Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 4062/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4062/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Mandato BARONI MAURO per procura in atti
ATTRICE
c o n t r o
E. (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROMANO
RICCARDO per procura in atti
CONVENUTA
In punto: Mandato
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione
e domanda, così provvedere, in accoglimento delle domande formulate:
1. Accertare e dichiarare che il sig. riveste la Testimone_1
[... qualifica di amministratore di fatto o, in subordine, di Institore della società
CP_2
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in capo a
per violazione del divieto di concorrenza dettato dall'art. 18 Controparte_3
del contratto stipulato tra ed in data Parte_1 Controparte_3
28.02.2022 e per l'effetto condannare al versamento in favore in Controparte_4
dell'importo di € 60.000,00 a titolo di penale contrattuale. Parte_1
3. Con vittorie di spese e competenze del presente giudizio ai sensi del
D.M. 55/2014, così determinate: a) € 14.103,00 per compensi (2.552 fase di
studio; 1628 fase introduttiva;
5670 fase istruttoria;
4253 fase decisionale) oltre
spese generali 15% ed accessori di legge;
€ 786 per esborsi”.
Della convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, disattesa ogni avversa eccezione
e conclusione,
in via preliminare, in rito, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del Signor e per l'effetto rimettere la causa alla fase Testimone_1
introduttiva con ogni conseguenza di legge ed in mancanza, dichiarare la
nullità/invalidità dell'intero processo;
nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto non
provate ed infondate in fatto così come in diritto.
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre - 3 -
Cpa ed iva come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 giugno 2023
(di seguito , premettendo di aver Parte_1 Pt_1
incaricato con contratto datato 28 febbraio 2022 per il Controparte_3
reperimento della clientela e per la vendita del kit di allarme cd. “Mysolo”,
ha convenuto in giudizio tale società al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 60.000,00 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di non concorrenza, previo accertamento della qualità di amministratore di fatto o, in subordine, di institore in capo a Tes_1
[...]
A fondamento della propria domanda, ha allegato che Pt_1
in data 9 marzo 2023 ha fatto sottoscrivere alla società CP_3
Parte Evenbetter S.r.l., già cliente di un contratto con Controparte_5
per l'installazione di un impianto di allarme per un importo pari ad euro
4.432,50, così integrandosi i presupposti per l'applicazione della penale prevista dall'art. 18 del contratto del 28 febbraio 2022.
Costituendosi tardivamente in giudizio ha chiesto Controparte_3
in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenuto litisconsorte necessario, e nel merito ha chiesto Testimone_1
in ogni caso il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita mediante l'escussione di alcuni testimoni nonché - 4 -
con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa la domanda della convenuta volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Testimone_1
in quanto l'accertamento della sua qualifica di amministratore di fatto di
è stato richiesto dalla parte attrice con valenza incidentale Controparte_4
ai fini della verifica della stipula del contratto di cui viene invocata l'applicazione della penale, e non già con efficacia di giudicato.
Ferma la superiore premessa, trattasi di accertamento totalmente ininfluente ai fini del decidere, dal momento in cui il contratto risulta essere stato sottoscritto da legale rappresentante di Persona_1 CP_4
come peraltro confermato anche nell'atto di citazione (cfr. pag. 2
[...]
“tale accordo, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti in data
28.02.2022, ratificava pertanto la piena titolarità dei poteri di
amministratore di fatto della convenuta in capo al Sig. giacché i Tes_1
termini discussi con questi venivano ripresi e riportati nel contratto che
veniva, per pura formalità, poi come detto sottoscritto”).
Passando, invece all'esame della domanda di condanna dell'importo di euro 60.000,00 per violazione della clausola di non concorrenza prevista all'art. 18, si osserva quanto segue.
Dall'esame del contratto datato 9 marzo 2023, sottoscritto da - 5 -
Evenbetter S.r.l. e , non si evince che lo stesso sia stato Controparte_5
stipulato con l'intermediazione di in quanto risulta Controparte_4
soltanto che il consulente per la stipula del contratto è stato Tes_1
in proprio e quale persona fisica.
[...]
Si aggiunga poi che, ancorché le prove orali abbiano dimostrato l'ingerenza gestionale di in tanto da Testimone_1 Controparte_4
assumerne la qualifica di amministratore di fatto, è indubbio che un tale accertamento non possa avere una valenza biunivoca. Per l'effetto, se è
certo che nelle contrattazioni in cui spende il nome di Testimone_1
gli effetti ricadono direttamente sulla società, non è Controparte_4
necessariamente vero il contrario.
Nel caso concreto, dall'esame documentale emerge soltanto che
è stato il consulente di nella Testimone_1 Controparte_5
contrattazione con il cliente Evenbetter S.r.l., cosicché in assenza di elementi certi in ordine alla riferibilità di tale contrattazione in capo a non può affermarsi che si sia registrata una violazione Controparte_4
della concorrenza da parte dell'odierna convenuta (essendo Evenbetter S.r.l.
già cliente di – giusto contratto del 18.11.2022, doc. 6 fascicolo parte Pt_1
attrice).
A conferma di una tale ricostruzione, si richiama la deposizione resa dal teste il quale, in risposta al capitolo n. 12 Testimone_2
della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'attrice circa la conclusione del - 6 -
contratto con Evenbetter nell'interesse di con Controparte_5
l'intermediazione di ha dichiarato di non ricordare “il Controparte_4
nome Evenbetter e quindi non posso confermare quanto mi viene letto”,
aggiungendo che “vergata a mano vi è l'indicazione “autorizzato , Tes_2
manca però una mia sigla che sono solito apporre per le mie
autorizzazioni”.
In un tale contesto difetta, dunque, la prova della violazione dell'art. 18 del contratto da parte di e ciò per due ordini di motivi: Controparte_4
- non è stato dimostrato che sia stata Controparte_4
l'intermediatrice della contrattazione tra e Evenbetter Controparte_5
S.r.l., in quanto vi è il riferimento quale consulente del solo Tes_1
e non è dato sapere se lo stesso abbia speso o meno il nome di
[...]
Controparte_4
- il contratto datato 9 marzo 2023 era condizionato all'approvazione di legale rappresentante di che in sede Tes_2 Controparte_5
testimoniale ha negato di aver rilasciato una tale autorizzazione.
Nessuna ulteriore prova circa l'esistenza di rapporti contrattuali tra e Evenbetter S.r.l. è stata ottenuta a seguito Controparte_5
dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 6 marzo 2024.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, difetta dunque la prova dell'integrazione dei presupposti per l'applicazione della penale prevista dall'art. 18 del contratto datato 28 febbraio 2022. - 7 -
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi tenuto conto della costituzione tardiva in giudizio di Controparte_4
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna a rimborsare le spese di Parte_1
lite a favore di liquidandone l'ammontare in Euro Controparte_4
7.052,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)