Decreto cautelare 30 settembre 2021
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza breve 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 00956/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera, Natale Christian Emanuele Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento dell'Azienda -OMISSIS-, Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa di Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (“AULSS”), prot. -OMISSIS- del 1.6.2021 e notificato il 7.6.2021, ad oggetto: “Provvedimento di ritiro alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene -OMISSIS-”, che ordina il ritiro dal mercato degli alimenti prodotti da -OMISSIS- con i lotti di gomma di guar, lotti -OMISSIS- e -OMISSIS-, per presenza di ossido di etilene in concentrazioni non a norma, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi: (i) le comunicazioni trasmesse via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto e dalla Regione Veneto alla AULSS il 23.4.2021 e il 27.4.2021 aventi ad oggetto rispettivamente “Fwd: 2021.2013 Ethylene oxide in guarflour from India” e “Fwd: unauthorised substance ethylene oxide in organic guar flour from India”; (ii) i verbali di sopralluogo dell'AULSS per la verifica del ritiro/richiamo dalla distribuzione n. 180 del 23.4.2021 e n. 184 del 3.5.2021 e i verbali di controllo dell'AULSS n. 185 del 3.5.2021 e n. 199 del 7.5.2021; (iii) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- del 10.5.2021 avente ad oggetto “relazione allerta inerente prodotti -OMISSIS-”; (iv) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- del 19.5.2021 alla Regione Veneto avente ad oggetto “richiesta conferma ritiro/richiamo prodotti -OMISSIS-: fup 5 della notifica 2021.2097 e fup 32 della notifica 2021.2013” e “relazione allerta inerenti prodotti -OMISSIS-”; (v) la nota della Regione Veneto prot. -OMISSIS- del 20.5.2021 con richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute; (vi) la nota della Regione Veneto all'AULSS, prot. -OMISSIS- del 1.6.2021 avente ad oggetto “richiesta chiarimenti” con allegato il resoconto sommario di una riunione dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – Section Phytopharmaceuticals – Pesticide Residues, tenutasi il 22- 23.2.2021; (vii) la nota con cui il Ministero della Salute ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Regione Veneto, richiamata nella nota della Regione Veneto prot. -OMISSIS- del 1.6.2021, non conosciuta dalla ricorrente; (viii) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- del 14.6.2021, notificata alla ricorrente in pari data, con cui si è rettificato il contenuto del provvedimento prot. -OMISSIS- del 1.6.2021 in relazione all’indicazione dei lotti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/9/2021:
del provvedimento dell'Azienda -OMISSIS-, Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa di Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (“AULSS”), prot. -OMISSIS- del 15.9.2021, notificato alla ricorrente in pari data via pec, ad oggetto: “Provvedimento di RITIRO/RICHIAMO alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene -OMISSIS-”, che ordina il ritiro/richiamo dal mercato di tutti gli alimenti prodotti con i lotti di gomma di guar -OMISSIS-e-OMISSIS- (poi rettificati in -OMISSIS- e -OMISSIS-) per la presunta presenza in tali lotti di ossido di etilene in concentrazioni non a norma, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- del 22.9.2021, notificata alla ricorrente in pari data via pec, ad oggetto "Provvedimento di ritiro/richiamo alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene -OMISSIS- – RETTIFICA nota del 15/09/2021 prot. -OMISSIS-”, con cui si è rettificato il contenuto del provvedimento prot. -OMISSIS- del 15.9.2021 precisando che i lotti oggetto del provvedimento di ritiro sono -OMISSIS- e -OMISSIS- e i documenti depositati in giudizio dal Ministero il 15 settembre 2021 e precisamente: (i) Follow-up n. 32 (Id: 17401) del 13.5.2021 della notifica RASFF 2021.2013 e follow-up n. 5 (Id: 17399) del 13.5.2021 della notifica RASFF 2021.2097 del Ministero della Salute; (ii) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto il 18.5.2021 ad oggetto “ossido di etilene in matrici guar gum guar flour fup 5 della notifica 2021.2097 e fup 32 della notifica 2021.2013”; (iii) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute ai sistemi di allerta regionali ad oggetto “precisazioni della Commissione - unauthorised substance ethylene oxide in stabilizer additive used in ice cream from Spain, with raw material from Turkey – additional information” del 16.8.2021; (iv) Follow-up n. 9 (Id: 21614) del 6.9.2021 della notifica RASFF 2021.4392 del Ministero della Salute; (v) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto il 7.9.2021 ad oggetto “-OMISSIS-”; (vi) Relazione del Ministero della Salute – Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ad oggetto “-OMISSIS-/c MINISTERO DELLA SALUTE” depositata il 15.9.2021 nel presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- della Regione Veneto e di Regione del Veneto e di Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato che –come già evidenziato nel decreto monocratico n. 503/2021 – i provvedimenti impugnati conseguono alle notifiche di allerta sul sistema RASFF circa la presenza di ossido di etilene (ETO) in un componente (gomma di guar, in relazione ai lotti indicati) utilizzato per i prodotti finiti (bevande e creme);
considerato, in particolare, che i gravati provvedimenti di ritiro/richiamo si fondano sui rilievi della Commissione europea –all’uopo specificatamente interpellata – la quale ha ribadito che l’azione concordata di ritiro e richiamo è l’unica conforme alla normativa vigente in caso di prodotti finiti realizzati con ingredienti contaminati con ETO;
rilevato che, quanto meno in questa fase di sommaria delibazione, appare preminente l’esigenza di garantire la tutela della salute pubblica e che, pertanto, nell’ambito di un bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente l’interesse pubblico connesso alla tutela della salute rispetto a quello prettamente economico vantato dalla ricorrente;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO