Articolo 5 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 novembre 1974
Art. 5.
L' articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.
La pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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