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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4566 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G. 4566/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
30.4.2025 da
, con gli avvocati Martinelli Eleonora e Romani Laura, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con gli avvocati Fucile Sandro e Alberti Alberto, Controparte_1
come da mandato in atti;
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti CONDIZIONI
1. Nessun contributo al mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
2. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale e non tra loro esistente e nascente dal rapporto di coniugio con separato atto 23.12.2024 e dichiarano di null'altro avere più a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione
o causa. 3. Il signor dichiara di avere asportato tutti i propri beni ed effetti personali CP_1
dalla casa coniugale, che è stata acquistata dalla sig.ra con rogito in data 30 aprile Pt_1
2025, come da separato accordo 23.12.2024 tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 10.6.2006 Piove di Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro al n.24, Parte II, Serie A dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione le parti sono comparse aventi al Presidente delegato all'udienza del 6.7.2023 e con sentenza n.2212/2023, pubblicata in data 9.11.2023, passata in giudicato in data 10.5.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e, pertanto, va preso atto delle stesse con riguardo al punto 1.
Le condizioni di cui ai punti 2 e 3, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 10.6.2006 in Piove di Pt_1 Controparte_1
Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 24 anno 2006 del
Comune di Piove di Sacco (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G. 4566/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
30.4.2025 da
, con gli avvocati Martinelli Eleonora e Romani Laura, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con gli avvocati Fucile Sandro e Alberti Alberto, Controparte_1
come da mandato in atti;
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti CONDIZIONI
1. Nessun contributo al mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
2. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale e non tra loro esistente e nascente dal rapporto di coniugio con separato atto 23.12.2024 e dichiarano di null'altro avere più a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione
o causa. 3. Il signor dichiara di avere asportato tutti i propri beni ed effetti personali CP_1
dalla casa coniugale, che è stata acquistata dalla sig.ra con rogito in data 30 aprile Pt_1
2025, come da separato accordo 23.12.2024 tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 10.6.2006 Piove di Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro al n.24, Parte II, Serie A dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione le parti sono comparse aventi al Presidente delegato all'udienza del 6.7.2023 e con sentenza n.2212/2023, pubblicata in data 9.11.2023, passata in giudicato in data 10.5.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e, pertanto, va preso atto delle stesse con riguardo al punto 1.
Le condizioni di cui ai punti 2 e 3, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 10.6.2006 in Piove di Pt_1 Controparte_1
Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 24 anno 2006 del
Comune di Piove di Sacco (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi