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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 23/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3631/2024
T R A
in persona del Dirigente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei cui uffici, Pt_1 siti in Via Diaz n. 11 domicilia;
Pt_1
Appellante E
nata a San EP VE (NA) il [...], in [...] e Controparte_1 nella qualità di legale rapp.te p.t. dell' , con sede in AN (NA) alla Controparte_2 via U. Foscolo n. 8, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Napolitano, con studio in AN (NA), al Viale Elena n. 12, Pal. Duraccio, presso il quale elett.te domicilia;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 30.7.2024 l' Parte_1 Par
(di seguito per brevità “ ) ha proposto appello per la riforma della sentenza n.
[...]
1474/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 9.5.2024, che, in riferimento alla opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 81/2015 del 18.3.2016 proposta da , rilevato che la Controparte_1 ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-quater di cui alla L. 197/2022, art. 1 commi da 231 a 252, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese del giudizio.
L'appellante ha premesso di aver effettuato un accesso il giorno 28.5.2023 presso la sede operativa della associazione “ , che si occupa della gestione di scuole dell'infanzia CP_2 paritarie e di asili nido nel Comune di AN (NA); di aver riscontrato che, tra le nove persone identificate, le lavoratrici e erano “in nero” non essendo Persona_1 Persona_2
1 stati comunicati al centro per l'impiego i loro nominativi;
di aver notificato alla CP_1 responsabile in proprio, nonché alla associazione quale obbligata solidale, verbale conclusivo degli accertamenti, contestando 1) l'omessa consegna della lettera di assunzione alla data di inizio del rapporto(art.
4-bis co. 2 D.Lgs. 181/2000), 2) l'omessa registrazione dei dati delle lavoratrici sul Libro Unico del Lavoro ex art. 39 co. 1 D.Lgs. 112/2008 e 3) la cd. “maxi sanzione” (art. 3 D.L. 12/02, convertito con modifiche dalla legge 73/02, e ss.mm.) per l'impiego irregolare del succitato personale nelle giornate di accertata occupazione (in tutto 27). Il mancato pagamento di dette sanzioni aveva quindi originato l'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel corso del precedente grado l'odierna appellata ha prodotto dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione-quater e bollettini di pagamento delle prime rate. Il primo giudice, constatato il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta e il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha poi compensato le spese processuali richiamando l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale l'applicazione del criterio della soccombenza contrasta con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 1978 del 24.1.2019; Cass. n. 10198 del 27.4.2018,).
Par L' ha impugnato detta statuizione contestando, con il primo ed unico motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché sospendere il giudizio. Ha invocato l'art. 1 comma 236 della L. 197/2022 che espressamente prevede che il debitore che manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione
“indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Ha concluso chiedendo di “1) ritenere inammissibile, errata ed arbitraria la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per le motivazioni svolte con l'unico motivo di appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, sospendere il presente giudizio;
2) in subordine, nel merito, respingere il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.”.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Ha osservato di aver dichiarato e provato documentalmente, già nel giudizio di primo grado, di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, cosiddetta “rottamazione-quater”, e di aver provveduto al puntuale pagamento delle rate indicate nel piano di rateizzo stabilito dall' . Ha dunque Controparte_3 chiesto: “A)In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello così come proposto e rigettarlo anche nel merito perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando in toto la sentenza n. 1474/2024, emessa dal Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Tagliafierro;
B) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione e distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
2 L'art. 1 della L. 197/2022 sulla cd. rottamazione-quater così recita: “231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
…
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nella fattispecie, premesso che la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata cd. rottamazione-quater con riferimento ai debiti contenuti nella ordinanza- ingiunzione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante ritiene che, in difetto del pagamento integrale del debito oggetto della definizione agevola, debba disporsi la sospensione del giudizio, come previsto dal comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 nelle more del versamento delle somme dovute, opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La S.C. seppure con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ha affermato il seguente principio di diritto: “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del 3 contendere” (Cass. n. 24083 del 3.10.2018, poi confermata da successive pronunce;
vd. ex multis Cass. n. 11540/2019; Cass. 4106/2020; Cass. 36431/2023).
Il descritto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere quando il contribuente non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, dovendosi invece dichiarare l'estinzione (senza sospensione) del giudizio, ha sollevato problemi interpretativi laddove si è tentato di estenderlo alla nuova rottamazione-quater, la cui disciplina all'art. 1, comma 236, espressamente contempla la sospensione – e non l'estinzione - del processo nelle more dei pagamenti.
Sorto un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 il tema è stato rimesso al Primo Presidente per la rimessione alle SS.UU.
Nelle more è intervenuto il legislatore che con l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2025, n. 108, ha statuito: “1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte Controparte_4 dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
L'articolo 12-bis cit., quindi, chiarisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater, il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata. Il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e il suo perfezionamento, documentazione che può essere depositata dal debitore, dall' o dall'ente impositore. L'estinzione Controparte_4 comporta l'inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo.
Nella fattispecie, la parte appellata ha prodotto la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022 e al paino di rateizzo che prevede il pagamento della somma complessiva di euro 21.288,80, da effettuarsi in n. 18 rate a partire dal 31.10.2023 con ultima rata con scadenza il 30.11.2027. Ha poi prodotto ricevute attestanti il pagamento delle prime sei rate del debito, di cui l'ultima rata pagata a novembre 2024. Risultano ancora da versare n. 12 rate con scadenza prevista tra febbraio 2025 e novembre 2027 (cfr. fasc. Maddaloni).
4 A fronte del pagamento parziale – e non integrale - del debito oggetto della definizione agevolata, alla luce dei descritti principi giurisprudenziali e della normativa interpretativa sopravvenuta, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre, essendo stata provata l'adesione della alla rottamazione-quater e il suo perfezionamento mediante il CP_1 pagamento della prima rata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
In base agli argomenti svolti, la sentenza di primo grado va riformata con declaratoria di estinzione del giudizio.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione del “contenuto della definizione agevolata che assorbe il costo del processo pendente” (cfr. Cass. nn. 24083/2018 e 11540/2019 citt.) nonché per i contrasti giurisprudenziali esistenti che hanno indotto l'intervento chiarificatore del legislatore.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in riforma della gravata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 23/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3631/2024
T R A
in persona del Dirigente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei cui uffici, Pt_1 siti in Via Diaz n. 11 domicilia;
Pt_1
Appellante E
nata a San EP VE (NA) il [...], in [...] e Controparte_1 nella qualità di legale rapp.te p.t. dell' , con sede in AN (NA) alla Controparte_2 via U. Foscolo n. 8, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Napolitano, con studio in AN (NA), al Viale Elena n. 12, Pal. Duraccio, presso il quale elett.te domicilia;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 30.7.2024 l' Parte_1 Par
(di seguito per brevità “ ) ha proposto appello per la riforma della sentenza n.
[...]
1474/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 9.5.2024, che, in riferimento alla opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 81/2015 del 18.3.2016 proposta da , rilevato che la Controparte_1 ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-quater di cui alla L. 197/2022, art. 1 commi da 231 a 252, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese del giudizio.
L'appellante ha premesso di aver effettuato un accesso il giorno 28.5.2023 presso la sede operativa della associazione “ , che si occupa della gestione di scuole dell'infanzia CP_2 paritarie e di asili nido nel Comune di AN (NA); di aver riscontrato che, tra le nove persone identificate, le lavoratrici e erano “in nero” non essendo Persona_1 Persona_2
1 stati comunicati al centro per l'impiego i loro nominativi;
di aver notificato alla CP_1 responsabile in proprio, nonché alla associazione quale obbligata solidale, verbale conclusivo degli accertamenti, contestando 1) l'omessa consegna della lettera di assunzione alla data di inizio del rapporto(art.
4-bis co. 2 D.Lgs. 181/2000), 2) l'omessa registrazione dei dati delle lavoratrici sul Libro Unico del Lavoro ex art. 39 co. 1 D.Lgs. 112/2008 e 3) la cd. “maxi sanzione” (art. 3 D.L. 12/02, convertito con modifiche dalla legge 73/02, e ss.mm.) per l'impiego irregolare del succitato personale nelle giornate di accertata occupazione (in tutto 27). Il mancato pagamento di dette sanzioni aveva quindi originato l'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel corso del precedente grado l'odierna appellata ha prodotto dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione-quater e bollettini di pagamento delle prime rate. Il primo giudice, constatato il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta e il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha poi compensato le spese processuali richiamando l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale l'applicazione del criterio della soccombenza contrasta con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 1978 del 24.1.2019; Cass. n. 10198 del 27.4.2018,).
Par L' ha impugnato detta statuizione contestando, con il primo ed unico motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché sospendere il giudizio. Ha invocato l'art. 1 comma 236 della L. 197/2022 che espressamente prevede che il debitore che manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione
“indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Ha concluso chiedendo di “1) ritenere inammissibile, errata ed arbitraria la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per le motivazioni svolte con l'unico motivo di appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, sospendere il presente giudizio;
2) in subordine, nel merito, respingere il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.”.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Ha osservato di aver dichiarato e provato documentalmente, già nel giudizio di primo grado, di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, cosiddetta “rottamazione-quater”, e di aver provveduto al puntuale pagamento delle rate indicate nel piano di rateizzo stabilito dall' . Ha dunque Controparte_3 chiesto: “A)In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello così come proposto e rigettarlo anche nel merito perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando in toto la sentenza n. 1474/2024, emessa dal Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Tagliafierro;
B) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione e distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
2 L'art. 1 della L. 197/2022 sulla cd. rottamazione-quater così recita: “231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
…
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nella fattispecie, premesso che la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata cd. rottamazione-quater con riferimento ai debiti contenuti nella ordinanza- ingiunzione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante ritiene che, in difetto del pagamento integrale del debito oggetto della definizione agevola, debba disporsi la sospensione del giudizio, come previsto dal comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 nelle more del versamento delle somme dovute, opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La S.C. seppure con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ha affermato il seguente principio di diritto: “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del 3 contendere” (Cass. n. 24083 del 3.10.2018, poi confermata da successive pronunce;
vd. ex multis Cass. n. 11540/2019; Cass. 4106/2020; Cass. 36431/2023).
Il descritto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere quando il contribuente non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, dovendosi invece dichiarare l'estinzione (senza sospensione) del giudizio, ha sollevato problemi interpretativi laddove si è tentato di estenderlo alla nuova rottamazione-quater, la cui disciplina all'art. 1, comma 236, espressamente contempla la sospensione – e non l'estinzione - del processo nelle more dei pagamenti.
Sorto un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 il tema è stato rimesso al Primo Presidente per la rimessione alle SS.UU.
Nelle more è intervenuto il legislatore che con l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2025, n. 108, ha statuito: “1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte Controparte_4 dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
L'articolo 12-bis cit., quindi, chiarisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater, il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata. Il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e il suo perfezionamento, documentazione che può essere depositata dal debitore, dall' o dall'ente impositore. L'estinzione Controparte_4 comporta l'inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo.
Nella fattispecie, la parte appellata ha prodotto la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022 e al paino di rateizzo che prevede il pagamento della somma complessiva di euro 21.288,80, da effettuarsi in n. 18 rate a partire dal 31.10.2023 con ultima rata con scadenza il 30.11.2027. Ha poi prodotto ricevute attestanti il pagamento delle prime sei rate del debito, di cui l'ultima rata pagata a novembre 2024. Risultano ancora da versare n. 12 rate con scadenza prevista tra febbraio 2025 e novembre 2027 (cfr. fasc. Maddaloni).
4 A fronte del pagamento parziale – e non integrale - del debito oggetto della definizione agevolata, alla luce dei descritti principi giurisprudenziali e della normativa interpretativa sopravvenuta, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre, essendo stata provata l'adesione della alla rottamazione-quater e il suo perfezionamento mediante il CP_1 pagamento della prima rata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
In base agli argomenti svolti, la sentenza di primo grado va riformata con declaratoria di estinzione del giudizio.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione del “contenuto della definizione agevolata che assorbe il costo del processo pendente” (cfr. Cass. nn. 24083/2018 e 11540/2019 citt.) nonché per i contrasti giurisprudenziali esistenti che hanno indotto l'intervento chiarificatore del legislatore.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in riforma della gravata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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