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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22829 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a San Giorgio a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MANZI ANNA C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANZI ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2024 da e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Giungano (SA) il 07/07/2018; che dal matrimonio era nata una figlia: il 24/04/2012; Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Napoli alla Via Filumena Marturano n. 41, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Pt_1 stabilmente convivente.
3. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia, pari nel complesso ad €. 370,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie, nell'interesse di , sono poste a carico di ciascun genitore nella Per_1 misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati del Tribunale di Napoli del
7.3.2018.
5. Le spese sanitarie sono sostenute dal sig. che ha acceso una polizza sanitaria come CP_1 dipendente delle Generali Ass.ni (n. polizza 334662016 – doc. n.7).
6. resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la ragazza si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. la minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle ore 21.00; a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22 della domenica;
b) nelle festività solenni alternate con il coniuge e che, di volta in volta e di comune accordo, preciseranno;
c) infine, per giorni quindici consecutivi nel periodo delle ferie estive, da convenirsi e comunicarsi almeno entro il 30 giugno di ciascun anno, in una al luogo della villeggiatura, con relativo recapito;
d) Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperanno di portare/andare a prendere la figlia entrambi i genitori, nei giorni indicati al capo 2) lett. a). e) Entrambi i genitori, in caso di assenza/impedimento dell'altro genitore, confermano che possono essere delegati in loro sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: i Nonni materni.
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8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(Anno 2018 Numero 2 Parte II Serie C Ufficio 1) CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giungano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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