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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2610/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2610 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Caputo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
e
(c.f e p.i. ), rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nazzareno Lanni.
- APPELLATA – nonchè
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ). Controparte_5 C.F._4
- APPELLATI – contumaci -
(p.iva ). Controparte_6 P.IVA_2
- APPELLATA – contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.3.2023, in tema di azione di riduzione di donazione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 9.7.2025 dalla difesa di Parte_1 pagina 1 di 8 e il 18.7.2025 dalla difesa della Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 CP_3 Controparte_5 [...]
, la (quale procuratrice della e la CP_4 Controparte_6 Parte_2 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il CP_1
10.3.2023, con cui è stato così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede: 1) dichiara la contumacia di 2) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_6 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre iva, cpa e rimb.forf.”. Controparte_1
****
Con tale sentenza è stata, in particolare, rigettata la domanda formulata dall'attrice, (convenendo Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, i germani e , la madre CP_3 Controparte_4 [...]
, nonché l quale creditrice procedente in una procedura esecutiva pendente CP_5 Controparte_6 dinanzi allo stesso Tribunale, avente ad oggetto i beni ricevuti in donazione da , ritenendo che la CP_3 donazione (per atto notarile del 25.6.2001), fatta dal padre, , e dalla madre, CP_7 Controparte_5
(in comunione dei beni), con cui erano stati donati ai tre figli, in conto di legittima (e per l'eccedenza sulla disponibile) una serie di beni immobili, fosse lesiva della propria quota di legittima.
In particolare aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare la violazione della quota di Parte_1 legittima dell'attrice determinata nella somma di € 24.672,00, oltre rivalutazione, interessi, nonche', previo rendiconto , i frutti derivanti dai beni a far data dall'atto di donazione al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che L'Ill.mo Tribunale riterrà, con specifica reintegrazione nella quota;
disporre la riduzione della donazione impugnata con dichiarazione di inefficacia della stessa donazione;
Contestualmente, per economia processuale, conseguenzialmente all'accoglimento della domanda di riduzione, disporre la restituzione dei beni oggetto della donazione alla massa e procedere alla reintegrazione della quota di legittima violata della Sig.ra con l'attribuzione dei beni alla stessa con compensazione in danaro Parte_1 dei rispettivi valori delle quote di competenza dei convenuti;
3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.”.
Non si erano costituiti in giudizio e nonché CP_3 Controparte_5 Controparte_4
l (dichiarati tutti contumaci). Controparte_6
Si era invece costituita la – con comparsa qualificata dal primo giudice come di intervento - Controparte_1 quale cessionaria del credito oggetto della procedura esecutiva predetta, eccependo la necessità di integrare il contraddittorio verso i creditori iscritti nella procedura esecutiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Benevento ha deciso (con la sentenza impugnata in questa sede) la controversia nei detti termini
(ossia rigettando la domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima proposta da ) Parte_1 rilevando che l'attrice non aveva prodotto, entro il secondo termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la donazione pagina 2 di 8 oggetto della lamentata lesione della quota di legittima e che, pertanto, in mancanza del titolo costituente il donatum, non potesse essere determinato con esattezza il valore della massa ereditaria, né fatto il calcolo della disponibile per verificare l'eventuale lesione della quota di riserva.
Ciò sebbene la donazione non fosse contestata dall'unica convenuta costituita, richiamando, al riguardo, quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (in base al quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova), non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.
****
ha censurato la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 2697 C.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento- avesse prodotto l'atto di donazione (asseritamente lesivo della sua quota di riserva) nel giudizio di primo grado, in allegato sia all'atto di citazione, che alla memoria depositata ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c..
2) ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI NORME SOSTANZIALI (ART. 2697 C.C.) VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ONERE DELLA PROVA.
TRAVISAMENTO ED OMESSO ESAME E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E CONSEGUENTE
VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di prime cure non avesse motivato la mancata Parte_1 ammissione sia dei “mezzi istruttori documentali” da lei richiesti con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co.VI, n.2, c.p.c., che della CTU.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento I Sezione Civile, in Composizione Collegiale,
Presidente Giudice Dott. Rocco Abbondandolo, Giudice Relatore Dott. Leonardo Papaleo R.A.G.C. n. 2472/2021, pubblicata il 10/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano 1) Accertare la violazione della quota di legittima dell'attrice determinata nella somma di € 24.672,00, oltre rivalutazione, interessi, nonche', previo rendiconto, i frutti derivanti dai beni a far data dall'atto di donazione al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che L'Ill.mo Tribunale riterrà, con specifica reintegrazione nella quota;
disporre la riduzione della donazione impugnata con
pagina 3 di 8 dichiarazione di inefficacia della stessa donazione;
2) Contestualmente, per economia processuale, conseguenzialmente all'accoglimento della domanda di riduzione, disporre la restituzione dei beni oggetto della donazione alla massa e procedere alla reintegrazione della quota di legittima violata della Sig.ra con l'attribuzione dei beni alla stessa Parte_1 con compensazione in danaro dei rispettivi valori delle quote di competenza dei convenuti;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Iscritta la causa al n. 2610/2023 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.7.2023, unicamente la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1°)- rigettare integralmente l'avverso appello proposto da perché inammissibile, Parte_1 improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, confermando anche con diversa motivazione e per
l'infondatezza nel merito, la sentenza di primo grado che è giusta e conforme ai fatti ed al diritto. 2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di justa et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione. 3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.”
Non si sono costituiti, invece, in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti,
, e la ragion per cui sono stati CP_3 Controparte_8 Controparte_4 Controparte_6 dichiarati contumaci con ordinanza depositata in data 21.9.2023.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante ed è stata è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
24.9.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 22.7.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (il 16.10.2025 dalla difesa di rappresentata da e il 20.10.2025 dalla difesa di ), la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore depositata il 22.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, che non meriti Parte_1
pagina 4 di 8 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ciò valutando congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia da un punto di vista logico che giuridico.
*** Pt_ Va innanzitutto premesso che - come correttamente rilevato dal Tribunale di Benevento - EN non aveva depositato, nel primo grado di giudizio, né in allegato all'atto di citazione (ne avesse indicato, a pagina 16 di tale atto, la relativa produzione), nè entro il secondo termine di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. (ossia nel rispetto delle preclusioni istruttorie sancite dal codice di rito), l'atto di donazione asseritamente lesivo della sua quota di legittima.
In allegato all'atto di citazione aveva prodotto soltanto, infatti, al fine di dimostrare i propri assunti, una perizia stragiudiziale di stima dei beni immobili oggetto dell'atto di donazione, redatta dall'ing. . Persona_1
E, si ribadisce, neanche in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., in data
11.5.2022, aveva depositato l'atto di donazione per cui è causa (tanto è vero che aveva chiesto di disporne l'acquisizione e di ammettere una ctu al fine di accertare le quote in contestazione e la lesione della quota di legittima).
Ciò esaminando il fascicolo (interamente) telematico di ufficio di primo grado.
Va detto, invero, al riguardo, che nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 disp. att. c.p.c., segnatamente in tema di attestazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità telematica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che viene scongiurato il pericolo, cui era finalizzata la detta attestazione, che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/02/2024, n. 5420).
In altri termini, all'attualità, ed in termini di autoresponsabilità, solo il buon fine del procedimento di deposito attivato dalla parte determina per essi l'appartenenza al fascicolo informatico stesso (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., 11/10/2023, n. 28403).
In mancanza della rituale (ossia entro le preclusioni istruttorie) produzione, da parte dell'attrice, del suddetto atto di donazione, il Tribunale di Benevento ha, dunque, correttamente ritenuto, in mancanza del titolo costituente il donatum, che l'attrice non avesse sostanzialmente dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della domanda di riduzione proposta.
Ciò richiamando, del tutto correttamente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., in base al quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (riferimento valido solo per la posto che per i contumaci non operava proprio Controparte_1
pagina 5 di 8 il detto principio di non contestazione;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 02/01/2025, n. 25) possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone (come nel caso di specie) la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr., oltre a Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999 richiamata dal Tribunale di
Benevento, anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/05/2025, n. 12795; Sez. II, Ord., 25/02/2025, n. 4874; Sez. II, Ord.,
26/04/2023, n. 10941; Sez. II, 03/05/2019, n. 11732).
Né la produzione di tale atto di donazione avrebbe richiesto (in ciò rivelandosi infondato anche il secondo motivo di gravame) un eventuale provvedimento di ammissione da parte del giudicante (ragion per cui era inammissibile l'istanza dell'attrice, formulata con la suddetta memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., di acquisizione di tale atto).
Le produzioni documentali (c.d. prove “precostituite”) non sono soggette, infatti - diversamente da quanto accade per le c.d. prove costituende - ad un preventivo giudizio di rilevanza e ammissibilità da parte del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/08/2023, n. 24424).
Ne discende, dunque, anche sulla scorta di quanto detto sino ad ora, l'inutilizzabilità, per il divieto dei nova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., di tale atto di donazione depositato soltanto in questo secondo grado di giudizio (trattandosi, evidentemente, della produzione, nel giudizio di appello, di un documento che la parte attrice avrebbe potuto produrre ritualmente in primo grado).
Alla luce di quanto detto sino ad ora circa la mancanza di prova (documentale) dell'esistenza del diritto fatto valere da , non può essere disposta neanche la ctu chiesta da quest'ultima (sin dal primo grado, Parte_1 istanza poi reiterata in questa sede).
Occorre, sul punto, evidenziare, infatti, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di pagina 6 di 8 specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata (costituita) vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
***
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2610/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 10.3.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1 rappresentante legale p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE US IN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2610 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Caputo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
e
(c.f e p.i. ), rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nazzareno Lanni.
- APPELLATA – nonchè
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ). Controparte_5 C.F._4
- APPELLATI – contumaci -
(p.iva ). Controparte_6 P.IVA_2
- APPELLATA – contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 10.3.2023, in tema di azione di riduzione di donazione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 9.7.2025 dalla difesa di Parte_1 pagina 1 di 8 e il 18.7.2025 dalla difesa della Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 CP_3 Controparte_5 [...]
, la (quale procuratrice della e la CP_4 Controparte_6 Parte_2 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il CP_1
10.3.2023, con cui è stato così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede: 1) dichiara la contumacia di 2) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_6 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre iva, cpa e rimb.forf.”. Controparte_1
****
Con tale sentenza è stata, in particolare, rigettata la domanda formulata dall'attrice, (convenendo Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, i germani e , la madre CP_3 Controparte_4 [...]
, nonché l quale creditrice procedente in una procedura esecutiva pendente CP_5 Controparte_6 dinanzi allo stesso Tribunale, avente ad oggetto i beni ricevuti in donazione da , ritenendo che la CP_3 donazione (per atto notarile del 25.6.2001), fatta dal padre, , e dalla madre, CP_7 Controparte_5
(in comunione dei beni), con cui erano stati donati ai tre figli, in conto di legittima (e per l'eccedenza sulla disponibile) una serie di beni immobili, fosse lesiva della propria quota di legittima.
In particolare aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare la violazione della quota di Parte_1 legittima dell'attrice determinata nella somma di € 24.672,00, oltre rivalutazione, interessi, nonche', previo rendiconto , i frutti derivanti dai beni a far data dall'atto di donazione al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che L'Ill.mo Tribunale riterrà, con specifica reintegrazione nella quota;
disporre la riduzione della donazione impugnata con dichiarazione di inefficacia della stessa donazione;
Contestualmente, per economia processuale, conseguenzialmente all'accoglimento della domanda di riduzione, disporre la restituzione dei beni oggetto della donazione alla massa e procedere alla reintegrazione della quota di legittima violata della Sig.ra con l'attribuzione dei beni alla stessa con compensazione in danaro Parte_1 dei rispettivi valori delle quote di competenza dei convenuti;
3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.”.
Non si erano costituiti in giudizio e nonché CP_3 Controparte_5 Controparte_4
l (dichiarati tutti contumaci). Controparte_6
Si era invece costituita la – con comparsa qualificata dal primo giudice come di intervento - Controparte_1 quale cessionaria del credito oggetto della procedura esecutiva predetta, eccependo la necessità di integrare il contraddittorio verso i creditori iscritti nella procedura esecutiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Benevento ha deciso (con la sentenza impugnata in questa sede) la controversia nei detti termini
(ossia rigettando la domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima proposta da ) Parte_1 rilevando che l'attrice non aveva prodotto, entro il secondo termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la donazione pagina 2 di 8 oggetto della lamentata lesione della quota di legittima e che, pertanto, in mancanza del titolo costituente il donatum, non potesse essere determinato con esattezza il valore della massa ereditaria, né fatto il calcolo della disponibile per verificare l'eventuale lesione della quota di riserva.
Ciò sebbene la donazione non fosse contestata dall'unica convenuta costituita, richiamando, al riguardo, quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (in base al quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova), non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.
****
ha censurato la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 2697 C.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento- avesse prodotto l'atto di donazione (asseritamente lesivo della sua quota di riserva) nel giudizio di primo grado, in allegato sia all'atto di citazione, che alla memoria depositata ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c..
2) ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI NORME SOSTANZIALI (ART. 2697 C.C.) VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ONERE DELLA PROVA.
TRAVISAMENTO ED OMESSO ESAME E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E CONSEGUENTE
VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di prime cure non avesse motivato la mancata Parte_1 ammissione sia dei “mezzi istruttori documentali” da lei richiesti con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co.VI, n.2, c.p.c., che della CTU.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento I Sezione Civile, in Composizione Collegiale,
Presidente Giudice Dott. Rocco Abbondandolo, Giudice Relatore Dott. Leonardo Papaleo R.A.G.C. n. 2472/2021, pubblicata il 10/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano 1) Accertare la violazione della quota di legittima dell'attrice determinata nella somma di € 24.672,00, oltre rivalutazione, interessi, nonche', previo rendiconto, i frutti derivanti dai beni a far data dall'atto di donazione al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che L'Ill.mo Tribunale riterrà, con specifica reintegrazione nella quota;
disporre la riduzione della donazione impugnata con
pagina 3 di 8 dichiarazione di inefficacia della stessa donazione;
2) Contestualmente, per economia processuale, conseguenzialmente all'accoglimento della domanda di riduzione, disporre la restituzione dei beni oggetto della donazione alla massa e procedere alla reintegrazione della quota di legittima violata della Sig.ra con l'attribuzione dei beni alla stessa Parte_1 con compensazione in danaro dei rispettivi valori delle quote di competenza dei convenuti;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Iscritta la causa al n. 2610/2023 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.7.2023, unicamente la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1°)- rigettare integralmente l'avverso appello proposto da perché inammissibile, Parte_1 improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, confermando anche con diversa motivazione e per
l'infondatezza nel merito, la sentenza di primo grado che è giusta e conforme ai fatti ed al diritto. 2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di justa et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione. 3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.”
Non si sono costituiti, invece, in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti,
, e la ragion per cui sono stati CP_3 Controparte_8 Controparte_4 Controparte_6 dichiarati contumaci con ordinanza depositata in data 21.9.2023.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante ed è stata è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
24.9.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 22.7.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (il 16.10.2025 dalla difesa di rappresentata da e il 20.10.2025 dalla difesa di ), la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore depositata il 22.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, che non meriti Parte_1
pagina 4 di 8 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ciò valutando congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia da un punto di vista logico che giuridico.
*** Pt_ Va innanzitutto premesso che - come correttamente rilevato dal Tribunale di Benevento - EN non aveva depositato, nel primo grado di giudizio, né in allegato all'atto di citazione (ne avesse indicato, a pagina 16 di tale atto, la relativa produzione), nè entro il secondo termine di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. (ossia nel rispetto delle preclusioni istruttorie sancite dal codice di rito), l'atto di donazione asseritamente lesivo della sua quota di legittima.
In allegato all'atto di citazione aveva prodotto soltanto, infatti, al fine di dimostrare i propri assunti, una perizia stragiudiziale di stima dei beni immobili oggetto dell'atto di donazione, redatta dall'ing. . Persona_1
E, si ribadisce, neanche in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., in data
11.5.2022, aveva depositato l'atto di donazione per cui è causa (tanto è vero che aveva chiesto di disporne l'acquisizione e di ammettere una ctu al fine di accertare le quote in contestazione e la lesione della quota di legittima).
Ciò esaminando il fascicolo (interamente) telematico di ufficio di primo grado.
Va detto, invero, al riguardo, che nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 disp. att. c.p.c., segnatamente in tema di attestazione da parte del cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità telematica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che viene scongiurato il pericolo, cui era finalizzata la detta attestazione, che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/02/2024, n. 5420).
In altri termini, all'attualità, ed in termini di autoresponsabilità, solo il buon fine del procedimento di deposito attivato dalla parte determina per essi l'appartenenza al fascicolo informatico stesso (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., 11/10/2023, n. 28403).
In mancanza della rituale (ossia entro le preclusioni istruttorie) produzione, da parte dell'attrice, del suddetto atto di donazione, il Tribunale di Benevento ha, dunque, correttamente ritenuto, in mancanza del titolo costituente il donatum, che l'attrice non avesse sostanzialmente dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della domanda di riduzione proposta.
Ciò richiamando, del tutto correttamente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., in base al quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (riferimento valido solo per la posto che per i contumaci non operava proprio Controparte_1
pagina 5 di 8 il detto principio di non contestazione;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 02/01/2025, n. 25) possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone (come nel caso di specie) la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr., oltre a Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999 richiamata dal Tribunale di
Benevento, anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/05/2025, n. 12795; Sez. II, Ord., 25/02/2025, n. 4874; Sez. II, Ord.,
26/04/2023, n. 10941; Sez. II, 03/05/2019, n. 11732).
Né la produzione di tale atto di donazione avrebbe richiesto (in ciò rivelandosi infondato anche il secondo motivo di gravame) un eventuale provvedimento di ammissione da parte del giudicante (ragion per cui era inammissibile l'istanza dell'attrice, formulata con la suddetta memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., di acquisizione di tale atto).
Le produzioni documentali (c.d. prove “precostituite”) non sono soggette, infatti - diversamente da quanto accade per le c.d. prove costituende - ad un preventivo giudizio di rilevanza e ammissibilità da parte del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/08/2023, n. 24424).
Ne discende, dunque, anche sulla scorta di quanto detto sino ad ora, l'inutilizzabilità, per il divieto dei nova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., di tale atto di donazione depositato soltanto in questo secondo grado di giudizio (trattandosi, evidentemente, della produzione, nel giudizio di appello, di un documento che la parte attrice avrebbe potuto produrre ritualmente in primo grado).
Alla luce di quanto detto sino ad ora circa la mancanza di prova (documentale) dell'esistenza del diritto fatto valere da , non può essere disposta neanche la ctu chiesta da quest'ultima (sin dal primo grado, Parte_1 istanza poi reiterata in questa sede).
Occorre, sul punto, evidenziare, infatti, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di pagina 6 di 8 specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata (costituita) vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
***
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2610/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 10.3.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1 rappresentante legale p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE US IN
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