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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Alessandro Chiauzzi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ( ) Parte_1 P.IVA_1 considerato che
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
- il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
- dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- in particolare, il credito si fonda su clausole che non risultano abusive;
- sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c.;
- occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza Cassazione SS.UU. del 6.04.2023 n.
9479;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 34.705,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari ed in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che
- ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto ingiuntivo avanti questo Tribunale, nello stesso termine perentorio di cui sopra, con l'assistenza necessaria di un difensore;
- sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione.
Chieti, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Chiauzzi
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Alessandro Chiauzzi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ( ) Parte_1 P.IVA_1 considerato che
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
- il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
- dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- in particolare, il credito si fonda su clausole che non risultano abusive;
- sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c.;
- occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza Cassazione SS.UU. del 6.04.2023 n.
9479;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 34.705,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per onorari ed in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che
- ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto ingiuntivo avanti questo Tribunale, nello stesso termine perentorio di cui sopra, con l'assistenza necessaria di un difensore;
- sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione.
Chieti, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Chiauzzi