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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 537/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 INT. 6 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
SPINELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE BOVIO N.
390 CESENA
Ricorrente
Nei confronti di
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]3895 CESENA, C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PRACUCCI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FELICE ORSINI 8 CESENA
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sent. n. 107/2022 del Tribunale di Forlì. All'udienza del 9.1.2025 le parti non comparivano personalmente e il Giudice rinviava la causa.
All'udienza del 26.02.25 nessuno compariva.
Alla luce degli artt. 309, 181, 307, 473-bis.21 c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. L'art. 473 bis.21 c.p.c. che disciplina l'udienza di comparizione nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede infatti che la mancata comparizione del ricorrente e la mancata richiesta di prosecuzione da parte del convenuto costituito comportino l'estinzione. Nel caso di specie, all'udienza del 26.02.2025 il ricorrente non è comparso e la convenuta costituita non ha chiesto la prosecuzione del giudizio, ciò malgrado la regolare comunicazione da parte della
Cancelleria del provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Tale estinzione comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 537/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 INT. 6 CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
SPINELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE BOVIO N.
390 CESENA
Ricorrente
Nei confronti di
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]3895 CESENA, C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PRACUCCI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FELICE ORSINI 8 CESENA
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sent. n. 107/2022 del Tribunale di Forlì. All'udienza del 9.1.2025 le parti non comparivano personalmente e il Giudice rinviava la causa.
All'udienza del 26.02.25 nessuno compariva.
Alla luce degli artt. 309, 181, 307, 473-bis.21 c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. L'art. 473 bis.21 c.p.c. che disciplina l'udienza di comparizione nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede infatti che la mancata comparizione del ricorrente e la mancata richiesta di prosecuzione da parte del convenuto costituito comportino l'estinzione. Nel caso di specie, all'udienza del 26.02.2025 il ricorrente non è comparso e la convenuta costituita non ha chiesto la prosecuzione del giudizio, ciò malgrado la regolare comunicazione da parte della
Cancelleria del provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Tale estinzione comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi