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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 760/2025 r.g.,
decisa nella udienza del 4.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giusppe Pinto e Andrea Aloisio;
Parte_1
ricorrente contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto avente ad oggetto: anno 2013.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.1.2025, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del e del merito quale Controparte_1
assistente amministrativo immesso in ruolo l'1.9.2017, chiedeva dichiararsi il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato,
prima della immissione in ruolo, nell'anno 2013, ai fini della progressione di carriera e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di
1 ricostruzione della carriera n. 1266 del 26.2.2019, condannarsi il detto ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva e a pagare le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 9 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, dopo avere previsto al co. 1 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, detta una specifica disciplina per le progressioni di carriera e per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti all'anzianità di servizio;
in particolare, stabilisce al co. 21 che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, così come previsti dall'art. 24 l. 23.12.1998 n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 d.l.vo
30.3.2001 n. 165 e succ. mod., che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
2 previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 d.l.vo
30.3.2001 n. 165 e succ. mod. le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; dispone poi, al co. 23, e con specifico riferimento al personale scolastico, che “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2013 non sono utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (…)”.
Il blocco è stato poi esteso all'anno 2013 dall'art. 1 lett. b) d.p.r.
25.10.2013 n. 122, a norma del quale “le disposizioni recate dall'art. 9 co.
23 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122 sono prorogate fino al
31.12.2013”.
L'art. 1 co. 4 d.l. 23.1.2014 n. 3 conv. in l. 19.3.2014 n. 41 dispone, infine,
che, “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'art. 9 co. 23 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n.
122, come prorogato dall'art. 1 co. 1 lett. b) d.p.r.
4.9.2013 n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato co. 23, l'art. 9 co. 1 del predetto
3 d.l. 31.5.2010 n. 78, come prorogato dall'art. 1 co. 1 lett. a) del citato d.p.r.
4.9.2013 n. 122”.
Deve a questo punto evidenziarsi che la contrattazione collettiva del comparto scuola ha previsto il recupero dell'utilità, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e della conseguente attribuzione dei relativi incrementi economici, prima dell'anno 2011 (in forza del ccnl
13.3.2013) e poi dell'anno 2012 (in forza del ccnl 7.8.2014), ma non anche dell'anno 2013.
Il quadro normativo riportato ha dato luogo, nella giurisprudenza di merito, a un contrasto interpretativo, risolto poi dalla S.C. nel senso di ritenere “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”; in detta pronuncia la S.C. ha precisato che “la 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate alla assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente
4 scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”: in tal senso,
cfr. Cass. 21.5.2025 n. 13618.
A tale indirizzo ermeneutico si intende prestare adesione, anche in ragione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Da siffatta statuizione resta assorbita l'eccezione, sollevata dal convenuto,
di prescrizione quinquennale o decennale dei diritti di natura retributiva o risarcitoria, in quanto non riconosciuti.
E' infine infondata la domanda di regolarizzazione contributiva.
5 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Poiché nella presente controversia nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa, la domanda ora in esame deve essere disattesa.
In termini analoghi, peraltro, questo tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 2127 del 14.7.2025 (estensore il giudice dott. Cosimo
Magazzino), acquisita agli atti di causa e da intendersi qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme.
La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.11.2025. Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
6
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 760/2025 r.g.,
decisa nella udienza del 4.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giusppe Pinto e Andrea Aloisio;
Parte_1
ricorrente contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto avente ad oggetto: anno 2013.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.1.2025, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del e del merito quale Controparte_1
assistente amministrativo immesso in ruolo l'1.9.2017, chiedeva dichiararsi il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato,
prima della immissione in ruolo, nell'anno 2013, ai fini della progressione di carriera e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di
1 ricostruzione della carriera n. 1266 del 26.2.2019, condannarsi il detto ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva e a pagare le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 9 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, dopo avere previsto al co. 1 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, detta una specifica disciplina per le progressioni di carriera e per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti all'anzianità di servizio;
in particolare, stabilisce al co. 21 che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, così come previsti dall'art. 24 l. 23.12.1998 n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 d.l.vo
30.3.2001 n. 165 e succ. mod., che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
2 previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 d.l.vo
30.3.2001 n. 165 e succ. mod. le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; dispone poi, al co. 23, e con specifico riferimento al personale scolastico, che “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2013 non sono utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (…)”.
Il blocco è stato poi esteso all'anno 2013 dall'art. 1 lett. b) d.p.r.
25.10.2013 n. 122, a norma del quale “le disposizioni recate dall'art. 9 co.
23 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122 sono prorogate fino al
31.12.2013”.
L'art. 1 co. 4 d.l. 23.1.2014 n. 3 conv. in l. 19.3.2014 n. 41 dispone, infine,
che, “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'art. 9 co. 23 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n.
122, come prorogato dall'art. 1 co. 1 lett. b) d.p.r.
4.9.2013 n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato co. 23, l'art. 9 co. 1 del predetto
3 d.l. 31.5.2010 n. 78, come prorogato dall'art. 1 co. 1 lett. a) del citato d.p.r.
4.9.2013 n. 122”.
Deve a questo punto evidenziarsi che la contrattazione collettiva del comparto scuola ha previsto il recupero dell'utilità, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e della conseguente attribuzione dei relativi incrementi economici, prima dell'anno 2011 (in forza del ccnl
13.3.2013) e poi dell'anno 2012 (in forza del ccnl 7.8.2014), ma non anche dell'anno 2013.
Il quadro normativo riportato ha dato luogo, nella giurisprudenza di merito, a un contrasto interpretativo, risolto poi dalla S.C. nel senso di ritenere “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”; in detta pronuncia la S.C. ha precisato che “la 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate alla assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente
4 scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”: in tal senso,
cfr. Cass. 21.5.2025 n. 13618.
A tale indirizzo ermeneutico si intende prestare adesione, anche in ragione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Da siffatta statuizione resta assorbita l'eccezione, sollevata dal convenuto,
di prescrizione quinquennale o decennale dei diritti di natura retributiva o risarcitoria, in quanto non riconosciuti.
E' infine infondata la domanda di regolarizzazione contributiva.
5 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Poiché nella presente controversia nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa, la domanda ora in esame deve essere disattesa.
In termini analoghi, peraltro, questo tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 2127 del 14.7.2025 (estensore il giudice dott. Cosimo
Magazzino), acquisita agli atti di causa e da intendersi qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme.
La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.11.2025. Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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