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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3891/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 4846/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 75%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, dalla domanda amministrativa o altra accertanda. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario,
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'infondatezza della domanda nel merito e chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa in ragione dell'integrazione della consulenza medico-legale effettuata in fase sommaria e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed esaminato la Persona_1 documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta, caratterizzato da “Esiti sistemici (anemia sideropenica, malassorbimento, diarrea) di chirurgia bariatrica (diversione biliopancreatica); laparocele recidivo in atto non intasato. Sindrome mista ansioso-depressiva. Malattia artrosico-fibromialgica a lieve incidenza funzionale;
sospetta sindrome del tunnel carpale bilaterale”, integrassero una condizione invalidante nella misura del 60% e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
La difesa di contestava le risultanze della relazione del Ctu, insistendo quindi Pt_1
nell'attribuzione della percentuale del 75% d'invalidità.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente spiegava come “L'avv. Micali, in riferimento all'apparato psichico della sig.ra
, cita la visita neurologica del 9.7.2024 prodotta nel ricorso di merito, e Parte_1 riporta la codifica 2005 del DM 5/2/92 “sindrome depressiva endoreattiva media” con una percentuale fissa del 25%. La dott.ssa neurologa (specializzata nel 1985 Persona_2 in Neurologia e non in Malattie Nervose e Mentali) e non psichiatra, referta un disturbo ansioso depressivo reattivo e non una sindrome depressiva endoreattiva media, come proposto dall'avv. Micali. Inoltre la dott.ssa sospende il Pregabalin e l'Alprazolam Per_2
consigliando di proseguire con la Paroxetina e l'EN al dosaggio1 ridotto di otto gocce la sera, alle ore 23.
Come già riportato nell'elaborato dell'ATP manca agli atti un congruo periodo osservazionale psichiatrico: sono consultabili solo una visita a pagamento, in ALPI, con il dott. il 30.4.2015 ed una visita datata 8.10.2019 con la dott.ssa Persona_3 [...]
che non aveva evidenziato fenomeni dispercettivi né turbe formali del pensiero. Il Per_4 mancato ricorso a controlli specialistici psichiatrici nell'arco temporale di oltre un quinquennio, inoltre, rafforza la corretta valutazione con la codifica 2207 e la percentuale fissa di invalidità del 15%.
In riferimento all'apparato osteoarticolare il CTU ha preso in considerazione la codifica
7009 del DM 5/2/92 al valore minimo del range (21%). Si tenga presente che visite di medicina fisica e riabilitativa quale quella del 1.4.2022, espletata dal dott. Per_5
presso lo IOMI di Messina, formulavano una diagnosi in acuzie, “post-
[...] traumatica”, con contrattura muscolare paravertebrale, e non in condizioni basali. Anche la radiologia convenzionale, oltre che l'obiettività clinica, orienta per una malattia artrosica a lieve incidenza funzionale. Lo studio radiologico del 27.1.2022, effettuato presso l'
[...]
di Messina, rileva alle ginocchia << … iniziali fenomeni degenerativi Controparte_3 … >>. Il sottoscritto Ausiliario del Giudice non ha inopinatamente sottovalutato le patologie dell'apparato ostearticolare, come contestato dall'avv. Micali. Lo stesso reumatologo, dott.
, non rileva segni di sinovite in fase attiva e prescrive un semplice integratore Per_6
alimentare (Pineal Tens, una bustina al giorno per 30 giorni). Quindi improponibile, in atto, la codifica 9306 del D.M. 5/2/92 proposta dall'avv. Micali per analogia, codifica da usarsi nei casi di dermatomiosite o di polimiosite.
Anche per l'apparato cardiocircolatorio il sottoscritto CTU non ha “inopinatamente” omesso patologie. L'assegnazione di una seconda classe NYHA l'11.4.2015 ed il 19.7.2021 da parte della buonanima del defunto collega cardiologo dell' Persona_7 [...]
di Messina, non può essere condivisa. Alla visita peritale del 20.2.2024 Controparte_3
i valori della pressione arteriosa risultavano nella norma (100/70 mmHg), non si apprezzava tachicardia e tra i farmaci assunti quotidianamente non figuravano cardiologici. Ottima anche l'ematosi polmonare con una saturazione del 99% in aria ambiente, considerato
l'abuso giornaliero di tabacco (~ 40 sigarette/die).”
Il dott. ha pertanto potuto confermare le conclusioni raggiunte con la perizia nel Per_1
giudizio di Atp, evidenziando come avesse già tenuto conto dello stato invalidante della ricorrente nel suo complesso, riconoscendo il grado di invalidità permanente per come accertato nella fase sommaria nella misura del 60%.
3. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c..
Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - rigetta il ricorso circa il riconoscimento dell'assegno di invalidità,;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero;
- pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_2 euro 100,00 in favore del dott. . Persona_1
Messina, 17 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando