Articolo 38 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 37Articolo 39
Versione
14 marzo 1948
Art. 38.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima, seduta successiva.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948