Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5369/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato CARLA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco
Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
FERRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore – Capezzano Pianore
(LU), via dei Carpentieri n. 10 CD Le Bocchette, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda i figli minori.
2. I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi
1
3. I figli minori e manterranno la loro residenza anagrafica nella casa già coniugale, Per_1 Per_2 sita in Camaiore (Lucca), frazione Lido, via Delle Serre, n.18, dove continueranno a vivere nei periodi di permanenza presso il padre.
4. I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore saranno regolamentati in modo paritario mediante l'alternanza settimanale dei figli presso la casa paterna e materna, quest'ultima attualmente in Massa via San Pancrazio n.12 con cambio a scuola il lunedì. Il genitore convivente nella settimana conclusa curerà il rientro a scuola la mattina del lunedì e l'altro ne curerà l'uscita a conclusione delle lezioni;
i. durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dalle ore 10 del
25 dicembre alle ore 10 del 31 dicembre e quello dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 10 del giorno dell'Epifania trascorrendo i figli quest'ultimo giorno con l'altro genitore che ne curerà il rientro a scuola alla ripresa dell'attività. I figli minori trascorreranno l'intera giornata della Vigilia di Natale, dalle ore 10 alle ore 10 del giorno successivo, con il genitore con il quale non trascorreranno il primo dei due periodi sopra indicati. Per le vacanze scolastiche natalizie 2024 la madre starà con i figli nel primo periodo (25 – 31 dicembre) e dal giorno dell'Epifania e il padre il 24 dicembre e dal 31 dicembre al giorno 6/01, e così via, alternando di anno in anno;
ii. durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il primo periodo, dalla conclusione della scuola alle ore 10 del giorno di Pasqua, al secondo periodo, dalle ore 10 del giorno di Pasqua al rientro a scuola. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025 la madre trascorrerà con i figli il primo periodo e il padre il secondo e così via, alternando di anno in anno;
iii. per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario;
iv. durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno ed in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
v. per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione dei figli per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico uno o più i figli non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia dei figli, ecc.); vi. i giorni del compleanno di ciascuno dei figli verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune ed in ogni caso anche in tale ipotesi entrambi i figli lo festeggeranno insieme stando con il medesimo genitore;
vii. il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà; viii. in caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato;
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai figli un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
5. La casa coniugale, posta in Camaiore (Lucca), frazione Lido, via Delle Serre, n.18, di proprietà del
2 sig. rimarrà completamente arredata, nella esclusiva disponibilità del ricorrente. I coniugi Pt_1 si danno reciprocamente atto che gli arredi della casa coniugale sono di proprietà del sig. Pt_1
La signora si obbliga a riconsegnare le chiavi di casa, libera di ogni effetto personale, alla Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso e, entro quindici giorni da tale data, a richiedere il trasferimento di residenza dalla casa coniugale al suo attuale domicilio;
6. La ricorrente, a sua cura e spese, s'impegna a dare disdetta, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto, del contratto per la connessione wi-fi esistente presso la casa coniugale così che il ricorrente possa stipulare altro contratto per il medesimo servizio a suo nome e a suo carico;
7. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente per i periodi durante i quali questi saranno presso Per_3 ciascuno di loro.
8. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura dell'80% il padre e del residuo 20% la madre. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per
3 l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per
IO, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
È patto espresso fra i genitori che il sig. continuerà a pagare il costo dell'uso del cellulare Pt_1 della figlia e la signora il costo dell'uso del cellulare della figlia come già Per_1 Pt_2 Per_3
è accaduto finora.
Poiché entrambi i genitori sono titolari di polizze assicurative Unisalute in conseguenza dei rispettivi rapporti di lavoro gli stessi s'impegnano a concordare come attivarle per ottenere il risultato migliore nell'interesse dei figli.
9. Il sig. manifesta espresso consenso a che a che la signora i percepisca, Parte_1 Pt_2 totalmente ed in via esclusiva, l'assegno unico per i figli liquidato dall'INPS e altri aiuti che possano nel tempo sostituire l'assegno unico per i figli. Per tutto il periodo in cui i figli ne avranno diritto la signora s'impegna a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria per Pt_2 ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo) ed anche perché questo sia direttamente accreditato sul suo conto corrente.
10. I coniugi si obbligano a chiudere il c/c n. 39651 intestato ad entrambi presso
[...]
Credito Cooperativo, sede di Pietrasanta, con un saldo alla data del Controparte_1
4.11.2024 di € 143,85 e ad estinguere il contratto relativo alla cassetta di sicurezza presso la stessa entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso con espresso consenso da parte del CP_1 ricorrente a che il saldo del c/c ed il contenuto della cassetta siano attribuiti alla ricorrente;
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, neppure alla componente compensativa/perequativa del medesimo.
12. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Forte dei Marmi (LU) il 10/8/2002, dal quale sono nati i figli (nata Per_3 il 5/6/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (nata il [...]) e Persona_4
(nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di Persona_5
4 ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Forte dei Marmi (LU) in data 10/8/2002, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forte dei Marmi (LU) all'Atto Numero 18, Parte
II, Serie A, dell'Anno 2002;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Forte dei Marmi (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5