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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
R.G.N. 11068 /2023
Udienza del 11.2.2025
Innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice l'avv. MIOTTO
GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Antonella Cerasia la quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive autorizzate discutendo la causa in conformità, chiedendone l'accoglimento con distrazione delle spese;
per la parte convenuta l'avv. AGOSTINO DOMINELLA, oggi sostituito dall'avv. Sofia Laezza, la quale si riporta alle difese ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, precisando le conclusioni come in atti rassegnate e discutendo la causa in conformità
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona del GOP Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 11068 del R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA Parte_ (incorporante la già Parte_1 Parte_2 [...]
, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_1 dall'avv. Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo
Garau in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in atti;
ATTRICE E
C.F. in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella
Agostino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle rispettive difese in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
incorporante la già Parte_1 Parte_2 Controparte_2
Parte_ (di seguito ha citato in giudizio Parte_3
[...] di seguito ) chiedendone, previo accertamento della responsabilità Controparte_1 CP_1 di quest'ultima ex art. 43 della c.d. “legge assegni” per l'indebito pagamento di n. 3 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari, la condanna al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 8.228,87, di cui € 6.850,00 quale somma degli importi dei predetti titoli ed € 1.378,87 per le spese di assistenza stragiudiziale, oltre interessi e spese. Parte_ A sostegno della domanda, educeva di avere ordinato al proprio Istituto di credito,
Banca Carige S.P.A., di emettere, a titolo di indennizzo per danni da circolazione stradale, alcuni assegni non trasferibili che, pur essendo stati spediti ai legittimi beneficiari, erano stati incassati presso da soggetti non autorizzati e, precisamente: CP_1
1) assegno n. 315432279-06 per l'importo di € 1.050,00, emesso il 13.12.2017 a favore di
, ma incassato da tale;
Persona_1 Persona_2
2) assegno n. 315437474-01 per l'importo di € 1.400,00, emesso il 24.1.2018 a favore di
, ma incassato da tale;
Persona_3 Persona_4
3) assegno n. 315436934-07 per l'importo di € 4.400,00, emesso il 17.1.2018 a favore di
, ma anch'esso incassato da tale . Persona_5 Persona_4
Parte_ ffermava che la responsabilità di derivava dalla condotta negligente da questa CP_1 adottata quale banca negoziatrice di titoli per cui è causa, da valutarsi secondo i parametri della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., attesa l'evidente contraffazione degli assegni in parola e la mancata adozione di idonee cautele nell'identificazione dei relativi portatori, incluse quelle prescritte dalla Circolare ABI
LG/003005 del 7.5.2021.
Concludeva, infine, deducendo il proprio diritto alla ripetizione delle somme che era stata costretta a versare nuovamente in favore dei legittimi beneficiari. Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando la propria CP_1
Parte_ responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento della corresponsabilità di stante l'invio degli assegni a mezzo posta semplice. Parte_ Rigettata la richiesta di esibizione formulata da la causa, ritenuta sufficientemente istruita in via documentale, veniva rinviata all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
********
La domanda è fondata e va accolta.
Il thema decidendum è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari non trasferibili n. ri 315432279-06, 315437474-01 e Parte 315436934-07, emessi da Banca Carige su richiesta di per complessivi € 6.850,00 e pagati agli apparenti beneficiari, e . Persona_2 Persona_4
In merito alla natura della responsabilità – oggettiva, aquiliana, contrattuale, - il contrasto giurisprudenziale, lungo e risalente nel tempo, che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento della S.C. a Sezioni Unite che ha stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale e che: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018).
La diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo va, poi, ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176
c.c., 1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.
L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi
(ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero “allarmare” il banchiere, rientrano, a detta della S.C. la mancata qualità di cliente del portatore del titolo, l'incasso dell'assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all'incasso con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall'assegno. (Cass. Sez. VI
n.13152/2021).
Nel caso di specie, manca in atti prova piena che ha diligentemente operato nella CP_1 circostanza pacificamente fraudolenta.
Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, tanto Per_2
quanto erano correntisti di ma la , residente a [...]
[...] Persona_4 CP_1 Per_2
Marcellino, in provincia di Caserta, aveva aperto il conto solo tre giorni prima (11.12.2017) della data in cui ha presentato all'incasso l'assegno (14.12.2017)presso altro Ufficio Postale
e precisamente l'Ufficio Postale di Striano (NA); inoltre, sebbene sia presente in atti tanto un documento di identità perfettamente leggibile quanto il tesserino sanitario della stessa, la semplice fotocopia della Carta di identità in atti presenta sul timbro un indizio ictu oculi di falsità, ossia la mancanza del timbro a secco richiesto dalla normativa di riferimento (R.D.
N. 635/1940, art. 289 comma 5), sostituito da un timbro ad inchiostro, peraltro sbiadito.
Quanto al , residente a [...], sebbene l'apertura del conto di quest'ultimo risale Per_4 al 13.4.2017 e l'incasso a diversi mesi dopo, ossia il 29.1.2018 ed il 5.2.2018, gli assegni sono stati presentati all'incasso presso un diverso ufficio Postale e precisamente l'Ufficio Postale di Casoria (NA) e manca in atti copia di qualsiasi documento di riconoscimento, comportamento che non consente a questo giudice nessuna valutazione sull'avvenuta adozione, da parte del banchiere, delle cautele necessarie nella fase di riconoscimento del prenditore del titolo.
non ha dimostrato, quindi, di aver adottato le cautele necessarie nell'identificazione CP_1 dei prenditori del titolo, circostanza che avrebbe consentito di mandarla esente da responsabilità nei fatti fraudolenti.
Non ha neppure depositato gli originali degli assegni contesi, né altro documento utile al fine di valutare la dovuta diligenza nei fatti illeciti posti in essere dai soggetti in questione, ovvero non ha provato, nello specifico, di aver eseguito il pagamento a soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei non imputabile.
Per contro, parte attrice, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (cfr. Cass., S.S.U.U. n.
13533/2001) ha fornito idonei elementi di prova circa il diritto di credito vantato nei confronti di parte convenuta e, in particolare, ha allegato l'inadempimento altrui e quindi, il lamentato danno conseguenza subito in ragione dell'avvenuta duplicazione del pagamento degli assegni.( cfr. doc 14 e 21 fascicolo attoreo)
Resta da esaminare la possibilità di riconoscere un concorso di colpa nei fatti a carico della
Compagnia assicurativa.
In merito va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.
Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli Ermellini e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato
(in questo senso C. App. di Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21).
Nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso.
Il concorso di colpa in caso di mancato ricorso alla spedizione a mezzo raccomandata o assicurata si fonderebbe non sul fatto che questa sia intrinsecamente più sicura, ma sul fatto che offre la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché sulla previsione che quest'ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta;
elementi questi che, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentirebbero però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni;
mentre invece l'utilizzazione della posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo in ordine alla fase della trasmissione, della quale il mittente non è in grado di conoscere né il percorso né lo stato di avanzamento, essendosi privato della possibilità di verificarne l'esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione. La possibilità di seguire il corso della spedizione si risolverebbe così, a ben vedere, nell'imposizione a carico del mittente di un onere aggiuntivo a quello di optare per la posta raccomandata o assicurata, quello di monitorare costantemente le informazioni che comunica sul suo sito, a mano CP_1
a mano che la spedizione medesima procede. Ma in realtà il mittente, nel caso di posta raccomandata o assicurata, ha semplicemente la possibilità - collegandosi costantemente al sito di - di "seguire" le annotazioni che questa inserisce, senza peraltro alcuno specifico CP_1 obbligo di tempestività; questo monitoraggio, ovviamente, non influisce affatto sulla consegna o sulla non consegna;
è ugualmente ovvio che se il plico è smarrito o sottratto, la spedizione semplicemente non procede, ed il mittente potrebbe soltanto, decorso un tempo rimesso al suo apprezzamento e non agevolmente quantificabile, chiedere chiarimenti a la quale dovrebbe avviare un'indagine interna per appurare l'accaduto (essendo lo CP_1 smarrimento e la sottrazione per definizione eventi anomali sottratti alla ordinaria rilevazione dei dati del processo di spedizione). Si deve concludere che non solo la spedizione per posta ordinaria e quella per posta raccomandata o assicurata seguono gli stessi canali e sono ugualmente soggette al pericolo di sottrazione o smarrimento (che evidentemente è ben più rilevante nel corso del tragitto di quanto non sia dopo l'immissione in cassetta), ma che il controllo sull'andamento della spedizione nella generalità dei casi non può essere di alcuna utilità pratica, dovendosi presumere che il titolo una volta sottratto sia presentato all'incasso in tempi brevi (per questi rilievi v. la sentenza del tribunale di Milano n. 56648/17 del 27.11.20).
Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Parte_ Tanto basta per accogliere la domanda proposta da Parte_
va condannata anche al rimborso in favore di delle spese sostenute e CP_1 documentate per la procedura di mediazione obbligatoria, pari € 40,00 oltre IVA (Cfr. doc Parte_ n.35 di parte attrice), trattandosi di spese necessarie per la difesa che on avrebbe dovuto sostenere se avesse pagato bonariamente o in sede di mediazione. CP_1
Sulla somma capitale di € 6.850,00 relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio, mentre nessuna prova è stata fornita circa il maggior danno richiesto ex art.1224, comma 2, c.c., per cui la relativa domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri minimi e per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...]
, già , così provvede: Parte_1 Parte_3
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto Parte_1
- CONDANNA al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 6.850,00, quale totale complessivo degli assegni
[...] oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di mediazione, nella misura di € 48,80, da distrarsi in favore del procuratore
[...] antistatario avv. Giampaolo Miotto;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.
Giampaolo Miotto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 11.2.2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 17.17
Il GOP
Paola Giardina
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
R.G.N. 11068 /2023
Udienza del 11.2.2025
Innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice l'avv. MIOTTO
GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Antonella Cerasia la quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive autorizzate discutendo la causa in conformità, chiedendone l'accoglimento con distrazione delle spese;
per la parte convenuta l'avv. AGOSTINO DOMINELLA, oggi sostituito dall'avv. Sofia Laezza, la quale si riporta alle difese ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, precisando le conclusioni come in atti rassegnate e discutendo la causa in conformità
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona del GOP Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 11068 del R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA Parte_ (incorporante la già Parte_1 Parte_2 [...]
, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_1 dall'avv. Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo
Garau in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in atti;
ATTRICE E
C.F. in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella
Agostino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTA
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle rispettive difese in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
incorporante la già Parte_1 Parte_2 Controparte_2
Parte_ (di seguito ha citato in giudizio Parte_3
[...] di seguito ) chiedendone, previo accertamento della responsabilità Controparte_1 CP_1 di quest'ultima ex art. 43 della c.d. “legge assegni” per l'indebito pagamento di n. 3 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari, la condanna al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 8.228,87, di cui € 6.850,00 quale somma degli importi dei predetti titoli ed € 1.378,87 per le spese di assistenza stragiudiziale, oltre interessi e spese. Parte_ A sostegno della domanda, educeva di avere ordinato al proprio Istituto di credito,
Banca Carige S.P.A., di emettere, a titolo di indennizzo per danni da circolazione stradale, alcuni assegni non trasferibili che, pur essendo stati spediti ai legittimi beneficiari, erano stati incassati presso da soggetti non autorizzati e, precisamente: CP_1
1) assegno n. 315432279-06 per l'importo di € 1.050,00, emesso il 13.12.2017 a favore di
, ma incassato da tale;
Persona_1 Persona_2
2) assegno n. 315437474-01 per l'importo di € 1.400,00, emesso il 24.1.2018 a favore di
, ma incassato da tale;
Persona_3 Persona_4
3) assegno n. 315436934-07 per l'importo di € 4.400,00, emesso il 17.1.2018 a favore di
, ma anch'esso incassato da tale . Persona_5 Persona_4
Parte_ ffermava che la responsabilità di derivava dalla condotta negligente da questa CP_1 adottata quale banca negoziatrice di titoli per cui è causa, da valutarsi secondo i parametri della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., attesa l'evidente contraffazione degli assegni in parola e la mancata adozione di idonee cautele nell'identificazione dei relativi portatori, incluse quelle prescritte dalla Circolare ABI
LG/003005 del 7.5.2021.
Concludeva, infine, deducendo il proprio diritto alla ripetizione delle somme che era stata costretta a versare nuovamente in favore dei legittimi beneficiari. Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando la propria CP_1
Parte_ responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento della corresponsabilità di stante l'invio degli assegni a mezzo posta semplice. Parte_ Rigettata la richiesta di esibizione formulata da la causa, ritenuta sufficientemente istruita in via documentale, veniva rinviata all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
********
La domanda è fondata e va accolta.
Il thema decidendum è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari non trasferibili n. ri 315432279-06, 315437474-01 e Parte 315436934-07, emessi da Banca Carige su richiesta di per complessivi € 6.850,00 e pagati agli apparenti beneficiari, e . Persona_2 Persona_4
In merito alla natura della responsabilità – oggettiva, aquiliana, contrattuale, - il contrasto giurisprudenziale, lungo e risalente nel tempo, che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento della S.C. a Sezioni Unite che ha stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale e che: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018).
La diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo va, poi, ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176
c.c., 1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.
L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi
(ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero “allarmare” il banchiere, rientrano, a detta della S.C. la mancata qualità di cliente del portatore del titolo, l'incasso dell'assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all'incasso con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall'assegno. (Cass. Sez. VI
n.13152/2021).
Nel caso di specie, manca in atti prova piena che ha diligentemente operato nella CP_1 circostanza pacificamente fraudolenta.
Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, tanto Per_2
quanto erano correntisti di ma la , residente a [...]
[...] Persona_4 CP_1 Per_2
Marcellino, in provincia di Caserta, aveva aperto il conto solo tre giorni prima (11.12.2017) della data in cui ha presentato all'incasso l'assegno (14.12.2017)presso altro Ufficio Postale
e precisamente l'Ufficio Postale di Striano (NA); inoltre, sebbene sia presente in atti tanto un documento di identità perfettamente leggibile quanto il tesserino sanitario della stessa, la semplice fotocopia della Carta di identità in atti presenta sul timbro un indizio ictu oculi di falsità, ossia la mancanza del timbro a secco richiesto dalla normativa di riferimento (R.D.
N. 635/1940, art. 289 comma 5), sostituito da un timbro ad inchiostro, peraltro sbiadito.
Quanto al , residente a [...], sebbene l'apertura del conto di quest'ultimo risale Per_4 al 13.4.2017 e l'incasso a diversi mesi dopo, ossia il 29.1.2018 ed il 5.2.2018, gli assegni sono stati presentati all'incasso presso un diverso ufficio Postale e precisamente l'Ufficio Postale di Casoria (NA) e manca in atti copia di qualsiasi documento di riconoscimento, comportamento che non consente a questo giudice nessuna valutazione sull'avvenuta adozione, da parte del banchiere, delle cautele necessarie nella fase di riconoscimento del prenditore del titolo.
non ha dimostrato, quindi, di aver adottato le cautele necessarie nell'identificazione CP_1 dei prenditori del titolo, circostanza che avrebbe consentito di mandarla esente da responsabilità nei fatti fraudolenti.
Non ha neppure depositato gli originali degli assegni contesi, né altro documento utile al fine di valutare la dovuta diligenza nei fatti illeciti posti in essere dai soggetti in questione, ovvero non ha provato, nello specifico, di aver eseguito il pagamento a soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei non imputabile.
Per contro, parte attrice, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (cfr. Cass., S.S.U.U. n.
13533/2001) ha fornito idonei elementi di prova circa il diritto di credito vantato nei confronti di parte convenuta e, in particolare, ha allegato l'inadempimento altrui e quindi, il lamentato danno conseguenza subito in ragione dell'avvenuta duplicazione del pagamento degli assegni.( cfr. doc 14 e 21 fascicolo attoreo)
Resta da esaminare la possibilità di riconoscere un concorso di colpa nei fatti a carico della
Compagnia assicurativa.
In merito va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.
Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli Ermellini e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato
(in questo senso C. App. di Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21).
Nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso.
Il concorso di colpa in caso di mancato ricorso alla spedizione a mezzo raccomandata o assicurata si fonderebbe non sul fatto che questa sia intrinsecamente più sicura, ma sul fatto che offre la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché sulla previsione che quest'ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta;
elementi questi che, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentirebbero però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni;
mentre invece l'utilizzazione della posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo in ordine alla fase della trasmissione, della quale il mittente non è in grado di conoscere né il percorso né lo stato di avanzamento, essendosi privato della possibilità di verificarne l'esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione. La possibilità di seguire il corso della spedizione si risolverebbe così, a ben vedere, nell'imposizione a carico del mittente di un onere aggiuntivo a quello di optare per la posta raccomandata o assicurata, quello di monitorare costantemente le informazioni che comunica sul suo sito, a mano CP_1
a mano che la spedizione medesima procede. Ma in realtà il mittente, nel caso di posta raccomandata o assicurata, ha semplicemente la possibilità - collegandosi costantemente al sito di - di "seguire" le annotazioni che questa inserisce, senza peraltro alcuno specifico CP_1 obbligo di tempestività; questo monitoraggio, ovviamente, non influisce affatto sulla consegna o sulla non consegna;
è ugualmente ovvio che se il plico è smarrito o sottratto, la spedizione semplicemente non procede, ed il mittente potrebbe soltanto, decorso un tempo rimesso al suo apprezzamento e non agevolmente quantificabile, chiedere chiarimenti a la quale dovrebbe avviare un'indagine interna per appurare l'accaduto (essendo lo CP_1 smarrimento e la sottrazione per definizione eventi anomali sottratti alla ordinaria rilevazione dei dati del processo di spedizione). Si deve concludere che non solo la spedizione per posta ordinaria e quella per posta raccomandata o assicurata seguono gli stessi canali e sono ugualmente soggette al pericolo di sottrazione o smarrimento (che evidentemente è ben più rilevante nel corso del tragitto di quanto non sia dopo l'immissione in cassetta), ma che il controllo sull'andamento della spedizione nella generalità dei casi non può essere di alcuna utilità pratica, dovendosi presumere che il titolo una volta sottratto sia presentato all'incasso in tempi brevi (per questi rilievi v. la sentenza del tribunale di Milano n. 56648/17 del 27.11.20).
Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Parte_ Tanto basta per accogliere la domanda proposta da Parte_
va condannata anche al rimborso in favore di delle spese sostenute e CP_1 documentate per la procedura di mediazione obbligatoria, pari € 40,00 oltre IVA (Cfr. doc Parte_ n.35 di parte attrice), trattandosi di spese necessarie per la difesa che on avrebbe dovuto sostenere se avesse pagato bonariamente o in sede di mediazione. CP_1
Sulla somma capitale di € 6.850,00 relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio, mentre nessuna prova è stata fornita circa il maggior danno richiesto ex art.1224, comma 2, c.c., per cui la relativa domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri minimi e per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...]
, già , così provvede: Parte_1 Parte_3
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto Parte_1
- CONDANNA al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 6.850,00, quale totale complessivo degli assegni
[...] oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di mediazione, nella misura di € 48,80, da distrarsi in favore del procuratore
[...] antistatario avv. Giampaolo Miotto;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.
Giampaolo Miotto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 11.2.2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 17.17
Il GOP
Paola Giardina