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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. N. 1813/2024 + 1825/2024
Udienza del 25.02.2025
È presente nell'interesse della ricorrente sig.ra l'avv. Parte_1
Antonella Losanno, il quale avvocato dà atto di aver provveduto alla rituale notifica del ricorso per l'odierna udienza e di aver provveduto al deposito sul fascicolo telematico del ricorso notificato. Si dà altresì atto che per mero errore nell'accettazione del deposito dell'iscrizione a ruolo, la causa fra la sig.ra e il resistente è stata iscritta due volte con RG 1813/2024 Parte_1 CP_1
e RG 1825/2024, che a causa di tanto il fascicolo RG 1825/2024 è stato riunito al fascicolo RG 1813/2024, trattandosi della medesima controversia ovvero di duplicato del fascicolo. L'avv. Losanno si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi con attribuzione. L'avv. Losanno precisa, inoltre, che la docente è Parte_1 attualmente inserita nelle GAE della Provincia di Avellino sulla classe di concorso A046 e risulta in servizio presso l'Istituto Superiore Ruggero II di
Ariano Irpino, esibendo la relativa documentazione.
Il giudice preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza (notifica via pec del 16/1/2025); rilevato che con provvedimento del 24.6.2024 del Presidente di sezione è stata già disposta la riunione al presente fascicolo, del procedimento recante R.g.
1825/2024, per assoluta identità di parti, petitum e causa petendi;
P.q.M.
dichiara la contumacia del e provvede Controparte_2 come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
25.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1813/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi, cui è riunito il procedimento recante R.G.
1825/2024
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Losanno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla via Pietro
Nenni n. 35 (indirizzo pec indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.05.2024 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica”
Pag. 2 di 12 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la Controparte_2 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. Controparte_2
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/82024, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_2
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con distrazione al sottoscritto avvocato, quale antistatario.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del resistente, in forza di contratti a Controparte_2
Pag. 3 di 12 termine negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/24 e, in particolare: per l'anno scolastico 2021/2022, dal 13/09/2021 al 30/06/2022, c/o Istituto Istruzione
Superiore “De Gruttola” di Ariano Irpino (AV); per l'anno scolastico 2023/2024, dal 29/10/2023 al 30/06/2024, c/o Istituto Istruzione Superiore “De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di riunione del procedimento iscritto al n. 1825/2024 R.G Lavoro al presente procedimento iscritto al n. 1813/2024 R.G Lavoro (ai sensi dell'art. 273
c.p.c.), istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 16.01.2025).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015
n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M.
Pag. 4 di 12 del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
Pag. 5 di 12 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1 contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà
Pag. 6 di 12 ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4 nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
». CP_1
Pag. 7 di 12 La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 8 di 12 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Pag. 9 di 12 Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
5. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dai contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente, è emerso che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'anno scolastico
2021/2022, (dal 13/09/2021 al 30/06/2022, c/o Istituto Istruzione Superiore
“De Gruttola” di Ariano Irpino) e per l'anno scolastico 2023/2024, (dal
29/10/2023 al 30/06/2024, c/o Istituto Istruzione Superiore “De Sanctis” di
Sant'Angelo dei Lombardi).
La ricorrente ha inoltre allegato e documentato di essere stata convocata per la stipula di un contratto di supplenza presso l'Istituto Superiore Ruggero II di
Pag. 10 di 12 Ariano Irpino (Av) per l'a.s. 2024/2025, in quanto inserita nelle GAE della
Provincia di Avellino sulla classe di concorso A046.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Con riguardo all'a.s. 2023-2024 e all'anno scolastico in corso, l'art. 15 del D.L.
69/2023 prevede il beneficio solamente in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale fino al 31/08/2024. Tale norma va disapplicata in applicazione di principi sopra richiamati.
6. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli CP_4 anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, vanno interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento precedenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1813/2024
R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il Parte_1
29/05/2024, cui è riunito il procedimento recante R.G. 1825/2025 nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024;
Pag. 11 di 12 3) Condanna il resistente, previa emissione della Carta docente, ad CP_1 accreditarvi la somma di €#1000,00# (euromille/00);
4) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 25.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 12 di 12
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. N. 1813/2024 + 1825/2024
Udienza del 25.02.2025
È presente nell'interesse della ricorrente sig.ra l'avv. Parte_1
Antonella Losanno, il quale avvocato dà atto di aver provveduto alla rituale notifica del ricorso per l'odierna udienza e di aver provveduto al deposito sul fascicolo telematico del ricorso notificato. Si dà altresì atto che per mero errore nell'accettazione del deposito dell'iscrizione a ruolo, la causa fra la sig.ra e il resistente è stata iscritta due volte con RG 1813/2024 Parte_1 CP_1
e RG 1825/2024, che a causa di tanto il fascicolo RG 1825/2024 è stato riunito al fascicolo RG 1813/2024, trattandosi della medesima controversia ovvero di duplicato del fascicolo. L'avv. Losanno si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi con attribuzione. L'avv. Losanno precisa, inoltre, che la docente è Parte_1 attualmente inserita nelle GAE della Provincia di Avellino sulla classe di concorso A046 e risulta in servizio presso l'Istituto Superiore Ruggero II di
Ariano Irpino, esibendo la relativa documentazione.
Il giudice preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza (notifica via pec del 16/1/2025); rilevato che con provvedimento del 24.6.2024 del Presidente di sezione è stata già disposta la riunione al presente fascicolo, del procedimento recante R.g.
1825/2024, per assoluta identità di parti, petitum e causa petendi;
P.q.M.
dichiara la contumacia del e provvede Controparte_2 come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
25.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1813/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi, cui è riunito il procedimento recante R.G.
1825/2024
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Losanno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla via Pietro
Nenni n. 35 (indirizzo pec indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.05.2024 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica”
Pag. 2 di 12 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la Controparte_2 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. Controparte_2
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/82024, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_2
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con distrazione al sottoscritto avvocato, quale antistatario.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del resistente, in forza di contratti a Controparte_2
Pag. 3 di 12 termine negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/24 e, in particolare: per l'anno scolastico 2021/2022, dal 13/09/2021 al 30/06/2022, c/o Istituto Istruzione
Superiore “De Gruttola” di Ariano Irpino (AV); per l'anno scolastico 2023/2024, dal 29/10/2023 al 30/06/2024, c/o Istituto Istruzione Superiore “De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di riunione del procedimento iscritto al n. 1825/2024 R.G Lavoro al presente procedimento iscritto al n. 1813/2024 R.G Lavoro (ai sensi dell'art. 273
c.p.c.), istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 16.01.2025).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015
n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M.
Pag. 4 di 12 del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
Pag. 5 di 12 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1 contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà
Pag. 6 di 12 ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_4 nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
». CP_1
Pag. 7 di 12 La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 8 di 12 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Pag. 9 di 12 Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
5. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dai contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente, è emerso che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'anno scolastico
2021/2022, (dal 13/09/2021 al 30/06/2022, c/o Istituto Istruzione Superiore
“De Gruttola” di Ariano Irpino) e per l'anno scolastico 2023/2024, (dal
29/10/2023 al 30/06/2024, c/o Istituto Istruzione Superiore “De Sanctis” di
Sant'Angelo dei Lombardi).
La ricorrente ha inoltre allegato e documentato di essere stata convocata per la stipula di un contratto di supplenza presso l'Istituto Superiore Ruggero II di
Pag. 10 di 12 Ariano Irpino (Av) per l'a.s. 2024/2025, in quanto inserita nelle GAE della
Provincia di Avellino sulla classe di concorso A046.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Con riguardo all'a.s. 2023-2024 e all'anno scolastico in corso, l'art. 15 del D.L.
69/2023 prevede il beneficio solamente in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale fino al 31/08/2024. Tale norma va disapplicata in applicazione di principi sopra richiamati.
6. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli CP_4 anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, vanno interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento precedenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1813/2024
R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il Parte_1
29/05/2024, cui è riunito il procedimento recante R.G. 1825/2025 nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024;
Pag. 11 di 12 3) Condanna il resistente, previa emissione della Carta docente, ad CP_1 accreditarvi la somma di €#1000,00# (euromille/00);
4) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 25.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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