Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 30.01.2024 iscritta al n. 25/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 03.04.2025
OGGETTO:Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Guido Maria Giarrusso del foro di Cremona, domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli del foro di Brescia,
domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 644 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con ricorso al Tribunale di Brescia, giudice del lavoro,
[...]
impugnava il licenziamento intimato dal Parte_2
Comune di per superamento del periodo di comporto. La CP_1
lavoratrice sosteneva che le assenze effettuate a decorrere dal
13.10.2022 erano riconducibili a infortunio sul lavoro e, quindi, non potevano essere computate nel periodo di comporto, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Funzioni pubbliche.
In fatto, aveva dedotto che a decorrere dal 13.10.2022 era stata posta in malattia comune per mero errore del medico CP_3
curante il quale aveva inviato certificati di malattia comune, anziché
quelli di prosecuzione dell'infortunio, e che a seguito del licenziamento il medico aveva inviato certificati di infortunio sino al
30.12.2022.
Con sentenza 644/23 il Tribunale respingeva il ricorso,
ritenendo che i certificati medici inviati dopo il licenziamento non risultavano convincenti, in quanto in contrasto con la diagnosi dei precedenti certificati che facevano riferimento a patologie di natura reumatica. Con un secondo argomento aggiungeva che, in realtà,
neppure vi erano elementi per ritenere sussistente la causa violenta e l'occasione di lavoro, considerato che la ricorrente aveva dedotto - 3 -
unicamente di essere caduta «a seguito di un improvviso malore»,
senza allegare una sola circostanza idonea a ricollegare, anche solo indirettamente, l'evento all'attività lavorativa (es. gravosità o natura affaticante della mansione).
La lavoratrice proponeva appello lamentando che il Tribunale
non aveva assunto le prove richieste e neppure sospeso il procedimento in attesa della definizione del giudizio che la lavoratrice aveva promosso avanti il Tribunale di Brescia contro l' avverso CP_4
il mancato riconoscimento della prosecuzione di infortunio dopo il
13.10.2022 e sosteneva che sosteneva che la sentenza si basava su elementi presuntivi privi dei requisiti di gravità, precisione. Inoltre,
censurava anche l'affermazione del primo giudice secondo cui era mancata la prova della causa violenta e dell'occasione di lavoro,
atteso che nel ricorso di primo grado era stato specificato che «mentre
si trovava sul posto di lavoro, percorrendo la strada per andare a
pulire la guardia medica, a seguito di un improvviso malore, la sig.ra
cadeva rovinosamente al suolo» e che lo stesso Comune Parte_1
aveva dedotto che la ricorrente era addetta a piccoli lavori di pulizia locali.
Alla prima udienza di discussione la difesa della lavoratrice faceva presente che nella causa promossa contro l' era stata CP_4
disposta una c.t.u. medico-legale volta ad accertare la riconducibilità
delle assenze in oggetto all'infortunio sul lavoro.
La Corte rinviava quindi il giudizio all'odierna udienza, in occasione della quale il difensore del dopo aver precisato CP_1 - 4 -
che l'ordinanza che aveva disposto la c.t.u. era stata revocata,
depositava il dispositivo con il quale il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso della lavoratrice contro l' . CP_4
La Corte invitava quindi le parti alla discussione e all'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
In punto di fatto, è opportuno osservare che la lavoratrice è
stata ininterrottamente assente dal lavoro:
- dal 14.9.2020 al 28.1.2022 per malattia (v. attestati di malattia ); CP_3
- dal 31.1.2022 al 30.6.2022 per aspettativa per motivi familiari e personali concessa dal Comune su richiesta;
- dall'1.7.2022 al 9.9.2012 per ferie.
Il 12.9.2022 ha ripreso il lavoro e il 16.9.2022 ha subìto un infortunio sul lavoro, allorquando, «a causa di un malore
improvviso», cadeva a terra mentre si stava recando a svolgere i lavori di pulizia dei locali della Guardia Medica
Risulta in via documentale che:
- lo stesso 16 settembre il medico del Pronto Soccorso di
Desenzano d/Garda redigeva il primo certificato di infortunio sul lavoro con diagnosi «contusioni multiple» e inabilità temporanea sino al 22 settembre;
- il 22 settembre il medico del Pronto Soccorso redigeva il certificato di continuazione di infortunio sul lavoro per «esiti di
distorsione del rachide cervicale», con inabilità temporanea sino al 3 - 5 -
ottobre;
- il 3 ottobre il medico del Pronto Soccorso redigeva il certificato di continuazione di infortunio sul lavoro con la medesima prognosi di «esiti di distorsione del rachide cervicale» e inabilità
temporanea sino al 12 ottobre;
- il 14 ottobre l' emetteva il certificato di chiusura CP_4
dell'infortunio attestando che la lavoratrice poteva riprendere il lavoro il giorno 15 ottobre (sabato);
- la lavoratrice inviava tramite e-mail il certificato al CP_4
Comune precisando nel testo della e-mail che il lunedì si sarebbe recata dal medico curante per la continuazione della malattia («poi
lunedì vado dal mio medico per continuazione malattia per diagnosi»
(doc. 26 Comune).
Il lunedì 17 ottobre il medico curante (dott.ssa Persona_1
di Capua) rilasciava un certificato medico di inizio
[...]
malattia comune per «politrauma in seguito ad episodi di caduta
ricorrenti» e prognosi sino al 31 ottobre (doc. 10 lavoratrice).
Successivamente la dott.ssa ha emesso altri Per_1
certificati medici di malattia comune sino al 30 dicembre 2022.
Con lettera in data 7 dicembre 2022 il Comune ha proceduto al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
***
La lavoratrice, per sostenere il mancato superamento del comporto, ha invocato l'art. 38, co. 5, del CCNL Comparto Funzioni
Locali, secondo il quale le assenze per infortunio sul lavoro e per - 6 -
malattie dovute a cause di servizio «non sono cumulabili ai fini del
calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui
all'art. 36». In particolare, ha sostenuto che le assenze dal 13 ottobre in avanti erano riconducibili all'infortunio del 16 settembre,
nonostante i certificati medici di malattia comune.
A tal fine, ha affermato che il medico curante «per mero
errore» (pag. 2 ricorso primo grado) aveva inviato il certificato di inizio di malattia comune del 17 ottobre e i successivi certificati di continuazione della malattia.
E a prova della riconducibilità delle assenze all'infortunio del
16 settembre ha depositato sei certificati “postumi” di continuazione di infortunio sul lavoro, emessi dalla dott.ssa (due in data Per_1
30 gennaio 2023 e quattro in data 4 febbraio 2023), che coprono i periodi di assenza dal 13 ottobre al 31 dicembre 2022 e che recano la diagnosi «trauma contusivo rachide cervicale in seguito a caduta» (i primi due) e «esiti distorsione rachide cervicale» (gli altri quattro).
Inoltre, ha depositato una dichiarazione in data 17.4.2024 in cui la dott.ssa dichiara che i certificati «non sono altro Per_1
che la continuazione del certificato di infortunio rilasciato il
16.9.2022 da Ospedale di Desenzano».
Infine, ha chiesto l'esame testimoniale della dott.ssa
Per_1
Orbene, come ritenuto in maniera condivisibile dal primo giudice, la tesi del «mero errore» del medico nell'invio di certificati di malattia comune non convince. In primo luogo, perché, anche - 7 -
volendo ipotizzare che il medico abbia commesso l'errore la prima volta (redigendo il certificato di inizio di malattia comune del 17
ottobre 2022, anziché di continuazione dell'infortunio), è inverosimile che abbia poi replicato l'errore anche in occasione dell'invio degli altri certificati: ed invero, dovrebbe ipotizzarsi che il medico, pur consapevole che la fattispecie era quella di continuazione di infortunio sul lavoro, non solo abbia per errore emesso un primo certificato di inizio di malattia comune, ma abbia anche perseverato nell'errore in occasione dell'invio degli altri certificati di continuazione della malattia.
In secondo luogo, vi è un elemento oggettivo che depone in senso contrario al mero errore. Dai certificati medici in possesso del
Comune risultano diagnosi incompatibili con gli esiti dell'infortunio sul lavoro: «spondiloartrite cervicale e lombare di verosimile natura
reumatica» (doc. 31 Comune) e «polimialgia reumatica» (doc. 32
Comune). Anche se il Comune non è risultato in possesso di tutti i certificati (è noto che il medico curante invia il certificato medico all' e che questo comunichi al datore di lavoro solo CP_3
un'attestazione del periodo di malattia priva della diagnosi), appare però chiaro che nella specie si è trattato non di un semplice errore circa la tipologia del certificato da compilare (malattia comune) in luogo di un altro (continuazione infortunio sul lavoro), ma di una vera e propria diagnosi diversa che fa riferimento a patologie di natura reumatica. Cosicché, i certificati di infortunio “postumi” redatti dal medico dopo il licenziamento, là dove recano la diagnosi di esiti al - 8 -
rachide cervicale conseguenti all'infortunio. non risultano credibili,
anche perché redatti a mesi di distanza dalla data di visita della paziente. A nulla rileva la dichiarazione in data 14.4.2024 della dott.ssa secondo cui i certificati in questione «non sono Per_1
altro» che la continuazione del certificato di infortunio del Pronto
Soccorso: essi, infatti, sono dei certificati di malattia comune che contengono una diagnosi incompatibile con quella degli esiti di infortunio certificati dal Pronto Soccorso.
Ed invero, anche il pregresso della lavoratrice, caratterizzato da una lunga assenza ininterrotta per malattia terminata poco prima della ripresa del lavoro depone per una condizione di salute precaria della lavoratrice. Se a questo si aggiunge che l'infortunio si è
verificato dopo soli 4 giorni dal rientro al lavoro e che è stato un evento di lieve entità (ha provocato solo una contusione), risulta più
che verosimile che le diagnosi di malattia comune effettuate dalla dott.ssa nell'immediatezza della visita della paziente Per_1
siano quelle corrispondenti alla realtà accertata dal medico e non siano diagnosi formulate «per mero errore».
Né, in contrario, rileva che il Tribunale non abbia proceduto all'esame testimoniale della dott.ssa tenuto conto che si Per_1
chiedeva alla teste di certificare una circostanza smentita dai certificati redatti dalla stessa Così, ad esempio, nel capo Per_1
5, a conferma del certificato “postumo” di continuazione dell'infortunio redatto il 4.2.2023 si chiede di provare la seguente circostanza: «Vero che in data 2.12.2022 ricevevo la signora Pt_1 - 9 -
[...]
Vecchio Marialibera la quale mi riferiva di essere caduta sul posto di
lavoro e di patire il persistere dell'algia al rachide cervicale, nonché
di patire sintomatologia di gonalgia destra, e certificavo la seguente
patologia: “esiti distorsione rachide cervicale” indicando il periodo
di inabilità sino al 15 12 2022»; ma ciò è smentito dal certificato redatto il 2.12.2012 dalla stessa dott.ssa ove la patologia Per_1
certificata è «spondiloartrite cervicale e lombare di verosimile natura
reumatica». Allo stesso modo, nel capo 6, a conferma del certificato
“postumo” di continuazione dell'infortunio redatto 4.2.2023, si chiede di provare la seguente circostanza: «Vero che in data 16.12.2022
ricevevo la signora la quale mi riferiva di Parte_2
essere caduta sul posto di lavoro e di patire il persistere dell'algia al
rachide cervicale e del dolore al ginocchio destro e certificavo la
seguente patologia: “esiti distorsione rachide cervicale”, indicando
il periodo di inabilita sino al 30.12.2022»; ma ciò è smentito dal certificato redatto il 16.12.2012 dalla stessa dott.ssa ove Per_1
la patologia certificata è «polimialgia reumatica».
In conclusione, il complesso degli elementi raccolti e delle considerazioni sino a qui svolte dimostra che i certificati di malattia comune inviati dal medico curante dopo la chiusura dell'infortunio da parte dell' non sono il frutto di «un mero errore» da parte del CP_4
medico, ma corrispondono alle patologie accertate dal medico in esito alla visita della paziente, il che rende superfluo l'esperimento di qualsiasi c.t.u. medico-legale.
La lavoratrice non ha mai contestato che, aggiungendo di - 10 -
assenza per malattia dal 14.9.2020 al 28.1.2022 (pari a 501 giorni come risultanti dagli attestati di malattia depositati dal CP_3
Comune), le assenze dal 17.10.2022 in avanti, al momento del licenziamento il periodo di comporto era stato superato e, anzi, tale circostanza è il presupposto esplicito della domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento.
Pertanto, in mancanza di altre eccezioni di illegittimità del licenziamento, l'appello deve essere rigettato, anche a prescindere dalla questione circa la sussistenza o insussistenza della causa violenta e dell'occasione di lavoro, questione che resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQ
respinge l'appello avverso la sentenza n. 644/23 del Tribunale
di Brescia e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 2.500, oltre accessori come per legge.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Presidente
Antonio Matano