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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1995/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PECCHIOLI EVA e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA Parte_2 C.F._3 e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA e Parte_4 C.F._5 dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio il con atto di Controparte_1 citazione in cui veniva esposto: che nel 1992 i ( )e Parte_6 Per_1 Persona_2 avevano rispettivamente acquistato dagli stessi danti causa terreni in Massarosa;
che nel 2017
[...] la aveva prospettato la possibilità di affrancazione dei terreni da rapporto di Controparte_2 enfiteusi con il Fondo pagando la somma di € 24.700,00 per i terreni ed € 20.500,00 per quelli Per_1 di e comunque invitato al pagamento del canone annuo di € 444,60 per i e di € 369,00 Per_2 Per_1 per i che gli importi in questione erano eccessivi poiché, nell'ambito di causa svolta presso Per_2 questo Tribunale per verificare l'eventuale estinzione dell'enfiteusi ai sensi dell'art. 60 comma 1 L. n. 222/85, a seguito di consulenza tecnica era stato accertato che il canone dovuto all'1.1.87 , era sì superiore alla misura minima di € 30,99 fissata dalla legge per la permanenza del rapporto, ma era di € 66,87 per i terreni ed € 62,37 per i terreni importi che, anche rivalutati al 31.12.22 , Per_1 Per_2 risultavano assai inferiori a quelli ritenuti dovuti dalla , € 180,35 per i terreni di ed € CP_2 Per_1
168,21 per quelli di Per_2
Gli attori chiedevano pertanto l'accertamento dell'importo del canone annuo e quindi dell'importo necessario ai fini dell'affrancazione dei terreni, pari a quindici volte tale canone ai sensi della L. n. 607/66.
Il Fondo ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
La causa, espletata consulenza tecnica , è stata quindi ritenuta in decisione.
L'enfiteuta ha l'obbligo di pagare al concedente un canone periodico( art. 960 comma 1 c.c.).
L'art. 1 comma 1 L. n. 606/67 stabilisce che i canoni enfiteutici, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28.10.41( v. Corte Cost. n. 37/69), non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo su cui gravano come determinato ai sensi della L. n. 976/39 e rivalutato con Dlgs. Capo provvisorio dello Stato n. 356/47 .
Il comma 4 dispone che l'affrancazione dei canoni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a 15 volte il loro valore.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 4 della L.n. 606/67 nella parte in cui non prevede per le enfiteusi costituite anteriormente al 28.10.41- come quella in oggetto-che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata , con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
Deve essere tenuto presente altresì che riguardo alle enfiteusi costituite dopo il 28.10.41 l'art. 2 L. n. 1138/70 ha stabilito che il canone non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria n. 230/50 e 841/50.
La L. n. 841/50 è stata peraltro abrogata dall'art. 58 Dpr n. 327/01 recante il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
In proposito rileva che l'art. 40 commi 2 e 3 del Dpr. citato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/11 in quanto commisurava l'indennità di esproprio dei terreni agricoli al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e non al valore agricolo di mercato.
Anche riguardo all'art. 2 L. n. 1138/70 la Corte Cost. con la sentenza n. 406/88 ha in ogni caso stabilito l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata , con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con pagina 2 di 4 l'effettiva realtà economica.
L'art. 60 comma 1 L. n. 222/85 stabilì l'estinzione dall'1.1.87 dei rapporti enfiteutici che prevedevano a tale data il pagamento di una canone non superiore a £ 60.000, ora € 30,99.
Con la sentenza n. 1150/21 di questo Tribunale è stato accertato che alla data dell'1.1.87 il canone dovuto per i terreni in questione era superiore a £. 60.000 o € 30,99 e quindi la permanenza dei relativi rapporti enfiteutici(l'ammontare dei canoni all'1.1.87 veniva determinato in € 66,87 per i terreni di FA- CE ed € 62,37 per i terreni . Per_2
Sussiste controversia tra le parti per la determinazione del canone dovuto dal 2012 ad oggi e , di conseguenza, dell'importo necessario per l'affrancazione dei fondi.
In ragione dei principi affermati con la sentenza della Corte. Cost. n. 143/97 deve affermarsi che al fine che qui interessa non ha rilevanza vincolante l'importo del canone ritenuto come dovuto alla data dell'1.1.87 nella sentenza n. 1150/21: tale valutazione è stata compiuta solo al fine di verificare alla data dell'1.1.87 l'eventuale estinzione dei rispettivi rapporti enfiteutici ed inoltre occorre tenere presenti coefficienti idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione , la corrispondenza con l'effettiva realtà economica .
Per la determinazione in concreto del canone il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha ritenuto di seguire il criterio determinato dalla quindicesima parte dell'indennità di esproprio agraria, assumendo quindi quale parametro di base il criterio introdotto per il calcolo dell'affrancazione per le enfiteusi successive al 28.10.41 e d'altronde indicato da applicare anche per le enfiteusi anteriori al 28.10.41 in circolare interna dell' dell'11.5.11 ed in altra circolare dell' Controparte_3 Controparte_4 ( che ha incorporato l' dall'1.12.12) del 3.10.14 , proprio con riferimento alle Controparte_3 enfiteusi in cui sia concedente il Fondo( v. allegato C rel. CTU).
Il criterio seguito dal CTU , riferito all'indennità di esproprio commisurata ai valori agricoli di mercato in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 181/11 , appare senz'altro condivisibile e risulta applicato tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei terreni in oggetto.
Il parere del CTU risulta pertanto congruamente motivato e immune da vizi logici e non ritiene quindi il giudicante di doversi discostare da esso: pertanto il canone enfiteutico per gli anni dal 2012 al 2024 ed il conseguente valore di affrancazione al 2024 viene determinato come in dispositivo concordando col parere del CTU.
Poiché gli importi del canone accertati sono sostanzialmente conformi a quelli indicati dalle parti attrici in atto di citazione , le spese di lite devono porsi a carico di parte convenuta a vengono liquidate in ragione del valore della causa( secondo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in € 2.000,00 per compenso ed € 300,00 per spese generali, per complessivi € 2.300,00.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale determina il canone dovuto per i fondi in Massarosa di proprietà di Parte_1
e in € 168,58 per gli anni 2112, 2013, 2016, 2017, in € 158,37 per gli
[...] Parte_2 anni 2014 e 05 , in € 144,95 per l'anno 2019, in € 142,91 per gli anni 2020, 2021,2022 ed in € 147,44 per gli anni 2023 e 2024 e il corrispettivo dell'affrancazione nel 2024 in € 2.211,60; determina il canone per i fondi in Massarosa di proprietà di e in Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 148,02 negli anni 2012,2013,2014,2015,2016 e 2017; in € 139,06 nel 2018, in € 125,59 negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e in € 130,08 negli anni 2023 e 2024 ed il corrispettivo dell'affrancazione nel 2024 in € 1.951,20; condanna parte convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che pagina 3 di 4 liquida in complessivi € 2.300,00; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1995/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PECCHIOLI EVA e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA Parte_2 C.F._3 e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA e Parte_4 C.F._5 dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCHIOLI EVA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. GENTILI DANIELA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCHIOLI EVA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio il con atto di Controparte_1 citazione in cui veniva esposto: che nel 1992 i ( )e Parte_6 Per_1 Persona_2 avevano rispettivamente acquistato dagli stessi danti causa terreni in Massarosa;
che nel 2017
[...] la aveva prospettato la possibilità di affrancazione dei terreni da rapporto di Controparte_2 enfiteusi con il Fondo pagando la somma di € 24.700,00 per i terreni ed € 20.500,00 per quelli Per_1 di e comunque invitato al pagamento del canone annuo di € 444,60 per i e di € 369,00 Per_2 Per_1 per i che gli importi in questione erano eccessivi poiché, nell'ambito di causa svolta presso Per_2 questo Tribunale per verificare l'eventuale estinzione dell'enfiteusi ai sensi dell'art. 60 comma 1 L. n. 222/85, a seguito di consulenza tecnica era stato accertato che il canone dovuto all'1.1.87 , era sì superiore alla misura minima di € 30,99 fissata dalla legge per la permanenza del rapporto, ma era di € 66,87 per i terreni ed € 62,37 per i terreni importi che, anche rivalutati al 31.12.22 , Per_1 Per_2 risultavano assai inferiori a quelli ritenuti dovuti dalla , € 180,35 per i terreni di ed € CP_2 Per_1
168,21 per quelli di Per_2
Gli attori chiedevano pertanto l'accertamento dell'importo del canone annuo e quindi dell'importo necessario ai fini dell'affrancazione dei terreni, pari a quindici volte tale canone ai sensi della L. n. 607/66.
Il Fondo ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
La causa, espletata consulenza tecnica , è stata quindi ritenuta in decisione.
L'enfiteuta ha l'obbligo di pagare al concedente un canone periodico( art. 960 comma 1 c.c.).
L'art. 1 comma 1 L. n. 606/67 stabilisce che i canoni enfiteutici, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28.10.41( v. Corte Cost. n. 37/69), non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo su cui gravano come determinato ai sensi della L. n. 976/39 e rivalutato con Dlgs. Capo provvisorio dello Stato n. 356/47 .
Il comma 4 dispone che l'affrancazione dei canoni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a 15 volte il loro valore.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 4 della L.n. 606/67 nella parte in cui non prevede per le enfiteusi costituite anteriormente al 28.10.41- come quella in oggetto-che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata , con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
Deve essere tenuto presente altresì che riguardo alle enfiteusi costituite dopo il 28.10.41 l'art. 2 L. n. 1138/70 ha stabilito che il canone non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria n. 230/50 e 841/50.
La L. n. 841/50 è stata peraltro abrogata dall'art. 58 Dpr n. 327/01 recante il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
In proposito rileva che l'art. 40 commi 2 e 3 del Dpr. citato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/11 in quanto commisurava l'indennità di esproprio dei terreni agricoli al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e non al valore agricolo di mercato.
Anche riguardo all'art. 2 L. n. 1138/70 la Corte Cost. con la sentenza n. 406/88 ha in ogni caso stabilito l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata , con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con pagina 2 di 4 l'effettiva realtà economica.
L'art. 60 comma 1 L. n. 222/85 stabilì l'estinzione dall'1.1.87 dei rapporti enfiteutici che prevedevano a tale data il pagamento di una canone non superiore a £ 60.000, ora € 30,99.
Con la sentenza n. 1150/21 di questo Tribunale è stato accertato che alla data dell'1.1.87 il canone dovuto per i terreni in questione era superiore a £. 60.000 o € 30,99 e quindi la permanenza dei relativi rapporti enfiteutici(l'ammontare dei canoni all'1.1.87 veniva determinato in € 66,87 per i terreni di FA- CE ed € 62,37 per i terreni . Per_2
Sussiste controversia tra le parti per la determinazione del canone dovuto dal 2012 ad oggi e , di conseguenza, dell'importo necessario per l'affrancazione dei fondi.
In ragione dei principi affermati con la sentenza della Corte. Cost. n. 143/97 deve affermarsi che al fine che qui interessa non ha rilevanza vincolante l'importo del canone ritenuto come dovuto alla data dell'1.1.87 nella sentenza n. 1150/21: tale valutazione è stata compiuta solo al fine di verificare alla data dell'1.1.87 l'eventuale estinzione dei rispettivi rapporti enfiteutici ed inoltre occorre tenere presenti coefficienti idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione , la corrispondenza con l'effettiva realtà economica .
Per la determinazione in concreto del canone il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha ritenuto di seguire il criterio determinato dalla quindicesima parte dell'indennità di esproprio agraria, assumendo quindi quale parametro di base il criterio introdotto per il calcolo dell'affrancazione per le enfiteusi successive al 28.10.41 e d'altronde indicato da applicare anche per le enfiteusi anteriori al 28.10.41 in circolare interna dell' dell'11.5.11 ed in altra circolare dell' Controparte_3 Controparte_4 ( che ha incorporato l' dall'1.12.12) del 3.10.14 , proprio con riferimento alle Controparte_3 enfiteusi in cui sia concedente il Fondo( v. allegato C rel. CTU).
Il criterio seguito dal CTU , riferito all'indennità di esproprio commisurata ai valori agricoli di mercato in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 181/11 , appare senz'altro condivisibile e risulta applicato tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei terreni in oggetto.
Il parere del CTU risulta pertanto congruamente motivato e immune da vizi logici e non ritiene quindi il giudicante di doversi discostare da esso: pertanto il canone enfiteutico per gli anni dal 2012 al 2024 ed il conseguente valore di affrancazione al 2024 viene determinato come in dispositivo concordando col parere del CTU.
Poiché gli importi del canone accertati sono sostanzialmente conformi a quelli indicati dalle parti attrici in atto di citazione , le spese di lite devono porsi a carico di parte convenuta a vengono liquidate in ragione del valore della causa( secondo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in € 2.000,00 per compenso ed € 300,00 per spese generali, per complessivi € 2.300,00.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale determina il canone dovuto per i fondi in Massarosa di proprietà di Parte_1
e in € 168,58 per gli anni 2112, 2013, 2016, 2017, in € 158,37 per gli
[...] Parte_2 anni 2014 e 05 , in € 144,95 per l'anno 2019, in € 142,91 per gli anni 2020, 2021,2022 ed in € 147,44 per gli anni 2023 e 2024 e il corrispettivo dell'affrancazione nel 2024 in € 2.211,60; determina il canone per i fondi in Massarosa di proprietà di e in Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 148,02 negli anni 2012,2013,2014,2015,2016 e 2017; in € 139,06 nel 2018, in € 125,59 negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e in € 130,08 negli anni 2023 e 2024 ed il corrispettivo dell'affrancazione nel 2024 in € 1.951,20; condanna parte convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che pagina 3 di 4 liquida in complessivi € 2.300,00; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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