Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. 65 / 2023 e al n. 66/ 2023 R.G.
promosse da
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Germano Giuseppe Garao
come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
CP in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02/01/2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90156285 38/000 notificata in data 12/12/2022 dall' con cui l'CP, sede Provinciale di Catania, richiedeva il Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 32.532,24 a titolo di contributi fissi/percentuale sul minimale per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 2001 relativamente alla cartella di pagamento n.
1993, 1994, 1995 e 2001. 66Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: Dichiarare la nullità della impugnata intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico (cartella di pagamento);-
Dichiarare e ritenere, come del tutto infondata la richiesta di pagamento delle somme oggetto della impugnata intimazione di pagamento. Dichiarare, altresì, ed in ogni caso, la intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averli anticipati e non riscossi".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP nel procedimento iscritto al n.r.g. 65/23 eccependo, in via preliminare, che parte ricorrente aveva proposto ulteriore ricorso avverso la medesima intimazione di pagamento chiedendo la riunione al procedimento iscritto al n.r.g. 66/23.
Sempre in via preliminare, l' CP_3 eccepiva il parziale difetto di giurisdizione quanto alle omissioni sottese alla cartella n. 29320030016523517000, ex adverso opposta, riguardante tributi per il Servizio
Sanitario Nazionale dal 1988 al 1991. Deduceva, altresì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla intimazione di pagamento opposta spiegando, nel merito, difese volte al rigetto del ricorso e contestando, l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti richiamando, peraltro, i termini di sospensione di cui alla normativa emergenziale introdotta con DL 18/20. L'Istituto concludeva nei seguenti termini: In via preliminare e/o pregiudiziale: -dichiarare il difetto di giurisdizione del 66
Giudice adito in relazione alla cartella opposta ed alla relativa intimazione nella parte in cui intimano il pagamento di tributi per Servizio Sanitario Nazionale;
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617
c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e con fermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che CP_4 non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca".
Con diverso ricorso, parimenti proposto in data 02/01/2023, lo stesso ricorrente proponeva opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento n. 293 2022 90156285 38/000 notificata in data 12/12/2022 dall' deducendo che l'CP, aveva richiesto ilControparte_2 pagamento della complessiva somma di € 67.012,68 a titolo di contributi fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
n. 59320180001639383000 (asseritamente notificato in data 16/6/2018) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
- n. 59320180004184048000 (asseritamente notificato in data 5/8/2018) per contributi fissi/percentuale anno 2017;
n. 59320180005246167000 (asseritamente notificato in data 13/7/2018) per contributi percentuale eccedenti il minimale anni 2010 e 2012;
n. 59320180005543565000 (asseritamente notificato in data 13/8/2018) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
- n. 59320180005916777000 (asseritamente notificato in data 28/8/2018) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
- n. 59320180007527402000 (asseritamente notificato in data 4/12/2018) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
n. 59320180008646432000 (asseritamente notificato in data 20/12/2018) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
n. 59320180010556265000 (asseritamente notificato in data 17/1/2019) per contributi fissi/percentuale anni 2017 e 2018;
n. 59320190001041338000 (asseritamente notificato in data 13/3/2019) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
- n. 59320190001828808000 (asseritamente notificato in data 11/5/2019) per contributi dovuti da DM 10 anno 2019;
- n. 59320190004399547000 (asseritamente notificato in data 7/7/2019) per contributi fissi/percentuale anno 2018;
- n. 59320190006155429000 (asseritamente notificato in data 30/7/2019) per contributi a percentuale eccedenti il minimale anni 2013 e 2015;
n. 59320190010153722000 (asseritamente notificato in data 22/12/2019) per contributi fissi/percentuale anni 2018 e 2019;
n. 59320190011237774000 (asseritamente notificato in data 17/12/2019) per contributi dovuti da DM 10 anno 2017;
- n. 59320190011269520000 (asseritamente notificato in data 16/1/2020) per contributi dovuti da DM 10 anno 2018;
- n. 59320210002614115000 (asseritamente notificato in data 8/12/2021) per contributi fissi/percentuale anno 2019;
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: Dichiarare la nullità della impugnata intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di addebito); - Dichiarare, altresì, la intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo per gli anni 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017; - Dichiarare, in ogni caso, per i detti anni, la intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/99; - Dichiarare e ritenere, come del tutto illegittima la richiesta di pagamento per contributi relativi all'anno 2018 e 2019 per duplicazione. Spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averli anticipati e non riscossi".
Con entrambi i ricorsi parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per la mancata notifica degli atti prodromici nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale anche eventualmente maturata successivamente alla ipotetica notifica degli atti sottostanti.
Quanto al ricorso iscritto al n.66/23 R.G eccepiva altresì l'intervenuta decadenza dal potere dell'ente di procedere alla iscrizione a ruolo per essere decorsi i termini di cui all'art. 25 del decreto legislativo n, 46/99 per gli anni 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017 nonché l'illegittima duplicazione della richiesta di pagamento dei contributi riferiti alle annualità 2018 e 2019
CP si costituiva anche nel procedimento iscritto al n.r.g. 66/2023 concludendo nei seguenti termini:
In via preliminare e/o pregiudiziale: -disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato sub R.G. n. 65/2023; -dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c.In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999, -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999
e con fermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che CP_4 non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca".
Rilevate ragioni di connessione soggettiva e oggettiva in data 7 novembre 2023 al procedimento iscritto al n.r.g. 65/23 veniva riunito il procedimento iscritto al n.r.g. 66/23.
La causa veniva istruita in via documentale. Sostituita l'udienza del 10 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1.Va, preliminarmente, rilevato il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito quanto alle omissioni sottese alla cartella n. 29320030016523517000 relative a contributi dovuti al SSN.
Sempre in via preliminare, in generale, occorre rilevare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'on e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto"
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005). Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3. Va a questo punto disattesa la censura di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP tenuto conto che il ricorso introduttivo ha ad oggetto, non soltanto l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione ma, altresì, gli atti sottostanti aventi ad oggetto crediti contributivi previdenziali.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto per cui con riferimento alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio» (Cass.,
S.U., n. 7514/2022).
Va quindi affermata la titolarità in capo all' CP del rapporto giuridico controverso, ossia di quello contributivo incorporato nelle cartelle opposte contenute nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore - di parte – dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
4. Venendo al merito il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
Alla stregua della documentazione versata in atti da CP è dato rilevare che tutti gli avvisi di addebito impugnati sono stati notificati all'indirizzo PEC riconducibile, come incontestato, al ricorrente e ricevuti nella casella del destinatario come comprovato dai file eml contenenti la notifica prodotti in giudizio da CP ( all. da 1 a 16 all. memoria CP rg 66/23) e segnatamente:
- n. 59320180001639383000 è stato notificato a mezzo PEC in data 16/06/2018;
n. 59320180004184048000 risulta notificato a mezzo PEC in data 05/08/2018 ;
-
n. 59320180005246167000 risulta notificato a mezzo PEC in data 13/07/2018;
-
n. 59320180005543565000 risulta notificato a mezzo PEC in data 13/08/2018;
-
n. 59320180005916777000 risulta notificato a mezzo PEC in data 28/08/2018;
n. 59320180007527402000 risulta notificato a mezzo PEC in data 04/12/2018;
-
n. 59320180008646432000 risulta notificato a mezzo PEC in data 20/12/18;
-
n. 59320180010556265000 risulta notificato a mezzo PEC in data 17/01/2019;
-
n. 59320190001041338000 risulta notificato a mezzo PEC in data 13/03/2019;
n. 59320190001828808000 risulta notificato a mezzo PEC in data 11/05/2019;
n. 59320190004399547000 risulta notificato a mezzo PEC in data 07/07/2019;
-
n. 59320190006155429000 risulta notificato a mezzo PEC in data 30/07/2019;
-
n. 59320190010153722000 risulta notificato a mezzo PEC in data 22/12/2019;
- n. 59320190011237774000 risulta notificato a mezzo PEC in data 17/12/2019;
n. 59320190011269520000 risulta notificato a mezzo PEC in data 16/01/2020;
-
n. 59320210002614115000 risulta notificato a mezzo PEC in data 08/12/2021;
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "notificazione della cartella di pagamento" inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali
(art. 26 DPR 602/1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Dalla regolarità della notifica degli avvisi di addebito impugnati discende che nessuna prescrizione può dirsi maturata, neppure con riferimento alla prescrizione successiva, atteso che al momento della notifica della intimazione di pagamento, come incontestato avvenuta in data 12/12/2022 il termine quinquennale non era certamente decorso e dovendosi, ulteriormente, tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale (DL n. 18/2020).
Non vi è traccia, diversamente, della notifica della cartella di pagamento n. 29320030016523517000 non essendo sufficiente la documentazione prodotta da CP ( all. 1 memoria R.G. N. 65/23) trattandosi di estratto dal sito CP attestante l'avvenuta notifica dell'atto in data 25/03/2003.
Le somme portate dalle predetta cartella nei limiti delle omissioni contributive chieste da CP devono, conseguentemente, reputarsi prescritte.
5. Quanto all'ulteriore motivo di doglianza formulato esclusivamente nel procedimento iscritto al n. rg. 66/2013 e dunque, con riferimento agli avvisi di addebito impugnati, relativo alla decorrenza dei termini di cui all'art. 25 del decreto legislativo n, 46/99 per gli anni 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017 deve rivelarsene l'inammissibilità per essere il ricorso stato proposto oltre il termine di giorni 20 di cui all'art. 617 c.p.c dalla comprovata notifica degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Quanto alla eccezione di illegittima duplicazione della richiesta di pagamento dei contributi riferiti alle annualità 2018 e 2019 deve rilevarsi che: l'avviso di addebito n. 593 2018 00055435 65 000 è
riferito ad omissioni relative al periodo 4/18; l'avviso di addebito n. 59320180005916777000 è riferito ad omissioni relative al periodo 5/18; l'avviso di addebito n. 59320180007527402000 è riferito ad omissioni relative al periodo da 7/18 a 8/18; l'avviso di addebito n.
59320180010556265000 è riferito ad omissioni relative al periodo da 1/17 a 12/18; l'avviso di addebito n. 59320190004399547000 è riferito ad omissioni relative al periodo da 1/18 a 12/18;
l'avviso di addebito n. 59320190010153722000 è riferito ad omissioni relative al periodo da 1/18 a
12/19; l'avviso di addebito n. 59320210002614115000 è relativo al periodo da 1/19 a 12/19. Dalla disamina degli atti impugnati si evince che gli stessi si riferiscono in dettaglio a poste contributive e relative spese diverse e non appaiono ravvisarsi le duplicazioni lamentate dall'opponente.
6. Per tutto quanto esposto e argomentato il ricorso va accolto solo parzialmente dichiarando la prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 29320030016523517000 relativamente alle omissioni contributive CP, mentre nel resto va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle omissioni relative a contributi SSN per la medesima cartella, nonché nel resto il rigetto del ricorso;
7. Avuto riguardo, quanto al procedimento iscritto al N.R.G. 65/23, alla fondatezza dell'eccezione di difetto parziale di giurisdizione sollevata da CP da un lato e all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dall'altro e, quanto al procedimento iscritto al N.R.G. 66/25, al rigetto delle domande attoree appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza.
Le spese del giudizio vengono liquidate come in dispositivo con indicazione dell'importo già proporzionalmente ridotto alla luce della compensazione parziale e tenuto conto del valore e della complessità delle cause nonché della intervenuta riunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara il parziale difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con riferimento ai contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla cartella di pagamento
29320030016523517000;
accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito relativo alle somme portate dalla cartella di pagamento n. 29320030016523517000
CP limitatamente alle omissioni contributive CP e insussistente il diritto dell' di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento opposta;
rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente al pagamento in ragione della metà delle spese di lite in favore di CP liquidandole per la parte già proporzionalmente ridotta complessivamente in euro 2527,5 oltre spese generali al 15% oneri e accessori come per legge;
compensa la restante parte;
Catania 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso