Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2630/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 16 novembre
2022
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Del Mei e presso il suo studio in Pordenone via Benedetto Cairoli n. 1 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, rispettivamente per Controparte_1 P.IVA_1
procura generale alle liti per atto del notaio dr. di EN Mombello del Persona_1
27 gennaio 2012 rep. n. 46184 racc. n. 19168 e per mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Matteo Rossi e dall'avv. Marco Del Zotto e presso lo studio del secondo in Pordenone via Rovereto n. 11 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
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CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente l'11 ottobre 2024:
“in via istruttoria:
senza che ciò implichi un'inversione dell'onere probatorio, l'attore chiede, come da seconda memoria, l'ammissione della prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1. VC il primo appuntamento dell'attore era verso le 12.30 presso il cliente Tesl Srl in via
Daimler 1 a Milano in località Pero (zona nord ovest): teste c/o Tesl Srl;
Tes_1
2. VC ultimato l'appuntamento, poco dopo le 13.00, l'attore si portava presso il suo mezzo per affrontare il secondo appuntamento presso la Duel Srl P. le De Agostini 3 Milano (zona sud): teste /o Duel Srl;
Tes_2
3. VC l'attore ricevuti i messaggi sui prelievi, chiamava in azienda per avere il numero verde ma l'amministrazione gli riferiva, dopo vari tentativi, che nessuno dalla banca rispondeva;
4. VC a quel punto l'attore riprovava a più riprese fintantochè, verso le 14.30/35 dalla banca un addetto, rispondendo, lo consigliava di chiamare direttamente il numero verde per il blocco indicandogli altresì il numero: teste /o Duel Srl;
Tes_2
5. VC la filiale di Tiezzo di Azzano Decimo dalle 13.20 alle 14.35 circa Controparte_2
è chiusa;
6. VC l'attore conserva nel telefono cellulare i dati relativi alle carte ed ai codici pin: testi
c/o Edarredo Srl;
Tes_3 Testimone_4
in via principale:
accertata e dichiarata per le ragioni ed i titoli dedotti la responsabilità contrattuale della convenuta nella prelevazione indebita delle somme dal conto corrente, condannarsi
Pagina 2 di 9 questa:
- al pagamento della somma complessiva, come sopra specificata, pari ad € 6.901,63 ovvero della diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- al pagamento delle spese/competenze del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, così giudicare:
nel merito:
- in via principale, rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate per i motivi, di fatto e di diritto, di cui in atti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la realizzazione dei fatti di causa è stata consentita dalla condotta negligente di parte attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227
c.c., ridurre proporzionalmente la somma che dovesse esserle liquidata in accoglimento delle sue pretese;
in ogni caso:
con vittoria di competenze professionali ed esborsi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato Parte_1
avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta (di seguito solo Controparte_1
convenuta o al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: CP_1
“in via principale:
accertata e dichiarata per le ragioni ed i titoli dedotti la responsabilità della convenuta nella prelevazione indebita delle somme dal conto corrente, condannarsi questa:
Pagina 3 di 9 - al pagamento della somma complessiva, come sopra specificata, pari ad € 6.901,63 ovvero della diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- al pagamento delle spese/competenze del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno di tali domande, il signor ha dedotto: Pt_1
- che, quale legale rappresentante di Edarredo s.r.l., società specializzata nella fornitura di mobili e componenti metallici per l'arredamento professionale dentistico, si era recato il 27 gennaio 2022 con l'autovettura a Milano per motivi di lavoro;
- che, avendo terminato il primo incontro poco dopo le ore 13.00, mentre si trovava alla guida del proprio mezzo intento a recarsi da un altro cliente, aveva iniziato a ricevere verso le ore 13.45 sulla propria utenza telefonica una serie di messaggi (a breve intervallo l'uno dall'altro) da parte di che gli segnalavano l'effettuazione di prelievi bancari da CP_1
lui non eseguiti;
- che, arrestato il mezzo, si era purtroppo accorto di non avere più con sé il proprio portafoglio, al cui interno era, fra l'altro, conservata la carta di credito aziendale Visa / CP_1
n. 4532 2000 4562 9552;
- che dai messaggi ricevuti aveva appreso che nell'arco di pochi minuti, a partire dalle ore
13.45, erano stati effettuati tre prelievi di € 2.000,00 ciascuno e, così, di € 6.000,00 complessivi;
- che alle ore 13.49 gli era arrivato dalla banca un quarto sms, in cui era stato specificato che l'addebito di un quarto prelievo sempre per € 2.000,00 era stato negato, essendo stata la carta bloccata automaticamente per le anomalie riscontrate;
- che, realizzato l'accaduto, aveva immediatamente bloccato tutte le altre carte di credito e bancomat custoditi nel portafoglio, mentre il giorno successivo si era recato presso la
Stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo per sporgere denuncia;
- di aver formalmente disconosciuto presso la convenuta le tre operazioni effettuate, chiedendone il rimborso, che gli era stato, tuttavia, negato sul presupposto che tali
Pagina 4 di 9 operazioni erano state effettuate prima del blocco della carta e soprattutto con regolare digitazione del codice segreto PIN ad essa abbinato;
- che, poiché i codici, compreso quello utilizzato, erano stati conservati segretamente nel proprio telefono cellulare, aveva invano reiterato la richiesta di rimborso tramite legale;
- che analogo esito negativo aveva avuto la introdotta procedura di mediazione, a cui CP_1
non aveva preso parte;
- che l'indebito prelevamento era riconducibile al rischio professionale assunto dalla convenuta ovvero al malfunzionamento delle procedure di controllo degli strumenti elettronici, anche in considerazione del fatto che i soggetti ignoti avevano cercato di azionare tutte le carte ed i bancomat conservati nel portafoglio smarrito o rubatogli (non riuscendovi per errato codice), mentre il loro tentativo era riuscito solo con la carta de qua;
- che spettava, comunque, a are la prova che la condotta da egli tenuta integrasse CP_1
gli estremi del dolo o della colpa grave;
- di aver subito un danno patrimoniale di € 6.901,63 complessivi (di cui € 6.000,00 per l'illegittimo prelievo, € 240,00 per l'addebito di € 80,00 di commissione per ciascun prelievo ed € 661,63 per spese e competenze legali della procedura di mediazione).
1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, così giudicare:
nel merito:
- in via principale, rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate per i motivi, di fatto e di diritto, di cui al presente atto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la realizzazione dei fatti di causa è stata consentita dalla condotta negligente di parte attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227
c.c., ridurre proporzionalmente la somma che dovesse essere liquidata all'attore in accoglimento delle sue pretese;
in ogni caso: con vittoria di competenze professionali ed esborsi di causa”.
Pagina 5 di 9 Nel rilevare l'infondatezza della domanda attorea, a, in particolare, osservato: CP_1
- che il 27 gennaio 2022 l'attore, soltanto dopo quaranta minuti dalla ricezione del primo messaggio e dopo almeno un'ora e mezza dallo smarrimento, si era avveduto di non essere più in possesso del proprio portafoglio, richiedendo il blocco della propria carta di credito alle ore 14.25;
- che le tre operazioni contestate dal signor erano state effettuate prima del blocco Pt_1
della carta, con regolare digitazione del codice segreto PIN (ad essa abbinato), codice che il medesimo signor , anche in considerazione dell'ingente plafond di spesa mensile Pt_1
(pari ad € 10.000,00), era tenuto a custodire con la massima cura, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che fosse derivata dall'abuso o dall'uso illecito di carta e codice;
- che i presunti ladri avevano eseguito i tre prelievi digitando, senza alcun errore ed al primo tentativo, il codice PIN, che l'attore avrebbe dovuto memorizzare e/o custodire separatamente;
- che, a mente del ridotto arco temporale intercorso tra la perdita del possesso e l'esecuzione dei prelievi, la sola ricostruzione materialmente possibile dei fatti di causa era, dunque, quella dell'incauta custodia congiunta della carta di credito e del relativo PIN da parte del signor;
Pt_1
- che per tale gravissima negligenza rispetto agli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.
11/2010 l'attore doveva essere dichiarato esclusivamente responsabile delle operazioni contestate;
- che, in ogni caso, la quarta operazione di prelievo delle ore 13.49 non aveva avuto esito positivo, a causa dell'esaurimento del plafond mensile per i prelievi di denaro contante.
1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare dell'11 ottobre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta,
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 10 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 30 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
Pagina 6 di 9 2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va respinta.
Stando, infatti, alle dettagliate allegazioni ed alle esaustive produzioni documentali effettuate da entrambe le parti, è possibile ricostruire gli eventi portati all'attenzione del
Tribunale nei seguenti termini:
- dopo le ore 13.00 del 27 gennaio 2022 il signor , terminato il primo incontro di Pt_1
lavoro, è risalito in auto per recarsi da un altro cliente;
- prima di ripartire l'attore si è sfilato la giacca, nel cui taschino interno teneva custodito il portafoglio, e ha riposto tale giacca nell'appendino posizionato sopra il sedile posteriore;
- verso le ore 13.45 il signor ha iniziato a ricevere sul proprio telefono cellulare Pt_1 una serie di messaggi a breve intervallo l'uno dall'altro, con cui gli ha segnalato CP_1
l'effettuazione di tre distinti prelievi bancari di € 2.000,00 ciascuno e, così, di € 6.000,00 complessivi (cfr. documento 2 della convenuta, riportante il dettaglio dei messaggi inviati, rispettivamente, alle ore 13:45:19, 13:46:46 e 13:48:05; vedasi anche il documento 1 dell'attore), prelievi tutti effettuati tramite l'uso della carta di credito e l'inserimento del codice PIN ad essa associato (cfr. documento 6 della medesima convenuta);
- l'attore ha, quindi, arrestato il mezzo, accorgendosi di non avere più con sé il portafoglio, al cui interno erano conservati, oltre alla carta di credito aziendale Visa / n. 4532 CP_1
2000 4562 9552, anche la sua carta di identità, la sua tessera sanitaria, la sua patente di guida, la tessera Via Card, la carta di credito American Express Business aziendale, la carta di credito American Express, il bancomat personale Banca BCC ed altro bancomat aziendale Banca BCC, nonché € 120,00 in contanti;
- alle ore 13.49 il signor ha ricevuto un quarto sms, con cui la convenuta l'ha Pt_1 avvertito che l'addebito di un quarto prelievo di € 2.000,00 era stato negato, per esser stato, nel frattempo superato il plafond mensile (vedasi il suindicato documento 2 nonché il documento 2 dell'attore);
- su segnalazione dell'attore, la carta di credito di che trattasi è stata bloccata alle ore
14.25 del medesimo giorno (vedasi, oltre al citato documento 2, anche il documento 3 di
CP_1
Pagina 7 di 9 Se ne ha che, a pochissima distanza di tempo dallo smarrimento o, comunque, dalla illecita sottrazione della carta di credito, un soggetto (rimasto ignoto) ha, tramite detta carta, eseguito tre prelievi di danaro contante, digitando il codice PIN corretto al primo tentativo, mentre la quarta, analoga, operazione, anch'essa effettuata con impiego dello stesso PIN, non è andata a buon fine solo per il sopravvenuto superamento del plafond.
Non resta, allora, che rilevare l'infondatezza della domanda attorea, richiamandosi al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (cfr., in tema, Cassazione civile, sez.
III, ordinanza n. 31136 dell'8 novembre 2023).
È, anzitutto, noto che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale, di talché tale responsabilità va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente.
Colpa grave che, nella specie, è, peraltro, possibile ravvisare dalla complessiva valutazione del compendio probatorio acquisito agli atti.
Come si è visto, l'attore si è accorto di non aver più con sé il portafoglio, contenente, oltre a tutti i suoi documenti di riconoscimento, tre carte di credito, due bancomat e danaro contante, non quando ha riposto la giacca sul sedile posteriore dell'auto prima di recarsi al secondo incontro di lavoro, ma solo dopo aver ricevuto i messaggi di he lo avvisavano dei prelievi oggetto di causa. CP_1
Inoltre, i tre prelievi effettuati ed anche quello rifiutato per sopraggiunto superamento del plafond hanno avuto luogo, in un contesto temporale assai prossimo alla perdita del portafoglio, con il corretto inserimento, al primo tentativo, del codice PIN (chiaro sintomo che esso non era stato adeguatamente custodito dall'attore) ed altresì prima del blocco della carta, richiesto e/o attuato alle ore 14.25.
In definitiva, il signor , da un lato, non ha custodito adeguatamente la carta Pt_1
di credito (in quanto non si è curato di controllare di aver con sé il portafoglio, prima di riprendere il suo viaggio di lavoro) e, dall'altro, non ha custodito adeguatamente il codice
PIN necessario per il funzionamento di tale carta di credito (in quanto tutti i prelievi
Pagina 8 di 9 denunciati, al pari del quarto, non autorizzato per le ragioni più volte esposte, sono avvenuti sia con l'inserimento, senza tentennamenti di sorta, del PIN corretto sia prima della denuncia e del blocco della carta).
Quanto, infine, al rilievo dell'attore, che si duole di non meglio precisati malfunzionamento delle procedure di controllo degli strumenti elettronici o comunque della mancata adozione di non meglio precisati presidi di sicurezza, è sufficiente rilevare che l'attore stesso non ha chiarito cos'altro avrebbe ancora dovuto fare in concreto la convenuta, oltre ad avergli immediatamente mandato gli sms di allerta, a fronte di un uso corretto della carta di credito in uno all'uso altrettanto corretto del codice PIN.
Per le dirimenti ragioni che precedono, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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