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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17792 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 67930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, assegnata in origine alla dott.ssa Di Marco, poi alla dott.ssa Aytano, infine a questo Giudice con decreto presidenziale del 17.04.2024, e trattenuta in decisione nell'udienza del
21.10.2024, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., in quanto udienza fissata con decreto del 23.04.2024 al fine della discussione orale della causa ex art. 281- quinquies c.p.c. (ante riforma Cartabia), con autorizzazione del deposito di comparse conclusionali fino a trenta giorni prima della medesima udienza;
tra in persona del rappresentante legale in carica pro tempore e con sede legale in Parte_1
Roma, via Prenestina n. 1087, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Razzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Luisa di Savoia n. 18, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
e poi in Controparte_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Siciliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Cornelio Nepote n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. avverso esecuzione esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 domandando l'accoglimento dell'opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e per l'effetto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del diritto di agire in executivis: a) in ragione dell'estinzione parziale per prescrizione triennale e quinquennale dei crediti iscritti, rispettivamente, a titolo di Tassa automobilistica ed a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della
Strada ex legge n. 689/81, nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento n.
097.2015.5330005496003, emesso ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 direttamente nei confronti del terzo al fine del recupero dell'importo di euro 1.454.876,77 complessivi;
b) in Controparte_3 ragione del pagamento parziale degli importi recati nelle cartelle esattoriali sottese allo stesso atto esecutivo;
c) in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del diritto di agire in executivis, in ragione della pendenza della rateizzazione dei pagamenti;
parimenti in via subordinata, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.,
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del pignoramento per nullità derivata di quest'ultimo, a seguito e per effetto della mancata notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/73.
2 - Costituitasi in giudizio, ha dedotto ex adverso ed Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza nel merito sia dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., sia dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso concessionario del servizio di riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione esecutiva.
3 - Così come emerge dagli atti di causa, tra i quali risulta, altresì, il fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva r.g.e. n. 81082/2015, acquisito dalla Cancelleria, l'atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., non è stato notificato al terzo pignorato Di conseguenza, a seguito della sentenza n. 13533/2021, con la Controparte_3 quale la Corte di Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., questo
Tribunale, nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Chiara Aytano, con ordinanza adottata in data 04.12.2023, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando all'uopo, alla parte attrice ed opponente, termine perentorio fino al 18.06.2024 per la notificazione dell'atto di citazione integrativo allo stesso terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 2, c.p.c.. Quindi, nella prima udienza immediatamente successiva, ossia nell'udienza del
21.10.2024, svoltasi innanzi a questo Giudice, Controparte_2
2 subentrata ex lege alla convenuta originaria costituita, Controparte_1 ha eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio verso il terzo e, per l'effetto, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio di merito, unitamente alla condanna della parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite, da distrarre a favore del difensore del concessionario convenuto, avv. Carla Siciliani, dichiaratosi antistatario delle stesse spese ex art. 93 c.p.c..
4 - Ebbene, in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, è da rilevare la mancata notificazione dell'atto di citazione integrativo nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., non risultando Controparte_3 depositata in atti la relata di notifica del suddetto atto di citazione. Pertanto, l'omessa integrazione del contraddittorio ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2,
c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra, alcuna riunione per connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 274
c.p.c. è stata disposta tra questo giudizio di merito ed il giudizio di merito r.g.c. n. 67938/2016, pure assegnato al medesimo Giudicante per l'eventuale riunione e, quindi, per la relativa decisione. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. La norma de qua
è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico (vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V, 05.07.2006, n.
8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I,
15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092;
Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n. 14889).
5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
3 1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 67930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, assegnata in origine alla dott.ssa Di Marco, poi alla dott.ssa Aytano, infine a questo Giudice con decreto presidenziale del 17.04.2024, e trattenuta in decisione nell'udienza del
21.10.2024, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., in quanto udienza fissata con decreto del 23.04.2024 al fine della discussione orale della causa ex art. 281- quinquies c.p.c. (ante riforma Cartabia), con autorizzazione del deposito di comparse conclusionali fino a trenta giorni prima della medesima udienza;
tra in persona del rappresentante legale in carica pro tempore e con sede legale in Parte_1
Roma, via Prenestina n. 1087, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Razzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Luisa di Savoia n. 18, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
e poi in Controparte_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Siciliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Cornelio Nepote n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. avverso esecuzione esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 domandando l'accoglimento dell'opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e per l'effetto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del diritto di agire in executivis: a) in ragione dell'estinzione parziale per prescrizione triennale e quinquennale dei crediti iscritti, rispettivamente, a titolo di Tassa automobilistica ed a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della
Strada ex legge n. 689/81, nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento n.
097.2015.5330005496003, emesso ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 direttamente nei confronti del terzo al fine del recupero dell'importo di euro 1.454.876,77 complessivi;
b) in Controparte_3 ragione del pagamento parziale degli importi recati nelle cartelle esattoriali sottese allo stesso atto esecutivo;
c) in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del diritto di agire in executivis, in ragione della pendenza della rateizzazione dei pagamenti;
parimenti in via subordinata, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.,
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del pignoramento per nullità derivata di quest'ultimo, a seguito e per effetto della mancata notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/73.
2 - Costituitasi in giudizio, ha dedotto ex adverso ed Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza nel merito sia dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c., sia dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso concessionario del servizio di riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione esecutiva.
3 - Così come emerge dagli atti di causa, tra i quali risulta, altresì, il fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva r.g.e. n. 81082/2015, acquisito dalla Cancelleria, l'atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., non è stato notificato al terzo pignorato Di conseguenza, a seguito della sentenza n. 13533/2021, con la Controparte_3 quale la Corte di Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., questo
Tribunale, nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Chiara Aytano, con ordinanza adottata in data 04.12.2023, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando all'uopo, alla parte attrice ed opponente, termine perentorio fino al 18.06.2024 per la notificazione dell'atto di citazione integrativo allo stesso terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 2, c.p.c.. Quindi, nella prima udienza immediatamente successiva, ossia nell'udienza del
21.10.2024, svoltasi innanzi a questo Giudice, Controparte_2
2 subentrata ex lege alla convenuta originaria costituita, Controparte_1 ha eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio verso il terzo e, per l'effetto, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio di merito, unitamente alla condanna della parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite, da distrarre a favore del difensore del concessionario convenuto, avv. Carla Siciliani, dichiaratosi antistatario delle stesse spese ex art. 93 c.p.c..
4 - Ebbene, in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, è da rilevare la mancata notificazione dell'atto di citazione integrativo nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., non risultando Controparte_3 depositata in atti la relata di notifica del suddetto atto di citazione. Pertanto, l'omessa integrazione del contraddittorio ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2,
c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra, alcuna riunione per connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 274
c.p.c. è stata disposta tra questo giudizio di merito ed il giudizio di merito r.g.c. n. 67938/2016, pure assegnato al medesimo Giudicante per l'eventuale riunione e, quindi, per la relativa decisione. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. La norma de qua
è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico (vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V, 05.07.2006, n.
8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I,
15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092;
Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n. 14889).
5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
3 1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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