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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 9/2025 posta in deliberazione il giorno 07/11/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. GAZZELLI MARIO;
E
( CP_1 C.F._2
Avv. COCOLA FRANCESCO
E
) Controparte_2 P.IVA_1
Avv.
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 762/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto. Parte_1
1 Si è costituito in giudizio , creditore procedente, instando per la CP_1
reiezione del reclamo. L' e la CU sono rimasti contumaci. CP_2
Istruita la causa , all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato.
Il sostiene la propria non assoggettabilità alla procedura concorsuale Parte_1
trattandosi di impresa minore.
Tale assunto è infondato.
Nella fattispecie in esame la Corte rimarca in primo luogo l'omessa produzione dei bilanci dell'ultimo triennio ovvero di documentazione contabile integrativa , onere probatorio a carico del debitore, documentazione non rinvenuta neppure dal Curatore, per cui già questo rilievo sarebbe sufficiente per la reiezione del reclamo.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che dall'ultima relazione del Curatore ex art 131 CCII acquisita dalla Corte è emerso un debito tributario per € 642.621,31
–ammesso al passivo- che è sufficiente ad escludere che la parte possa avere fornito la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dell'art 4 comma 10 sexies delle Tariffe vigenti.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del grado in favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 coma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 7.11.2025
IL PRESIDENTE EST
2
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 9/2025 posta in deliberazione il giorno 07/11/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. GAZZELLI MARIO;
E
( CP_1 C.F._2
Avv. COCOLA FRANCESCO
E
) Controparte_2 P.IVA_1
Avv.
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 762/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto. Parte_1
1 Si è costituito in giudizio , creditore procedente, instando per la CP_1
reiezione del reclamo. L' e la CU sono rimasti contumaci. CP_2
Istruita la causa , all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato.
Il sostiene la propria non assoggettabilità alla procedura concorsuale Parte_1
trattandosi di impresa minore.
Tale assunto è infondato.
Nella fattispecie in esame la Corte rimarca in primo luogo l'omessa produzione dei bilanci dell'ultimo triennio ovvero di documentazione contabile integrativa , onere probatorio a carico del debitore, documentazione non rinvenuta neppure dal Curatore, per cui già questo rilievo sarebbe sufficiente per la reiezione del reclamo.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che dall'ultima relazione del Curatore ex art 131 CCII acquisita dalla Corte è emerso un debito tributario per € 642.621,31
–ammesso al passivo- che è sufficiente ad escludere che la parte possa avere fornito la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dell'art 4 comma 10 sexies delle Tariffe vigenti.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna alla rifusione delle spese Parte_1
del grado in favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 coma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 7.11.2025
IL PRESIDENTE EST
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