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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 6543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6543 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6786/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
il 15.10.1948 ed ivi residente a[...], , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
Gragnano alla via Casa dei Miri n. 96, , C.F. , nato CP_1 C.F._3
a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23.12.1983 e residente in [...] C.F. nato a [...]_2 C.F._4
STABIA il 16.07.1986 e residente in [...], nella qualità di congiunti ed eredi legittimi del sig. , nato a [...]
CASTELLAMMARE DI STABIA il 13.02.1948 e deceduto in Napoli il 03.09.2011, rapp. e dif., in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. VITIELLO MARIA (C.F.
) ed elettivamente domiciliati alla VIA PONTE DI TAPPIA N. 22 in C.F._5
NAPOLI, presso lo studio del dr. commercialista Gaetano Mirabella. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. al numero di fax 0818632693
o all'indirizzo PEC Email_1
ATTORI
E
Controparte_3
integrata con il (già
[...] CP_4 [...]
, P. IVA in Controparte_5 P.IVA_1
persona del Direttore Generale, l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via S.M. di Costantinopoli
n. 104, rapp. e dif., giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. PIERLUIGI RISPOLI (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio sito alla VIA ANDREA D'ISERNIA N. 16 in NAPOLI, FAX 0815802828,
PEC: ; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli l CP_1 CP_2 [...]
integrata con il (già Controparte_3 CP_4
al fine Controparte_5
di ottenere il risarcimento dei danni.
Gli attori deducevano che:
• il sig. in data 27.04.2011 veniva ricoverato presso la chirurgia Persona_1
vascolare del Il Policlinico Università SUN di Napoli;
• in data 28.04.2011, presso tale struttura ospedaliera, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endosteriectomia carotidea sinistra (TEA), dagli operatori dott. Per_
, dott. lo strumentista e l'infermiere ; Per_2 CP_6 Per_3
• l'intervento chirurgico veniva programmato, in quanto il sig. era affetto Persona_1
da patologia aterosclerotica diffusa, dovuta a dislipidemia ipercolesterolemica ed in particolare ad un'insufficienza arteriosa cerebro-vascolare, con particolare riferimento ad una stenosi critica ma non serrata (circa il 70%) dell'arteria carotide interna sinistra;
• durante l'intervento chirurgico, il sig. era andato incontro ad un grave Persona_1
evento di trombo embolia cerebrale che occludeva l'arteria carotide interna sinistra poco dopo l'origine;
• il sig. per le gravi condizioni generali, oltre che per la comparsa di Persona_1
sindrome coronarica acuta, veniva trasferito d'urgenza presso la divisione di terapia intensiva dello stesso nosocomio;
• in data 05.05.2011, veniva nuovamente trasferito in reparto di chirurgia vascolare con la diagnosi di “emiplegia destra facio-bracio-crurale” in paziente operato di endoarteriectomia carotidea sinistra ed in buon compenso emodinamico e respiratorio;
• in data 06.05.2011, per le evidenze della consulenza neurologica, di quella di chirurgia vascolare, dell'esame TC encefalico e dell'ecocavio, il sig. veniva Persona_1
trasferito presso la divisione di neurologia della stessa
[...]
Controparte_7
• in data 25.05.2011, il veniva dimesso dalla divisione di neurologia con Persona_1
la diagnosi di vasto ictus ischemico emisferico sinistro associato a trombosi della carotide interna sinistra e complicato dallo stato settico ed infarto subendo cardico antero laterale in paziente iperteso, ipercolesterolemica, in trattamento artereopatia ostruttiva polisdistrettuale non emodinamica dell'arteria carotide interna destra, coronarica e degli arti inferiore, aneurisma del1'aorta addominale;
• per le condizioni di salute e per i gravissimi deficit neurologici, il sig. Persona_1
veniva direttamente inviato al Polo riabilitativo fondazione “Don Carlo Gnocchi” in
Sant'Angelo dei Lombardi, dove veniva ricoverato fino al 04.08.2011 quando, per volontà dei familiari, veniva dimesso;
• durante il ricovero presso la predetta struttura, il sig. contraeva Persona_1
un'infezione da clostridium difficile con diarrea grave sanguinolenta mentre la situazione funzionale afferente all'emiplegia destra non subiva cambiamenti in positivo;
• in data 18.08.2011, dopo un breve periodo di riposo e cure presso il proprio domicilio, il sig. veniva ricoverato presso la casa di cura “Villa Angela” di Napoli Persona_1
dove, per l'aggravarsi delle condizioni generali di salute dovute soprattutto al pregresso ictus cerebrale ischemico, il sig. in data 03.09.2011 moriva per stato Persona_1
cachettico ed arresto cardiaco;
• a determinare il gravissimo ictus ischemico è stato l'intervento chirurgico effettuato dai dottori e infatti, il sig. ricoverato in piena efficienza Per_2 CP_6 Persona_1
fisica ed in buone condizioni generali di salute, nella stessa giornata a seguito dell'intervento subito fu ricoverato di urgenza presso la divisione di terapia intensiva e di poi presso la divisione di neurologia della stessa con le Controparte_5
conseguenze del gravissimo ictus cerebrale ischemico;
• la causa del decesso del paziente era da ricercare nella mobilizzazione Persona_1
di un grosso frammento di placca che aveva occluso poco più a valle la stessa arteria carotide, creando le condizioni per il grave ictus cerebrale ischemico, verificatosi durante l'intervento chirurgico del 28.04.2011;
Per_
• il comportamento dei sanitari che avevano effettuato sul sig. l'intervento chirurgico di TEA era stato imprudente, negligente ed imperito in quanto, pur essendo nelle condizioni cliniche e strumentali efficienti ed adeguate, non avevano adottato tutte le precauzioni e le attenzioni dovute atte ad evitare la grave ischemia trombo embolica che si era verificata durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di TEA sull'ateroma presente nella carotide interna;
• per l'alta specializzazione della struttura polispecialistica dell
[...]
nonché per l'alta Controparte_5
competenza dei medici che avevano eseguito l'intervento chirurgico sul paziente, la mobilizzazione del grosso frammento di placca era evitabile e certamente non giustificabile dall'accidenta1ità del fatto, considerati gli specialisti che erano intervenuti, nonché la valida strumentazione a loro disposizione;
• le conseguenze dell'intervento chirurgico di TEA avevano limitato la qualità della vita del sig. , il suo benessere fisico e psichico, il suo rapporto familiare, la Persona_1
sua vita di relazione ed affettiva, le sue chance sociali, familiari e professionali, del tutto perdute in seguito alla morte che aveva finito per stroncare le aspettative non solo del paziente ma anche dei propri familiari;
• il lungo periodo di trattamenti sanitari subiti aveva costretto i familiari ad accudirlo costantemente e, quindi, a limitare a loro lo svolgere delle comuni faccende personali;
• vi erano stati gravi disagi "di rimbalzo", perpetratisi sulle singole sfere esistenziali degli esponenti, i quali, con enormi difficoltà, avevano cercato di porre rimedio, sacrificando se stessi e le proprie ordinarie e straordinarie occupazioni;
• il paziente aveva subito gravi sofferenze fisiche, psichiche e morali tali da ripercuotersi in maniera speculare sui propri familiari;
• il danno psichico e morale subito dai superstiti aveva inciso sul loro normale andamento della vita;
• a mezzo lettera raccomandata A/R n. 4505-5 del 06.12.2013, indirizzata all
[...]
gli odierni attori richiedevano il Controparte_8 ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'evento morte che aveva colpito il loro congiunto;
• a seguito dell'atto di costituzione in mora l denunciava l'accaduto alla CP_9
propria compagnia assicurativa e, a fronte di ciò, l apriva Controparte_10
la posizione di sinistro rubricandolo al n. ; NumeroDiPa_1
• veniva esperito un procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di CP_11
Napoli protocollato al n. 1762 e conclusosi con verbale negativo per mancata comparizione dell'invitata . CP_9
• Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva al Giudice di: nel merito rigettare la
[...]
domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata;
in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga provata la domanda, anche parzialmente, escludere ogni propria responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposta ed espletata la CTU, all'udienza del
20.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla
Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti
(art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “ effetto protettivo “ del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi , (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente ) quali “terzi protetti dal contratto “.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 14.05.2023, a cura del Dott. e del Dott. Persona_5
. Persona_6
I CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda osservando che “Opportuna e necessaria, a questo punto, appare una brevissima sintesi dell'iter clinico-terapeutico che vedeva il fu
(63enne già affetto da un importante complesso stato patologico Persona_1
menomativo plurisistemico, pur se in compenso funzionale, caratterizzato da insufficienza cerebrovascolare con stenosi dell'arteria carotide interna di sinistra in soggetto polivasculopatico con pregresso episodio di arteriopatia cronica ostruttiva occorso circa 2 anni or sono, ipertensione arteriosa sistemica, ipercolesterolemia, BPCO, aneurisma della aorta addominale, ecc.) subire, presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell' un intervento chirurgico di tromboendoarteriectomia della carotide CP_12
interna di sinistra (TEA) per patologia ateromasica realizzante una stenosi del 70% della carotide interna stessa. Così, in data 27.04.2011, il paziente veniva ricoverato ed il giorno successivo (28.04.2011) sottoposto ad intervento chirurgico di tromboendoarteriectomia della carotide interna di sinistra ma, purtroppo, al termine dell'intervento chirurgico, si rendeva necessario il trasferimento del p. presso il Servizio di Terapia Intensiva della
S.U.N. avendo lo stesso presentato emiplegia destra da ischemia cerebrale (confermata anche da un esame TC effettuato il 28.04.2011 e ripetuto dopo 24 ore). Nel corso della permanenza in Terapia Intensiva, poi, precisamente il 29.04.2011, si verificava anche una complicanza cardiaca rappresentata da sindrome coronarica acuta con sottoslivellamento del tratto ST in antero-laterale. Una consulenza neurologica effettuata nella mattinata del 01.05.2011 confermava il recente accidente cerebrovascolare ischemico in corso di endoarterectomia carotidea sn. in soggetto con encefalopatia multinfartuale sintomatica e cardiomiopatia ischemica in evoluzione mettendo in evidenza un gravissimo quadro menomativo caratterizzato da emisindrome motoria facio-brachio-crurale dx. a gradiente decrescente prossimo-distale con arto superiore plegico ed ipotonico ed arto inferiore paretico-spastico con babinski spontaneo, emianopsia laterale omonima dx. ed afasia mista. Perciò, il 05.05.2011 il paziente veniva ritrasferito presso il Reparto di Chirurgia Vascolare dove praticava esame RMN dell'encefalo ed il 06.05.2011 si procedeva all'immediato trasferimento presso la I Clinica Neurologica della SUN che accoglieva il paziente con diagnosi di:
“Sindrome deficitaria sensitivo motoria dx. facio-brachio-crurale con afasia globale”. Nel corso della permanenza dello presso la I Clinica Neurologica (ricovero dal Parte_3
06.05.2011 al 24.05.2011), precisamente nel pomeriggio del 10.05.2011, insorgeva iperpiressia (38,5°C) scomparsa il 13.05.2011 per un diagnosticato stato settico che era prontamente evidenziato ed egregiamente curato con antibioticoterapia mirata cui seguiva risoluzione clinica dello stato settico. Purtroppo, le condizioni neurologiche persistevano gravi e tra loro pressochè sovrapponibili come pure il quadro clinico generale si mostrava sempre sostanzialmente stabile nella sua gravità, cosicchè - in data
24.05.2011 - lo era dimesso dalla ed Persona_1 Controparte_13
inviato al Polo Riabilitativo della in Sant'Angelo dei Controparte_14
Lombardi ove sarebbe rimasto degente fino al 04.08.2011. Infine, dopo una breve Per_ permanenza presso il proprio domicilio, il 18.08.11 lo era nuovamente ricoverato presso la casa di cura “Villa Angela” di Napoli laddove, in data 03.09.2011, avveniva il decesso dello stesso. L'attestazione della causa di decesso (Prot. N. 192/11 Dip. di prevenzione ASL NA 3 Sud del 16.01.2012) riportava causa iniziale:
1. Ictus ischemico-> eventuali complicazioni che descrivono la sequenza che ha portato alla morte: 2.
Sindrome da allettamento;
3. Stato cachettico”.
I CC.TT.UU. in merito ai fatti di causa, attraverso lo studio della documentazione consideravano, altresì, che “1. All'ingresso nel Reparto di Chirurgia Vascolare, allo
[...]
non venivano evidenziati deficit neurologici alcuni ma, solo nell'anamnestico, Per_1
si fa menzione di disturbi transitori da riferire ad insufficienza cerebro-vascolare ed ascrivibili alla presenza di stenosi della carotide interna di sinistra per patologia ateromasica realizzante una stenosi del 70% della carotide interna stessa.
2. L'episodio occlusivo della carotide interna sinistra insorse nell'immediato perioperatorio quale complicanza della procedura chirurgica con conseguente grave ictus ischemico emisferico sinistro con afasia globale, emiplegia dx. ed emianopsia laterale omonima dx.
3. L'episodio di sindrome coronarica acuta insorto in terapia intensiva fu prontamente evidenziato e trattato cosicchè si risolse favorevolmente.
4. Anche lo stato settico evidenziatosi nel corso della degenza presso la Clinica Neurologica fu egregiamente curato con antibioticoterapia mirata cui seguiva risoluzione clinica dello stesso.
Viceversa, circa la riferita infezione da clostridium, contratta in corso di degenza presso il Polo Riabilitativo della on Carlo Gnocchi” ma non documentata CP_14
adeguatamente, non è possibile effettuare una precisa valutazione sull'incidenza della stessa non essendo disponibili dati clinici. Andrà evidenziato, tuttavia, che la gravissima condizione neuropatologica conseguenza del vasto ictus ischemico emisferico sinistro associato a trombosi della carotide interna sinistra e caratterizzata, sin dall'inizio, da emisindrome motoria facio-brachio-crurale dx. a gradiente decrescente prossimo-distale con arto superiore plegico ed ipotonico ed arto inferiore paretico-spastico con babinski spontaneo, emianopsia laterale omonima dx. ed afasia mista, comportante uno stato di
NON autosufficienza con conseguente allettamento, rimase pressochè stabile sin dal suo primo manifestarsi cosicchè le numerose consulenze neurologiche via via effettuate ci riferivano sempre di condizioni neurologiche tra loro sovrapponibili così come il quadro clinico generale rimase sostanzialmente stabile nella sua gravità fino all'exitus occorso in data 03.09.2011”.
I CC.TT.UU, alla luce dei dati sopra evidenziati affermavano che “Risultò corretta l'indicazione all'esecuzione dell'intervento di TEA carotidea presentando il paziente una stenosi del 70% con pregressi disturbi transitori ascrivibili ad insufficienza cerebrovascolare, ma è innegabile che il sig. , nell'immediato Persona_1
perioperatorio, sia andato incontro ad ictus ischemico con trombosi acuta della carotide interna sinistra sottoposta a T.E.A., complicanza questa prevedibile ma prevenibile (e quindi meritevole di risarcimento) per questa tipologia di procedura chirurgica, e che gli provocò una afasia globale, un'emianopsia laterale omonima dx. ed un'emiplegia controlaterale a destra per cui fu necessario sottoporsi alle cure della
[...]
A questo punto occorre sottolineare che, come indicato dalle Controparte_13
specifiche linee guida della Controparte_15
la procedura chirurgica, essendo stata effettuata in anestesia generale, avrebbe
[...]
previsto il monitoraggio intraoperatorio cerebrale strumentale ed il posizionamento di shunt endoluminale selettivo al bisogno o uno shunt endoluminale di routine. Le su descritte metodiche di prevenzione, che probabilmente avrebbero potuto evitare l'insorgere dell'ischemia cerebrale, non risultano, dallo studio della documentazione clinica in atti, essere state messe in essere durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico cui fu sottoposto il povero . Del resto, sull'argomento, anche a voler Persona_1
considerare che trattasi di fatti occorsi più di dieci anni or sono, non potrà non segnalarsi che già assai prima dei fatti di cui si discute l'approccio diagnostico-terapeutico chirurgico risultava sostanzialmente sovrapponibile ed il rischio operatorio basso. Infatti
“…stabilire se l'ostruzione è significativa dal punto di vista emodinamico…Per ostacolare il flusso, la lesione deve ostruire il 70 per cento o più del lume vasale. Una tecnica chirurgica sicura, la endoarteriectomia carotica, è stata messa a punto per rimuovere la lesione ostruttiva. Per assicurare il miglior controllo delle condizioni di un'adeguata perfusione cerebrale durante tale intervento, il paziente deve essere messo in anestesia generale. Numerosi neurochirurghi preferiscono monitorizzare l'elettroencefalogramma
(EEG) quando le arterie carotidi comuni, interna ed esterna, sono chiuse, procedimento che dovrebbe richiedere da circa 7 a 15 minuti. Di solito, in anestesia generale, il flusso ematico collaterale è sufficiente per mantenere la circolazione cerebrale, sempre che sia mantenuto un adeguato livello pressorio. Se sull'emisfero omolaterale l'EEG si rallenta, denunciando un'ischemia, può essere approntata una deviazione (shunt)…Quando si usa questo criterio, una deviazione è necessaria solo nel 10 per cento dei pazienti. Se un monitoraggio EEGrafico non è disponibile, si può ricorrere alla deviazione in ogni paziente……Quando eseguito da un chirurgo competente, i rischi operatori di questo procedimento sono bassi. In pazienti adeguatamente selezionati, un'endoarteriectomia riduce la probabilità di un colpo apoplettico, ma il parametro principale per una prognosi di vita è rappresentato dalla presenza e dalla gravità di altre vasculopatie”.
Del resto ad indiretta conferma della routinarietà di una procedura certamente specialistica ma non gravata da speciale difficoltà tecnica né da un'alta frequenza di complicanze imprevedibili , non sembra superfluo ricordare come la procedura chirurgica
TEA oltre ad essere assolutamente indicata in caso di stenosi carotidea monolaterale >
70% o bilaterale maggiore del 50% o in soggetti con TIA ricorrenti dovuti ad ostruzioni carotidee anche di livello inferiore, sia a bassissimo rischio di complicanze maggiori al punto tale che, dal 2018, la comunità medica internazionale si sta domandando se estendere il suo utilizzo anche a pazienti asintomatici.3 Ancora, all'atto della dimissione Per_ dalla I Clinica Neurologica della S.U.N., lo veniva trasferito presso il Polo
Riabilitativo della “Carlo Gnocchi” di Sant'Angelo dei Lombardi laddove CP_14
sarebbe rimasto degente per alcuni mesi per poi essere ricoverato, dopo breve permanenza presso il proprio domicilio, nella Casa di Cura “Villa Angela” di Napoli laddove, purtroppo, avveniva l'exitus in data 03.09.2011.”.
Sulla base di queste premesse i CC.TT.UU concludevano la propria relazione osservando che “In conclusione, tutto quanto sopra premesso e considerato, potrà ritenersi certamente comprovata la diretta connessione causale tra la procedura chirurgica di
T.E.A. carotidea eseguita presso il Reparto di Chirurgia Vascolare dell' di Controparte_9
Per_ Napoli e l'evento ischemico cerebrale da cui lo fu colpito nell'immediato periodo perioperatorio….” .
Inoltre, i CCTTUU in merito alle cause del decesso affermavano che “Del resto, a ben vedere, la gravità dell'evento ischemico cerebrale post-chirurgico verificatosi era facilmente prognosticabile, atteso che nella fattispecie all'ictus ischemico fu attribuito un punteggio NIHSS di 16. Si ricorda che la The National Institute of Health Stroke Scale ovvero la scala del National Institute of Healh (NIH) per l'Ictus si è dimostrata eccellente nel predire gli esiti dei pazienti colpiti da ictus laddove un punteggio alla baseline maggiore di 16 indica una forte probabilità di morte del paziente, mentre un punteggio
NIHSS inferiore a 6 indica una forte probabilità di un buon recupero. Pertanto, su questo Per_ ultimo quesito, ovvero la causa di morte dello , non vi è dubbio alcuno che essa sia in rapporto concausale con il grave ictus ischemico manifestatosi quale conseguenza dell'intervento di T.E.A. A conferma dell'affermazione di cui sopra basterà ricordare che, nelle fasi successive al grave ictus ischemico, le condizioni neurologiche persistevano gravi e tra loro pressochè sovrapponibili come pure il quadro clinico generale si mostrava sempre sostanzialmente stabile nella sua gravità determinando una condizione di NON autosufficienza con allettamento culminato in uno stato cachettico con definitiva sindrome da insufficienza multi-organo. Del resto, tutto ciò lo si può evincere molto chiaramente dall'analisi della sequenza delle cause di decesso così come riportate nell'attestazione causa di decesso Prot. N. 192/11 del 16.01.2012 (ictus ischemico-
>sindrome da allettamento->stato cachettico) ovviamente, gioco-forza, ricavate dalla
Scheda ISTAT e/o dal certificato di constatazione del decesso”, aggiungendo che “In conclusione ed in estrema sintesi, tutto quanto sopra premesso e considerato dopo attento e ponderato studio della documentazione presente agli atti in uno con la consultazione di accreditata bibliografia specialistica, potrà concludersi affermando Per_ come appaia inconfutabilmente documentato che lo - a causa dell'ictus ischemico con i gravi esiti neuro-cognitivo-motori ad esso connessi (determinanti, sin dall'inizio, un danno biologico stabilizzato nella sua gravità e complessivamente valutabile nella misura del 100%) abbia sviluppato una sindrome da allettamento responsabile, in uno con il quadro pluripatologico di base, di quello stato cachettico con insufficienza multi- organo terminale che fu la causa di morte del paziente stesso”.
Nel supplemento alla relazione di consulenza tecnica medico legale i CCTTUU precisavano, inoltre, che “Chi scrive, dunque, ha dovuto medico-legalmente considerare una cartella clinica (cfr. C.C. N. 78 dell' assolutamente inidonea poiché - CP_9
per lunghi tratti - poco o per nulla compilata, assai incompleta e lacunosa nella descrizione della metodica anestesiologica adoperata e del necessario monitoraggio anestesiologico perioperatorio (basti pensare che la sezione dedicata alla descrizione dell' è tutta interamente lasciata in bianco: cfr. Allegato A) rilevandosi CP_16
ulteriori e gravi omissioni laddove, ad es., viene ad essere riportato esclusivamente l'ORARIO di ARRIVO al BLOCCO OPERATORIO (9:10 del 28.04.2011) ma non l'ORARIO di
USCITA dal BLOCCO OPERATORIO, purtroppo lasciato colpevolmente IN BIANCO, cosicchè - al di là ed in aggiunta alla grave mancanza della descrizione del monitoraggio clinico-chirurgico ed anestesiologico intra e perioperatorio - viene ad evidenziarsi, ancor più grave, la totale assenza di qualsivoglia indicazione sulle condizioni cliniche del paziente tra le ore 11:30 (data riportata di fine intervento) e le ore 13:15 allorquando, senza conoscerne i motivi ma solo potendoli intuire, il paziente giungeva nel reparto di
RIANIMAZIONE proveniente dalla SALA OPERATORIA (cfr. Allegato B laddove si legge testualmente: “28.04.'11…ore 13,15. Il paziente proviene dalla sala operatoria dopo intervento di endoarterectomia sinistra. Al risveglio ha presentato emiplegia destra. E' sonnolento, risvegliabile, non collaborante…”).
Su queste basi, e con queste premesse, si era giunti alle considerazioni medico-legali di cui alla nostra relazione, proprio con la corretta applicazione di quel metodo medico- legale che caratterizza la disciplina forense;
tuttavia, in merito a quanto sopra, ed allo scopo di aggiungere qualche ulteriore esplicito elemento clinico e medico-legale a supporto delle conclusioni cui si era già precedentemente pervenuti (anche in risposta ai rilievi mossici dagli ill.mi colleghi), è certamente possibile affermare che, al contrario di quanto sostenuto dai CC.TT.PP. Dott.ssa e Prof. , non c'è Persona_7 Persona_8
assolutamente certezza che l'Anestesia fu GENERALE o TOTALE piuttosto che Per_9
(anche perché quel geroglifico cui fanno riferimento i CC.TT.PP. potrebbe leggersi tanto come Anestesia T O T A L E che come Anestesia L O C A L E: cfr. Allegato C).
Peraltro, dovendosi sottolineare quanto sopra, ovvero la totale inadeguatezza ed incompletezza della Cartella Clinica, mal o per nulla compilata, non potrà non evidenziarsi quanto riportato nella C.C. della Terapia Intensiva (ore 13:15) ovvero “Il paziente proviene dalla sala operatoria dopo intervento di endoarterectomia sinistra. Al risveglio ha presentato emiplegia destra. E' sonnolento, risvegliabile, non collaborante…” non potendo, quindi, non porci questa domanda: Se l'intervento fu condotto in anestesia loco-regionale (cosa che, ad onor del vero, non risulta esplicitamente in nessuna sezione della C.C.) come mai al risveglio ha presentato emiplegia destra? Detto, quindi, che la realtà clinica degli atti, così come rilevabile dall'analisi dell'incompleta e mal compilata cartella clinica, ci riferisce di un'anestesista che accoglie il p. in terapia intensiva annotando sul diario che il p. al risveglio presenta deficit motorio all'emilato dx., non possiamo non domandarci come faccia a risvegliarsi un p. mai ufficialmente addormentato (potrebbe, a questo punto, anche ipotizzarsi che possa essere intervenuta l'esigenza di praticare al p. una profonda sedazione che, in assenza di presidi di neurosorveglianza, ha impedito di far rilevare la sofferenza cerebrale intervenuta ed esitata in trombosi massiva della ICA di sn.).
In sostanza, relativamente all'ipotizzato intervento eseguito in anestesia locale?!?!, è certamente possibile sottolineare come manchi una corretta descrizione della metodica anestesiologica adoperata (anestesia locale non significa tecnicamente nulla poiché potrebbe anche consistere nello spruzzare dell'etere sulla cute) anche perché normalmente essa viene correttamente descritta come anestesia loco-regionale con blocco cervico-brachiale laddove, viceversa, nel nostro caso, la cartella anestesiologica risulta sostanzialmente illeggibile (cfr. Allegato C).
Ma v'è di più: manca completamente la doverosa descrizione delle condizioni neurologiche del p. nel corso dell'intervento chirurgico anche perché, pur a voler forzatamente ammettere che si trattò di anestesia loco-regionale, non potrà non sottolinearsi che detta metodica viene effettuata allo scopo di tenere costantemente sotto controllo il p. monitorandolo attentamente proprio per evidenziare precocemente l'eventuale insorgenza di sintomatologia/obiettività neurologica patognomonica di sofferenza cerebrale (così da provvedere tempestivamente ed adeguatamente) e ciò sin dal momento del clampaggio e per tutta la durata dell'intervento e fino all'orario di uscita dal blocco operatorio (orario che, come detto, ignoriamo!! pur apparendoci inusuale ed inspiegabile il perché un paziente, sottoposto ad anestesia loco-regionale e senza sintomatologia neurologica, venga inviato dalla sala operatoria direttamente in terapia intensiva!?!?).
Per tutto quanto sopra è certamente possibile affermare, secondo la logica civilistica del più probabile che non, che l'episodio ictale sia avvenuto nel periodo perioperatorio”.
All'udienza del 23.09.2024 i CCTTUU, Dott. nonché il Dott. Persona_5 [...]
chiamati a chiarimenti, riportandosi alla consulenza depositata ed al Persona_6
supplemento di perizia dichiaravano che “è indiscutibile che nel caso di specie era doverosa una neuro-sorveglianza che dallo studio degli atti non è stata adeguatamente condotta. Alla luce delle precisazioni i consulenti ritengono che non ci siano elementi nuovi per modificare le conclusioni rassegnate. Il Dott. sottolinea ancora Persona_6 una volta che dall'esame degli atti prodotti non vi era indicato che il paziente al clampaggio della carotide non ha presentato deficit neurologici. I consulenti precisano che anche dalle annotazioni presenti nella cartella anestesiologica e rianimazione, nella pagina esibita dalla parte convenuta ai consulenti presenti non si evince la sorveglianza neuro chirurgica, nonché sottolineano che dall'esame preoperatorio si evince che il paziente in esame non presentava particolari complicanze. Anche dalla visita anestesiologica preoperatoria si evincono quelle patologie evidenziate nella consulenza che risultano in assoluto compenso funzionale”.
Gli istanti hanno, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta. In particolare, il sig. è stato ricoverato presso l' Persona_1 [...]
ed Controparte_3
è deceduto in Napoli il 03.09.2011.
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale.
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza.
Va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
L'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n.
14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la Suprema Corte è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269).
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. 30997).
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale.
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare.
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo
Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
A tale impostazione si adattano le Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, a cura dell'Osservatorio Giustizia Civile, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari nell'importo di € 323.000,00 (Euro Trecentoventitremila/00 ) per la signora Parte_1
(moglie del defunto e convivente) e per le medesime ragioni € 160,00,00
[...]
(Euro Centosessantamila/00) per il sig. (figlio del defunto); € 160,00,00 Parte_2 (Euro Centosessantamila/00) per il sig. (figlio del defunto); € CP_1
200.000,00 (Euro Duecentomila /00) per il sig. (figlio del defunto e CP_2
convivente), somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso del sig. avvenuto in Napoli il 03.09.2011. Persona_1
Spetta infine agli attori a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, essendo la morte di avvenuto dopo un apprezzabile Persona_1
lasso di tempo ed essendovi la dimostrazione ,sulla scorta di quanto affermato nella consulenza tecnica, dove emergeva che l'errato trattamento ”…. provocò un danno biologico sin dall'inizio stabilizzato nella sua gravità poiché caratterizzato da afasia globale, emiparesi grave/emiplegia destra (nello specifico emiplegia arto superiore dx. ed emiparesi grave arto inferiore dx.) nonché emianopsia laterale omonima destra certamente valutabili, nel loro complesso, con una percentuale del 100% (cento per cento) attesa la gravità del quadro menomativo comportante una condizione di NON autosufficienza con conseguente allettamento”. che vale a configurare un periodo di
Invalidita Temporanea Totale (ITT) di 190 giorni. La morte è sopraggiunta dopo un decorso ingravescente di malattia non tale da annullare (se non negli ultimi giorni di vita) lo stato di coscienza del paziente;
va ammesso, dunque, un danno catastrofale, per lo stato di sofferenza patito dal paziente nell'avvicinarsi del decesso, con lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine”, anche in via presuntiva, della prova della
“coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte” liquidato in €
30.000,00 (EuroTrentamila/00) da ripartirsi secondo le regole della successione legittima e così per un totale di danno iure hereditatis in favore di , Parte_1
, e Parte_2 CP_1 CP_2
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 260.000,00 ad € 520.000,00); pari ad €
3.544,00 per la fase di studio della controversia, € 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 6.164,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 22.457,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed
IVA e CP come per legge con attribuzione al difensore antistatario Avv. VITIELLO MARIA, stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite.
Le spese di C.T.U., liquidate in favore dei CC.TT.UU. Dott. e del Dott. Persona_5
con separato decreto nel corso del procedimento, si pongono in Persona_6
via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6786/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra , Parte_1
, , nella qualità di congiunti ed eredi Parte_2 CP_1 CP_2
legittimi del sig. e Persona_1 [...]
integrata con il Controparte_3
(già CP_4 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così
[...]
provvede:
• In accoglimento della domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
, nella qualità di congiunti ed eredi legittimi del sig. CP_1 CP_2
nei limiti dì cui in parte motiva, dichiara la responsabilità della Persona_1
Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione
[...]
dell'evento dannoso di cui è causa;
• Condanna per l'effetto, l' Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al
[...]
pagamento, di € 323.000,00 (Euro Trecentoventitremila/00 ) per la signora Parte_1
(moglie del defunto e convivente) e per le medesime ragioni € 160,00,00
[...]
(Euro Centosessantamila/00) per il sig. (figlio del defunto); € 160,00,00 Parte_2
(Euro Centosessantamila/00) per il sig. (figlio del defunto); € CP_1
200.000,00 (Euro Duecentomila /00) per il sig. (figlio del defunto e CP_2
convivente), a titolo di danno iure proprio quale perdita del rapporto parentale e di €
30.000,00 (EuroTrentamila/00) da ripartirsi secondo le regole della successione legittima a titolo di danno iure hereditatis in favore di , Parte_1 [...]
e quali eredi , a seguito del decesso di Pt_2 CP_1 CP_2
deceduto in Napoli il 03.09.2011, oltre interessi al tasso previsto dal Persona_1
codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo devalutato, in base all'indice ISTAT
FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
• Condanna la convenuta Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al
[...]
pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'Avv. VITIELLO MARIA, in complessivi € 27.538,00, di cui € 22.457,00 per onorari, € 1.713,00 per esborsi ed €
3.368,55 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
• Pone definitivamente a carico della convenuta
[...]
n persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., Direttore Generale, al pagamento delle spese in favore dei CC.TT.UU. Dott.
e del Dott. come liquidate in corso del Persona_5 Persona_6
procedimento con separato decreto;
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Napoli, il 29.06.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.