TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 1509/2025 Ruolo Generale V.G., a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza del 24 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1 EL
E , ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera Controparte_1 di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Mariantonietta Taranto
-RICORRENTI- Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
* * * * * * * * * * MOTIVAZIONE Con ricorso congiunto, proposto in data 10.03.2025, gli odierni istanti richiedevano l'emissione di un provvedimento decisorio, che recepisse le pattuizioni di cui alla domanda introduttiva, propriamente e direttamente finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, (19.10.2013). Persona_1 Ebbene, gli accordi de quibus non contrastano con le disposizioni di legge.
In data 17.04.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nella originaria richiesta di omologazione della convenzione, così come trasfusa nel corpo del ricorso introduttivo. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto, con ricorso a firma congiunta ex artt. 316 c.c. e seguenti e art. 473-bis.51 c.p.c., proposto, in data 10.03.2025, da e , così provvede, in integrale Parte_1 Controparte_1 accoglimento della domanda introduttiva: DICHIARA valide ed efficaci tutte le pattuizioni di cui al ricorso a firma congiunta, depositato in data
10.03.2025, afferenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore (19.10.2013); Persona_1 NULLA per le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 1509/2025 Ruolo Generale V.G., a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza del 24 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1 EL
E , ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera Controparte_1 di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Mariantonietta Taranto
-RICORRENTI- Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
* * * * * * * * * * MOTIVAZIONE Con ricorso congiunto, proposto in data 10.03.2025, gli odierni istanti richiedevano l'emissione di un provvedimento decisorio, che recepisse le pattuizioni di cui alla domanda introduttiva, propriamente e direttamente finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, (19.10.2013). Persona_1 Ebbene, gli accordi de quibus non contrastano con le disposizioni di legge.
In data 17.04.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nella originaria richiesta di omologazione della convenzione, così come trasfusa nel corpo del ricorso introduttivo. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto, con ricorso a firma congiunta ex artt. 316 c.c. e seguenti e art. 473-bis.51 c.p.c., proposto, in data 10.03.2025, da e , così provvede, in integrale Parte_1 Controparte_1 accoglimento della domanda introduttiva: DICHIARA valide ed efficaci tutte le pattuizioni di cui al ricorso a firma congiunta, depositato in data
10.03.2025, afferenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore (19.10.2013); Persona_1 NULLA per le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato