Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n.2437 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi ritenuta in decisione all'udienza cartolare del 18.02.2025 con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. come da ordinanza resa in data 20.02.2025 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza e vertente
TRA
elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n.156, presso l'avv. Parte_1
Marco Scognamiglio che la rapp.ta e dfende come da procura posta allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
UR Insurance CO LT in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t., dott. elett.te domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia Parte_2
n. 256, presso gli avv.ti Francesco Maisto ed Anna Maisto che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da mandato posto in calce all'atto introduttivo di primo grado;
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO-
CONTUMACE II° GRADO
Oggetto: appello avverso sentenza n.5660/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata
1
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe solo la appellata compagnia assicurativa concludeva come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato alla UR Insurance il 31.12.2018 ed in rinotifica al responsabile civile il 21.06.2019, l'odierna appellante come in epigrafe indicata nella qualità di proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. BS231NN conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Torre Annunziata, quale proprietario del veicolo Lancia Controparte_1
Ypsilon tg. EW585BE e la relativa compagnia assicurativa Controparte_2
in p.l.r.p.t. per ivi sentirli condannare, in solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo nella causazione dell'evento dannoso, al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 1.844,14, (oltre iva e giorni quattro di fermo tecnico), a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali riportati dall'autovettura Fiat
Punto di sua proprietà in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 05.03.2018 alle ore 21.40 circa, nel Comune di Torre del Greco al V.le Dei Pini.
A sostegno della propria domanda assumeva che nelle circostanze di Parte_1 tempo e di luogo suindicate il veicolo Fiat Punto di sua p.tà e condotto nell'occasione da stava percorrendo la predetta strada a senso unico di marcia allorquando, Controparte_3 al fine di evitare l'impatto con l'autovettura Lancia Y di p.tà convenuta il cui conducente usciva in retromarcia da un cancello posto al civico 31 per immettersi sul CP_4
predetto viale, azionava una immediata manovra di emergenza sterzando sulla sua destra e, perdendo il controllo del proprio veicolo anche a causa del manto stradale reso viscido per la pioggia nonché per la strada in pendenza, finiva per impattare dapprima contro il marciapiede posto sul margine destro della mezzeria di sua percorrenza e poi, scarrocciando, contro un' autovettura Ford Focus tg. DC116KW parcata sul lato sinistro finendo per urtare con il lato anteriore della propria autovettura contro la fiancata sinistra dell'autovettura convenuta.
Deduceva l'istante che in conseguenza del descritto sinistro, l'autovettura Fiat Punto di sua proprietà riportava ingenti danni al lato anteriore ed in particolare al paraurti, alla traversa, al cofano, alla ruota anteriore destra e sinistra, al parafanghi destro e sinistro oltre che danni meccanici tali da non renderla più marciante quantificati nell'importo pari ad euro 7.846,69 come da perizia tecnica di parte che allegava unitamente ai rilievi fotografici ritraenti il veicolo;
mentre il suo conducente lesioni personali. Controparte_3
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Rappresentava poi che sul luogo teatro del dedotto sinistro intervenivano i Vigili Urbani del
Comune di Torre del Greco come da rapporto di sinistro che allegava.
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparizione del 09.04.2019 parte attrice chiedeva termine per la rinotifica dell'atto introduttivo al responsabile civile . Controparte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, la in p.l.r.p.t. la Controparte_5
quale preliminarmente chiedeva la riunione del presente giudizio con altro giudizio promosso dai sigg. e rispettivamente proprietario e Controparte_1 CP_4
conducente del veicolo Lancia Y tg. EW585BE nei confronti dell'odierna appellante e della rispettiva compagnia assicurativa - recante RG n.14512/2018 e pendente CP_6
innanzi al medesimo ufficio del Giudice di Pace in persona del dott. -, per evidenti CP_7
ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi;
in subordine, la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione dell'altro giudizio;
nel merito, contestando sia le modalità di accadimento del sinistro che il quantum debeatur anche alla luce delle risultanze della perizia tecnica redatta dal proprio fiduciario assicurativo dott. , concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria perché infondata in Persona_1
fatto oltre che in diritto.
Autorizzata la rinotifica dell'atto introduttivo nei termini di legge nei confronti del responsabile civile, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2019 ove si costituiva con propria comparsa di costituzione il quale, eccepita la litispendenza tra i Controparte_1
predetti giudizi, concludeva per una declaratoria di estinzione del giudizio e in ogni caso per il rigetto della domanda.
Rigettata la richiesta di riunione attesa la diversità di fase dei suddetti giudizi, istruita la causa mediante produzione documentale, prodotta altresì la sentenza n.5780/2020 emessa dal giudice di pace in relazione al medesimo sinistro, espletata la prova orale mediante CP_7
l'escussione testimoniale di presentato da parte attrice e di Testimone_1 CP_8 di parte convenuta escussi rispettivamente all'udienza del 19.10.2021 e a quella in
[...]
prosieguo del 04.03.2022 il giudice di pace, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale e di cui alle prodotte comparse conclusionale, all'udienza del 20.05.2022 riservava la causa in decisione.
Con sentenza n.5660 emessa in data 20.05.2022 e depositata- pubblicata in data 27.10.2022 il giudice di pace di Torre Annunziata in persona del dott. Celeste Giliberti, nell'ambito del
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procedimento civile recante RG.n.2200/2019, rigettava la domanda attorea perché non provata compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione notificato all'indirizzo di pec dei procuratori costituiti in primo grado in data 27.04.2023 proponeva appello
[...]
la quale ne censurava l'erroneità per avere il giudicante ritenuto che l'attrice Parte_1
non avesse fornito prova dei fatti costitutivi della domanda.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'atto di appello ed in riforma integrale della impugnata sentenza, dichiararsi l'esclusiva responsabilità colposa di quale CP_4 conducente dell'autovettura Lancia Y targata EW 585 BE di proprietà di Controparte_1
nella produzione dell'evento dannoso dedotto in lite con conseguente condanna degli odierni appellati in solido tra loro al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro di € 6.844,14 oltre Iva e giorni 4 di fermo tecnico come da relazione tecnica di perizia versata in atti o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa a titolo di risarcimento in relazione ai danni materiali riportati dal veicolo Fiat Punto di sua p.tà ; in subordine, per una declaratoria di pari responsabilità colposa ex art.2054 c.c. di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione dell'evento per cui è causa con conseguente condanna di entrambi gli appellati in solido ovvero ciascuno secondo le rispettive quote di responsabilità, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.09.2023 si costituiva la appellata compagnia assicurativa, la quale concludeva nel merito per il rigetto dell'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della impugnata sentenza. Contestualmente spiegava appello incidentale limitatamente al capo inerente alle spese di lite per avere il giudice di pace erroneamente disposto la compensazione delle stesse tra le parti del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato mediante regolare notifica dell'atto di citazione di appello, non si è costituito nel presente grado di giudizio il responsabile civile per cui se ne dichiara la contumacia con sentenza.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare di prima comparizione del 19.10.2023 il giudicante, sulle note depositate da entrambe le parti costituite, disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024 ove lo scrivente, preso atto della erroneità della sua trattazione mediante le forme del “vecchio” rito in luogo del rito Cartabia applicabile al caso in esame, ai sensi dell'art.352 c.p.c. rimetteva la causa in decisione con l'assegnazione alle stesse dei termini come da ordinanza resa in data 25.11.2024.
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All' udienza cartolare del 18.02.2025 sulle note depositate dalla sola compagnia appellata la causa veniva riservata in decisione come da ordinanza resa in data 20.02.2025.
2. In rito.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del
16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Sull'appello principale
3.1 Sulla arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie - sulla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e art.2697 c.c.- sull'omessa applicazione nella fattispecie in esame dell'art.2054 co.2 c.c.-
Preliminarmente va evidenziato che nel caso in esame non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro né sul coinvolgimento dei veicoli indicati negli atti difensivi, circostanze che comunque emergono dalla documentazione versata in atti (cfr. copia del rapporto di incidente stradale redatto dai VV.UU di Torre del Greco contenente peraltro le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti).
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Quanto alla concreta dinamica del sinistro e, in particolare, alla responsabilità di accadimento dello stesso, vi è contestazione avendo entrambe le parti del presente giudizio fornito una differente e contrapposta modalità di accadimento del medesimo.
Infatti, mentre l'odierna appellante ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di parte avversa il quale, nell'effettuare una manovra in retromarcia senza apprestare le dovute cautele si immetteva sul Viale dei Pini determinando il sinistro come dedotto in lite, l'appellata compagnia assicurativa sostiene invece che ad aver causato il sinistro sia stata la condotta di guida non prudenziale tenuta dal conducente dell'autovettura di proprietà dell' odierna appellante .
Ciò posto, in ordine alla responsabilità, a parere dello scrivente, l'assunto del giudice di prime cure dev'essere integralmente confermato sulla base delle medesime argomentazioni addotte nonché delle ulteriori come di seguito esplicitate con la conseguenza che il motivo di gravame interposto diretto ad ottenere una declaratoria di esclusiva responsabilità di parte avversa nella causazione dell'evento è infondato e come tale dev'essere rigettato. Né per quanto infra si dirà, l'incidente sulla base del compendio probatorio versato in atti può ritenersi ascrivibile ad una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti.
Dalla disamina delle emergenze processuali in atti deve rilevarsi come risulti provata in maniera certa la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà appellante nella produzione dell'evento dannoso in esame.
Infondate, pertanto, sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Nel caso in esame, a parere dello scrivente, sulla base delle emergenze processuali in atti unitamente valutate (prova testimoniale, risultanze del rapporto di sinistro redatto dai
VV.UU. intervenuti sul luogo teatro del sinistro contenente le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da la sentenza n.5080/2020 emessa dal giudice di pace CP_4
dott. relativa al medesimo sinistro nonché quella di appello n. 1165/2023 CP_7
integralmente confermativa emessa da codesto tribunale), deve confermarsi l'esclusiva riconducibilità dell'evento al conducente del veicolo Fiat Punto di p.tà di parte appellante, la cui condotta di guida ha avuto certamente efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro.
Invero dalla disamina della prodotta sentenza n.5780/2020 emessa in data 12.10.2020 dep. il
18.12.2020 dal giudice di pace nell'ambito del giudizio recante RG n. 14512/2018 CP_7
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promosso da quale proprietario del veicolo Lancia Y nei confronti Controparte_1 dell'odierna appellante (la quale peraltro si costituiva tardivamente nel giudizio sebbene regolarmente citata) e della rispettiva compagnia assicurativa, è emersa in maniera certa l'esclusiva responsabilità colposa dell'appellante nella causazione del sinistro.
Risulta poi prodotta la sentenza a n. 1165/2023 emessa in data 19.04.2023 da codesto tribunale I sezione civile in persona del giudice Coletti avente RG.n.3593/2021- con la quale il giudicante rigettando il gravame interposto dall'odierna parte appellante confermava integralmente la predetta sentenza del giudice di pace (cfr. sentenza di appello versata in atti).
Nella specie, a parere del giudicante non può revocarsi in dubbio che il conducente della
Lancia Y di proprietà convenuta, nell'effettuare una manovra di retromarcia, abbia tenuto una condotta conforme alle prescrizioni ex art.154 co.1 CdS;
di contro, è emerso come l'autoveicolo Fiat Punto di parte appellante procedeva a velocità sostenuta, effettuando un incauto sorpasso ad un'autovettura fiat 600 che lo precedeva e ciò sebbene le caratteristiche del manto stradale , che si presentava in pendenza oltre che scivoloso perché bagnato dalla pioggia, imponessero di prestare maggiore attenzione.
Appare evidente pertanto come la causa esclusiva dello sbandamento dell'autovettura di proprietà appellante (che finiva dapprima sul marciapiede destro poi contro un'autovettura
Ford Focus C Max che si trovava regolarmente parcata sulla sinistra ed infine contro la fiancata sinistra dell'autovettura Lancia Y di , sia da rinvenire nella imprudente CP_1
condotta di guida del suo conducente il quale, a causa della eccessiva velocità tenuta, non riuscendo ad arrestare in tempo utile la marcia effettuava un improvvisa manovra di sorpasso a destra del veicolo Fiat 600 che lo precedeva e che si era fermato per consentire l'immissione nel flusso veicolare di Viale dei Pini del veicolo Lancia Y in retromarcia.
A sostegno, vi sono agli atti le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza agli agenti della municipale intervenuti sul luogo di il quale, confermava la presenza lungo il CP_4
predetto viale del veicolo Fiat 600 nonché la circostanza che lo stesso si fermava per consentire la manovra di retromarcia.
Dunque, alla luce di tutti quanto su illustrato, ritiene lo scrivente che sia stata ampiamente superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex art.2054 co.2 c.c..
Ne consegue che le circostanze come narrate dall'odierna appellante in merito al dedotto sinistro stradale devono ritenersi ampiamente sconfessate dal compendio probatorio versato
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in atti sicché, alla luce delle ulteriori osservazioni di fatto e di diritto su esposte si impone il rigetto dell'atto di gravame.
4. Sull'appello incidentale
L'appellata compagnia assicurativa ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza del giudice di pace inerente alle spese di lite avendo il giudice di prime cure provveduto - in deroga al principio generale della soccombenza - a compensare integralmente le stesse sull'assunto motivazionale della peculiarità della materia trattata.
Il motivo è fondato.
Giova osservare che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (quali la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale) inidonea come tale a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.
Ne consegue che la sentenza di primo grado dev'essere quindi riformata limitatamente alla statuizione inerente le spese di lite che si liquidano come da dispositivo in favore della compagnia assicurativa UR Insurance.
4.Sulle spese di lite.
Le spese di lite del primo grado di giudizio in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale sul punto devono essere riformate e si liquidano in ragione della soccombenza come da dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa (scaglione da euro
5.201 a 26,000) e all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'attività istruttoria- applicando i minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 in favore della appellata compagnia assicurativa.
Del pari le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 in favore della appellata compagnia assicurativa.
In ragione del rigetto dell'appello principale sussistono i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater dpr 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13co.1bis DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
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il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da UR Insurance CO LT limitatamente al capo inerente le spese di lite e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
in p.l.r.p.t., che liquida in euro 1.046,00 per compenso, Controparte_9
oltre iva cpa e rimborso forfettario al 15%;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di in p.l.r.p.t., che liquida in euro Controparte_9
2.540,00 per compenso, oltre iva cpa e rimborso forfettario al 15%;
- si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13co.1bis DPR 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torre Annunziata, addì 8.4.2025.
Il Giudice
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