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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5050/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/10/2023 proposto da (difesa dall'avv. Natalizia Raso) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine dedotti con il ricorso 2020/2021 , 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
2. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le Controparte_1
ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 del contributo alla formazione del ricorrente pari ad €. 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola secondaria. In Controparte_1
particolare, ha prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
a. anno scolastico 2020/2021 incarico fino al 30/06/2021 presso IS “Nostro/Repaci” di Villa S.
Giovanni, Calabria (RC);
b. anno scolastico 2021/2022 incarico fino al 30/06/2022 presso ISS “F. Severi” di Gioia Tauro,
Calabria (RC);
c. anno scolastico 2022/2023 incarico fino al 31.08.2023 presso ISS “F. Severi” di Gioia Tauro,
Calabria (RC);
d. anno scolastico 2023/2024 incarico fino al 31.08.2024 presso ISS “E. Fermi” di Villa S.
Giovanni, Calabria (RC)
2. nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali ed ha dovuto quindi sostenere tale propria formazione a spese proprie. Tale necessità, inoltre, è apparsa ancor più necessaria soprattutto in questi anni di didattica a distanza a causa della situazione epidemiologica in cui il ricorrente ha dovuto sostenere a spese proprie l'acquisto di computer ed altri ausili informatici;
Si costituiva il resistente come in epigrafe, il quale Controparte_1
contestava la domanda di parte ricorrente
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda concerne il beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
2 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze
3 brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) e per anno .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto per gli anni richiesti , con condanna del CP_1
a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge . CP_1
In ordine alla permanenza nel sistema scolastico la parte ricorrente produce contratto in corso di lavoro fino al 31.8. 2025.
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio di Calabria 17.4.2025
IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5050/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/10/2023 proposto da (difesa dall'avv. Natalizia Raso) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine dedotti con il ricorso 2020/2021 , 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
2. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le Controparte_1
ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 del contributo alla formazione del ricorrente pari ad €. 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola secondaria. In Controparte_1
particolare, ha prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
a. anno scolastico 2020/2021 incarico fino al 30/06/2021 presso IS “Nostro/Repaci” di Villa S.
Giovanni, Calabria (RC);
b. anno scolastico 2021/2022 incarico fino al 30/06/2022 presso ISS “F. Severi” di Gioia Tauro,
Calabria (RC);
c. anno scolastico 2022/2023 incarico fino al 31.08.2023 presso ISS “F. Severi” di Gioia Tauro,
Calabria (RC);
d. anno scolastico 2023/2024 incarico fino al 31.08.2024 presso ISS “E. Fermi” di Villa S.
Giovanni, Calabria (RC)
2. nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali ed ha dovuto quindi sostenere tale propria formazione a spese proprie. Tale necessità, inoltre, è apparsa ancor più necessaria soprattutto in questi anni di didattica a distanza a causa della situazione epidemiologica in cui il ricorrente ha dovuto sostenere a spese proprie l'acquisto di computer ed altri ausili informatici;
Si costituiva il resistente come in epigrafe, il quale Controparte_1
contestava la domanda di parte ricorrente
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda concerne il beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
2 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze
3 brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) e per anno .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto per gli anni richiesti , con condanna del CP_1
a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge . CP_1
In ordine alla permanenza nel sistema scolastico la parte ricorrente produce contratto in corso di lavoro fino al 31.8. 2025.
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio di Calabria 17.4.2025
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