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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2457/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, tra
corrente in Basciano (TE), Via Zampitti-Salara Snc, Parte_1
P.IVA/CF. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c. f.
[...]
; nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._1 Controparte_1
in Via Braga, n. 17/A, c. f. ; , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
3.7.1960 ed ivi residente in [...], c. f. ; tutti rappresentati e C.F._1
difesi dall'Avv. Massimo Micaletti del Foro di Teramo presso lo Studio Legale del quale in
Teramo, Vico Del Nardo 12, fax 0861.241903, pec Email_1
-opponenti-
e
con sede sociale e Direzione Generale in Mila Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_3
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian Romeo (C.F. C.F._2 C.F._3
; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._4 Email_2
), ( ; C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6
e Simona Daminelli (C.F. ; Email_3 C.F._7
e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Domenico Email_4
Giordano in Teramo, Via Fonte Regina n. 5;
-opposta-
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis (C.F. Controparte_5 [...]
- Fax 0861/255407 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, C.F._8
Via Trento e Trieste n. 29/31
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“ Gli opponenti , il Sig. , la Sig.ra , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
riportandosi a quanto dedotto nei precedenti atti e scritti difensivi di parte opponente, preso atto dell'intervento spiegato da per ne contestano illimitatamente fatto Parte_2 Controparte_5
e diritto e chiedono che l'On.le Magistrato voglia concedere un termine per controdeduzioni in ordine a quanto dedotto dall'intervenuta nella comparsa versata in atti solo il giorno 22 aprile 2023.
In subordine, in caso di rigetto della supra avanzata istanza, riservando di più ampiamente articolare in sede di comparsa conclusionale e repliche, gli opponenti deducono sin d'ora che il credito azionato, presentando rilevanti profili di illiceità (usura nelle condizioni effettive praticate come da ctp in atti) e di inesistenza (quanto alle fideiussioni) non può esser fatto valere né dall'opposta né dall'intervenuta, neppure quale cessionaria. Si oppongono inoltre alle produzioni documentali versate da e, per essa, perché tardive. Se, invero, le procure CP_5 Pt_2
possono (in astratto e non nel caso concreto) fondare la rappresentanza dell'intervenuta e sono quindi ammissibili al momento della costituzione, non sono assolutamente ammissibili le produzioni relative alla cessione del credito, che vorrebbero provare la titolarità sostanziale della pretesa. Ciò in base al principio per cui l'interventore tardivo accetta il processo nello stato in cui si trova: nella presente sede di precisazione delle conclusioni le preclusioni istruttorie sono già maturate ergo
/ non può versare i documenti 3 e 4. CP_5 Pt_2
Sempre per la denegata ipotesi in cui il Giudice, rigettata la richiesta di termine difensivo, inviti le parti alla precisazione delle conclusioni, gli opponenti:
1) insistono affinché l'On.le Sig. Giudice voglia concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione, ed accogliere le conclusioni che di seguito si precisano: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 738/2019 reso il 24 maggio 2019 dal
Tribunale di Teramo nel procedimento distinto dl n. 1662/2019 R.G.A.C.C., conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti Parte_1
P.IVA/CF. , in persona del l.r.p.t., , c. f. P.IVA_1 Controparte_1
, , c. f. , alla società opposta C.F._1 Controparte_2 C.F._1 C.F./P.IVA pec e all'intervenuta Controparte_3 P.IVA_2 Email_5
C.F. , e per essa, (attuale denominazione di Controparte_5 P.IVA_3 Parte_2
, c.f. P.I. , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de CP_6 P.IVA_4 P.IVA_5
quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione da con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; Controparte_3
2) chiedono, in subordine, che l'On.le Sig. Giudice voglia ammettere le istanze istruttorie di parte opponente (prova per testi, CTU e produzioni documentali, cfr. memoria 15.4.2021 ex art. 183 c.p.c.
2° termine), in quanto compiutamente articolate e pienamente rilevanti agli effetti del decidere;
3) chiedono infine che Codesto On.le Tribunale voglia rigettare ogni richiesta, eccezione e deduzione avversaria, istruttoria e di merito”; per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via principale:
- rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni avversa domanda e/o eccezione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei fideiussori opponenti e , con ogni Controparte_1 Controparte_2
conseguente statuizione di legge;
In via subordinata:
- accertare l'ammontare del credito derivante dalle causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la nonchè i Parte_1
sigg.ri e - quanto ai fideiussori entro i limiti Controparte_1 Controparte_2
garantiti in forza delle fideiussioni dai medesimi rilasciate ovverosia 1) CP_1
nei limiti di cui alla fideiussione omnibus del 07.07.2015 rilasciata sino alla
[...]
concorrenza dell'importo di Euro 305.900,00, alla fideiussione specifica del
07.07.2015 rilasciata sino alla concorrenza di Euro 78.000,00 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 4686968 ed alla fideiussione specifica del 02.03.2016 sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 in relazione all'affidamento credito di firma di
Euro 10.000,00, e 2) nei limiti di cui alla fideiussione specifica del Controparte_2
07.07.2015 rilasciata sino alla concorrenza di Euro 78.000,00 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 4686968 - al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 224.784,79, oltre interessi, anche di mora, maturati e maturandi dalla data di efficacia del recesso sino all'effettivo soddisfo, nonché spese ed accessori o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
- condannare gli opponenti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. per : CP_5
“ L'Avv. Alessia De Ambrosiis, in qualità di difensore di quale mandataria della Parte_2
intervenuta in successione ex art. 111 c.p.c. della si Controparte_5 Controparte_3
riporta al proprio atto di intervento ad a tutti i precedenti scritti difensivi che fa propri, ai verbali di udienza ed ai documenti depositati e rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione della cedente, di cui chiede l'integrale accoglimento ed il rigetto delle avverse richieste, anche istruttorie, e conclusioni, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ivi esposti che qui si abbiano per integralmente riprodotti e trascritti, con vittoria delle competenze di giudizio.
Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Chiede, altresì, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
e hanno Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
evocato in giudizio ed ivi hanno chiesto la revoca del provvedimento monitorio, CP_3
deducendo, in particolate:
a) che la avrebbe adottato una condotta lesiva dei postulati contenuti nell'art. 119 TUB, CP_7
dal momento che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, il rappresentante legale dell'opponente, , aveva sollecitato l'inoltro della documentazione Controparte_1
inerente ai contratti bancari medio intercorsi e che tale documentazione non veniva mai consegnata, circostanza che aveva indotto il medesimo ad articolare ricorso ex art. 700 c.p.c.
a seguito dell'emissione del provvedimento monitorio contestato mediante l'instaurazione dell'odierno giudizio;
b) che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo nella misura in cui esso ha intimato il pagamento della pretesa anche nei confronti dei fideiussori, e , i Controparte_2 Controparte_1 quali avrebbero prestato garanzie personali rispettivamente in data 7.7.2015 e 2.3.2016, dal momento che dette fideiussioni sarebbero riproduttive del cd. schema redatto dall'ABI e, pertanto, lesive dei dettami di cui all'art. 2 co. 2 l. 287/1990;
c) che, in ogni caso, il provvedimento sarebbe da revocare in ordine all'intimazione del pagamento emessa nei confronti di , in quanto quest'ultima aveva prestato Controparte_2
garanzia specifica (riferita al solo mutuo chirografario) e con il limite massimo d'importo garantito pari a 78.000,00;
d) che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provare la posizione creditoria vantata, dal momento che, trattandosi di pretese derivanti da contratto di conto corrente, si paleserebbe necessaria la produzione degli estratti conto integrali;
e) che, prima facie, e sulla scorta della documentazione versata in atti, i tassi indicati si paleserebbero usurari;
f) che la produra ad litem in sede di monitorio sarebbe stata rilasciata dal sig. e Parte_3
che non vi sarebbe prova della sua qualifica all'interno della Banca opposta nonché della facoltà di questi di spendere i poteri dell'istituto di credito opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: a) che, nella corrispondenza intercorsa CP_3
tra la e il rappresentante legale della società opponente, emerge come la prima, già in data CP_7
24.1.2019, avesse espressamente comunicato le modalità per il ritiro della documentazione richiesta e che, tuttavia, quest'ultima avesse atteso il mese di giugno e la revoca degli affidamenti per adoperarsi al fine di provvedere al relativo ritiro;
b) che, in ogni caso, la già in sede di CP_7
ricorso monitorio, aveva depositato la documentazione richiesta dall'opponente e, in particolare, quest'ultimo ben avrebbe potuto prendere contezza della stessa accedendo al fascicolo in oggetto mediante una semplice richiesta di visibilità (circostanza, altresì, dedotta dal Tribunale di Teramo in sede di decreto emesso inaudita altera parte nel procedimento cautelare instaurato dagli odierni opponenti); c) che nessuna delle fideiussioni prestate avrebbe trasposto le clausole, ritenute illegittime dalla Banca d'Italia, del cd. schema ABI;
d) che l'art. 5 delle prestate garanzie contiene solo una deroga all'art. 1957 c.c. nella misura in cui prevede un lasso temporale più lungo entro cui far operare l'onere, imposto alla Banca, di esercitare le sue ragioni verso il debitore principale per conservare l'obbligo del fideiussore (36 mesi anziché 6); d) che la dedotta intimazione di pagamento nei confronti della andrebbe letta nei limiti dell'importo massimo CP_2
garantito, e che detto limite non possa che integrare lo stesso provvedimento monitorio emesso, in quanto precipuamente stabilito nel titolo (ossia nella scrittura privata contenente la prestazione di garanzia) nonché nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, in cui la ha precisato come CP_7
l'obbligo della garante dovesse ritenersi limitato sino alla concorrenza di euro 78.000,00; e) che le deduzioni circa l'insufficienza della documentazione prestata sarebbero da ritenersi superate a fronte dell'integrale produzione, in sede di costituzione in giudizio, della copia integrale degli estratti conto riferiti ai rapporti bancari intercorsi;
f) che l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti sarebbe fuorviante e generica;
g) che la procura alle liti allegata al ricorso monitorio è stata sottoscritta dal Dott. in qualità di Quadro Direttivo di livello IV della Parte_3 CP_3
quale soggetto munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito del Notaio
[...]
Dott. in data 21 dicembre 2012 e che, pertanto, la censura si paleserebbe infondata. Persona_1
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte opponente ha sollevato eccezione di nullità dell'art. 5 delle fideiussioni prestate, ciò in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe natura vessatoria e, pertanto, con obbligo di sottoscrizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 1341
c.c.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa è stata istruita documentalmente.
È intervenuta, medio tempore, , in qualità di cessionaria dei crediti. Controparte_5
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 119 TUB la censura non è meritevole di accoglimento.
Come è noto la disposizione in esame dispone che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni..”
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in parola come uno meccanismo “che viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente («trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.”
Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni
(diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119) . Sostanzialmente
l'unico limite che la norma richiede è che si tratti di documentazione afferente ai rapporti degli ultimi dieci anni e che vi sia un'istanza specifica relativa “a singole operazioni”.
Ebbene, appare ictu oculi come la richiesta articolata dal cliente in sede stragiudiziale non fosse analitica e non avesse ad oggetto “singole operazioni” bensì concernesse “tutti i contratti di conto corrente, concessione fidi, prestiti, finanziamenti, mutui, aperture di credito (…) nonché eventuali modifiche delle condizioni contrattuali”.
Ad ogni buon conto, ed anche a voler prescindere da tale circostanza, è emerso inequivocabilmente come l'Istituto di credito avesse accordato la propria disponibilità a consegnare la documentazione secondo le modalità indicate nella stessa missiva del gennaio 2019
e che, peraltro, il cliente abbia omesso di dare seguito a tale incombente sino a giugno dello stesso anno allorquando, in sede di procedimento per decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione, la aveva agito per ottenere l'intimazione al pagamento del debito, versando in atti tutta la CP_7
documentazione richiesta dal cliente e cui quest'ultimo avrebbe potuto avere accesso mediante una semplice istanza di visibilità.
A ciò deve aggiungersi, ancora, quanto alla reiterata richiesta di ottenere la documentazione in questa sede, che la ha provveduto a depositare tutto quanto (genericamente) oggetto di CP_7
istanza in sede di costituzione in giudizio (copia integrale dei contratti bancari e copia delle fideiussioni prestate), ne discende, pertanto l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione.
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI, parte opponente ha dedotto la pedissequa trasposizione, nelle fideiussioni prestate, delle clausole ritenute lesive dei principi di libera concorrenza.
Queste ultime, sulla scorta della recente impostazione delle Sezioni Unite, sarebbero viziate da nullità parziale derivata, infatti: “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la <> dei contratti di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” (Sezioni Unite civili sent. n. 41994 del 30.12.2021).
Tale censura non coglie nel segno, dal momento che, come eccepito da parte opposta, alcuna delle clausole contenute nelle richiamate garanzie personali risulta essere traspositiva di quelle contenute nello schema ABI.
Un rilievo diverso attiene, invece, alla dedotta eccezione di nullità della fattispecie, relativa a ciascuna delle garanzie prestate, inerente alla deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c., nella misura in cui viene modificato il termine entro cui la Banca, per conservare l'obbligazione accessoria del fideiussore, ha l'onere di esercitare le proprie pretese nei confronti del debitore principale.
Occorre preliminarmente precisare che, pur essendo stata eccepita per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa, attenendo ad una questione meritevole di rilievo officioso, deve essere vagliata. In tema di liberazione del fideiussore a seguito di decadenza del creditore dal potere di escutere la fideiussione, occorre sottolineare che la norma di cui all'art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3,
Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), né richiedendo la doppia sottoscrizione in conformità all'art. 1341, comma 2, c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. – secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente coltivate – non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza od allorquando venga previsto un termine più lungo per esercitare le azioni avverso il debitore principale (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n.
5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha lamentato la nullità della clausola in oggetto, dal momento che, ferma la libera derogabilità dei termini ex art. 1957 c.c., a fronte della natura vessatoria della suddetta previsione (orientata a limitare considerevolmente il vincolo obbligatorio del garante) la stessa avrebbe dovuto essere approvata per iscritto.
Occorre preliminarmente sottolineare come la questione assuma rilevanza solo in riferimento alla garanzia fideiussoria prestata da dal momento che quest'ultima assume Controparte_2
concretamente la qualità di consumatore.
Ed infatti, come di recente recepito sulla scorta delle considerazioni articolate dal Giudice
Eurounitario, la Suprema Corte ha affermato che debba essere considerato consumatore chi abbia prestato una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricada su un soggetto professionale.
Nel caso di specie, dunque, mentre , quale amministratore unico e Controparte_1
rappresentante della società (come da visura prodotta in atti) è, senza dubbio alcuno, operatore che ha prestato garanzia personale in qualità di soggetto non estraneo all'attività d'impresa,
[...]
, sulla scorta dei recenti arresti, non assumendo alcuna carica nell'ambito dell'asset CP_2
societario, può essere qualificata quale consumatore.
Ebbene, pertanto, solo rispetto a quest'ultima trova applicazione la disciplina consumeristica. Ed infatti, con riferimento alla posizione di è evidente come quest'ultimo avesse CP_1
adeguatamente sottoscritto, ex art. 1341 c.c., la clausola attenzionata mediante il meccanismo della doppia sottoscrizione.
Ed infatti, circa il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, va rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non occorre la sottoscrizione di ciascuna clausola vessatoria, bastando un'apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.
Con riferimento, invece, all'applicazione della più stringente disciplina consumeristica relativa alla posizione della , va evidenziato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. CP_2
è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. secondo i recenti arresti della Corte di
Cassazione (Cass. 27558/2023; Cass. 5423/2022). Ai fini della sua validità, in quanto clausola vessatoria, è dunque necessario che il professionista dimostri l'esistenza della trattativa individuale.
Ebbene, appare evidente come sarebbe stato onere di parte opposta dimostrare di aver adeguatamente negoziato tale clausola, oggetto di precipua trattativa individuale.
L'assenza di tale prova determina la nullità di detta clausola e l'applicazione ex art. 1339 c.c., della disciplina codicistica.
Ebbene, l'opponente non può eccepire la decadenza dei termini ex art. 1957 c.c., dal momento che la banca opponente ha esercitato (giudizialmente) le proprie pretese nei confronti del debitore principale entro il limite di legge semestrale chiedendo l'immediato pagamento dell'intero debito residuo.
Sul punto deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo, agli affetti dell'art. 1957 c.c., è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (Cass. 11759/2002), dall'altro, l'istituto della decadenza del beneficio del termine (ex art. 1186 c.c.) , la cui ratio è quella di preservare la garanzia generica ex art. 2740 c.c., comporta il venir meno del termine stabilito in favore del debitore con conseguente obbligo di pagamento immediato. Pertanto, è dal momento in cui viene dichiarata la decadenza e richiesto l'intero pagamento che decorre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore ed al fideiussore di adempiere l'obbligazione. La finalità di eliminare l'incertezza rispetto alla posizione assunta dal fideiussore, che costituisce la ratio della norma, è soddisfatta esclusivamente da un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (Cass. 2532/2005).
Nel caso di specie, a fronte della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inoltrata il 13.3.2019, la opponente ha esercitato le proprie pretese, in sede monitoria, in data CP_7
14.5.2019, pertanto nel pieno rispetto del termine semestrale.
Sono poi infondate ed eminentemente generiche le altre censure articolate.
Con riferimento alla dedotta insussistenza del credito rispetto alla posizione di , Controparte_2
derivante dall'emissione di un decreto ingiuntivo che ha intimato la stessa al pagamento in solido di quanto ancora dovuto, senza considerare il limite massimo garantito e specificamente contenuto nella fideiussione da essa prestata, la censura è erronea e fuorviante.
Fermo restando che è indubbia la limitazione, nel quantum, dell'obbligo cui è gravata la garante, tale deduzione, che, semmai, doveva essere oggetto di istanza di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo in oggetto, non coglie nel segno, dal momento che la è CP_2
certamente obbligata in solido, con il debitore principale e con gli altri garanti, al pagamento del debito residuo, pur con il limite al proprio vincolo, evidenziato nell'atto di fideiussione.
Ebbene è evidente che il decreto ingiuntivo ha intimato il pagamento nei confronti della
[...]
fondando detto dictum su quanto, per relationem, contenuto nel documento con cui è CP_2
stata prestata la garanzia fideiussoria e non può che essere letto in adesione al contenuto del titolo da cui è insorta la pretesa.
Nulla quaestio, pertanto, sulla circostanza per cui la garanzia della garante è stata prestata entro il limite di euro 78.000,00, ciò non comportando, a ben guardare, l'erroneità del provvedimento monitorio emesso, dal momento che la previsione di un importo massimo garantito non collide con la natura solidale dell'obbligazione accessoria. Quest'ultima quindi, dovrà rispondere (in solido) della pretesa derivante dal mutuo, nel limite di euro 78.000,00 e solo in relazione al rapporto contrattuale che ha tratto origine dal mutuo chirografario imprese.
Con riferimento, poi, alla censura relativa all'applicazione di tassi usurari, trattasi di argomento trattato in maniera estremamente generica e standardizzata, dal momento che parte opponente non ha neanche indicato quale, dei contratti intercorsi tra la Banca e l'opponente, abbia previsto tassi al di sopra del limite legale ed a omesso qualsiasi riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti entro il termine delle preclusioni assertive (prima memoria ex art. 183 c.p.c.), rendendo, di fatto, del tutto vana la censura.
Come è noto la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108 del 1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante e, quantomeno, di allegare le circostanze fattuali da cui emerga la dedotta usurarietà.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass.
30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 2001).
Né, d'altro canto, possono rilevare le pretestuose e caotiche considerazioni articolate solo in comparsa conclusionale, peraltro prive di fondamento alcuno, dal momento che il calcolo del tasso applicato in concreto nel contratto di conto corrente viene indebitamente effettuato sommando poste non rilevanti e conteggiando presunte capitalizzazioni di interessi.
Tutte le altre deduzioni (come quelle relative al contratto di fido stipulato in data 1.4.2015) oltre ad essere anch'esse state dedotte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale si manifestano eminentemente erronee dal momento che (ferma restando l'assenza di tassi usurari in sede di pattuizione contrattuale) ipotizzano l'applicazione di tassi superiori alla soglia legale nel corso dell'esecuzione del rapporto pur essendo ormai abbondantemente nota l'irrilevanza del fenomeno della cd. usura sopravvenuta (SSUU sent. n. 24675/2017).
Con riferimento, poi, alle censure relative alla non meritevolezza del credito ex art. 124-bis TUB le deduzioni, peraltro, anche in questo caso, del tutto generiche ed assertive sono eminentemente destituite di fondamento, dal momento che la fattispecie richiamata (oltre ad operare solo sul piano della valutazione delle regole di condotta, dando quindi luogo a rimedi di natura risarcitoria e non incidenti sulla validità delle operazioni negoziali) pertiene alla ponderazione del merito creditizio del consumatore, esulando, quindi, del tutto, dalla fattispecie concreta.
Infondata per tabulas è, infine, l'eccezione relativa al deficit di rappresentanza del soggetto che ha conferito la procura ad litem. Nello specifico, parte opponente ha dedotto che la avrebbe CP_7
dovuto fornire adeguata prova della sua qualifica e del suo rapporto di dipendenza da CP_3
E' noto che il soggetto giuridico che agisce quale mandatario della banca creditrice deve fornire dimostrazione della procura resa nell'ambito del contratto di mandato: infatti l'eventuale mancata produzione della procura speciale non consente di poter verificare i poteri processuali derivanti dalla rappresentanza sostanziale.
Peraltro, anche le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno autorevolmente statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Sez. Unite, sentenza n. 2951 del
16.2.2016).
Ebbene, in primo luogo occorre precisare come tale eventuale deficit del potere di rappresentanza attenga, in via esclusiva, alla fase monitoria e non anche al giudizio di merito, dal momento che lo stesso è superato alla luce della nuova procura conferita in sede di opposizione (doc. 2).
Ed infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. sent. n.
3780/13) la eventuale invalidità della procura alle liti nella fase monitoria per difetto di rappresentanza dell'ente da parte del soggetto che l'abbia conferita può essere sanata dalla produzione da parte dell'opposta, che si sia costituita nella fase di opposizione, di una nuova valida procura, ferma restando la invalidità del procedimento monitorio e del relativo decreto ingiuntivo affetto da tale vizio.
Nell'ambito del giudizio in esame è stata versata in atti la procura (redatta con atto notarile) con cui ha nominato, quale rappresentante, necessaria, come anzidetto, per CP_3 CP_6
provare la sussistenza di facoltà preordinate alla riscossione dei crediti e, più in generale, alla gestione dei rapporti dedotti in giudizio, dal momento che l'art. 1393 c.c. dispone che il terzo possa sempre richiedere al mandatario con rappresentanza la giustificazione dei propri poteri.
D'altro canto, nel medesimo giudizio, ha conferito mandato, funzionale alla CP_3
rappresentanza tecnica, nei confronti dell'Avv. Biocca.
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., quindi, l'opponente ha lamentato l'assenza di valida procura alle liti in capo alla mandataria, dal momento che costituita in giudizio Parte_2
quale procuratrice speciale di sarebbe priva di difensore, essendo stato versato in atti CP_3
mandato conferito solo ed esclusivamente dalla Banca mandante.
Anche tale eccezione è destituita di fondamento dal momento che: a) si è Controparte_3
costituita in giudizio anche in proprio, conferendo procura alle liti personalmente;
b) in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di rappresentanza tecnica in capo a , è venuto Parte_2
meno l'interesse a coltivare la doglianza a fronte del mutamento dei rapporti sostanziali tra le parti costituite, dal momento che, con comparsa di costituzione del 28.4.2023, si è CP_3
costituita personalmente ed ha conferito procura ad litem a diversi difensori, dando atto del venir meno del mandato con rappresentanza.
Resta, quindi, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle opponenti ed a favore di e, per la sola fase decisoria, in capo alla cessionaria prendendo in CP_3 Controparte_5
considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 738/2019 emesso nel procedimento iscritto al nr. 1663/19:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c.
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali nei confronti di , ed in euro 4.253,00 nei confronti di CP_3
, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Controparte_5
Così deciso in Teramo, 10.2.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2457/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, tra
corrente in Basciano (TE), Via Zampitti-Salara Snc, Parte_1
P.IVA/CF. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c. f.
[...]
; nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._1 Controparte_1
in Via Braga, n. 17/A, c. f. ; , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
3.7.1960 ed ivi residente in [...], c. f. ; tutti rappresentati e C.F._1
difesi dall'Avv. Massimo Micaletti del Foro di Teramo presso lo Studio Legale del quale in
Teramo, Vico Del Nardo 12, fax 0861.241903, pec Email_1
-opponenti-
e
con sede sociale e Direzione Generale in Mila Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_3
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian Romeo (C.F. C.F._2 C.F._3
; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._4 Email_2
), ( ; C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6
e Simona Daminelli (C.F. ; Email_3 C.F._7
e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Domenico Email_4
Giordano in Teramo, Via Fonte Regina n. 5;
-opposta-
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis (C.F. Controparte_5 [...]
- Fax 0861/255407 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, C.F._8
Via Trento e Trieste n. 29/31
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“ Gli opponenti , il Sig. , la Sig.ra , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
riportandosi a quanto dedotto nei precedenti atti e scritti difensivi di parte opponente, preso atto dell'intervento spiegato da per ne contestano illimitatamente fatto Parte_2 Controparte_5
e diritto e chiedono che l'On.le Magistrato voglia concedere un termine per controdeduzioni in ordine a quanto dedotto dall'intervenuta nella comparsa versata in atti solo il giorno 22 aprile 2023.
In subordine, in caso di rigetto della supra avanzata istanza, riservando di più ampiamente articolare in sede di comparsa conclusionale e repliche, gli opponenti deducono sin d'ora che il credito azionato, presentando rilevanti profili di illiceità (usura nelle condizioni effettive praticate come da ctp in atti) e di inesistenza (quanto alle fideiussioni) non può esser fatto valere né dall'opposta né dall'intervenuta, neppure quale cessionaria. Si oppongono inoltre alle produzioni documentali versate da e, per essa, perché tardive. Se, invero, le procure CP_5 Pt_2
possono (in astratto e non nel caso concreto) fondare la rappresentanza dell'intervenuta e sono quindi ammissibili al momento della costituzione, non sono assolutamente ammissibili le produzioni relative alla cessione del credito, che vorrebbero provare la titolarità sostanziale della pretesa. Ciò in base al principio per cui l'interventore tardivo accetta il processo nello stato in cui si trova: nella presente sede di precisazione delle conclusioni le preclusioni istruttorie sono già maturate ergo
/ non può versare i documenti 3 e 4. CP_5 Pt_2
Sempre per la denegata ipotesi in cui il Giudice, rigettata la richiesta di termine difensivo, inviti le parti alla precisazione delle conclusioni, gli opponenti:
1) insistono affinché l'On.le Sig. Giudice voglia concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione, ed accogliere le conclusioni che di seguito si precisano: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 738/2019 reso il 24 maggio 2019 dal
Tribunale di Teramo nel procedimento distinto dl n. 1662/2019 R.G.A.C.C., conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti Parte_1
P.IVA/CF. , in persona del l.r.p.t., , c. f. P.IVA_1 Controparte_1
, , c. f. , alla società opposta C.F._1 Controparte_2 C.F._1 C.F./P.IVA pec e all'intervenuta Controparte_3 P.IVA_2 Email_5
C.F. , e per essa, (attuale denominazione di Controparte_5 P.IVA_3 Parte_2
, c.f. P.I. , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de CP_6 P.IVA_4 P.IVA_5
quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione da con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; Controparte_3
2) chiedono, in subordine, che l'On.le Sig. Giudice voglia ammettere le istanze istruttorie di parte opponente (prova per testi, CTU e produzioni documentali, cfr. memoria 15.4.2021 ex art. 183 c.p.c.
2° termine), in quanto compiutamente articolate e pienamente rilevanti agli effetti del decidere;
3) chiedono infine che Codesto On.le Tribunale voglia rigettare ogni richiesta, eccezione e deduzione avversaria, istruttoria e di merito”; per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via principale:
- rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni avversa domanda e/o eccezione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei fideiussori opponenti e , con ogni Controparte_1 Controparte_2
conseguente statuizione di legge;
In via subordinata:
- accertare l'ammontare del credito derivante dalle causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la nonchè i Parte_1
sigg.ri e - quanto ai fideiussori entro i limiti Controparte_1 Controparte_2
garantiti in forza delle fideiussioni dai medesimi rilasciate ovverosia 1) CP_1
nei limiti di cui alla fideiussione omnibus del 07.07.2015 rilasciata sino alla
[...]
concorrenza dell'importo di Euro 305.900,00, alla fideiussione specifica del
07.07.2015 rilasciata sino alla concorrenza di Euro 78.000,00 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 4686968 ed alla fideiussione specifica del 02.03.2016 sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 in relazione all'affidamento credito di firma di
Euro 10.000,00, e 2) nei limiti di cui alla fideiussione specifica del Controparte_2
07.07.2015 rilasciata sino alla concorrenza di Euro 78.000,00 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 4686968 - al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 224.784,79, oltre interessi, anche di mora, maturati e maturandi dalla data di efficacia del recesso sino all'effettivo soddisfo, nonché spese ed accessori o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
- condannare gli opponenti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. per : CP_5
“ L'Avv. Alessia De Ambrosiis, in qualità di difensore di quale mandataria della Parte_2
intervenuta in successione ex art. 111 c.p.c. della si Controparte_5 Controparte_3
riporta al proprio atto di intervento ad a tutti i precedenti scritti difensivi che fa propri, ai verbali di udienza ed ai documenti depositati e rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione della cedente, di cui chiede l'integrale accoglimento ed il rigetto delle avverse richieste, anche istruttorie, e conclusioni, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ivi esposti che qui si abbiano per integralmente riprodotti e trascritti, con vittoria delle competenze di giudizio.
Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Chiede, altresì, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
e hanno Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
evocato in giudizio ed ivi hanno chiesto la revoca del provvedimento monitorio, CP_3
deducendo, in particolate:
a) che la avrebbe adottato una condotta lesiva dei postulati contenuti nell'art. 119 TUB, CP_7
dal momento che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, il rappresentante legale dell'opponente, , aveva sollecitato l'inoltro della documentazione Controparte_1
inerente ai contratti bancari medio intercorsi e che tale documentazione non veniva mai consegnata, circostanza che aveva indotto il medesimo ad articolare ricorso ex art. 700 c.p.c.
a seguito dell'emissione del provvedimento monitorio contestato mediante l'instaurazione dell'odierno giudizio;
b) che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo nella misura in cui esso ha intimato il pagamento della pretesa anche nei confronti dei fideiussori, e , i Controparte_2 Controparte_1 quali avrebbero prestato garanzie personali rispettivamente in data 7.7.2015 e 2.3.2016, dal momento che dette fideiussioni sarebbero riproduttive del cd. schema redatto dall'ABI e, pertanto, lesive dei dettami di cui all'art. 2 co. 2 l. 287/1990;
c) che, in ogni caso, il provvedimento sarebbe da revocare in ordine all'intimazione del pagamento emessa nei confronti di , in quanto quest'ultima aveva prestato Controparte_2
garanzia specifica (riferita al solo mutuo chirografario) e con il limite massimo d'importo garantito pari a 78.000,00;
d) che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provare la posizione creditoria vantata, dal momento che, trattandosi di pretese derivanti da contratto di conto corrente, si paleserebbe necessaria la produzione degli estratti conto integrali;
e) che, prima facie, e sulla scorta della documentazione versata in atti, i tassi indicati si paleserebbero usurari;
f) che la produra ad litem in sede di monitorio sarebbe stata rilasciata dal sig. e Parte_3
che non vi sarebbe prova della sua qualifica all'interno della Banca opposta nonché della facoltà di questi di spendere i poteri dell'istituto di credito opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: a) che, nella corrispondenza intercorsa CP_3
tra la e il rappresentante legale della società opponente, emerge come la prima, già in data CP_7
24.1.2019, avesse espressamente comunicato le modalità per il ritiro della documentazione richiesta e che, tuttavia, quest'ultima avesse atteso il mese di giugno e la revoca degli affidamenti per adoperarsi al fine di provvedere al relativo ritiro;
b) che, in ogni caso, la già in sede di CP_7
ricorso monitorio, aveva depositato la documentazione richiesta dall'opponente e, in particolare, quest'ultimo ben avrebbe potuto prendere contezza della stessa accedendo al fascicolo in oggetto mediante una semplice richiesta di visibilità (circostanza, altresì, dedotta dal Tribunale di Teramo in sede di decreto emesso inaudita altera parte nel procedimento cautelare instaurato dagli odierni opponenti); c) che nessuna delle fideiussioni prestate avrebbe trasposto le clausole, ritenute illegittime dalla Banca d'Italia, del cd. schema ABI;
d) che l'art. 5 delle prestate garanzie contiene solo una deroga all'art. 1957 c.c. nella misura in cui prevede un lasso temporale più lungo entro cui far operare l'onere, imposto alla Banca, di esercitare le sue ragioni verso il debitore principale per conservare l'obbligo del fideiussore (36 mesi anziché 6); d) che la dedotta intimazione di pagamento nei confronti della andrebbe letta nei limiti dell'importo massimo CP_2
garantito, e che detto limite non possa che integrare lo stesso provvedimento monitorio emesso, in quanto precipuamente stabilito nel titolo (ossia nella scrittura privata contenente la prestazione di garanzia) nonché nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, in cui la ha precisato come CP_7
l'obbligo della garante dovesse ritenersi limitato sino alla concorrenza di euro 78.000,00; e) che le deduzioni circa l'insufficienza della documentazione prestata sarebbero da ritenersi superate a fronte dell'integrale produzione, in sede di costituzione in giudizio, della copia integrale degli estratti conto riferiti ai rapporti bancari intercorsi;
f) che l'eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti sarebbe fuorviante e generica;
g) che la procura alle liti allegata al ricorso monitorio è stata sottoscritta dal Dott. in qualità di Quadro Direttivo di livello IV della Parte_3 CP_3
quale soggetto munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito del Notaio
[...]
Dott. in data 21 dicembre 2012 e che, pertanto, la censura si paleserebbe infondata. Persona_1
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte opponente ha sollevato eccezione di nullità dell'art. 5 delle fideiussioni prestate, ciò in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe natura vessatoria e, pertanto, con obbligo di sottoscrizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 1341
c.c.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa è stata istruita documentalmente.
È intervenuta, medio tempore, , in qualità di cessionaria dei crediti. Controparte_5
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 119 TUB la censura non è meritevole di accoglimento.
Come è noto la disposizione in esame dispone che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni..”
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in parola come uno meccanismo “che viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente («trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.”
Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni
(diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119) . Sostanzialmente
l'unico limite che la norma richiede è che si tratti di documentazione afferente ai rapporti degli ultimi dieci anni e che vi sia un'istanza specifica relativa “a singole operazioni”.
Ebbene, appare ictu oculi come la richiesta articolata dal cliente in sede stragiudiziale non fosse analitica e non avesse ad oggetto “singole operazioni” bensì concernesse “tutti i contratti di conto corrente, concessione fidi, prestiti, finanziamenti, mutui, aperture di credito (…) nonché eventuali modifiche delle condizioni contrattuali”.
Ad ogni buon conto, ed anche a voler prescindere da tale circostanza, è emerso inequivocabilmente come l'Istituto di credito avesse accordato la propria disponibilità a consegnare la documentazione secondo le modalità indicate nella stessa missiva del gennaio 2019
e che, peraltro, il cliente abbia omesso di dare seguito a tale incombente sino a giugno dello stesso anno allorquando, in sede di procedimento per decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione, la aveva agito per ottenere l'intimazione al pagamento del debito, versando in atti tutta la CP_7
documentazione richiesta dal cliente e cui quest'ultimo avrebbe potuto avere accesso mediante una semplice istanza di visibilità.
A ciò deve aggiungersi, ancora, quanto alla reiterata richiesta di ottenere la documentazione in questa sede, che la ha provveduto a depositare tutto quanto (genericamente) oggetto di CP_7
istanza in sede di costituzione in giudizio (copia integrale dei contratti bancari e copia delle fideiussioni prestate), ne discende, pertanto l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione.
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI, parte opponente ha dedotto la pedissequa trasposizione, nelle fideiussioni prestate, delle clausole ritenute lesive dei principi di libera concorrenza.
Queste ultime, sulla scorta della recente impostazione delle Sezioni Unite, sarebbero viziate da nullità parziale derivata, infatti: “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la <
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” (Sezioni Unite civili sent. n. 41994 del 30.12.2021).
Tale censura non coglie nel segno, dal momento che, come eccepito da parte opposta, alcuna delle clausole contenute nelle richiamate garanzie personali risulta essere traspositiva di quelle contenute nello schema ABI.
Un rilievo diverso attiene, invece, alla dedotta eccezione di nullità della fattispecie, relativa a ciascuna delle garanzie prestate, inerente alla deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c., nella misura in cui viene modificato il termine entro cui la Banca, per conservare l'obbligazione accessoria del fideiussore, ha l'onere di esercitare le proprie pretese nei confronti del debitore principale.
Occorre preliminarmente precisare che, pur essendo stata eccepita per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa, attenendo ad una questione meritevole di rilievo officioso, deve essere vagliata. In tema di liberazione del fideiussore a seguito di decadenza del creditore dal potere di escutere la fideiussione, occorre sottolineare che la norma di cui all'art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3,
Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), né richiedendo la doppia sottoscrizione in conformità all'art. 1341, comma 2, c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. – secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente coltivate – non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza od allorquando venga previsto un termine più lungo per esercitare le azioni avverso il debitore principale (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n.
5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha lamentato la nullità della clausola in oggetto, dal momento che, ferma la libera derogabilità dei termini ex art. 1957 c.c., a fronte della natura vessatoria della suddetta previsione (orientata a limitare considerevolmente il vincolo obbligatorio del garante) la stessa avrebbe dovuto essere approvata per iscritto.
Occorre preliminarmente sottolineare come la questione assuma rilevanza solo in riferimento alla garanzia fideiussoria prestata da dal momento che quest'ultima assume Controparte_2
concretamente la qualità di consumatore.
Ed infatti, come di recente recepito sulla scorta delle considerazioni articolate dal Giudice
Eurounitario, la Suprema Corte ha affermato che debba essere considerato consumatore chi abbia prestato una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricada su un soggetto professionale.
Nel caso di specie, dunque, mentre , quale amministratore unico e Controparte_1
rappresentante della società (come da visura prodotta in atti) è, senza dubbio alcuno, operatore che ha prestato garanzia personale in qualità di soggetto non estraneo all'attività d'impresa,
[...]
, sulla scorta dei recenti arresti, non assumendo alcuna carica nell'ambito dell'asset CP_2
societario, può essere qualificata quale consumatore.
Ebbene, pertanto, solo rispetto a quest'ultima trova applicazione la disciplina consumeristica. Ed infatti, con riferimento alla posizione di è evidente come quest'ultimo avesse CP_1
adeguatamente sottoscritto, ex art. 1341 c.c., la clausola attenzionata mediante il meccanismo della doppia sottoscrizione.
Ed infatti, circa il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, va rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non occorre la sottoscrizione di ciascuna clausola vessatoria, bastando un'apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.
Con riferimento, invece, all'applicazione della più stringente disciplina consumeristica relativa alla posizione della , va evidenziato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. CP_2
è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. secondo i recenti arresti della Corte di
Cassazione (Cass. 27558/2023; Cass. 5423/2022). Ai fini della sua validità, in quanto clausola vessatoria, è dunque necessario che il professionista dimostri l'esistenza della trattativa individuale.
Ebbene, appare evidente come sarebbe stato onere di parte opposta dimostrare di aver adeguatamente negoziato tale clausola, oggetto di precipua trattativa individuale.
L'assenza di tale prova determina la nullità di detta clausola e l'applicazione ex art. 1339 c.c., della disciplina codicistica.
Ebbene, l'opponente non può eccepire la decadenza dei termini ex art. 1957 c.c., dal momento che la banca opponente ha esercitato (giudizialmente) le proprie pretese nei confronti del debitore principale entro il limite di legge semestrale chiedendo l'immediato pagamento dell'intero debito residuo.
Sul punto deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo, agli affetti dell'art. 1957 c.c., è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (Cass. 11759/2002), dall'altro, l'istituto della decadenza del beneficio del termine (ex art. 1186 c.c.) , la cui ratio è quella di preservare la garanzia generica ex art. 2740 c.c., comporta il venir meno del termine stabilito in favore del debitore con conseguente obbligo di pagamento immediato. Pertanto, è dal momento in cui viene dichiarata la decadenza e richiesto l'intero pagamento che decorre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore ed al fideiussore di adempiere l'obbligazione. La finalità di eliminare l'incertezza rispetto alla posizione assunta dal fideiussore, che costituisce la ratio della norma, è soddisfatta esclusivamente da un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (Cass. 2532/2005).
Nel caso di specie, a fronte della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inoltrata il 13.3.2019, la opponente ha esercitato le proprie pretese, in sede monitoria, in data CP_7
14.5.2019, pertanto nel pieno rispetto del termine semestrale.
Sono poi infondate ed eminentemente generiche le altre censure articolate.
Con riferimento alla dedotta insussistenza del credito rispetto alla posizione di , Controparte_2
derivante dall'emissione di un decreto ingiuntivo che ha intimato la stessa al pagamento in solido di quanto ancora dovuto, senza considerare il limite massimo garantito e specificamente contenuto nella fideiussione da essa prestata, la censura è erronea e fuorviante.
Fermo restando che è indubbia la limitazione, nel quantum, dell'obbligo cui è gravata la garante, tale deduzione, che, semmai, doveva essere oggetto di istanza di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo in oggetto, non coglie nel segno, dal momento che la è CP_2
certamente obbligata in solido, con il debitore principale e con gli altri garanti, al pagamento del debito residuo, pur con il limite al proprio vincolo, evidenziato nell'atto di fideiussione.
Ebbene è evidente che il decreto ingiuntivo ha intimato il pagamento nei confronti della
[...]
fondando detto dictum su quanto, per relationem, contenuto nel documento con cui è CP_2
stata prestata la garanzia fideiussoria e non può che essere letto in adesione al contenuto del titolo da cui è insorta la pretesa.
Nulla quaestio, pertanto, sulla circostanza per cui la garanzia della garante è stata prestata entro il limite di euro 78.000,00, ciò non comportando, a ben guardare, l'erroneità del provvedimento monitorio emesso, dal momento che la previsione di un importo massimo garantito non collide con la natura solidale dell'obbligazione accessoria. Quest'ultima quindi, dovrà rispondere (in solido) della pretesa derivante dal mutuo, nel limite di euro 78.000,00 e solo in relazione al rapporto contrattuale che ha tratto origine dal mutuo chirografario imprese.
Con riferimento, poi, alla censura relativa all'applicazione di tassi usurari, trattasi di argomento trattato in maniera estremamente generica e standardizzata, dal momento che parte opponente non ha neanche indicato quale, dei contratti intercorsi tra la Banca e l'opponente, abbia previsto tassi al di sopra del limite legale ed a omesso qualsiasi riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti entro il termine delle preclusioni assertive (prima memoria ex art. 183 c.p.c.), rendendo, di fatto, del tutto vana la censura.
Come è noto la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108 del 1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante e, quantomeno, di allegare le circostanze fattuali da cui emerga la dedotta usurarietà.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass.
30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 2001).
Né, d'altro canto, possono rilevare le pretestuose e caotiche considerazioni articolate solo in comparsa conclusionale, peraltro prive di fondamento alcuno, dal momento che il calcolo del tasso applicato in concreto nel contratto di conto corrente viene indebitamente effettuato sommando poste non rilevanti e conteggiando presunte capitalizzazioni di interessi.
Tutte le altre deduzioni (come quelle relative al contratto di fido stipulato in data 1.4.2015) oltre ad essere anch'esse state dedotte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale si manifestano eminentemente erronee dal momento che (ferma restando l'assenza di tassi usurari in sede di pattuizione contrattuale) ipotizzano l'applicazione di tassi superiori alla soglia legale nel corso dell'esecuzione del rapporto pur essendo ormai abbondantemente nota l'irrilevanza del fenomeno della cd. usura sopravvenuta (SSUU sent. n. 24675/2017).
Con riferimento, poi, alle censure relative alla non meritevolezza del credito ex art. 124-bis TUB le deduzioni, peraltro, anche in questo caso, del tutto generiche ed assertive sono eminentemente destituite di fondamento, dal momento che la fattispecie richiamata (oltre ad operare solo sul piano della valutazione delle regole di condotta, dando quindi luogo a rimedi di natura risarcitoria e non incidenti sulla validità delle operazioni negoziali) pertiene alla ponderazione del merito creditizio del consumatore, esulando, quindi, del tutto, dalla fattispecie concreta.
Infondata per tabulas è, infine, l'eccezione relativa al deficit di rappresentanza del soggetto che ha conferito la procura ad litem. Nello specifico, parte opponente ha dedotto che la avrebbe CP_7
dovuto fornire adeguata prova della sua qualifica e del suo rapporto di dipendenza da CP_3
E' noto che il soggetto giuridico che agisce quale mandatario della banca creditrice deve fornire dimostrazione della procura resa nell'ambito del contratto di mandato: infatti l'eventuale mancata produzione della procura speciale non consente di poter verificare i poteri processuali derivanti dalla rappresentanza sostanziale.
Peraltro, anche le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno autorevolmente statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Sez. Unite, sentenza n. 2951 del
16.2.2016).
Ebbene, in primo luogo occorre precisare come tale eventuale deficit del potere di rappresentanza attenga, in via esclusiva, alla fase monitoria e non anche al giudizio di merito, dal momento che lo stesso è superato alla luce della nuova procura conferita in sede di opposizione (doc. 2).
Ed infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. sent. n.
3780/13) la eventuale invalidità della procura alle liti nella fase monitoria per difetto di rappresentanza dell'ente da parte del soggetto che l'abbia conferita può essere sanata dalla produzione da parte dell'opposta, che si sia costituita nella fase di opposizione, di una nuova valida procura, ferma restando la invalidità del procedimento monitorio e del relativo decreto ingiuntivo affetto da tale vizio.
Nell'ambito del giudizio in esame è stata versata in atti la procura (redatta con atto notarile) con cui ha nominato, quale rappresentante, necessaria, come anzidetto, per CP_3 CP_6
provare la sussistenza di facoltà preordinate alla riscossione dei crediti e, più in generale, alla gestione dei rapporti dedotti in giudizio, dal momento che l'art. 1393 c.c. dispone che il terzo possa sempre richiedere al mandatario con rappresentanza la giustificazione dei propri poteri.
D'altro canto, nel medesimo giudizio, ha conferito mandato, funzionale alla CP_3
rappresentanza tecnica, nei confronti dell'Avv. Biocca.
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., quindi, l'opponente ha lamentato l'assenza di valida procura alle liti in capo alla mandataria, dal momento che costituita in giudizio Parte_2
quale procuratrice speciale di sarebbe priva di difensore, essendo stato versato in atti CP_3
mandato conferito solo ed esclusivamente dalla Banca mandante.
Anche tale eccezione è destituita di fondamento dal momento che: a) si è Controparte_3
costituita in giudizio anche in proprio, conferendo procura alle liti personalmente;
b) in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di rappresentanza tecnica in capo a , è venuto Parte_2
meno l'interesse a coltivare la doglianza a fronte del mutamento dei rapporti sostanziali tra le parti costituite, dal momento che, con comparsa di costituzione del 28.4.2023, si è CP_3
costituita personalmente ed ha conferito procura ad litem a diversi difensori, dando atto del venir meno del mandato con rappresentanza.
Resta, quindi, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle opponenti ed a favore di e, per la sola fase decisoria, in capo alla cessionaria prendendo in CP_3 Controparte_5
considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 738/2019 emesso nel procedimento iscritto al nr. 1663/19:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c.
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali nei confronti di , ed in euro 4.253,00 nei confronti di CP_3
, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Controparte_5
Così deciso in Teramo, 10.2.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo