Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4603/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 tra:
Prof. Avv. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. , difensore di sé medesimo, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, vill.
56/58, (fax al n. 0636381492 – PEC ), Email_1 giusta procura in calce all'atto di appello
(di seguito anche solo “ ), Controparte_2 CP_2 con sede legale in Roma alla via pieve di Cadore 30, c.f. e p. iva , in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pieve di
Cadore, 30 vill. 56/58 CAP 00135, presso lo studio dell'Avv. Prof. Controparte_1
C.F. (fax al n. 0636381492 – PEC
[...] C.F._1
) dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in calce all'atto di appello.
Cadore n. 30, c.f. e p. Iva in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pieve di Cadore, 30 vill. 56/58 CAP
00135, presso lo studio dell'Avv. Prof. C.F. Controparte_1
(fax al n. 0636381492 – PEC C.F._1
) dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , nato a Roma in [...] Controparte_3 C.F._2
01/05/1969, personalmente e nella qualità di legale rappresentante pro tempo-re della con sede legale in Roma, Via Trionfale 7054 (P. Iva ), CP_4 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Policicchio, c.f. , C.F._3
(PEC: - fax 06.35571211) la quale dichia- Email_2 ra, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Email_3
e risposta con domanda riconvenzionale depositata nel fascicolo telematico del Tri- bunale di Roma – NRG 52084/2018
- APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9729/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
pag. 2/6 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 9729/2023 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda dai medesimi proposta nei confronti di , nonché su quella Controparte_3 riconvenzionale di quest'ultimo nei confronti degli attori, ha così statuito:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta dagli attori;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal . Controparte_3
Condanna e Controparte_1 Controparte_5 in persona del l.r. pro tempore, in via solidale, alla refusione in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio liquidate nella complessiva Controparte_3 somma di € 7.800,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti due motivi:
A) Nullità della sentenza gravata. Vizio di motivazione in violazione dell'art. 134
c.p.c.
B) Erronea condanna alla refusione delle spese di lite. Soccombenza reciproca.
Criterio di ragionevolezza.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, disporre la modifica della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge;
pag. 3/6 in ogni caso, revocare la condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, CP_6
a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale i) rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, conferma-re la sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna alle spese delle par-ti appellanti;
ii) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con le declaratorie del caso inerenti e consequenziali;
in via subordinata iii) in caso di accoglimento del presente appello compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in ogni caso iv) condannare le controparti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa per l'evidente infondatezza dell'appello proposto. La condotta processuale di Con
si pone in contrasto con i canoni del giusto processo la cui attuazione è CP_1 Pt_1 imposta dall'art. 111 Cost., causando strascichi processuali che oggettivamente aggravano il carico degli uffici giudiziari in mancanza di elementi di fatto o di diritto in alcun modo corroboranti le inconsistenti eccezioni delle controparti”.
Alla udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 la Corte ha riservato la decisione ex art. 450 bis c.p.c.
Il primo motivo non è fondato.
Il Giudice di prime cure non è affatto caduto in contraddizione e/o omessa motivazione avendo, in realtà, adeguatamente motivato in ordine alla sostanziale infondatezza della pretesa attorea alla stregua degli accertamenti tecnici espletati sui lavori eseguiti da parte del rilevando come, detratte le somma non dovute per alcuni lavori contestati, quelli CP_3 accertati erano risultati essere stati correttamente eseguiti, sicchè la somma pretesa dal convenuto era effettivamente dovuta e doveva ritenersi esclusa ogni ipotesi di responsabilità del convenuto ex art 2935 o ex art. 2043 c.c.
pag. 4/6 In modo altrettanto coerente, del resto, il medesimo Giudicante ha ritenuto infondata in quanto non provata la domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti degli attori.
In parte qua, quindi, in gravame va respinto.
Va, invece, accolto il secondo motivo avente ad oggetto la erroneità della decisione impugnata in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione della ritenuta soccombenza degli attori.
In realtà, premesso come sopra ricordato, che è stata respinta anche la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dal , non può che ritenersi che dovesse CP_3 operare il principio della reciproca soccombenza per cui sarebbe stato assolutamente più corretto statuire per una compensazione integrale delle spese del grado.
In parte qua, dunque, il gravame merita accoglimento.
L'accoglimento del presente appello e del contestuale rigetto per infondatezza della domanda formulata dall'appellato di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., deve portare ugualmente alla integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9729/2023, così
[...] Parte_1 provvede: in parziale accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Compensa altresì interamente tra le parti anche le spese del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 5/6 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6