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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Io Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 339 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mauro Giorgi, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Filippo Collia e Aurora Maria Romerio, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n.7401/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data
20/09/2022
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Controparte_1 premesso che con Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, la aveva contestato alla società ricorrente verbale di accertamento ispettivo la Parte_1 la CP_3 e Controparte_4 comela qualificazione dei rapporti intercorsi con la CP_2 rapporti di agenzia, con la necessità di regolarizzare la posizione nei confronti della Parte_1 quantificando il debito complessivo in € 36.759,40 a titolo di irregolarità contributive, incluse sanzioni ed interessi, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Parte_1
[...] formulando le seguenti conclusioni “a) In via preliminare dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva dell' Pt_1 di cui al Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo,
verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, per le ragioni di cui al par. II del presente ricorso;
b)
In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle quote contributive del periodo 1 gennaio 2013 12 febbraio 2015 e dei relativi sanzioni, interessi e accessori, e per
-
l'effetto dichiarare non dovuti i relativi contributi e per l'effetto annullare, con riferimento alle quote contributive del periodo 1 gennaio 2013 - 12 febbraio 2015 e ai relativi sanzioni, interessi e accessori, il Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo dell'Enasarco, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020; c) In via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o nullità e/o inefficacia della pretesa contributiva dell'Enasarco di cui al Verbale Conclusivo di
Accertamento Ispettivo, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, e per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullabile e/o inefficace tale verbale conclusivo di accertamento ispettivo;
d) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande accertare e dichiarare che il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva accertata con
Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, è quello previsto dall'art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco, con conseguente riduzione delle sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, previsto da tale norma", con vittoria delle spese di lite.
Parte_1Il Tribunale, nella resistenza della che aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma complessiva di € 47.545,63, a titolo di omissioni contributive, sanzioni ed interessi, ha così disposto "accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 3 cod. BS4021 del 12.02.2020; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.604,10 per compensi, compreso il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e cpa come per legge"
Il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa contributiva argomentando che: i) nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della società ricorrente al versamento dei contributi oggetto del verbale ispettivo impugnato, l'onere probatorio della natura dei rapporti, formalmente di procacciatori di affari, come invece rapporti di agenzia, grava interamente sulla Parte_1 convenuta;
ii) la valutazione complessiva degli elementi acquisiti non consentiva di ritenere assolto il suddetto onere, non risultando sufficienti i documenti prodotti a dimostrare le caratteristiche essenziali del rapporto di agenzia tra la società ed i suoi collaboratori iii) non potevano ritenersi sufficienti la durata pluriennale delle collaborazioni, la corresponsione di provvigioni con cadenza periodica a fronte di emissione di fatture con cadenze regolari, dovendo semmai emergere la sussistenza di un obbligo di concludere affari per conto della preponente, l'obbligo di seguirne le direttive e di rendere periodicamente conto dell'attività svolta;
iv) nel verbale ispettivo si dava atto dell'esistenza di un obbligo, per i soggetti qualificati come procacciatori, di concludere i contratti in favore della preponente, ma non veniva dedotto né provato come tale comportamento si sarebbe estrinsecato nei fatti;
v) né era stata dedotta e provata l'esistenza di una zona determinata per lo svolgimento dell'attività e, laddove prevista l'assegnazione di una zona di competenza, non poteva equivalere ad una assegnazione obbligatoria non essendo contrattualmente previste le conseguenze derivanti dalla violazione, né era emersa la prova dell'esistenza di un vincolo di esclusiva.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la lamentando l'erronea Parte_1
qualificazione giuridica, da parte del giudice di prime cure, dei rapporti in esame e l'erronea e/o omessa valutazione delle prove poste a base della decisione impugnata.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, la condanna della al pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento. Controparte_1
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Con i motivi di gravame la Parte_1 censura la gravata sentenza per avere negato la natura di contratto di agenzia ai rapporti oggetto di causa omettendo e/o errando nella valutazione del materiale probatorio e nell'applicazione delle disposizioni normative che qualificano diversamente la figura dell'agente da quello del procacciatore d'affari.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondati per quanto di seguito esposto. Va, in primo luogo, precisato che ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, pur dovendosi tener conto del nomen iuris e della volontà delle parti, ciò che assume rilevante importanza sono le concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto medesimo (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007) il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.
Ciò posto, come è noto, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico e, correlativamente, l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica del procacciamento d'affari quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente,
a differenza dell'agente di commercio, da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. 16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che "caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa" (così Cass. sez. lav., 31/07/2020, n. 16565; conformi Cass. Sez.
L, Sentenza n. 5569 del 05/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13629 del 24/06/2005).
Tale fattispecie può desumersi sia dal tenore dell'accordo tra le parti sia, in difetto, da una serie di elementi convergenti della sussistenza di un'attività di agenzia. Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell'incarico; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
la complessiva durata del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
la sostanziale costanza e l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi;
il riferimento nelle fatture a un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio nella materia in esame, deve ribadirsi che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta, con attribuzione del relativo onere della prova, di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (Cass. civ., sez. lav., 10.9.2010, n. 19354, e Cass. 8.6.2018, n. 15028).
Al fine, dunque, delle risoluzione delle questioni oggetto del giudizio occorre esaminare in via prioritaria i contratti stipulati dalla Controparte_1 con le società CP_2 e CP_3 e con
Controparte_4 , le concrete modalità di svolgimento dei rapporti, in maniera da valutare se con essi si sia voluto regolare ed istituire un rapporto di agenzia, come sostenuto dalla Parte_1
o se invece si trattasse di contratti di distribuzione commerciale ovvero di consulenza, come ritenuto dalla sentenza impugnata, come tali non assoggettabili alla contribuzione richiesta dall'ente appellante.
Rileva il Collegio che dalla valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel presente giudizio non si evincono elementi che consentano di operare una qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti diversa da quella risultante dai contratti versati in atti.
Ed invero, l'odierna appellante, pur allegando una serie di elementi indiziari della ricorrenza di un rapporto di agenzia quali ad esempio, la durata pluriennale delle collaborazioni- in tesi sufficientemente indicativa dello svolgimento di prestazioni stabili e continuative- la corresponsione di retribuzione in forma provvigionale, l'emissione di fatture con cadenza periodica e numerazione progressiva da parte dei collaboratori, l'indicazione di una zona di operatività, la peculiarità del settore merceologico, l'utilizzo causali "R" nei dichiarativi, la predisposizione di estratti conto, la corresponsione di somme a titolo di acconto e di saldo, non ha in realtà fornito alcuna prova che, in concreto, i suddetti rapporti si svolgessero secondo modalità differenti da quelle contrattualmente pattuite, nella specie, secondo le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia. L'accertamento di cui al verbale ispettivo, in difetto di ulteriori elementi volti a confortarne il contenuto, non può certamente ritenersi sufficiente ai fini della prova della ricorrenza, nel caso di specie, di un rapporto di agenzia.
In ordine alla valenza probatoria del suddetto verbale giova ricordare infatti che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.23800/2014). In relazione alle circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, infatti, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (per tutte Cass.
n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, nessuna prova, in primo luogo, è stata fornita dall'odierna appellante in merito alla sussistenza di un obbligo per i collaboratori di concludere affari per conto della preponente, elemento invece caratterizzante il contratto di agenzia.
Sul punto, infatti, occorre osservare che dalle clausole afferenti all'oggetto dei contratti di distribuzione versati in atti (cfr. art.
1.2 rubricato oggetto del contratto) contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1 appellante nel verbale di accertamento ispettivo, non si desume alcun obbligo per i diversi collaboratori di concludere contratti per conto della originaria ricorrente.
Ed invero, per quanto concerne le posizioni delle società CP_3 e CP_2 nei contratti viene testualmente stabilito che "Il Distributore vende in nome e per conto proprio i prodotti contrattuali fornitigli dal Concedente". La suddetta clausola, a ben vedere, delinea chiaramente il contenuto dell'attività svolta dai collaboratori che è quella propria del distributore e non dell'agente.
Mentre, infatti, il concessionario (distributore) svolge un'autonoma attività di promozione ed organizzazione delle vendite dei prodotti del concedente, in un determinato territorio che, in linea di massima, gli viene concesso in esclusiva, trattando in nome e per conto proprio mediante acquisto della merce direttamente dal concedente e successiva rivendita ai clienti finali che sono stati da esso procurati con assunzione del relativo rischio di inadempimento del cliente finale, l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere in una zona determinata e per conto del preponente gli affari che poi vengono perfezionati direttamente da quest'ultimo. L'agente, dunque, a differenza del distributore, agisce per conto e in qualità di autonomo collaboratore del preponente, promuovendo la conclusione di contratti di vendita a terzi e, solamente quando è munito del potere di rappresentanza, anche in nome del preponente. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che
"Caratteristica essenziale del rapporto di agenzia è la promozione, verso retribuzione, di contratti per conto del preponente, ossia di negozi che vengono stipulati con i terzi dal preponente medesimo
(su cui grava il relativo rischio), direttamente o per il tramite dell'agente, ove questi sia fornito di potere di rappresentanza, mentre la circostanza che l'agente, nel caso in cui si tratti di promozione di vendite di cose mobili, sia incaricato anche della esecuzione del contratto non osta alla configurabilità del rapporto di agenzia, la quale è invece da escludere nel caso in cui un soggetto venda direttamente beni fornitigli (in esecuzione di un contratto atipico o di somministrazione) da un altro soggetto, lucrando la differenza tra il prezzo pagato al fornitore e quello ricavato dalle vendite concluse con i terzi" (Cass. 1278/1983 rv. 426061).
Ne' appare elemento idoneo ai fini della prova della istituzione, tra le parti, di un rapporto di agenzia quanto stabilito, successivamente, nella medesima clausola secondo cui “Il distributore potrà, nei casi in cui non desideri agire come acquirente-venditore, proporre l'affare al Concedente per una vendita diretta al cliente finale" atteso che la suddetta clausola pone a carico del distributore il mero obbligo di rimettere al concedente l'eventuale scelta di stipulare un contratto successivo all'affare procacciato dal collaboratore, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ma non l'obbligo di concludere affari per conto della preponente.
Rileva il Collegio che non vale ad inficiare la qualificazione giuridica operata dalle parti dei contratti in esame quanto contenuto negli artt.
1.3 del contratto del 18.04.2013 e 1.3. del contratto del
11.11.2014 della CP_2 (doc. nn. 7 e 8 del fascicolo di primo grado) ove rispettivamente è previsto che "Il Distributore si impegna a promuovere nella maniera più efficace ed uniformemente su tutto il Territorio la vendita dei Prodotti Contrattuali. A tal fine il Distributore deve conformarsi alle politiche di vendita, ai principi ed alle strategie commerciali e di marketing del Concedente, tramite riunioni periodiche a tale scopo organizzate” e nell'art.
1.4 del contratto della CP_3
(doc. n. 14 del fascicolo di primo grado) ove è previsto che: "Il Distributore si impegna a promuovere nella maniera più efficace ed uniformemente su tutto il Territorio la vendita dei Prodotti Contrattuali.
A tal fine il Distributore dovrà conformarsi alle politiche di vendite, ai principi ed alle strategie commerciali del Concedente, sarà altresì sua cura istituire e mantenere un'organizzazione che sia atta ad una sempre maggiore diffusione dei Prodotti Contrattuali nel territorio, tenendo in considerazione anche le specifiche richieste e condizioni di mercato" in quanto l'attività promozionale delle vendite, come evidenziato in precedenza, è pienamente compatibile con la natura del contratto di distribuzione.
Controparte_4Passando ad esaminare la posizione di l'oggetto del contratto in atti prevede un'attività di consulenza ed assistenza in favore dell'originaria ricorrente con oggetto specifico diverso (es. attività di “lobbying” ovvero di “intelligence"), del tutto esulante dal contenuto di un rapporto di agenzia.
Né è emerso che, al di là del tenore letterale delle clausole pattuite, le concrete modalità di esecuzione del contratto si sostanziassero nell'attività di conclusione di contratti per conto della preponente e che l'attività espletata dai collaboratori avesse in realtà ad oggetto la totalità degli affari e non affari determinati. Al riguardo, invero, alcun elemento probatorio è stato fornito da parte dell'odierna appellante, su cui invece gravava il relativo onere.
A ciò aggiungasi la mancata prova della sussistenza di una zona territoriale circoscritta nell'ambito della quale i collaboratori dovessero svolgere l'attività oggetto di contratto, a nulla rilevando, la previsione, in taluni casi, dell' assegnazione di una zona di competenza, in difetto di prova in ordine alla vincolatività dell'assegnazione stessa, ovvero della esistenza di un vincolo di esclusiva (peraltro compatibile con la tipologia contrattuale adottata dalle parti) nonché della riconducibilità delle provvigioni non agli incarichi di cui ai contratti, ma alla conclusione degli affari per conto della preponente.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha pertanto correttamente ritenuto non dimostrata dalla copiosa documentazione versata in atti, senza necessità di dare corso all'istruttoria orale, la ricorrenza, nel caso di specie, di indici sintomatici della sussistenza di un rapporto di agenzia come individuati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Argomentazioni e conclusioni meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Io Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 339 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mauro Giorgi, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Filippo Collia e Aurora Maria Romerio, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n.7401/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data
20/09/2022
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Controparte_1 premesso che con Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, la aveva contestato alla società ricorrente verbale di accertamento ispettivo la Parte_1 la CP_3 e Controparte_4 comela qualificazione dei rapporti intercorsi con la CP_2 rapporti di agenzia, con la necessità di regolarizzare la posizione nei confronti della Parte_1 quantificando il debito complessivo in € 36.759,40 a titolo di irregolarità contributive, incluse sanzioni ed interessi, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Parte_1
[...] formulando le seguenti conclusioni “a) In via preliminare dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva dell' Pt_1 di cui al Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo,
verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, per le ragioni di cui al par. II del presente ricorso;
b)
In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle quote contributive del periodo 1 gennaio 2013 12 febbraio 2015 e dei relativi sanzioni, interessi e accessori, e per
-
l'effetto dichiarare non dovuti i relativi contributi e per l'effetto annullare, con riferimento alle quote contributive del periodo 1 gennaio 2013 - 12 febbraio 2015 e ai relativi sanzioni, interessi e accessori, il Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo dell'Enasarco, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020; c) In via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o nullità e/o inefficacia della pretesa contributiva dell'Enasarco di cui al Verbale Conclusivo di
Accertamento Ispettivo, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, e per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullabile e/o inefficace tale verbale conclusivo di accertamento ispettivo;
d) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande accertare e dichiarare che il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva accertata con
Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo, verbale numero 3, del 12 febbraio 2020, è quello previsto dall'art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco, con conseguente riduzione delle sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, previsto da tale norma", con vittoria delle spese di lite.
Parte_1Il Tribunale, nella resistenza della che aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma complessiva di € 47.545,63, a titolo di omissioni contributive, sanzioni ed interessi, ha così disposto "accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 3 cod. BS4021 del 12.02.2020; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.604,10 per compensi, compreso il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e cpa come per legge"
Il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa contributiva argomentando che: i) nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della società ricorrente al versamento dei contributi oggetto del verbale ispettivo impugnato, l'onere probatorio della natura dei rapporti, formalmente di procacciatori di affari, come invece rapporti di agenzia, grava interamente sulla Parte_1 convenuta;
ii) la valutazione complessiva degli elementi acquisiti non consentiva di ritenere assolto il suddetto onere, non risultando sufficienti i documenti prodotti a dimostrare le caratteristiche essenziali del rapporto di agenzia tra la società ed i suoi collaboratori iii) non potevano ritenersi sufficienti la durata pluriennale delle collaborazioni, la corresponsione di provvigioni con cadenza periodica a fronte di emissione di fatture con cadenze regolari, dovendo semmai emergere la sussistenza di un obbligo di concludere affari per conto della preponente, l'obbligo di seguirne le direttive e di rendere periodicamente conto dell'attività svolta;
iv) nel verbale ispettivo si dava atto dell'esistenza di un obbligo, per i soggetti qualificati come procacciatori, di concludere i contratti in favore della preponente, ma non veniva dedotto né provato come tale comportamento si sarebbe estrinsecato nei fatti;
v) né era stata dedotta e provata l'esistenza di una zona determinata per lo svolgimento dell'attività e, laddove prevista l'assegnazione di una zona di competenza, non poteva equivalere ad una assegnazione obbligatoria non essendo contrattualmente previste le conseguenze derivanti dalla violazione, né era emersa la prova dell'esistenza di un vincolo di esclusiva.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la lamentando l'erronea Parte_1
qualificazione giuridica, da parte del giudice di prime cure, dei rapporti in esame e l'erronea e/o omessa valutazione delle prove poste a base della decisione impugnata.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, la condanna della al pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento. Controparte_1
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Con i motivi di gravame la Parte_1 censura la gravata sentenza per avere negato la natura di contratto di agenzia ai rapporti oggetto di causa omettendo e/o errando nella valutazione del materiale probatorio e nell'applicazione delle disposizioni normative che qualificano diversamente la figura dell'agente da quello del procacciatore d'affari.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondati per quanto di seguito esposto. Va, in primo luogo, precisato che ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, pur dovendosi tener conto del nomen iuris e della volontà delle parti, ciò che assume rilevante importanza sono le concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto medesimo (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007) il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.
Ciò posto, come è noto, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico e, correlativamente, l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica del procacciamento d'affari quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente,
a differenza dell'agente di commercio, da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. 16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che "caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa" (così Cass. sez. lav., 31/07/2020, n. 16565; conformi Cass. Sez.
L, Sentenza n. 5569 del 05/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13629 del 24/06/2005).
Tale fattispecie può desumersi sia dal tenore dell'accordo tra le parti sia, in difetto, da una serie di elementi convergenti della sussistenza di un'attività di agenzia. Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell'incarico; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
la complessiva durata del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
la sostanziale costanza e l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi;
il riferimento nelle fatture a un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio nella materia in esame, deve ribadirsi che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta, con attribuzione del relativo onere della prova, di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (Cass. civ., sez. lav., 10.9.2010, n. 19354, e Cass. 8.6.2018, n. 15028).
Al fine, dunque, delle risoluzione delle questioni oggetto del giudizio occorre esaminare in via prioritaria i contratti stipulati dalla Controparte_1 con le società CP_2 e CP_3 e con
Controparte_4 , le concrete modalità di svolgimento dei rapporti, in maniera da valutare se con essi si sia voluto regolare ed istituire un rapporto di agenzia, come sostenuto dalla Parte_1
o se invece si trattasse di contratti di distribuzione commerciale ovvero di consulenza, come ritenuto dalla sentenza impugnata, come tali non assoggettabili alla contribuzione richiesta dall'ente appellante.
Rileva il Collegio che dalla valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel presente giudizio non si evincono elementi che consentano di operare una qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti diversa da quella risultante dai contratti versati in atti.
Ed invero, l'odierna appellante, pur allegando una serie di elementi indiziari della ricorrenza di un rapporto di agenzia quali ad esempio, la durata pluriennale delle collaborazioni- in tesi sufficientemente indicativa dello svolgimento di prestazioni stabili e continuative- la corresponsione di retribuzione in forma provvigionale, l'emissione di fatture con cadenza periodica e numerazione progressiva da parte dei collaboratori, l'indicazione di una zona di operatività, la peculiarità del settore merceologico, l'utilizzo causali "R" nei dichiarativi, la predisposizione di estratti conto, la corresponsione di somme a titolo di acconto e di saldo, non ha in realtà fornito alcuna prova che, in concreto, i suddetti rapporti si svolgessero secondo modalità differenti da quelle contrattualmente pattuite, nella specie, secondo le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia. L'accertamento di cui al verbale ispettivo, in difetto di ulteriori elementi volti a confortarne il contenuto, non può certamente ritenersi sufficiente ai fini della prova della ricorrenza, nel caso di specie, di un rapporto di agenzia.
In ordine alla valenza probatoria del suddetto verbale giova ricordare infatti che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.23800/2014). In relazione alle circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, infatti, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (per tutte Cass.
n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, nessuna prova, in primo luogo, è stata fornita dall'odierna appellante in merito alla sussistenza di un obbligo per i collaboratori di concludere affari per conto della preponente, elemento invece caratterizzante il contratto di agenzia.
Sul punto, infatti, occorre osservare che dalle clausole afferenti all'oggetto dei contratti di distribuzione versati in atti (cfr. art.
1.2 rubricato oggetto del contratto) contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1 appellante nel verbale di accertamento ispettivo, non si desume alcun obbligo per i diversi collaboratori di concludere contratti per conto della originaria ricorrente.
Ed invero, per quanto concerne le posizioni delle società CP_3 e CP_2 nei contratti viene testualmente stabilito che "Il Distributore vende in nome e per conto proprio i prodotti contrattuali fornitigli dal Concedente". La suddetta clausola, a ben vedere, delinea chiaramente il contenuto dell'attività svolta dai collaboratori che è quella propria del distributore e non dell'agente.
Mentre, infatti, il concessionario (distributore) svolge un'autonoma attività di promozione ed organizzazione delle vendite dei prodotti del concedente, in un determinato territorio che, in linea di massima, gli viene concesso in esclusiva, trattando in nome e per conto proprio mediante acquisto della merce direttamente dal concedente e successiva rivendita ai clienti finali che sono stati da esso procurati con assunzione del relativo rischio di inadempimento del cliente finale, l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere in una zona determinata e per conto del preponente gli affari che poi vengono perfezionati direttamente da quest'ultimo. L'agente, dunque, a differenza del distributore, agisce per conto e in qualità di autonomo collaboratore del preponente, promuovendo la conclusione di contratti di vendita a terzi e, solamente quando è munito del potere di rappresentanza, anche in nome del preponente. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che
"Caratteristica essenziale del rapporto di agenzia è la promozione, verso retribuzione, di contratti per conto del preponente, ossia di negozi che vengono stipulati con i terzi dal preponente medesimo
(su cui grava il relativo rischio), direttamente o per il tramite dell'agente, ove questi sia fornito di potere di rappresentanza, mentre la circostanza che l'agente, nel caso in cui si tratti di promozione di vendite di cose mobili, sia incaricato anche della esecuzione del contratto non osta alla configurabilità del rapporto di agenzia, la quale è invece da escludere nel caso in cui un soggetto venda direttamente beni fornitigli (in esecuzione di un contratto atipico o di somministrazione) da un altro soggetto, lucrando la differenza tra il prezzo pagato al fornitore e quello ricavato dalle vendite concluse con i terzi" (Cass. 1278/1983 rv. 426061).
Ne' appare elemento idoneo ai fini della prova della istituzione, tra le parti, di un rapporto di agenzia quanto stabilito, successivamente, nella medesima clausola secondo cui “Il distributore potrà, nei casi in cui non desideri agire come acquirente-venditore, proporre l'affare al Concedente per una vendita diretta al cliente finale" atteso che la suddetta clausola pone a carico del distributore il mero obbligo di rimettere al concedente l'eventuale scelta di stipulare un contratto successivo all'affare procacciato dal collaboratore, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ma non l'obbligo di concludere affari per conto della preponente.
Rileva il Collegio che non vale ad inficiare la qualificazione giuridica operata dalle parti dei contratti in esame quanto contenuto negli artt.
1.3 del contratto del 18.04.2013 e 1.3. del contratto del
11.11.2014 della CP_2 (doc. nn. 7 e 8 del fascicolo di primo grado) ove rispettivamente è previsto che "Il Distributore si impegna a promuovere nella maniera più efficace ed uniformemente su tutto il Territorio la vendita dei Prodotti Contrattuali. A tal fine il Distributore deve conformarsi alle politiche di vendita, ai principi ed alle strategie commerciali e di marketing del Concedente, tramite riunioni periodiche a tale scopo organizzate” e nell'art.
1.4 del contratto della CP_3
(doc. n. 14 del fascicolo di primo grado) ove è previsto che: "Il Distributore si impegna a promuovere nella maniera più efficace ed uniformemente su tutto il Territorio la vendita dei Prodotti Contrattuali.
A tal fine il Distributore dovrà conformarsi alle politiche di vendite, ai principi ed alle strategie commerciali del Concedente, sarà altresì sua cura istituire e mantenere un'organizzazione che sia atta ad una sempre maggiore diffusione dei Prodotti Contrattuali nel territorio, tenendo in considerazione anche le specifiche richieste e condizioni di mercato" in quanto l'attività promozionale delle vendite, come evidenziato in precedenza, è pienamente compatibile con la natura del contratto di distribuzione.
Controparte_4Passando ad esaminare la posizione di l'oggetto del contratto in atti prevede un'attività di consulenza ed assistenza in favore dell'originaria ricorrente con oggetto specifico diverso (es. attività di “lobbying” ovvero di “intelligence"), del tutto esulante dal contenuto di un rapporto di agenzia.
Né è emerso che, al di là del tenore letterale delle clausole pattuite, le concrete modalità di esecuzione del contratto si sostanziassero nell'attività di conclusione di contratti per conto della preponente e che l'attività espletata dai collaboratori avesse in realtà ad oggetto la totalità degli affari e non affari determinati. Al riguardo, invero, alcun elemento probatorio è stato fornito da parte dell'odierna appellante, su cui invece gravava il relativo onere.
A ciò aggiungasi la mancata prova della sussistenza di una zona territoriale circoscritta nell'ambito della quale i collaboratori dovessero svolgere l'attività oggetto di contratto, a nulla rilevando, la previsione, in taluni casi, dell' assegnazione di una zona di competenza, in difetto di prova in ordine alla vincolatività dell'assegnazione stessa, ovvero della esistenza di un vincolo di esclusiva (peraltro compatibile con la tipologia contrattuale adottata dalle parti) nonché della riconducibilità delle provvigioni non agli incarichi di cui ai contratti, ma alla conclusione degli affari per conto della preponente.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha pertanto correttamente ritenuto non dimostrata dalla copiosa documentazione versata in atti, senza necessità di dare corso all'istruttoria orale, la ricorrenza, nel caso di specie, di indici sintomatici della sussistenza di un rapporto di agenzia come individuati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Argomentazioni e conclusioni meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.