Articolo 39 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 38Articolo 40
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 39.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977