosi di un'azione volta ad accertare l'inadempimento contrattale di una delle parti, il creditore deve solo provare la fonte negoziale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento.
Resta invece a carico del debitore la prova positiva dell'inefficacia dell'ingiunzione per aver estinto il suo debito3.
Tuttavia, avendo dichiarato l'opponente di aver estinto il credito con il rilascio di assegni, i cui importi non coincidono con il credito ingiunto perché di valore superiore, l'opponente – contrariamente a quanto disposto dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata – non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, poiché gli assegni sono titoli cartolari privi di causa. 2 “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.” (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza n. 17071 del 16.06.2021
5 Egli avrebbe dovuto invece specificare per il rilascio di ogni singolo assegno posto in pagamento a quale prestazione d'opera gli stessi fossero imputabili4.
Dalla prova testimoniale assunta risulta che il teste genero dello Testimone_1 stesso opponente e dipendente della ditta opposta ha così riferito:
“nel 2003 abbiamo realizzato in un fabbricato, posto all'incirca nei pressi del pilone di Torre Faro una struttura metallica con posa in opera di un tetto in lamiera: il fabbricato si estendeva per circa 200 mq..” “Il prezzo è stato quantificato circa a 6.000,00 Euro;
conosco queste circostanze per averle sentite in ditta e anche dal Sig. ”. E ancora: CP_1
“Confermo che abbiamo realizzato le opere indicate al capitolo 4 di cui alla memoria opposta …, abbiamo anche realizzato (illeggibile) metallici per avvolgimento di serramenti, ed abbiamo anche fornito gli avvolgibili: non ricordo il costo di questi ultimi materiali.” A.D.R.:
“Ho assistito personalmente alle richieste di dilazione nei pagamenti che l'Ing. ha richiesto CP_1 al Sig. motivandole con difficoltà economiche contingenti dovute al maggior costo dei lavori Pt_1 in muratura rispetto a quello previsto”.
La realizzazione degli infissi, non contestata, trova conferma anche nella testimonianza dell (vetraio) il quale ha dichiarato di avere Testimone_2 ricevuto incarico dallo stesso di realizzare dei vetri per gli infissi montati Pt_1 presso l'immobile di C.da Faro del , ad eccezione di alcuni che non CP_1 potevano essere montati in quanto erano ancora in corso delle opere murarie. Riferisce il teste che nel mese di agosto 2023 veniva contattato direttamente Tes_2 dal per montare i vetri mancanti, al quale riferiva tuttavia che non avrebbe Pt_1 potuto eseguire la prestazione se non dopo 10/15 giorni perché l'azienda era chiusa per ferie.
Quindi, il teste aggiungeva che, seppur aveva realizzato i vetri per essere Tes_2 montati agli infissi, non veniva più richiamato per eseguire il montaggio senza conoscerne il motivo.
La parte opponente non ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte ma ha esclusivamente dichiarato di aver estinto l'obbligazione dedotta in giudizio imputando gli assegni prodotti per complessive € 5.840,00 di valore maggiore all'importo ingiunto ed indicato in fattura, senza però giustificarne la differenza rispetto al credito fatto valere né fornendo la prova che l'ammontare dei riferiti pagamenti cartolari fossero riferibili alla fornitura e messa in opera degli infissi. La prova dell'avvenuto rilascio degli assegni di importo non coincidente con la prestazione dell'opera per cui è processo e l'avvenuta esecuzione di tali opere in successione ad altre precedentemente eseguite quello stesso anno imponevano all'opponente di specificare la causale di ogni singolo assegno all'atto del pagamento, per evitare ogni eventuale confusione tra i pagamenti effettuati ad
6 estinzione del debito per la realizzazione della tettoia in ferro e quelli successivi imputabili alla realizzazione degli infissi, che l'opposta ha contestato5.
Il teste ha riferito che il prezzo di circa € 6.000,00 aveva riguardo alla Tes_1 realizzazione della tettoia in ferro.
Il teste ha poi assistito alle richieste di dilazione dei pagamenti del , dopo CP_1 l'esecuzione dei lavori, che non potevano che riferirsi a tale ultima prestazione tenuto conto del principio di imputazione dei pagamenti disposto dall'art. 1193
c.c.:
“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare .
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Nella vicenda in esame, non essendovi stata alcuna dichiarazione da parte del debitore riguardo l'imputazione di pagamento, gli assegni prodotti devono imputarsi – come riferito dal teste – al pagamento della realizzazione della tettoria in ferro perché era il debito più antico. Peraltro, ove tali assegni fossero stati da imputare al pagamento degli infissi (come ha sostenuto l'opponente) come avvenuto ancor prima dell'emissione della relativa fattura, l'opponente non avrebbe avuto ragione di dover chiedere alla CP_1 parte opposta la dilazione per il pagamento degli stessi, perché (a suo dire) Pt_1 l'obbligazione sarebbe stata già estinta. E tale richiesta di dilazione nel pagamento della prestazione resa è ragionevolmente da collocarsi tra la fornitura e montaggio degli stessi e l'emissione della relativa fattura di pagamento emessa nel luglio del 2004.
L'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio – il cui onere era a carico di parte debitrice – non è stata provata in giudizio.
Il motivo d'appello deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Il decreto ingiuntivo, quindi, deve essere confermato e la sentenza impugnata integralmente riformata.
7 Le spese processuali tenuto conto dell'accoglimento del gravame devono porsi per entrambi i gradi di giudizio a carico della parte appellata risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) nei valori medi come richiesti dalla parte appellate per il giudizio di primo grado in € 2.552,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 425,00 per studio, €
425,00 per introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), e invece nei valori minimi riguardo il giudizio d'appello data la non particolare complessità dei motivi d'appello e liquidati in € 2.906,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 567,00 per studio, € 461,00 per introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre il rimborso delle spese del contributo unificato relativo al presente grado di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1 25.07.2018, nei confronti di avverso la sentenza n. 681/2018 Controparte_1 (n. 15034/2007 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il
26.01.2018, così statuisce:
1. accoglie l'appello e ad integrale riforma della sentenza di primo grado rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 188/2006 (N. 15725/06 R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona, Sezione Distaccata di Milazzo, proposto da
[...] nei confronti di che conferma. Pt_1 Controparte_1
2. condanna , al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1 gradi di giudizio in favore di liquidate come in parte Parte_1 motiva in € 2.552,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado di giudizio oltre al rimborso del contributo unificato. Il tutto oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) c.p.a.
Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio (da remoto) l'11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche
3 “Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte che, qualora eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, è gravata della piena prova dell'esistenza del controcredito.” (Cass. Civ. Sez. 1
Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018 - Rv. 650904 – 01) 4 “Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5648 del 09/03/2018 - Rv. 648410 - 01) 5 In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023 - Rv. 669151 - 01)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 540/2018 R.G., vertente tra
nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, nella Via Oratorio C.F._1 della Pace n. 32 presso lo studio dell'Avv. G. Orlando, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Maria Gabriella Cultrera per procura stesa su foglio separato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina presso il domicilio digitale degli avvocati
Antonio Li Causi e Antonio e Antonio Manlio Rabbone dai quali è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
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Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 681/2018 (n. 15034/2007 R.G.) del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 26.01.2018, avente ad oggetto pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.20240 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa e hanno così concluso:
Il procuratore della parte appellante riportandosi a quelle rassegnate in calce all'atto d'appello:
“1) Preliminarmente, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ricorrendone i motivi;
2) Ammettere il presente appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 681/2018, pubblicata il 26.06.2018 riformandone ogni capo impugnato;
3. Conseguentemente , ritenere e
1 dichiarare che l'opponente non ha fornito prova del preteso adempimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Il procuratore della parte appellata:
“1) In via preliminare dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché manifestamente infondata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, per totale carenza dei necessari presupposti, peraltro neppure indicati;
2) Sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso per inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; 3) Ancora in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
4) Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla , perché manifestamente infondato;
Controparte_2 5) Emettere ogni ulteriore statuizione conforme a legge ed a giustizia;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 25.07.2018 titolare Parte_1 dell'omonima ditta per la realizzazione di infissi ed opere in ferro ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in Controparte_1 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2006 del 23.11.2006 di € 5.709,00 proposta con il giudizio iscritto al n. 15034/2007 R.G. ha così disposto:
“Rigetta la richiesta di parte opponente di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione della fase istruttoria;
Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2006 del 23.11.2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Milazzo;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 188/2006 2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Milazzo;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal parte opposta;
Condanna parte opposta ditta al pagamento delle spese giudiziarie in favore della parte Parte_1 opponente che liquida in complessivi 2.738,00 € , oltre spese generali, Controparte_1 I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto l'appello riformando ogni capo della sentenza impugnata e ritenendo e dichiarando che l'opponente non aveva fornito la prova del suo adempimento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.12.2018 si è costituito per resistere al gravame chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. nonché infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte con ordinanza del 14.06.2019 ha ritenuto ammissibile l'appello, e all'udienza del 15.01.2024, tenuta in trattazione cartolare, ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 C.P.C.
Con ordinanza del 14.06.2019 la Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti per l'inammissibilità dell'appello rinviando la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
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2. SULL'ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA C.D. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1193 C.C.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo disposto in Controparte_1 favore di per il pagamento di € 5.709,00 relativo alla fornitura e Parte_1 messa in opera di infissi che aveva realizzato e montato presso l'immobile di quest'ultimo sito in Messina Cda Faro in quanto ha assunto di aver adempiuto all'obbligazione con il rilascio di tre assegni (del 30.06.2003, 20.08.2003 e 2.10.2003) portati all'incasso per il complessivo importo di € 5.840,00 e pertanto il credito fatto valere doveva ritenersi insussistente. Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'imputare il pagamento della fattura prodotta in giudizio per la realizzazione degli infissi, neppure contestata nel suo ammontare, avvenuto con il rilascio degli assegni sopradetti per importo complessivo superiore al credito ingiunto e rilasciati anticipatamente al sorgere della stessa obbligazione di cui alla fattura n. 6 emessa il
10.07.2004. Dall'istruttoria del giudizio di primo grado è emerso (circostanza non contestata) che in precedenza l'appellante aveva provveduto alla fornitura e posa di un'opera in ferro con copertura in lamiera e quindi gli assegni prodotti avevano imputazione al pagamento di quell'opera e non a quella successiva, commissionata per la realizzazione degli infissi nell'immobile sito in Messina in C.da Faro.
Assume l'appellante che ai sensi dell'art 1193 c.c., per il principio di imputazione ivi sancito, secondo il quale quando la prova del pagamento da parte del debitore sia data dal rilascio di assegni bancari – in quanto titoli meramente cartolari – resta sempre a carico di costui provare che tale pagamento avesse riferimento proprio all'obbligazione dedotta in giudizio e non eventualmente ad altre che fossero precedentemente intervenute tra le stesse parti.
In assenza di tale prova, a carico del debitore valgono i criteri legali di imputazione dei pagamenti disposti dalla norma codicistica secondo la quale, in presenza di più debiti in un rapporto tra un creditore ed un debitore, ove quest'ultimo non dichiari
– quando paga – il debito che intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato: al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito ovvero a quello più oneroso per il debitore e, tra più debiti ugualmente onerosi, a quello più antico.
L'art. 2697 c.c. dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio[ 99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
[115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
l'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)”. (Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
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E ancora, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur se formalmente attore, assume la funzione sostanziale di convenuto ed è quindi l'opposto ad essere onerato della prova del credito fatto valere con il procedimento monitorio, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del credito non essendo stato contestato in alcun modo dalla parte opponente. Quest'ultima ha ammesso che il credito ingiunto era legittimamente sorto, eccependo tuttavia che era stato successivamente estinto perché integralmente soddisfatto. Tale allegazione pur se non costituisce confessione giudiziale a norma dell'art. 2733 c.c., perché contenuta nello scritto difensivo redatto dal procuratore dell'opponente, costituisce certamente un fatto rilevante anche agli effetti del thema decidendum dedotto in giudizio poiché l'onere probatorio (a carico dello stesso opponente, che è sostanzialmente convenuto) è circoscritto alla prova della integrale estinzione del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2697 c.c. 2 comma c.c.2.
Peraltro, trattandosi di un'azione volta ad accertare l'inadempimento contrattale di una delle parti, il creditore deve solo provare la fonte negoziale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento.
Resta invece a carico del debitore la prova positiva dell'inefficacia dell'ingiunzione per aver estinto il suo debito3.
Tuttavia, avendo dichiarato l'opponente di aver estinto il credito con il rilascio di assegni, i cui importi non coincidono con il credito ingiunto perché di valore superiore, l'opponente – contrariamente a quanto disposto dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata – non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, poiché gli assegni sono titoli cartolari privi di causa. 2 “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.” (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza n. 17071 del 16.06.2021
5 Egli avrebbe dovuto invece specificare per il rilascio di ogni singolo assegno posto in pagamento a quale prestazione d'opera gli stessi fossero imputabili4.
Dalla prova testimoniale assunta risulta che il teste genero dello Testimone_1 stesso opponente e dipendente della ditta opposta ha così riferito:
“nel 2003 abbiamo realizzato in un fabbricato, posto all'incirca nei pressi del pilone di Torre Faro una struttura metallica con posa in opera di un tetto in lamiera: il fabbricato si estendeva per circa 200 mq..” “Il prezzo è stato quantificato circa a 6.000,00 Euro;
conosco queste circostanze per averle sentite in ditta e anche dal Sig. ”. E ancora: CP_1
“Confermo che abbiamo realizzato le opere indicate al capitolo 4 di cui alla memoria opposta …, abbiamo anche realizzato (illeggibile) metallici per avvolgimento di serramenti, ed abbiamo anche fornito gli avvolgibili: non ricordo il costo di questi ultimi materiali.” A.D.R.:
“Ho assistito personalmente alle richieste di dilazione nei pagamenti che l'Ing. ha richiesto CP_1 al Sig. motivandole con difficoltà economiche contingenti dovute al maggior costo dei lavori Pt_1 in muratura rispetto a quello previsto”.
La realizzazione degli infissi, non contestata, trova conferma anche nella testimonianza dell (vetraio) il quale ha dichiarato di avere Testimone_2 ricevuto incarico dallo stesso di realizzare dei vetri per gli infissi montati Pt_1 presso l'immobile di C.da Faro del , ad eccezione di alcuni che non CP_1 potevano essere montati in quanto erano ancora in corso delle opere murarie. Riferisce il teste che nel mese di agosto 2023 veniva contattato direttamente Tes_2 dal per montare i vetri mancanti, al quale riferiva tuttavia che non avrebbe Pt_1 potuto eseguire la prestazione se non dopo 10/15 giorni perché l'azienda era chiusa per ferie.
Quindi, il teste aggiungeva che, seppur aveva realizzato i vetri per essere Tes_2 montati agli infissi, non veniva più richiamato per eseguire il montaggio senza conoscerne il motivo.
La parte opponente non ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte ma ha esclusivamente dichiarato di aver estinto l'obbligazione dedotta in giudizio imputando gli assegni prodotti per complessive € 5.840,00 di valore maggiore all'importo ingiunto ed indicato in fattura, senza però giustificarne la differenza rispetto al credito fatto valere né fornendo la prova che l'ammontare dei riferiti pagamenti cartolari fossero riferibili alla fornitura e messa in opera degli infissi. La prova dell'avvenuto rilascio degli assegni di importo non coincidente con la prestazione dell'opera per cui è processo e l'avvenuta esecuzione di tali opere in successione ad altre precedentemente eseguite quello stesso anno imponevano all'opponente di specificare la causale di ogni singolo assegno all'atto del pagamento, per evitare ogni eventuale confusione tra i pagamenti effettuati ad
6 estinzione del debito per la realizzazione della tettoia in ferro e quelli successivi imputabili alla realizzazione degli infissi, che l'opposta ha contestato5.
Il teste ha riferito che il prezzo di circa € 6.000,00 aveva riguardo alla Tes_1 realizzazione della tettoia in ferro.
Il teste ha poi assistito alle richieste di dilazione dei pagamenti del , dopo CP_1 l'esecuzione dei lavori, che non potevano che riferirsi a tale ultima prestazione tenuto conto del principio di imputazione dei pagamenti disposto dall'art. 1193
c.c.:
“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare .
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Nella vicenda in esame, non essendovi stata alcuna dichiarazione da parte del debitore riguardo l'imputazione di pagamento, gli assegni prodotti devono imputarsi – come riferito dal teste – al pagamento della realizzazione della tettoria in ferro perché era il debito più antico. Peraltro, ove tali assegni fossero stati da imputare al pagamento degli infissi (come ha sostenuto l'opponente) come avvenuto ancor prima dell'emissione della relativa fattura, l'opponente non avrebbe avuto ragione di dover chiedere alla CP_1 parte opposta la dilazione per il pagamento degli stessi, perché (a suo dire) Pt_1 l'obbligazione sarebbe stata già estinta. E tale richiesta di dilazione nel pagamento della prestazione resa è ragionevolmente da collocarsi tra la fornitura e montaggio degli stessi e l'emissione della relativa fattura di pagamento emessa nel luglio del 2004.
L'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio – il cui onere era a carico di parte debitrice – non è stata provata in giudizio.
Il motivo d'appello deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Il decreto ingiuntivo, quindi, deve essere confermato e la sentenza impugnata integralmente riformata.
7 Le spese processuali tenuto conto dell'accoglimento del gravame devono porsi per entrambi i gradi di giudizio a carico della parte appellata risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) nei valori medi come richiesti dalla parte appellate per il giudizio di primo grado in € 2.552,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 425,00 per studio, €
425,00 per introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), e invece nei valori minimi riguardo il giudizio d'appello data la non particolare complessità dei motivi d'appello e liquidati in € 2.906,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 567,00 per studio, € 461,00 per introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre il rimborso delle spese del contributo unificato relativo al presente grado di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1 25.07.2018, nei confronti di avverso la sentenza n. 681/2018 Controparte_1 (n. 15034/2007 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il
26.01.2018, così statuisce:
1. accoglie l'appello e ad integrale riforma della sentenza di primo grado rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 188/2006 (N. 15725/06 R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona, Sezione Distaccata di Milazzo, proposto da
[...] nei confronti di che conferma. Pt_1 Controparte_1
2. condanna , al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1 gradi di giudizio in favore di liquidate come in parte Parte_1 motiva in € 2.552,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado di giudizio oltre al rimborso del contributo unificato. Il tutto oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) c.p.a.
Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio (da remoto) l'11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche
3 “Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte che, qualora eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, è gravata della piena prova dell'esistenza del controcredito.” (Cass. Civ. Sez. 1
Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018 - Rv. 650904 – 01) 4 “Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5648 del 09/03/2018 - Rv. 648410 - 01) 5 In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023 - Rv. 669151 - 01)