Articolo 2 della Legge 23 aprile 2002, n. 78
Articolo 1
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15 maggio 2002
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 309.874 euro per l'anno 2002 ed a 154.937 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 maggio 2002
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