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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 209/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SS - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 209/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 309/2023 del Tribunale civile di
SS in composizione monocratica pubblicata il 2.05.2023 a conclusione del giudizio n.
840/2018 R.G., avente ad oggetto: “confessoria servitutis”, vertente tra
c.f. rappresentato e difeso, dagli avv.ti Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
RI e CO AL, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Benevento, v.
Pacevecchia n. 5 per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Pizzuto, Controparte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SS, v. Mazzini n. 94 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello. - CP_3
e
Controparte_4
non costituita -
[...]
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del 13.10.2025
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:” Con atto di citazione del 4/04/2018 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2
chiedendo che fosse riconosciuta e dichiarata la sua titolarità della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del , sito in SS alla via Zurlo, contraddistinto CP_2
in NCEU al Foglio 120, ptc. 590 sub 4, in favore del fondo di sua proprietà, identificato in
NCEU al Foglio 120, pct. 443, sub 2 e sub 3 e pct. 590 sub 5. L'attore, richiamando una serie di atti di trasferimento inter vivos e mortis causa, assumeva di essere titolare di un diritto di servitù di passaggio, insistente sulla strada della larghezza di metri quattro, situata nella parte antistante l'immobile di sua proprietà e che, proseguendo al confine con le particelle nn. 590 sub2 e sub 3, si ricongiunge con lo spigolo della pct. 450, per poi proseguire perpendicolarmente verso la via Zurlo. A dire dell'attore la servitù sarebbe stata costituita da in occasione della vendita dell'immobile ai suoi danti causa, Persona_1 CP_5
e . L'attore rappresentava che il , avendo intrapreso i
[...] Controparte_6 CP_2
lavori per l'edificazione di un immobile, avrebbe delimitato l'area edificata con un cancello ad uso esclusivo del cantiere, inglobando in parte, a suo dire, anche l'area soggetta alla servitù di passaggio, e rendendo definitiva l'occupazione, visto che il progetto dell'erigendo immobile prevede sull'area occupata la realizzazione di una piazza con fontana. Chiedeva dunque che fosse accertata e dichiarata la servitù di passaggio per quattro metri di larghezza fino alla via Zurlo, nonché la condanna del convenuto al ripristino della suddetta strada per la richiesta ampiezza, con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, in caso di riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso che, soddisfacendo in egual misura il bisogno del fondo dominante,
comporti un minor aggravio del fondo servente, chiedeva riconoscersi e dichiararsi la titolarità da parte sua di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del , CP_2
da esercitarsi sulla strada della larghezza di metri quattro, collegante il suo fondo con la via
Zurlo, secondo il percorso determinato dal Tribunale, con conseguente condanna del CP_2
al ripristino della servitù di passaggio, mediante la realizzazione della citata strada della larghezza di metri quattro.
Si costituiva regolarmente il convenuto , chiedendo in via preliminare di Controparte_2
chiamare in causa la che in data 24/03/2011 gli aveva ceduto il terreno di Controparte_4
cui è causa, garantendogli l'edificabilità e la piena disponibilità, dichiarando di venderlo libero da vincoli pregiudizievoli e promettendo garanzia per evizione, anche parziale,
sottacendo l'esistenza – ove mai venisse accertata – della servitù di passaggio di quattro metri sulla ceduta area edificabile. Chiedeva dunque che la suddetta società lo manlevasse,
in ipotesi di condanna, da qualsiasi danno e/o azione di rivendica da parte dell'attore.
Quanto al merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto. Il convenuto sottolineava come la pretesa del derivasse da una lettura Parte_1
scorretta degli atti di cessione succedutisi negli anni, e che il non aveva citato né Parte_1
allegato i provvedimenti giurisdizionali di rigetto sia dell'azione possessoria cautelare che della successiva azione di merito, intraprese dal stesso nel 2013 ed attinenti alla Parte_1
medesima servitù di passaggio oggi invocata, accertanti l'inesistenza di una servitù carrabile a suo vantaggio, sul fondo di cui è causa. In secondo luogo il convenuto rilevava come il Cav.
, costruttore dal quale i danti causa del avevano acquistato l'immobile, CP_4 Parte_1 aveva concesso loro una servitù di passaggio che doveva essere esercitata su un viottolo della larghezza di metri quattro, lasciato rasente il muro esterno del fabbricato, e che da tale area antistante il fabbricato la via Zurlo si raggiungeva attraverso un viottolo di mq.1.20, tuttora in uso.
Rappresentava quindi che il diritto di servitù sopra richiamato, da esercitarsi sull'area antistante l'immobile, si era estinto, per avere l'attore usucapito (come accertato nel 2001,
con sentenza) l'area antistante al proprio fabbricato, su cui gravava detta servitù, e dunque per confusione, determinata dalla riunione dei fondi in capo al medesimo proprietario,
residuando solo il diritto di passaggio pedonale sul viottolo largo 1.20 mt. che permette all'attore l'accesso su via Zurlo.
Lamentava inoltre il convenuto la cattiva fede dell'attore, nell'aver intrapreso una causa civile non solo temeraria ma anche inutile, posto che sull'area dove il rivendica la Parte_1
servitù di passaggio verrà edificata un piazza pubblica, che riqualificherà la zona ed anche l'immobile di sua proprietà, lasciando inalterata la servitù di passaggio pedonale.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e la condanna di controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ogni caso con vittoria di spese.
Interveniva anche la terza chiamata in causa la quale chiedeva il rigetto della Controparte_4
domanda attorea, ed in via gradata, in caso di accoglimento, il rigetto della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conformemente a quanto sostenuto dal convenuto, alle cui difese dichiarava di aderire, la chiamata in causa sottolineava come la servitù di passaggio, costituita originariamente in favore del fondo venduto dal ai sigg.ri e , danti causa del CP_4 CP_5 CP_6
con atto del 1927, rep. n. 12159, avesse ad oggetto un <> della Parte_1
larghezza di quattro metri, che sarebbe stato lasciato rasente il muro esterno del fabbricato.
Ancora, richiamava il successivo atto di trasferimento (del 10/10/1930, rep. n. 11944), in cui si precisava che detta servitù di passaggio si esercitava < portoncini i quali immettono attraverso passaggio comune della larghezza di quattro metri ad essi antistanti>>. Detta servitù si sarebbe estinta per confusione a partire dal 2001,
essendo il divenuto proprietario, per usucapione, del fondo antistante il fabbricato Parte_1
di sua proprietà. La pretesa oggi avanzata dall'attore sarebbe dunque rivolta ad accertare una diversa e maggiore servitù rispetto a quella chiaramente delineata nell'atto costitutivo.
Conseguentemente, non risultando da nessun atto un diritto di servitù di passaggio esteso per quattro metri di larghezza attraverso il fondo identificato in catasto al Foglio 120, ptc. 590,
sub 4, l'esistenza di detta servitù, quand'anche accertata, non sarebbe opponibile al , CP_2
che ha acquistato un immobile libero da simili pesi.
chiedeva poi il rigetto della domanda di garanzia, non solo per la dedotta Controparte_4
insussistenza della pretesa servitù di passaggio, ma anche in quanto un eventuale accertamento della sua esistenza costituirebbe per essa una sorpresa, non risultando la servitù da alcun atto, e dunque non potendo essa conoscere della sua esistenza. Inoltre, anche nel caso in cui dovesse intervenire tale accertamento, comunque si applicherebbe il disposto dell'art. 1489 comma I c.c. (trattandosi di accertamento di servitù non apparente e non risultante da titoli), dunque il potrebbe chiedere la risoluzione del contratto oppure CP_2
una riduzione del prezzo, ma non il risarcimento del danno, come invece avvenuto nel caso di specie.
Nel corso di causa, ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti, veniva disposta una C.T.U., al fine di accertare, previa ispezione locale ed esame della documentazione prodotta in atti, nonché dei rispettivi titoli di proprietà, la sussistenza di un diritto di servitù di passaggio dell'attore a carico del fondo di proprietà del convenuto, e l'esatta estensione della stessa servitù, verificando, altresì, in caso di positivo accertamento,
se la dedotta servitù di passaggio ricadesse o meno sulla porzione di suolo acquisita per usucapione in virtù della sentenza n. 338/2001 del Tribunale di SS. Depositata la relazione peritale, contenente anche le osservazioni del C.T.P. di parte attrice e le connesse repliche del C.,T.U., le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 309/2023, l'adito Tribunale di SS così
decideva: “1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
;
2. dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
;
3. condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_4 Parte_1
in favore di , liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_2
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € Controparte_4
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Pone le spese di C.T.U., così come già liquidate, definitivamente a carico dell'attore soccombente”.
Il Tribunale premetteva che:”…l'attore ha esercitato l'azione confessoria (cd. “vindicatio servitutis”) di cui all'art. 1079 c.c., volta a far riconoscere in giudizio l'esistenza di una servitù di passaggio di cui si afferma titolare, contro chi ne contesti l'esercizio.
Trattasi di azione reale che richiede la prova dell'esistenza del diritto di servitù, che viene tutelato era omnes. Orbene, è colui che agisce in <> che ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto – presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni – mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e ss. c.c.,
cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014)”.
Posta tale premessa, il primo giudice affermava che: “Tale onere probatorio non risulta assolto nella fattispecie in esame”.
Quindi il giudice a quo proseguiva nell'inquadramento della tipologia di servitù oggetto di causa, affermando che: ”Occorre altresì premettere che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (art. 1032 cc.) o volontariamente (art. 1058 cc.), e che possono essere costituite per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia. Alla luce delle allegazioni delle parti, la servitù in questione rientrerebbe tra le servitù volontarie che, come noto, possono essere costituite per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.); nel caso di specie la pretesa servitù sarebbe stata costituita per contratto”.
Alla luce di tale qualificazione dell'istituto, il giudice di primo grado rilevava che: “Occorre
dunque procedere all'esame dei documenti allegati da parte attrice e da parte convenuta, con particolare riferimento agli atti notarili di compravendita, aventi ad oggetto i trasferimenti di proprietà del fabbricato dell'attore, a cui favore la servitù di passaggio è stata costituita”.
Tale documentazione consta di tre distinti Rogiti OTili che il Tribunale individua nel:
Rogito per Notaio del 1927, Rogito per Notaio el 1930 e del 1931. Per_2 CP_7
Quindi, il giudice di prime cure passa ad analizzare gli esiti degli accertamenti svolti dal
C.T.U., rilevando che: “Il C.T.U. ha potuto osservare come l'area oggetto di causa risulti accatastata come <>, censita come sub 6 della p.lla 590 e donata al CP_8
Su detta area … è stata realizzata una piazza, fruibile da chiunque, in quanto spazio pubblico.
Sull'area in questione si affaccia la proprietà dell'attore con annessa corte esterna Parte_1
di pertinenza dell'abitazione (pct. 443 sub 5) che, già recintata dal proprietario con precari paletti in ferro, è stata ulteriormente perimetrata dall'impresa con recinzione CP_2
metallica su muretto di cemento, ricadente totalmente sull'area urbana, lasciando inalterato il perimetro esistente. Ciò premesso il C.T.U., dopo aver esaminato lo stato dei luoghi e tutta la documentazione offerta dalle parti, compresi gli atti notarili, ha concluso affermando che l'unica servitù esistita in favore del sig. sui fondi per cui è causa, è auella costituita Parte_1
dal Cav. in favore dei sigg.ri e con atto del 31.03.1927, Rep. n. CP_4 CP_5 CP_6
12159, che aveva ad oggetto un “<> … che sarà lasciato rasente il muro esterno del fabbricato>>, da esercitarsi (come precisato nel successivo atto del 10.10.1930, Rep.
11994), “…con ingresso mediante due portoncini, i quali immettono attraverso passaggio comune della larghezza di metri quattro, ad essi antistante, nella predetta traversa Pt_2
”.
[...]
Indi il Tribunale afferma: “…il diritto di servitù originariamente concesso dal cav. CP_4
era esplicitamente riferito al tratto antistante l'immobile ceduto si sigg. Persona_3
(danti causa del nel 1927, identificatosi con l'area, prospiciente il fabbricato, Parte_1
larga 4,00 metri, misurati dall'imbocco degli ingressi, e che prosegue fiancheggiando il perimetro esterno del fabbricato stesso…esaurendosi, pertanto, nello spazio antistante al fabbricato. Afferma poi il C.T.U. che, plausibilmente, la servitù così concessa si ricongiungeva con la strada privata di proprietà del , esistente sul fondo, alla quale CP_4
si fa riferimento anche nell'atto di compravendita del 29.01.1957 per Notaio e nella Per_4
relativa planimetria”.
Rilevato che non fosse in contestazione l'esistenza della suddetta strada di raccordo tra la servitù dell'attore e la pubblica via, il Tribunale procedeva ad analizzare la larghezza di tale camminamento, relativa alla pedonabilità o alla carrabilità, e l'esistenza di un diritto di servitù
di passaggio, in capo al sulla strada in questione, per concludere che: ”Sul punto Parte_1
si richiama quanto affermato dal C.T.U. anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice, che sono state affermate e contestate in maniera analitica e puntuale. Il C.T.U.
ha avuto modo di chiarire sia l'esattezza lessicale con cui è stato redatto il primo atto di costituzione della servitù (quello per Notaio del 31.03.1927 rep. n. 121599, che Per_2
aveva ad oggetto un <> e non una <> o una <>, di diverse e più
ampie dimensioni, sia l'esatto percorso consentito per il passaggio, ricavabile dalla documentazione in atti, dall'ispezione dei luoghi, ed anche, da parte di questo giudice, dalle precedenti vicende giudiziarie, la cui documentazione è stata depositata dal convenuto.
Quanto nello specifico alla strada sovra citata, alla quale fa riferimento l'atto notarile del
29.01.19577 per Notaio con allegata planimetria, che la individua con una linea Per_4
tratteggiata, il C.T.U. nominato ha riferito di aver fatto riferimento proprio alla predetta planimetria (allegata anche dalla stessa parte attrice), nella quale è evidenziato l'andamento della strada, ma non le misure, e, dunque, non la larghezza della strada stessa. A dire del
C.T.U., dunque, non è possibile dalla documentazione in atti desumere che la strada in questione è larga quattro metri, come invece preteso da parte attrice”.
Il Tribunale rilevava ancora che:”…non vi è, agli atti, nessun altro titolo, di fonte contrattuale o giudiziale, che attribuisca al un diritto di servitù diversa o più ampia rispetto a Parte_1
quanto sopra visto. Non è stato dunque provato che sia mai esistita una servitù di passaggio,
servente l'immobile del della larghezza di quattro metri che attraversasse l'area Parte_1
di proprietà del sino a giungere alla pubblica via. Dunque, come visto, il CP_2 Parte_1
era titolare dii una semplice servitù di passaggio che ricadeva sulla porzione di area antistante all'immobile di sua proprietà (per quattro metri), che si immetteva sul passaggio residuo che portava alla pubblica via, che già serviva l'area ...passaggio fino a Via Zurlo ha una larghezza relativa alla pedonabilità e non alla carrabilità, pertanto corrispondente alla misura di 1.00 – 1.50 metri”.
Quindi il giudice di primo grado esponeva ulteriormente che: ”…come parimenti confermato dal C.T.U. nominato, la servente servitù insistente nel tratto antistante l'abitazione del non esiste più da tempo, in quanto riferita all'immobile che il ha Parte_1 Parte_1
usucapito … a seguito di sentenza del Tribunale di SS n. 338/2001 (in atti). La
servitù si è dunque estinta per confusione (art. 1072 c.c.), considerando che essa ricade completamente nell'area usucapita (porzione di suolo recintata estesa 27.86 Mq ed inizialmente inclusa nella p.lla 590 fl.120), dunque la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente si sono riunite in una sola persona”.
Infine, il Tribunale concludeva: ”Deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di una servitù di passaggio per quattro metri di larghezza fino alla Via Zurlo, nonché la condanna del convenuto al ripristino della suddetta strada per la richiesta ampiezza. Deve essere rigettata, per le stesse ragioni (e dunque per carenza assoluta di prova circa l'esistenza del preteso diritto) anche la domanda spiegata in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità
di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso, con conseguente condanna del al ripristino della servitù di passaggio mediante la realizzazione della citata strada CP_2
della larghezza di metri quattro”.
Con citazione notificata il 2.06.2023 avverso la suddetta sentenza, ha Parte_1
proposto appello, affidato a quattro motivi di seguito precisati, rassegnando le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 309/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, previa riforma della appellata sentenza n. 309/2023
resa dal Tribunale di SS:
1. in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi di appello innanzi esposti, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante la fondatezza ed ammissibilità della domanda giudiziaria proposta in primo grado dall'appellante, accogliere integralmente le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono integralmente: <<
1. riconoscere e dichiarare che il sig.
è titolare della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del Parte_1
sig. , sito in SS alla Via Zurlo e distinto in Catasto al foglio 120, Controparte_2
p.lla 590 sub 4 ed a favore del fondo di sua proprietà identificato in Catasto al foglio 120,
p.lle 443 sub 1, sub 2, sub 3 e 590 sub 5; 2. riconoscere e dichiarare che detta servitù di passaggio insiste sulla strada di metri quattro ricadente sulla p.lla 590 sub 4 che, dalla p.lla
590 sub 5 di proprietà dell'attore, prosegue a confine con le p.lle 590 sub 3 e 590 sub 5, fino ad incontrare lo spigolo della p.lla 450 e da lì prosegue perpendicolarmente verso Via Zurlo,
in modo da non intralciare l'accesso alla p.lla 450, così come rappresentato dalla planimetria prodotta in giudizio (doc. 13 del fascicolo di parte attrice);
3. condannare il sig. al CP_2
ripristino della suddetta strada della larghezza di metri quattro, in conformità al percorso innanzi indicato;
4. in subordine, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenga che sia possibile esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso che, soddisfacendo in egual misura il bisogno del fondo dominante, comporti un minor aggravio del fondo servente, riconoscere e dichiarare che il sig. è titolare della servitù di Parte_1
passaggio a carico del fondo di proprietà del sig. , sito in SS alla Controparte_2
Via Zurlo e distinto in Catasto al foglio 120, p.lla 590 sub 2, 590 sub 3 e 590 sub 4 ed a favore del fondo di sua proprietà identificato in Catasto al foglio 120, p.lle 443 sub1, sub 2,
sub 3 e 590 sub 5, da esercitarsi sulla strada della larghezza di metri quattro, collegante il fondo di proprietà dell'attore con la Via Zurlo, secondo il percorso determinato dal Tribunale
medesimo, in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;
5. in tal caso condannare il sig. al ripristino della servitù Controparte_2
di passaggio mediante la realizzazione della strada della larghezza di metri quattro,
collegante il fondo di proprietà dell'attore con la Via Zurlo, in conformità al percorso che sarà determinato dall'adito Tribunale;
6. condannare, in ogni caso, il sig. Controparte_2
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio>>.
2. in ogni caso, in via di mero subordine, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiamata conclusione principale, volersi disporre, ove e per quanto necessario, la rinnovazione dell'istruttoria con nomina di un nuovo CTU che verifichi e valuti la vicenda oggetto di causa compiutamente, prendendo atto degli errori e delle omissioni del CTU di primo grado e determinando la precisa interpretazione dei fatti di causa, degli atti notarili e tecnici prodotti e dei luoghi all'attualità con ricostruzione storica degli stessi, in ragione delle argomentazioni di cui ai motivi 1), 2), 3) del presente atto, nonché, quale istanza residuale,
ad eventuale integrazione, la rinnovazione della istruttoria per testi non ammessa in primo grado, con i medesimi testi ivi indicati e sulle medesime circostanze di cui agli atti difensivi del giudizio di prime cure, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emettersi pronuncia che accerti la violazione di legge con riferimento all'impianto motivazionale della sentenza per le ragioni espresse ai motivi del presente atto;
3. in ogni caso, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, determinando che nulla è dovuto per le spese di giustizia dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Con comparsa del 6.10.2023, si è costituito l'appellato , resistendo in rito e Controparte_2
nel merito all'appello avversario, rassegnando le seguenti conclusioni: “ – dichiarare inammissibile o manifestamente infondato l'appello proposto dal Sig. ex Parte_1
art. 348 bis c.p.c. per le ragioni innanzi esposte e fissare udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.; - rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure tutte formulate, confermando la sentenza del Tribunale di
SS n. 309/2023 del 2.05.2023 ingiustamente impugnata;
- condannare il Sig.
al pagamento delle spese e competenze di lite tutte anche del secondo Parte_1
grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- condannare altresì il Sig. al Parte_1
pagamento di una somma, liberamente statuita dall'Ecc.ma Corte di Appello di SS,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per tutto quanto sino ad ora esposto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di SS: - condannare la a Controparte_4
manlevare il Sig. con ristoro del danno cagionato. In via istruttoria: … Controparte_2
nella denegata ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria per testi, non ammessa in primo grado,
richiesta dall'appellante e a cui ci si oppone anche in tale sede, si chiede di essere ammessi,
a prova diretta e contraria, con i medesimi testi e sulle medesime circostanze di cui agli atti difensivi del giudizio di prime cure”.
Non si è invece costituita l'altra appellata Controparte_4
In corso di causa, con ordinanza collegiale del 14.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza appellata e, con successiva ordinanza del Consigliere istruttore del
15.12.2023, è stata ritenuta non accoglibile la richiesta di rinnovazione della CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellata che, pur ritualmente e tempestivamente evocata in Controparte_4
giudizio, non si è costituita.
Sempre in premessa, deve evidenziarsi che non v'è spazio per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 348 bis e 350 bis, co.2, c.p.c., essendo la causa passata in decisione secondo il modello procedimentale ordinario.
In via istruttoria, si osserva che il Consigliere istruttore ha disatteso la richiesta dell'appellante di rinnovazione della c.t.u., reputandola superflua, valutazione che il Collegio
condivide pienamente;
mentre, in ordine alla richiesta, sempre dell'appellante, di
“rinnovazione della istruttoria per testi non ammessa in primo grado”, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il ha esercitato un'azione ex art. 1079 c.c. di Parte_1
“vindicatio servitutis”, volta al riconoscimento di una servitù costituita volontariamente a mezzo contratto. Quindi, avendo la suddetta servitù fonte costituiva in atti pubblici, la prova testimoniale si palesa irrilevante e superflua, poiché oggetto e mezzo di prova è solamente la documentazione ufficiale prodotta dalle parti.
Per tali ragioni, anche nell'odierno giudizio va disattesa la richiesta di ammissione di prove orali poiché, giustappunto, non necessarie, irrilevanti e superflue per i fatti di cui è causa.
Conseguentemente, deve essere respinto il motivo di appello, nel quale il lamenta: Parte_1
“error in procedendo – difetto di motivazione relativo alla completa adesione del giudice di prime cure alla errata relazione peritale del CTU, in carenza di ammissione delle prove orali richieste dalle parti in causa. Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sia con riferimento alla disposizione di nuova CTU che con riferimento all'ammissione delle prove orali e documentali connesse”.
Gli altri motivi di appello: - “illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla completa adesione del giudice di prime cure alla errata relazione peritale del CTU ed alla declaratoria di carenza di prova della domanda giudiziale avanzata in primo grado dall'appellante”; e - “violazione di legge. Difetto di motivazione basata solo su una errata
CTU. Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e/o illogica,
contraddittoria ed insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'istituto della confusione”, sono accomunati dall'affermazione della erroneità della C.T.U. esperita in primo grado: secondo l'appellante la C.T.U. sarebbe viziata da inesattezze, quali gli errori di indicazione delle particelle catastali oggetto del giudizio, nonché da una erronea ricostruzione dei rogiti notarili, inficianti la fondatezza tecnico - giuridica dell'elaborato peritale.
Tali assunti sono privi di pregio.
Di vero, l'elaborato peritale dell'arch. risulta essere frutto di una corretta e compiuta Per_5
opera di verifiche e accertamenti, nonché fondato su solide risultanze logico – scientifiche.
Infondate, pertanto, si palesano le contestazioni mosse dall'appellante circa l'errata individuazione delle particelle di proprietà del poiché, come è evidente, si tratta di Parte_1
mero refuso e/o errore di stampa in sede di redazione dell'elaborato, non un aliud pro alio come paventa l'impugnante.
Del pari priva di fondamento, oltrechè erronea, è la contestazione mossa dal circa Parte_1
l'estensione dell'area di colore giallo, riportata nell'elaborato grafico a pag. 3 della C.T.U.
Infatti, in tale area il C.T.U. non rappresenta la “proprietà ” ma, come riportato CP_2
nella legenda, rappresenta l'intera area esterna antistante i luoghi di causa. Il C.T.U.
quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ha correttamente individuato gli spazi e le proprietà in relazione ai quesiti posti dal Tribunale.
E' poi il e non il C.T.U., ad interpretare erroneamente le frasi dell'atto pubblico Parte_1
del 10.10.1930, a firma del Notaio tentando, senza rigore di logica, di fare affermare CP_7
l'esistenza sul suolo del di un passaggio comune ad altri soggetti. CP_2
Infatti, come si legge a pag.6 dell'atto di gravame, l'appellante interpreta la frase del Notaio:
“detti vani e corridoi hanno rispettivamente ingresso mediante due portoncini distinti, i quali immettono attraverso un passaggio comune della larghezza di m4, ad essi antistante…” con la seguente affermazione: ”… il percorso per giungere alla via pubblica è un passaggio comune;
quindi non solo ad uso di . L'appellante, quindi in spregio al Persona_6
significato letterale del testo, vorrebbe stravolgere il senso anche della predetta frase:
risultando invece essere evidente che il passaggio risulta “essere comune” ai due portoncini,
e non ad ipotetici vicini e/o soggetti terzi.
Ancora in merito all'asserita erronea interpretazione dei rogiti notarili da parte del C.T.U.,
ebbene quello del 31.03.1927, a firma del Notaio , testualmente recita: “per recarsi Per_2
da tale porta (porta di ingresso della casa acquistata) verso la pubblica via il CP_4
concede agli acquirenti il diritto di passare su suo suolo: il passaggio sarà esercitato su un viottolo della larghezza di metri quattro che sarà lasciato rasente il muro esterno del fabbricato”.
Dunque, il Notaio ha ben specificato che per recarsi dalla porta di ingresso “VERSO LA
PUBBLICA VIA”, viene concesso il passaggio su un “VIOTTOLO” che sarà lasciato
“RASENTE” il muro esterno del fabbricato. Pertanto, quella che si palesa inesatta è
l'interpretazione di parte appellante che, invece, sostiene di doversi garantire un passaggio diretto fino alla pubblica via, così esprimendosi a pag. 5 dell'atto di appello: “quindi, il passaggio … dovrà essere garantito fino alla via pubblica, dovrà avere una larghezza di metri quattro e sarà rasente al muro esterno, ovvero non di fronte ad esso, come erroneamente stabilito dal CTU del primo grado e dal giudice del Tribunale”.
Appare evidente come la ricostruzione dell'impugnante sia forzata e strumentale, poiché
mistifica il senso della frase, sostituendone addirittura le parole: “verso la pubblica via”, con quelle di sua invenzione “fino alla pubblica via”.
Orbene, il CTU, a pagina 8 della relazione ha specificato una cosa ben differente;
ossia,
replicando alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha esattamente chiarito il senso delle frasi del Notaio, come da relazione che si riporta: “Gli elementi chiave per individuare correttamente la servitù sono tutti contenuti nei termini precisi ed appropriati che il Notaio utilizza nella sua descrizione puntuale e dettagliata”, evidenziando che:”… la servitù
costituita doveva essere planimetricamente individuata come nell'immagine seguente
(Planimetria generale con la servitù costituita – pag. 9 della C.T.U. ) per i motivi appresso elencati: - il termine <> indica, incontrovertibilmente, un sentiero, o stradina di campagna o di montagna, che racchiude già in sé l'idea delle dimensioni contenute;
- il termine <> indica <<movimento o direzione continua in un senso determinato fiancheggiando strettamente, sfiorando e quasi radendo, un luogo, una costruzione, un oggetto, una persona>> (da vocabolario Treccani); - la larghezza di una strada è la misura ortogonale al senso di marcia;
quindi, poiché l'ingresso all'abitazione è posto sul fronte della casa venuta, inevitabilmente il senso di marcia si identifica con quello frontale all'uscita. Di talchè, la larghezza è riferita all'ampiezza del passaggio dalla porta di ingresso e non può essere, pertanto, la dimensione perpendicolare al fronte e parallela al lato lungo dell'abitazione oggetto della compravendita”.
Tanto viene esattamente riprodotto dal C.T.U. nella citata Planimetria generale, riportata dall'appellato nelle pagg. 28 e 29 della comparsa di costituzione.
Nel rendere tale planimetria, l'arch. accerta in maniera corretta che la servitù di Per_5
passaggio servente l'immobile era esclusivamente l'area antistante il fabbricato, la Parte_1
cui larghezza di 4.00 metri (non lunghezza) era determinata dalla distanza compresa tra il portone di ingresso dell'immobile e la finestra, poi abusivamente trasformata in porta. Tale
area, come riportato in planimetria, si ricongiungeva con una strada privata (viottolo largo circa 1 - 1.20 metri) di proprietà che, costeggiando e rasentando i fabbricati CP_4
adiacenti l'immobile giungeva sino alla pubblica, via senza mai attraversare Parte_1
trasversalmente il terreno di proprietà . Il C.T.U., infatti afferma correttamente che;
CP_2
”Nel caso di specie, pertanto, la servitù di identifica con l'area, prospiciente il fabbricato,
larga quattro metri, misurati all'imbocco degli ingressi e che prosegue fiancheggiando il perimetro esterno del fabbricato, così come scritto nell'atto notarile, e non < fabbricati>>, esaurendosi, quindi nello spazio antistante, limitato dall'immobile… la servitù
si ricongiungeva con la strada privata di proprietà , esistente sul fondo e a cui fa CP_4
riferimento l'atto di compravendita, rogato dal Notaio in data 29 gennaio Persona_7
1957 – Rep. Num. 49262 – con relativa planimetria acclusa (Allegato 12 dell'atto di citazione)”.
Di tale camminamento, viottolo o stradina che dir si voglia, larga solo 1 - 1.20 metri si trova indicazione nella planimetria datata 1956, redatta dal Perito Giurato del Tribunale di
SS, Geom. ed allegata alla Perizia giurata, ove si vede chiaramente Persona_8
il tracciato tratteggiato del camminamento che, restringendosi rispetto alla piccola corte antistante l'immobile segna con precisione l'indirizzamento “verso la pubblica Parte_1
via” (all. 6 della comparsa in primo grado), il tutto riprodotto a pag. 13 della CP_2
comparsa del in appello. CP_2
Ora, a pag. 22 dell'atto di appello, il contesta l'affermazione del C.T.U. e del Parte_1
Tribunale secondo la quale la servitù reclamata, dopo il suo tratto iniziale collocato nell'area rasente il fabbricato, si ricongiungeva alla stradina citata nell'atto di compravendita per OT
del 1957: “tale asserzione è totalmente arbitraria e infondata in quanto il rogito, Per_4
ove viene asserita per la prima volta l'esistenza di una strada privata sul suolo di proprietà
, è del 1957, mentre la servitù a favore dell'odierno attore, dal fabbricato fino alla CP_4
via pubblica, è stata costituita nel 1927, esattamente 30 anni prima. Appare dunque del tutto irragionevole dedurre e ritenere che un percorso di servitù costituita nel 1927 per raggiungere la via pubblica si ricongiunga ad una strada che è ancora tutta da venire”.
Senonchè, si obietta che la strada privata di proprietà di alla quale si ricollegava la CP_4
servitù dell'immobile non viene realizzata nel 1957, ma prima anche del 1927, Parte_1
verosimilmente con l'acquisto del dell'intera area, con annessi fabbricati. Ciò lo si CP_4
evince inequivocabilmente dal testo del Rogito del 1957, che si riferisce ad una strada già esistente ed antistante alla porzione di suolo su cui sarà edificato un immobile;
l'utilizzo della punteggiatura nel testo non può essere frainteso in alcun modo .
Pertanto, risulta senz'altro ben individuato il camminamento di 1/1,20 mt che si diparte dalla corte (usucapita) del che parte appellante ritiene di non conoscere. Parte_1
Va sulla questione altresì rilevato che nell'atto pubblico del 14.06.1931 si legge: “qualora il
(nonno dell'appellante) volesse eseguire l'impianto di acquedotto nella casa Parte_1
acquistata, potrà collocare i tubi relativi nel sottosuolo del viottolo su cui ha diritto di passaggio, rimanendo a suo carico tutte le spese…”.
Ebbene, l'appellante ritiene che tale frase attesti con esattezza l'ubicazione del passaggio della servitù e della sua dimensione di 4 mt di larghezza e che, quindi, seguendo la tubatura del la servitù di transito passi attraverso il fondo Pizzuto;
ritiene, ancora, che tale Parte_1
elemento sia fondamentale per la corretta valutazione dei fatti di causa e, che, purtuttavia, non sia stato considerato, approfondito ed indagato dal Tribunale, nonostante rappresenti un criterio determinante per comprendere l'effettivo passaggio della rivendicata servitù.
Ma dalla produzione dell'appellato, risulta che lo stesso ha esperito un Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo n. 2234/15 sub 1 R.G. Trib. SS, nonché la susseguente causa di merito n. 2234/15 R.G di accertamento della servitù di acquedotto,
proprio per individuare con esattezza l'ubicazione delle condutture posizionate nel
“sottosuolo del viottolo cui ha il diritto di passaggio”, conclusasi con sentenza di rigetto n.
269/2021.
Il c.t.u. nominato in detta causa, arch. ha rinvenuto esattamente il percorso della Per_9
servitù idrica servente dal 1931 l'immobile e con essa anche quello della relativa Parte_1
servitù di passaggio, percorso che, in virtù del rogito del 1931, era il medesimo della servitù
di transito e che, partendo dall'area antistante l'ingresso dell'immobile seguendo Parte_1
il percorso della strada privata rasentando il perimetro esterno della proprietà CP_4
– senza mai attraversarla – giungeva sino alla via pubblica (all. Pizzuto 5,6,7,). CP_2 Percorso coincidente con quello accertato dal C.T.U. che, inoltre e correttamente Per_5
dichiara: ”… si può agevolmente affermare che la servitù di passaggio è da intendersi esclusivamente di tipo pedonale, con caratteristiche ed estensioni funzionali ad esso. Le
dimensioni sono rapportate e limitate all'esercizio di tale diritto (rasente il muro esterno del fabbricato) e, quindi, sicuramente non pari a metri 4,00, ma quantificati in un intervallo compreso fra metri 1,00 e 1,50, anche in considerazione che la larghezza minima dei marciapiedi, oggi, è pari ai suddetti valori”, per poi concludere il proprio accertamento ribadendo che: ”Alle luce della ricostruzione fatta in virtù degli atti notarili esaminati, delle misurazioni effettuate in loco e degli accertamenti catastali si può concludere che la servitù
in favore del sig. si identifica come uno spazio circoscritto all'area Parte_1
antistante al proprio fabbricato”.
Tale esito viene giustamente condiviso dal giudice di primo grado nella sentenza appellata,
anche perché corrispondente a quanto riportato nella documentazione ufficiale prodotta dalle parti, tra cui molteplici provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto il diritto di servitù del
Parte_1
L'appellante, poi, cita a pag. 25 dell'atto di impugnazione, la sentenza n. 162/2023 resa nel giudizio civile n. 201/2019 R.G. dall'intestata Corte, ma per farne un utilizzo strumentale,
attraverso estratti parziali ad hoc.
Intanto detta sentenza ha accertato che l'immobile del ha accesso diretto alla Parte_1
pubblica via a mezzo di una piazza pedonale di proprietà del quindi si evidenzia che CP_8
il giudizio di appello n. 201/2019 R.G. aveva ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza del Tribunale di SS circa la mera richiesta di passaggio ex art. 843 c.c. del Parte_1
sulla proprietà , al fine di eseguire lavori di ristrutturazione. L'ordinanza impugnata CP_2
stabiliva, tra le altre prescrizioni, che il utilizzasse la sua servitù di passaggio Parte_1
pedonale di circa 1,20 m (camminamento dal medesimo sempre utilizzato e di cui ha sempre avuto il possesso) per le “attività leggere” . Ora, la mancata allegazione, rilevata dal giudice di seconde cure, di documenti e titoli, da parte del , relativi alla servitù di passaggio CP_2
del ed al suo diritto di attraversare anche aree di terzi, non stabilisce certo Parte_1
l'esistenza del diritto di servitù reclamato dal (come lo stesso sostiene), ma Parte_1
solamente che in quel giudizio non è stata allegata la prova del titolo del possesso della servitù.
Prova, che invece è stata ampiamente fornita nel procedimento di primo grado, vertente proprio sulla servitù di passaggio e non su un mero diritto di accesso ex. art. 843 c.p.c.
Dunque, per le complessive ragioni sin qui esposte, si può affermare che, sulla base dei titoli di proprietà prodotti dalle parti, l'appellante non ha mai avuto una servitù carrabile della larghezza di 4 metri intersecante il fondo , motivo per il quale non si può che CP_2
condividere la valutazione del Tribunale secondo la quale”…non vi è, agli atti, nessun altro titolo, di fonte contrattuale o giudiziale, che attribuisca al un diritto di servitù Parte_1
diversa o più ampia rispetto a quanto sopra visto. Non è stato dunque provato che sia mai esistita una servitù di passaggio servente l'immobile del della larghezza di quattro Parte_1
metri che attraversasse l'area di proprietà del sino a giungere alla pubblica via… Il CP_2
era titolare di una semplice servitù di passaggio che ricadeva sulla porzione di area Parte_1
antistante all'immobile di sua proprietà (per quattro metri), che si immetteva sul passaggio residuo che portava alla pubblica via, che già serviva l'area ..passaggio fino a Via Zurlo che ha una larghezza relativa alla pedonabilità e non alla carrabilità, pertanto corrispondente alla misura di 1.00 – 1.50 metri”; nonché l'ulteriore statuizione che: “Deve essere rigettata,
per le stesse ragioni (e dunque per carenza assoluta di prova circa l'esistenza del preteso diritto) anche la domanda spiegata in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso”.
Pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
L'ulteriore critica mossa dall'appellante alla sentenza n. 309/2023 riguarda l'accertata confusione ex art. 1072 c.c. fra l'intera area concessa in servitù nel 1927 e l'area usucapita dallo stesso in danno del , in forza della sentenza n. 338/2001 resa in altro Parte_1 CP_4
precedente giudizio dal Tribunale di SS.
L'impugnante ritiene passibile di censura la decisione di primo grado per difetto di motivazione nella parte in cui, aderendo a quanto accertato dal C.T.U., ha dichiarato l'estinzione della servitù per confusione.
Ciò posto, si evidenzia che il vizio motivazionale presuppone che il giudice, nell'esame della questione oggetto di doglianza, abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico,
esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, “nella motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (Cass. n. 20721/18; SS.UU., n.
8053/14).
Nel caso, invece, il Tribunale ha motivato congruamente le ragioni per le quali ha ritenuto di aderirealle risultanze della ctu, chiarendo che: ”La decisione di aderire alle risultanze della
C.T.U. espletata deriva dalla compiuta valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, nonché, come visto, dal fatto che il C.T.U. ha provveduto anche a valutare ed esaminare in maniera analitica le contrarie deduzioni delle parti… e chiosando che “le conclusioni raggiunte sono conformi a quanto questo Giudice ha potuto rilevare dalla copiosa documentazione già in atti, la stessa utilizzata dal C.T.U., che ha corroborato il convincimento del giudice mediante un supporto di tipo tecnico”.
Vi è più che secondo l'orientamento unanime della Suprema Corte, ”il giudice di merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(cfr. Cass. civ., I^ Sez., Ordinanza n. 33742 del 16.11.2022; VI^ - 3, Ordinanza
n.1815 del 2.02.2015).
Tanto premesso, nel giudizio di primo grado è risultato che la servitù di passaggio – meglio specificata come l'area prospiciente il fabbricato, larga 4,00 metri, antistante e compresa tra gli attuali due ingressi del fabbricato medesimo – risulta essersi estinta poiché ricadente totalmente nell'area usucapita (anche) dall'appellante in danno del precedente proprietario
[...]
giusta sentenza anzi citata del Tribunale di SS resa nella causa n. 54/1993 CP_4
R.G.
In detto giudizio gli attori, tra i quali l'attuale appellante, convenivano in giudizio la CP_4
onde sentir dichiarare l'acquisto per usucapione del piccolo pezzo di suolo antistante il loro fabbricato, identificato quale: “viottolo della larghezza di metri quattro posto a ridosso del muro esterno della casa stessa”, sul quale avevano una servitù di passaggio. All'esito del giudizio il Tribunale di SS, accertati i requisiti di legge per l'usucapione, dichiarava usucapita l'area concessa in servitù sin dal 1927 ai danti causa del Da quel Parte_1
momento in poi residuava, in favore dell'appellante, solamente il diritto di passaggio sul camminamento/viottolo, largo circa 1 metro che, dalla piccola corte antistante il suo immobile
(usucapita in danno del precedente proprietario), rasentando i fabbricati confinanti, collegava la proprietà alla Via Zurlo. Parte_1
Tale viottolo attualmente risulta essere diventato parte integrante di una pubblica piazza pedonale, ceduta dal al . L'immobile quindi, come CP_2 Controparte_9 Parte_1
correttamente accertato dal giudice a quo, ha dunque accesso diretto da tempo alla pubblica via, non necessitando più di alcuna servitù di passaggio da e verso Via Zurlo.
Quindi è errata la dedotta titolarità, in capo al di una “servitù carrabile” larga Parte_1
addirittura 4 metri, ossia oltre la larghezza di una strada carrabile attuale (corsia minima tra
2,50 e 3,75 metri), risalente al 1927, per tutti i motivi in precedenza illustrati;
e deve anche osservarsi che nessun tutolo attesta che il abbia mai avuto una servitù di natura Parte_1
“carrabile”.
Al riguardo dell'ultimo motivo di appello: “illegittimità della statuizione sulla condanna alle spese di giustizia – insufficiente ed illogica motivazione circa la duplice condanna alle spese di giustizia”, si rileva che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese, non solo del convenuto (essendo il rimasto totalmente soccombente rispetto Parte_1
alle domande avanzate nei confronti del ), ma anche in favore del terzo chiamato, in CP_2
quanto la chiamata in garanzia è stata provocata dalla proposizione della domanda poi rigettata. Al riguardo, il primo giudice, ha argomentato che ”Ciò vale anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
23123 del 17.09.2019), cosa che non può affermarsi nel caso di specie”.
Quindi, sulla base del richiamato principio di diritto va confermato il capo della sentenza appellata afferente alla condanna del al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado, in favore del convenuto principale e del terzo chiamato in garanzia. CP_2
Per tali ragioni, l'appello va rigettato, rimanendo così assorbita la domanda di manleva riproposta dal nella comparsa di costituzione in appello. CP_2
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminato, complessità media.
Spese irripetibili per l'appellata non costituita.
Quanto, in fine, alla domanda del di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 CP_2
c.p.c, si considera che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,
ai sensi della citata disposizione, presuppone, come nel caso dell'art. 96 co.1, l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé
rimproverabile (Cass. 12/721570, ord;
conforme Cass. 14/3003, ord.).
Nel caso, tali presupposti non si rivengono.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SS – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 209/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il 206.2023 Parte_1
nei confronti di e della , avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_4
309/2023 del Tribunale civile di SS in composizione monocratica pubblicata il 2.05.2023
a conclusione del giudizio n. 840/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara assorbita la domanda di manleva riproposta dall'appellato;
3) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 8.936,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
4) Spese irripetibili per l'appellata non costituita;
5) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SS - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 209/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 309/2023 del Tribunale civile di
SS in composizione monocratica pubblicata il 2.05.2023 a conclusione del giudizio n.
840/2018 R.G., avente ad oggetto: “confessoria servitutis”, vertente tra
c.f. rappresentato e difeso, dagli avv.ti Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
RI e CO AL, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Benevento, v.
Pacevecchia n. 5 per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Pizzuto, Controparte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SS, v. Mazzini n. 94 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello. - CP_3
e
Controparte_4
non costituita -
[...]
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del 13.10.2025
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:” Con atto di citazione del 4/04/2018 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2
chiedendo che fosse riconosciuta e dichiarata la sua titolarità della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del , sito in SS alla via Zurlo, contraddistinto CP_2
in NCEU al Foglio 120, ptc. 590 sub 4, in favore del fondo di sua proprietà, identificato in
NCEU al Foglio 120, pct. 443, sub 2 e sub 3 e pct. 590 sub 5. L'attore, richiamando una serie di atti di trasferimento inter vivos e mortis causa, assumeva di essere titolare di un diritto di servitù di passaggio, insistente sulla strada della larghezza di metri quattro, situata nella parte antistante l'immobile di sua proprietà e che, proseguendo al confine con le particelle nn. 590 sub2 e sub 3, si ricongiunge con lo spigolo della pct. 450, per poi proseguire perpendicolarmente verso la via Zurlo. A dire dell'attore la servitù sarebbe stata costituita da in occasione della vendita dell'immobile ai suoi danti causa, Persona_1 CP_5
e . L'attore rappresentava che il , avendo intrapreso i
[...] Controparte_6 CP_2
lavori per l'edificazione di un immobile, avrebbe delimitato l'area edificata con un cancello ad uso esclusivo del cantiere, inglobando in parte, a suo dire, anche l'area soggetta alla servitù di passaggio, e rendendo definitiva l'occupazione, visto che il progetto dell'erigendo immobile prevede sull'area occupata la realizzazione di una piazza con fontana. Chiedeva dunque che fosse accertata e dichiarata la servitù di passaggio per quattro metri di larghezza fino alla via Zurlo, nonché la condanna del convenuto al ripristino della suddetta strada per la richiesta ampiezza, con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, in caso di riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso che, soddisfacendo in egual misura il bisogno del fondo dominante,
comporti un minor aggravio del fondo servente, chiedeva riconoscersi e dichiararsi la titolarità da parte sua di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del , CP_2
da esercitarsi sulla strada della larghezza di metri quattro, collegante il suo fondo con la via
Zurlo, secondo il percorso determinato dal Tribunale, con conseguente condanna del CP_2
al ripristino della servitù di passaggio, mediante la realizzazione della citata strada della larghezza di metri quattro.
Si costituiva regolarmente il convenuto , chiedendo in via preliminare di Controparte_2
chiamare in causa la che in data 24/03/2011 gli aveva ceduto il terreno di Controparte_4
cui è causa, garantendogli l'edificabilità e la piena disponibilità, dichiarando di venderlo libero da vincoli pregiudizievoli e promettendo garanzia per evizione, anche parziale,
sottacendo l'esistenza – ove mai venisse accertata – della servitù di passaggio di quattro metri sulla ceduta area edificabile. Chiedeva dunque che la suddetta società lo manlevasse,
in ipotesi di condanna, da qualsiasi danno e/o azione di rivendica da parte dell'attore.
Quanto al merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto. Il convenuto sottolineava come la pretesa del derivasse da una lettura Parte_1
scorretta degli atti di cessione succedutisi negli anni, e che il non aveva citato né Parte_1
allegato i provvedimenti giurisdizionali di rigetto sia dell'azione possessoria cautelare che della successiva azione di merito, intraprese dal stesso nel 2013 ed attinenti alla Parte_1
medesima servitù di passaggio oggi invocata, accertanti l'inesistenza di una servitù carrabile a suo vantaggio, sul fondo di cui è causa. In secondo luogo il convenuto rilevava come il Cav.
, costruttore dal quale i danti causa del avevano acquistato l'immobile, CP_4 Parte_1 aveva concesso loro una servitù di passaggio che doveva essere esercitata su un viottolo della larghezza di metri quattro, lasciato rasente il muro esterno del fabbricato, e che da tale area antistante il fabbricato la via Zurlo si raggiungeva attraverso un viottolo di mq.1.20, tuttora in uso.
Rappresentava quindi che il diritto di servitù sopra richiamato, da esercitarsi sull'area antistante l'immobile, si era estinto, per avere l'attore usucapito (come accertato nel 2001,
con sentenza) l'area antistante al proprio fabbricato, su cui gravava detta servitù, e dunque per confusione, determinata dalla riunione dei fondi in capo al medesimo proprietario,
residuando solo il diritto di passaggio pedonale sul viottolo largo 1.20 mt. che permette all'attore l'accesso su via Zurlo.
Lamentava inoltre il convenuto la cattiva fede dell'attore, nell'aver intrapreso una causa civile non solo temeraria ma anche inutile, posto che sull'area dove il rivendica la Parte_1
servitù di passaggio verrà edificata un piazza pubblica, che riqualificherà la zona ed anche l'immobile di sua proprietà, lasciando inalterata la servitù di passaggio pedonale.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e la condanna di controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ogni caso con vittoria di spese.
Interveniva anche la terza chiamata in causa la quale chiedeva il rigetto della Controparte_4
domanda attorea, ed in via gradata, in caso di accoglimento, il rigetto della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conformemente a quanto sostenuto dal convenuto, alle cui difese dichiarava di aderire, la chiamata in causa sottolineava come la servitù di passaggio, costituita originariamente in favore del fondo venduto dal ai sigg.ri e , danti causa del CP_4 CP_5 CP_6
con atto del 1927, rep. n. 12159, avesse ad oggetto un <
larghezza di quattro metri, che sarebbe stato lasciato rasente il muro esterno del fabbricato.
Ancora, richiamava il successivo atto di trasferimento (del 10/10/1930, rep. n. 11944), in cui si precisava che detta servitù di passaggio si esercitava <
essendo il divenuto proprietario, per usucapione, del fondo antistante il fabbricato Parte_1
di sua proprietà. La pretesa oggi avanzata dall'attore sarebbe dunque rivolta ad accertare una diversa e maggiore servitù rispetto a quella chiaramente delineata nell'atto costitutivo.
Conseguentemente, non risultando da nessun atto un diritto di servitù di passaggio esteso per quattro metri di larghezza attraverso il fondo identificato in catasto al Foglio 120, ptc. 590,
sub 4, l'esistenza di detta servitù, quand'anche accertata, non sarebbe opponibile al , CP_2
che ha acquistato un immobile libero da simili pesi.
chiedeva poi il rigetto della domanda di garanzia, non solo per la dedotta Controparte_4
insussistenza della pretesa servitù di passaggio, ma anche in quanto un eventuale accertamento della sua esistenza costituirebbe per essa una sorpresa, non risultando la servitù da alcun atto, e dunque non potendo essa conoscere della sua esistenza. Inoltre, anche nel caso in cui dovesse intervenire tale accertamento, comunque si applicherebbe il disposto dell'art. 1489 comma I c.c. (trattandosi di accertamento di servitù non apparente e non risultante da titoli), dunque il potrebbe chiedere la risoluzione del contratto oppure CP_2
una riduzione del prezzo, ma non il risarcimento del danno, come invece avvenuto nel caso di specie.
Nel corso di causa, ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti, veniva disposta una C.T.U., al fine di accertare, previa ispezione locale ed esame della documentazione prodotta in atti, nonché dei rispettivi titoli di proprietà, la sussistenza di un diritto di servitù di passaggio dell'attore a carico del fondo di proprietà del convenuto, e l'esatta estensione della stessa servitù, verificando, altresì, in caso di positivo accertamento,
se la dedotta servitù di passaggio ricadesse o meno sulla porzione di suolo acquisita per usucapione in virtù della sentenza n. 338/2001 del Tribunale di SS. Depositata la relazione peritale, contenente anche le osservazioni del C.T.P. di parte attrice e le connesse repliche del C.,T.U., le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 309/2023, l'adito Tribunale di SS così
decideva: “1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
;
2. dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
;
3. condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_4 Parte_1
in favore di , liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_2
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € Controparte_4
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Pone le spese di C.T.U., così come già liquidate, definitivamente a carico dell'attore soccombente”.
Il Tribunale premetteva che:”…l'attore ha esercitato l'azione confessoria (cd. “vindicatio servitutis”) di cui all'art. 1079 c.c., volta a far riconoscere in giudizio l'esistenza di una servitù di passaggio di cui si afferma titolare, contro chi ne contesti l'esercizio.
Trattasi di azione reale che richiede la prova dell'esistenza del diritto di servitù, che viene tutelato era omnes. Orbene, è colui che agisce in <
cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014)”.
Posta tale premessa, il primo giudice affermava che: “Tale onere probatorio non risulta assolto nella fattispecie in esame”.
Quindi il giudice a quo proseguiva nell'inquadramento della tipologia di servitù oggetto di causa, affermando che: ”Occorre altresì premettere che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (art. 1032 cc.) o volontariamente (art. 1058 cc.), e che possono essere costituite per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia. Alla luce delle allegazioni delle parti, la servitù in questione rientrerebbe tra le servitù volontarie che, come noto, possono essere costituite per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.); nel caso di specie la pretesa servitù sarebbe stata costituita per contratto”.
Alla luce di tale qualificazione dell'istituto, il giudice di primo grado rilevava che: “Occorre
dunque procedere all'esame dei documenti allegati da parte attrice e da parte convenuta, con particolare riferimento agli atti notarili di compravendita, aventi ad oggetto i trasferimenti di proprietà del fabbricato dell'attore, a cui favore la servitù di passaggio è stata costituita”.
Tale documentazione consta di tre distinti Rogiti OTili che il Tribunale individua nel:
Rogito per Notaio del 1927, Rogito per Notaio el 1930 e del 1931. Per_2 CP_7
Quindi, il giudice di prime cure passa ad analizzare gli esiti degli accertamenti svolti dal
C.T.U., rilevando che: “Il C.T.U. ha potuto osservare come l'area oggetto di causa risulti accatastata come <>, censita come sub 6 della p.lla 590 e donata al CP_8
Su detta area … è stata realizzata una piazza, fruibile da chiunque, in quanto spazio pubblico.
Sull'area in questione si affaccia la proprietà dell'attore con annessa corte esterna Parte_1
di pertinenza dell'abitazione (pct. 443 sub 5) che, già recintata dal proprietario con precari paletti in ferro, è stata ulteriormente perimetrata dall'impresa con recinzione CP_2
metallica su muretto di cemento, ricadente totalmente sull'area urbana, lasciando inalterato il perimetro esistente. Ciò premesso il C.T.U., dopo aver esaminato lo stato dei luoghi e tutta la documentazione offerta dalle parti, compresi gli atti notarili, ha concluso affermando che l'unica servitù esistita in favore del sig. sui fondi per cui è causa, è auella costituita Parte_1
dal Cav. in favore dei sigg.ri e con atto del 31.03.1927, Rep. n. CP_4 CP_5 CP_6
12159, che aveva ad oggetto un “<
11994), “…con ingresso mediante due portoncini, i quali immettono attraverso passaggio comune della larghezza di metri quattro, ad essi antistante, nella predetta traversa Pt_2
”.
[...]
Indi il Tribunale afferma: “…il diritto di servitù originariamente concesso dal cav. CP_4
era esplicitamente riferito al tratto antistante l'immobile ceduto si sigg. Persona_3
(danti causa del nel 1927, identificatosi con l'area, prospiciente il fabbricato, Parte_1
larga 4,00 metri, misurati dall'imbocco degli ingressi, e che prosegue fiancheggiando il perimetro esterno del fabbricato stesso…esaurendosi, pertanto, nello spazio antistante al fabbricato. Afferma poi il C.T.U. che, plausibilmente, la servitù così concessa si ricongiungeva con la strada privata di proprietà del , esistente sul fondo, alla quale CP_4
si fa riferimento anche nell'atto di compravendita del 29.01.1957 per Notaio e nella Per_4
relativa planimetria”.
Rilevato che non fosse in contestazione l'esistenza della suddetta strada di raccordo tra la servitù dell'attore e la pubblica via, il Tribunale procedeva ad analizzare la larghezza di tale camminamento, relativa alla pedonabilità o alla carrabilità, e l'esistenza di un diritto di servitù
di passaggio, in capo al sulla strada in questione, per concludere che: ”Sul punto Parte_1
si richiama quanto affermato dal C.T.U. anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice, che sono state affermate e contestate in maniera analitica e puntuale. Il C.T.U.
ha avuto modo di chiarire sia l'esattezza lessicale con cui è stato redatto il primo atto di costituzione della servitù (quello per Notaio del 31.03.1927 rep. n. 121599, che Per_2
aveva ad oggetto un <
ampie dimensioni, sia l'esatto percorso consentito per il passaggio, ricavabile dalla documentazione in atti, dall'ispezione dei luoghi, ed anche, da parte di questo giudice, dalle precedenti vicende giudiziarie, la cui documentazione è stata depositata dal convenuto.
Quanto nello specifico alla strada sovra citata, alla quale fa riferimento l'atto notarile del
29.01.19577 per Notaio con allegata planimetria, che la individua con una linea Per_4
tratteggiata, il C.T.U. nominato ha riferito di aver fatto riferimento proprio alla predetta planimetria (allegata anche dalla stessa parte attrice), nella quale è evidenziato l'andamento della strada, ma non le misure, e, dunque, non la larghezza della strada stessa. A dire del
C.T.U., dunque, non è possibile dalla documentazione in atti desumere che la strada in questione è larga quattro metri, come invece preteso da parte attrice”.
Il Tribunale rilevava ancora che:”…non vi è, agli atti, nessun altro titolo, di fonte contrattuale o giudiziale, che attribuisca al un diritto di servitù diversa o più ampia rispetto a Parte_1
quanto sopra visto. Non è stato dunque provato che sia mai esistita una servitù di passaggio,
servente l'immobile del della larghezza di quattro metri che attraversasse l'area Parte_1
di proprietà del sino a giungere alla pubblica via. Dunque, come visto, il CP_2 Parte_1
era titolare dii una semplice servitù di passaggio che ricadeva sulla porzione di area antistante all'immobile di sua proprietà (per quattro metri), che si immetteva sul passaggio residuo che portava alla pubblica via, che già serviva l'area ...passaggio fino a Via Zurlo ha una larghezza relativa alla pedonabilità e non alla carrabilità, pertanto corrispondente alla misura di 1.00 – 1.50 metri”.
Quindi il giudice di primo grado esponeva ulteriormente che: ”…come parimenti confermato dal C.T.U. nominato, la servente servitù insistente nel tratto antistante l'abitazione del non esiste più da tempo, in quanto riferita all'immobile che il ha Parte_1 Parte_1
usucapito … a seguito di sentenza del Tribunale di SS n. 338/2001 (in atti). La
servitù si è dunque estinta per confusione (art. 1072 c.c.), considerando che essa ricade completamente nell'area usucapita (porzione di suolo recintata estesa 27.86 Mq ed inizialmente inclusa nella p.lla 590 fl.120), dunque la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente si sono riunite in una sola persona”.
Infine, il Tribunale concludeva: ”Deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di una servitù di passaggio per quattro metri di larghezza fino alla Via Zurlo, nonché la condanna del convenuto al ripristino della suddetta strada per la richiesta ampiezza. Deve essere rigettata, per le stesse ragioni (e dunque per carenza assoluta di prova circa l'esistenza del preteso diritto) anche la domanda spiegata in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità
di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso, con conseguente condanna del al ripristino della servitù di passaggio mediante la realizzazione della citata strada CP_2
della larghezza di metri quattro”.
Con citazione notificata il 2.06.2023 avverso la suddetta sentenza, ha Parte_1
proposto appello, affidato a quattro motivi di seguito precisati, rassegnando le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 309/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, previa riforma della appellata sentenza n. 309/2023
resa dal Tribunale di SS:
1. in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi di appello innanzi esposti, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante la fondatezza ed ammissibilità della domanda giudiziaria proposta in primo grado dall'appellante, accogliere integralmente le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono integralmente: <<
1. riconoscere e dichiarare che il sig.
è titolare della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del Parte_1
sig. , sito in SS alla Via Zurlo e distinto in Catasto al foglio 120, Controparte_2
p.lla 590 sub 4 ed a favore del fondo di sua proprietà identificato in Catasto al foglio 120,
p.lle 443 sub 1, sub 2, sub 3 e 590 sub 5; 2. riconoscere e dichiarare che detta servitù di passaggio insiste sulla strada di metri quattro ricadente sulla p.lla 590 sub 4 che, dalla p.lla
590 sub 5 di proprietà dell'attore, prosegue a confine con le p.lle 590 sub 3 e 590 sub 5, fino ad incontrare lo spigolo della p.lla 450 e da lì prosegue perpendicolarmente verso Via Zurlo,
in modo da non intralciare l'accesso alla p.lla 450, così come rappresentato dalla planimetria prodotta in giudizio (doc. 13 del fascicolo di parte attrice);
3. condannare il sig. al CP_2
ripristino della suddetta strada della larghezza di metri quattro, in conformità al percorso innanzi indicato;
4. in subordine, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenga che sia possibile esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso che, soddisfacendo in egual misura il bisogno del fondo dominante, comporti un minor aggravio del fondo servente, riconoscere e dichiarare che il sig. è titolare della servitù di Parte_1
passaggio a carico del fondo di proprietà del sig. , sito in SS alla Controparte_2
Via Zurlo e distinto in Catasto al foglio 120, p.lla 590 sub 2, 590 sub 3 e 590 sub 4 ed a favore del fondo di sua proprietà identificato in Catasto al foglio 120, p.lle 443 sub1, sub 2,
sub 3 e 590 sub 5, da esercitarsi sulla strada della larghezza di metri quattro, collegante il fondo di proprietà dell'attore con la Via Zurlo, secondo il percorso determinato dal Tribunale
medesimo, in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;
5. in tal caso condannare il sig. al ripristino della servitù Controparte_2
di passaggio mediante la realizzazione della strada della larghezza di metri quattro,
collegante il fondo di proprietà dell'attore con la Via Zurlo, in conformità al percorso che sarà determinato dall'adito Tribunale;
6. condannare, in ogni caso, il sig. Controparte_2
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio>>.
2. in ogni caso, in via di mero subordine, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiamata conclusione principale, volersi disporre, ove e per quanto necessario, la rinnovazione dell'istruttoria con nomina di un nuovo CTU che verifichi e valuti la vicenda oggetto di causa compiutamente, prendendo atto degli errori e delle omissioni del CTU di primo grado e determinando la precisa interpretazione dei fatti di causa, degli atti notarili e tecnici prodotti e dei luoghi all'attualità con ricostruzione storica degli stessi, in ragione delle argomentazioni di cui ai motivi 1), 2), 3) del presente atto, nonché, quale istanza residuale,
ad eventuale integrazione, la rinnovazione della istruttoria per testi non ammessa in primo grado, con i medesimi testi ivi indicati e sulle medesime circostanze di cui agli atti difensivi del giudizio di prime cure, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emettersi pronuncia che accerti la violazione di legge con riferimento all'impianto motivazionale della sentenza per le ragioni espresse ai motivi del presente atto;
3. in ogni caso, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, determinando che nulla è dovuto per le spese di giustizia dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Con comparsa del 6.10.2023, si è costituito l'appellato , resistendo in rito e Controparte_2
nel merito all'appello avversario, rassegnando le seguenti conclusioni: “ – dichiarare inammissibile o manifestamente infondato l'appello proposto dal Sig. ex Parte_1
art. 348 bis c.p.c. per le ragioni innanzi esposte e fissare udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.; - rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure tutte formulate, confermando la sentenza del Tribunale di
SS n. 309/2023 del 2.05.2023 ingiustamente impugnata;
- condannare il Sig.
al pagamento delle spese e competenze di lite tutte anche del secondo Parte_1
grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- condannare altresì il Sig. al Parte_1
pagamento di una somma, liberamente statuita dall'Ecc.ma Corte di Appello di SS,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per tutto quanto sino ad ora esposto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di SS: - condannare la a Controparte_4
manlevare il Sig. con ristoro del danno cagionato. In via istruttoria: … Controparte_2
nella denegata ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria per testi, non ammessa in primo grado,
richiesta dall'appellante e a cui ci si oppone anche in tale sede, si chiede di essere ammessi,
a prova diretta e contraria, con i medesimi testi e sulle medesime circostanze di cui agli atti difensivi del giudizio di prime cure”.
Non si è invece costituita l'altra appellata Controparte_4
In corso di causa, con ordinanza collegiale del 14.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza appellata e, con successiva ordinanza del Consigliere istruttore del
15.12.2023, è stata ritenuta non accoglibile la richiesta di rinnovazione della CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellata che, pur ritualmente e tempestivamente evocata in Controparte_4
giudizio, non si è costituita.
Sempre in premessa, deve evidenziarsi che non v'è spazio per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 348 bis e 350 bis, co.2, c.p.c., essendo la causa passata in decisione secondo il modello procedimentale ordinario.
In via istruttoria, si osserva che il Consigliere istruttore ha disatteso la richiesta dell'appellante di rinnovazione della c.t.u., reputandola superflua, valutazione che il Collegio
condivide pienamente;
mentre, in ordine alla richiesta, sempre dell'appellante, di
“rinnovazione della istruttoria per testi non ammessa in primo grado”, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il ha esercitato un'azione ex art. 1079 c.c. di Parte_1
“vindicatio servitutis”, volta al riconoscimento di una servitù costituita volontariamente a mezzo contratto. Quindi, avendo la suddetta servitù fonte costituiva in atti pubblici, la prova testimoniale si palesa irrilevante e superflua, poiché oggetto e mezzo di prova è solamente la documentazione ufficiale prodotta dalle parti.
Per tali ragioni, anche nell'odierno giudizio va disattesa la richiesta di ammissione di prove orali poiché, giustappunto, non necessarie, irrilevanti e superflue per i fatti di cui è causa.
Conseguentemente, deve essere respinto il motivo di appello, nel quale il lamenta: Parte_1
“error in procedendo – difetto di motivazione relativo alla completa adesione del giudice di prime cure alla errata relazione peritale del CTU, in carenza di ammissione delle prove orali richieste dalle parti in causa. Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sia con riferimento alla disposizione di nuova CTU che con riferimento all'ammissione delle prove orali e documentali connesse”.
Gli altri motivi di appello: - “illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla completa adesione del giudice di prime cure alla errata relazione peritale del CTU ed alla declaratoria di carenza di prova della domanda giudiziale avanzata in primo grado dall'appellante”; e - “violazione di legge. Difetto di motivazione basata solo su una errata
CTU. Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e/o illogica,
contraddittoria ed insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'istituto della confusione”, sono accomunati dall'affermazione della erroneità della C.T.U. esperita in primo grado: secondo l'appellante la C.T.U. sarebbe viziata da inesattezze, quali gli errori di indicazione delle particelle catastali oggetto del giudizio, nonché da una erronea ricostruzione dei rogiti notarili, inficianti la fondatezza tecnico - giuridica dell'elaborato peritale.
Tali assunti sono privi di pregio.
Di vero, l'elaborato peritale dell'arch. risulta essere frutto di una corretta e compiuta Per_5
opera di verifiche e accertamenti, nonché fondato su solide risultanze logico – scientifiche.
Infondate, pertanto, si palesano le contestazioni mosse dall'appellante circa l'errata individuazione delle particelle di proprietà del poiché, come è evidente, si tratta di Parte_1
mero refuso e/o errore di stampa in sede di redazione dell'elaborato, non un aliud pro alio come paventa l'impugnante.
Del pari priva di fondamento, oltrechè erronea, è la contestazione mossa dal circa Parte_1
l'estensione dell'area di colore giallo, riportata nell'elaborato grafico a pag. 3 della C.T.U.
Infatti, in tale area il C.T.U. non rappresenta la “proprietà ” ma, come riportato CP_2
nella legenda, rappresenta l'intera area esterna antistante i luoghi di causa. Il C.T.U.
quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ha correttamente individuato gli spazi e le proprietà in relazione ai quesiti posti dal Tribunale.
E' poi il e non il C.T.U., ad interpretare erroneamente le frasi dell'atto pubblico Parte_1
del 10.10.1930, a firma del Notaio tentando, senza rigore di logica, di fare affermare CP_7
l'esistenza sul suolo del di un passaggio comune ad altri soggetti. CP_2
Infatti, come si legge a pag.6 dell'atto di gravame, l'appellante interpreta la frase del Notaio:
“detti vani e corridoi hanno rispettivamente ingresso mediante due portoncini distinti, i quali immettono attraverso un passaggio comune della larghezza di m4, ad essi antistante…” con la seguente affermazione: ”… il percorso per giungere alla via pubblica è un passaggio comune;
quindi non solo ad uso di . L'appellante, quindi in spregio al Persona_6
significato letterale del testo, vorrebbe stravolgere il senso anche della predetta frase:
risultando invece essere evidente che il passaggio risulta “essere comune” ai due portoncini,
e non ad ipotetici vicini e/o soggetti terzi.
Ancora in merito all'asserita erronea interpretazione dei rogiti notarili da parte del C.T.U.,
ebbene quello del 31.03.1927, a firma del Notaio , testualmente recita: “per recarsi Per_2
da tale porta (porta di ingresso della casa acquistata) verso la pubblica via il CP_4
concede agli acquirenti il diritto di passare su suo suolo: il passaggio sarà esercitato su un viottolo della larghezza di metri quattro che sarà lasciato rasente il muro esterno del fabbricato”.
Dunque, il Notaio ha ben specificato che per recarsi dalla porta di ingresso “VERSO LA
PUBBLICA VIA”, viene concesso il passaggio su un “VIOTTOLO” che sarà lasciato
“RASENTE” il muro esterno del fabbricato. Pertanto, quella che si palesa inesatta è
l'interpretazione di parte appellante che, invece, sostiene di doversi garantire un passaggio diretto fino alla pubblica via, così esprimendosi a pag. 5 dell'atto di appello: “quindi, il passaggio … dovrà essere garantito fino alla via pubblica, dovrà avere una larghezza di metri quattro e sarà rasente al muro esterno, ovvero non di fronte ad esso, come erroneamente stabilito dal CTU del primo grado e dal giudice del Tribunale”.
Appare evidente come la ricostruzione dell'impugnante sia forzata e strumentale, poiché
mistifica il senso della frase, sostituendone addirittura le parole: “verso la pubblica via”, con quelle di sua invenzione “fino alla pubblica via”.
Orbene, il CTU, a pagina 8 della relazione ha specificato una cosa ben differente;
ossia,
replicando alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha esattamente chiarito il senso delle frasi del Notaio, come da relazione che si riporta: “Gli elementi chiave per individuare correttamente la servitù sono tutti contenuti nei termini precisi ed appropriati che il Notaio utilizza nella sua descrizione puntuale e dettagliata”, evidenziando che:”… la servitù
costituita doveva essere planimetricamente individuata come nell'immagine seguente
(Planimetria generale con la servitù costituita – pag. 9 della C.T.U. ) per i motivi appresso elencati: - il termine <
- il termine <
quindi, poiché l'ingresso all'abitazione è posto sul fronte della casa venuta, inevitabilmente il senso di marcia si identifica con quello frontale all'uscita. Di talchè, la larghezza è riferita all'ampiezza del passaggio dalla porta di ingresso e non può essere, pertanto, la dimensione perpendicolare al fronte e parallela al lato lungo dell'abitazione oggetto della compravendita”.
Tanto viene esattamente riprodotto dal C.T.U. nella citata Planimetria generale, riportata dall'appellato nelle pagg. 28 e 29 della comparsa di costituzione.
Nel rendere tale planimetria, l'arch. accerta in maniera corretta che la servitù di Per_5
passaggio servente l'immobile era esclusivamente l'area antistante il fabbricato, la Parte_1
cui larghezza di 4.00 metri (non lunghezza) era determinata dalla distanza compresa tra il portone di ingresso dell'immobile e la finestra, poi abusivamente trasformata in porta. Tale
area, come riportato in planimetria, si ricongiungeva con una strada privata (viottolo largo circa 1 - 1.20 metri) di proprietà che, costeggiando e rasentando i fabbricati CP_4
adiacenti l'immobile giungeva sino alla pubblica, via senza mai attraversare Parte_1
trasversalmente il terreno di proprietà . Il C.T.U., infatti afferma correttamente che;
CP_2
”Nel caso di specie, pertanto, la servitù di identifica con l'area, prospiciente il fabbricato,
larga quattro metri, misurati all'imbocco degli ingressi e che prosegue fiancheggiando il perimetro esterno del fabbricato, così come scritto nell'atto notarile, e non <
si ricongiungeva con la strada privata di proprietà , esistente sul fondo e a cui fa CP_4
riferimento l'atto di compravendita, rogato dal Notaio in data 29 gennaio Persona_7
1957 – Rep. Num. 49262 – con relativa planimetria acclusa (Allegato 12 dell'atto di citazione)”.
Di tale camminamento, viottolo o stradina che dir si voglia, larga solo 1 - 1.20 metri si trova indicazione nella planimetria datata 1956, redatta dal Perito Giurato del Tribunale di
SS, Geom. ed allegata alla Perizia giurata, ove si vede chiaramente Persona_8
il tracciato tratteggiato del camminamento che, restringendosi rispetto alla piccola corte antistante l'immobile segna con precisione l'indirizzamento “verso la pubblica Parte_1
via” (all. 6 della comparsa in primo grado), il tutto riprodotto a pag. 13 della CP_2
comparsa del in appello. CP_2
Ora, a pag. 22 dell'atto di appello, il contesta l'affermazione del C.T.U. e del Parte_1
Tribunale secondo la quale la servitù reclamata, dopo il suo tratto iniziale collocato nell'area rasente il fabbricato, si ricongiungeva alla stradina citata nell'atto di compravendita per OT
del 1957: “tale asserzione è totalmente arbitraria e infondata in quanto il rogito, Per_4
ove viene asserita per la prima volta l'esistenza di una strada privata sul suolo di proprietà
, è del 1957, mentre la servitù a favore dell'odierno attore, dal fabbricato fino alla CP_4
via pubblica, è stata costituita nel 1927, esattamente 30 anni prima. Appare dunque del tutto irragionevole dedurre e ritenere che un percorso di servitù costituita nel 1927 per raggiungere la via pubblica si ricongiunga ad una strada che è ancora tutta da venire”.
Senonchè, si obietta che la strada privata di proprietà di alla quale si ricollegava la CP_4
servitù dell'immobile non viene realizzata nel 1957, ma prima anche del 1927, Parte_1
verosimilmente con l'acquisto del dell'intera area, con annessi fabbricati. Ciò lo si CP_4
evince inequivocabilmente dal testo del Rogito del 1957, che si riferisce ad una strada già esistente ed antistante alla porzione di suolo su cui sarà edificato un immobile;
l'utilizzo della punteggiatura nel testo non può essere frainteso in alcun modo .
Pertanto, risulta senz'altro ben individuato il camminamento di 1/1,20 mt che si diparte dalla corte (usucapita) del che parte appellante ritiene di non conoscere. Parte_1
Va sulla questione altresì rilevato che nell'atto pubblico del 14.06.1931 si legge: “qualora il
(nonno dell'appellante) volesse eseguire l'impianto di acquedotto nella casa Parte_1
acquistata, potrà collocare i tubi relativi nel sottosuolo del viottolo su cui ha diritto di passaggio, rimanendo a suo carico tutte le spese…”.
Ebbene, l'appellante ritiene che tale frase attesti con esattezza l'ubicazione del passaggio della servitù e della sua dimensione di 4 mt di larghezza e che, quindi, seguendo la tubatura del la servitù di transito passi attraverso il fondo Pizzuto;
ritiene, ancora, che tale Parte_1
elemento sia fondamentale per la corretta valutazione dei fatti di causa e, che, purtuttavia, non sia stato considerato, approfondito ed indagato dal Tribunale, nonostante rappresenti un criterio determinante per comprendere l'effettivo passaggio della rivendicata servitù.
Ma dalla produzione dell'appellato, risulta che lo stesso ha esperito un Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo n. 2234/15 sub 1 R.G. Trib. SS, nonché la susseguente causa di merito n. 2234/15 R.G di accertamento della servitù di acquedotto,
proprio per individuare con esattezza l'ubicazione delle condutture posizionate nel
“sottosuolo del viottolo cui ha il diritto di passaggio”, conclusasi con sentenza di rigetto n.
269/2021.
Il c.t.u. nominato in detta causa, arch. ha rinvenuto esattamente il percorso della Per_9
servitù idrica servente dal 1931 l'immobile e con essa anche quello della relativa Parte_1
servitù di passaggio, percorso che, in virtù del rogito del 1931, era il medesimo della servitù
di transito e che, partendo dall'area antistante l'ingresso dell'immobile seguendo Parte_1
il percorso della strada privata rasentando il perimetro esterno della proprietà CP_4
– senza mai attraversarla – giungeva sino alla via pubblica (all. Pizzuto 5,6,7,). CP_2 Percorso coincidente con quello accertato dal C.T.U. che, inoltre e correttamente Per_5
dichiara: ”… si può agevolmente affermare che la servitù di passaggio è da intendersi esclusivamente di tipo pedonale, con caratteristiche ed estensioni funzionali ad esso. Le
dimensioni sono rapportate e limitate all'esercizio di tale diritto (rasente il muro esterno del fabbricato) e, quindi, sicuramente non pari a metri 4,00, ma quantificati in un intervallo compreso fra metri 1,00 e 1,50, anche in considerazione che la larghezza minima dei marciapiedi, oggi, è pari ai suddetti valori”, per poi concludere il proprio accertamento ribadendo che: ”Alle luce della ricostruzione fatta in virtù degli atti notarili esaminati, delle misurazioni effettuate in loco e degli accertamenti catastali si può concludere che la servitù
in favore del sig. si identifica come uno spazio circoscritto all'area Parte_1
antistante al proprio fabbricato”.
Tale esito viene giustamente condiviso dal giudice di primo grado nella sentenza appellata,
anche perché corrispondente a quanto riportato nella documentazione ufficiale prodotta dalle parti, tra cui molteplici provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto il diritto di servitù del
Parte_1
L'appellante, poi, cita a pag. 25 dell'atto di impugnazione, la sentenza n. 162/2023 resa nel giudizio civile n. 201/2019 R.G. dall'intestata Corte, ma per farne un utilizzo strumentale,
attraverso estratti parziali ad hoc.
Intanto detta sentenza ha accertato che l'immobile del ha accesso diretto alla Parte_1
pubblica via a mezzo di una piazza pedonale di proprietà del quindi si evidenzia che CP_8
il giudizio di appello n. 201/2019 R.G. aveva ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza del Tribunale di SS circa la mera richiesta di passaggio ex art. 843 c.c. del Parte_1
sulla proprietà , al fine di eseguire lavori di ristrutturazione. L'ordinanza impugnata CP_2
stabiliva, tra le altre prescrizioni, che il utilizzasse la sua servitù di passaggio Parte_1
pedonale di circa 1,20 m (camminamento dal medesimo sempre utilizzato e di cui ha sempre avuto il possesso) per le “attività leggere” . Ora, la mancata allegazione, rilevata dal giudice di seconde cure, di documenti e titoli, da parte del , relativi alla servitù di passaggio CP_2
del ed al suo diritto di attraversare anche aree di terzi, non stabilisce certo Parte_1
l'esistenza del diritto di servitù reclamato dal (come lo stesso sostiene), ma Parte_1
solamente che in quel giudizio non è stata allegata la prova del titolo del possesso della servitù.
Prova, che invece è stata ampiamente fornita nel procedimento di primo grado, vertente proprio sulla servitù di passaggio e non su un mero diritto di accesso ex. art. 843 c.p.c.
Dunque, per le complessive ragioni sin qui esposte, si può affermare che, sulla base dei titoli di proprietà prodotti dalle parti, l'appellante non ha mai avuto una servitù carrabile della larghezza di 4 metri intersecante il fondo , motivo per il quale non si può che CP_2
condividere la valutazione del Tribunale secondo la quale”…non vi è, agli atti, nessun altro titolo, di fonte contrattuale o giudiziale, che attribuisca al un diritto di servitù Parte_1
diversa o più ampia rispetto a quanto sopra visto. Non è stato dunque provato che sia mai esistita una servitù di passaggio servente l'immobile del della larghezza di quattro Parte_1
metri che attraversasse l'area di proprietà del sino a giungere alla pubblica via… Il CP_2
era titolare di una semplice servitù di passaggio che ricadeva sulla porzione di area Parte_1
antistante all'immobile di sua proprietà (per quattro metri), che si immetteva sul passaggio residuo che portava alla pubblica via, che già serviva l'area ..passaggio fino a Via Zurlo che ha una larghezza relativa alla pedonabilità e non alla carrabilità, pertanto corrispondente alla misura di 1.00 – 1.50 metri”; nonché l'ulteriore statuizione che: “Deve essere rigettata,
per le stesse ragioni (e dunque per carenza assoluta di prova circa l'esistenza del preteso diritto) anche la domanda spiegata in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento da parte del Tribunale della possibilità di esercitare la servitù di passaggio su un percorso diverso”.
Pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
L'ulteriore critica mossa dall'appellante alla sentenza n. 309/2023 riguarda l'accertata confusione ex art. 1072 c.c. fra l'intera area concessa in servitù nel 1927 e l'area usucapita dallo stesso in danno del , in forza della sentenza n. 338/2001 resa in altro Parte_1 CP_4
precedente giudizio dal Tribunale di SS.
L'impugnante ritiene passibile di censura la decisione di primo grado per difetto di motivazione nella parte in cui, aderendo a quanto accertato dal C.T.U., ha dichiarato l'estinzione della servitù per confusione.
Ciò posto, si evidenzia che il vizio motivazionale presuppone che il giudice, nell'esame della questione oggetto di doglianza, abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico,
esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, “nella motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (Cass. n. 20721/18; SS.UU., n.
8053/14).
Nel caso, invece, il Tribunale ha motivato congruamente le ragioni per le quali ha ritenuto di aderirealle risultanze della ctu, chiarendo che: ”La decisione di aderire alle risultanze della
C.T.U. espletata deriva dalla compiuta valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, nonché, come visto, dal fatto che il C.T.U. ha provveduto anche a valutare ed esaminare in maniera analitica le contrarie deduzioni delle parti… e chiosando che “le conclusioni raggiunte sono conformi a quanto questo Giudice ha potuto rilevare dalla copiosa documentazione già in atti, la stessa utilizzata dal C.T.U., che ha corroborato il convincimento del giudice mediante un supporto di tipo tecnico”.
Vi è più che secondo l'orientamento unanime della Suprema Corte, ”il giudice di merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(cfr. Cass. civ., I^ Sez., Ordinanza n. 33742 del 16.11.2022; VI^ - 3, Ordinanza
n.1815 del 2.02.2015).
Tanto premesso, nel giudizio di primo grado è risultato che la servitù di passaggio – meglio specificata come l'area prospiciente il fabbricato, larga 4,00 metri, antistante e compresa tra gli attuali due ingressi del fabbricato medesimo – risulta essersi estinta poiché ricadente totalmente nell'area usucapita (anche) dall'appellante in danno del precedente proprietario
[...]
giusta sentenza anzi citata del Tribunale di SS resa nella causa n. 54/1993 CP_4
R.G.
In detto giudizio gli attori, tra i quali l'attuale appellante, convenivano in giudizio la CP_4
onde sentir dichiarare l'acquisto per usucapione del piccolo pezzo di suolo antistante il loro fabbricato, identificato quale: “viottolo della larghezza di metri quattro posto a ridosso del muro esterno della casa stessa”, sul quale avevano una servitù di passaggio. All'esito del giudizio il Tribunale di SS, accertati i requisiti di legge per l'usucapione, dichiarava usucapita l'area concessa in servitù sin dal 1927 ai danti causa del Da quel Parte_1
momento in poi residuava, in favore dell'appellante, solamente il diritto di passaggio sul camminamento/viottolo, largo circa 1 metro che, dalla piccola corte antistante il suo immobile
(usucapita in danno del precedente proprietario), rasentando i fabbricati confinanti, collegava la proprietà alla Via Zurlo. Parte_1
Tale viottolo attualmente risulta essere diventato parte integrante di una pubblica piazza pedonale, ceduta dal al . L'immobile quindi, come CP_2 Controparte_9 Parte_1
correttamente accertato dal giudice a quo, ha dunque accesso diretto da tempo alla pubblica via, non necessitando più di alcuna servitù di passaggio da e verso Via Zurlo.
Quindi è errata la dedotta titolarità, in capo al di una “servitù carrabile” larga Parte_1
addirittura 4 metri, ossia oltre la larghezza di una strada carrabile attuale (corsia minima tra
2,50 e 3,75 metri), risalente al 1927, per tutti i motivi in precedenza illustrati;
e deve anche osservarsi che nessun tutolo attesta che il abbia mai avuto una servitù di natura Parte_1
“carrabile”.
Al riguardo dell'ultimo motivo di appello: “illegittimità della statuizione sulla condanna alle spese di giustizia – insufficiente ed illogica motivazione circa la duplice condanna alle spese di giustizia”, si rileva che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese, non solo del convenuto (essendo il rimasto totalmente soccombente rispetto Parte_1
alle domande avanzate nei confronti del ), ma anche in favore del terzo chiamato, in CP_2
quanto la chiamata in garanzia è stata provocata dalla proposizione della domanda poi rigettata. Al riguardo, il primo giudice, ha argomentato che ”Ciò vale anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
23123 del 17.09.2019), cosa che non può affermarsi nel caso di specie”.
Quindi, sulla base del richiamato principio di diritto va confermato il capo della sentenza appellata afferente alla condanna del al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado, in favore del convenuto principale e del terzo chiamato in garanzia. CP_2
Per tali ragioni, l'appello va rigettato, rimanendo così assorbita la domanda di manleva riproposta dal nella comparsa di costituzione in appello. CP_2
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminato, complessità media.
Spese irripetibili per l'appellata non costituita.
Quanto, in fine, alla domanda del di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 CP_2
c.p.c, si considera che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,
ai sensi della citata disposizione, presuppone, come nel caso dell'art. 96 co.1, l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé
rimproverabile (Cass. 12/721570, ord;
conforme Cass. 14/3003, ord.).
Nel caso, tali presupposti non si rivengono.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SS – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 209/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il 206.2023 Parte_1
nei confronti di e della , avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_4
309/2023 del Tribunale civile di SS in composizione monocratica pubblicata il 2.05.2023
a conclusione del giudizio n. 840/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara assorbita la domanda di manleva riproposta dall'appellato;
3) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 8.936,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
4) Spese irripetibili per l'appellata non costituita;
5) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico