Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 309.874 euro per l'anno 2002 ed a 154.937 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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15 maggio 2002
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- 1. DM 14 XII 2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 marzo 2003