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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 25.9.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n.1488/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Franco Tofacchi ed Ermelinda Vecchione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Napoli, Corso Umberto I n. 154
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall' avv. Michele Cuoco presso il cui studio, Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Is. G/8, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28.9.2018 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Controparte_1
- di essere stato assunto il 13.11.2001 con qualifica di operatore tecnico, inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni
- che nel 2008 gli veniva riconosciuta un'invalidità civile del 46% per cardiopatia degenerativa
- che nel 2009 era stato traferito presso la centrale telefonica di Pozzuoli e gli era stata riconosciuta la possibilità di lavorare da remoto
- che nel 2013 dopo sei mesi di inattività, veniva addetto all'Ufficio Vas & Messagging con il compito di trasferire su di un foglio excel i report degli allarmi pervenuti dalle varie centrali telefoniche - che tale attività lo impegna per soli 60 minuti al giorno, rimanendo inattivo il resto della giornata lavorativa
- che il 12 marzo 2014 era stato oggetto di un'aggressione verbale da parte del suo responsabile,
Sig. Parte_2
- che le patologie di cui era affetto avevano subito un aggravamento a causa delle condizioni lavorative e delle pressioni psicologiche subite al fine di incentivarlo all'esodo
Tanto premesso, ritenuto che i comportamenti vessatori subiti andavano qualificati come mobbing e che aveva subito un demansionamento, non rientrando le mansioni svolte nell'inquadramento contrattuale, ovvero nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, rassegnava Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità, singolarmente e congiuntamente, degli atti e delle condotte operate dalla resistente in quanto atti a contenuto e finalità mobbizzanti, Pt_1
vessatorie e comunque illegittimi e lesivi del diritto della personalità del lavoratore ai sensi art. 2087 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., atti e condotte perpetrate da essa convenuta come descritti in fatto e ricostruiti in diritto e pertanto ordinarne l'immediata cessazione;
2. per l'effetto condannare la , in persona del legale ra.pte pro-tempore, al Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente (biologico/morale), nella misura di euro 194.828,00 o in quella determinata come indicato sub 2 della parte in diritto, e comunque nella misura da determinarsi previa CTU od eventualmente secondo equità o secondo il libero apprezzamento dell'On.le Giudicante.
3. in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare che il ricorrente, a far data dal giugno 2013,
o dalla diversa data che dovesse essere accertata in giudizio, ha svolto mansioni inferiori a quelle di livello di formale assunzione (livello V CCNL “contratto collettivo nazionale di lavoro “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione”) nonché solo per una minima parte dell'orario contrattuale di lavoro e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riassegnazione a mansioni in precedenza equivalenti a quella di assunzione e di formale inquadramento, e comunque compatibili con il suo stato di salute e con le sue condizioni psico-fisiche.
4. Sempre per l'effetto, accertata la illegittimità della condotta della convenuta datrice di lavoro, condannare la società stessa a risarcire i danni alla professionalità, da quantificarsi in relazione alla retribuzione ed al tempo del demansionamento, nella misura di ½ , o in quell'altra percentuale che sarà ritenuta di giustizia, delle retribuzioni corrisposte per tutto il tempo del subito demansionamento, nonché i danni non patrimoniali subiti (biologico/morale), nella misura di euro 194.828,00 o in quella determinata come indicato sub 2 della parte in diritto, e comunque nella misura da determinarsi previa CTU od eventualmente secondo equità ….”.
Con sentenza n. 5418/22 il G.L. escludeva che nel caso di specie fosse stata realizzata ai danni del ricorrente un condotta mobbizzante;
riteneva, altresì, che le mansioni diverse alle quali era stato assegnato erano perfettamente inquadrabili nel livello di appartenenza, ma configurava un demansionamento del ricorrente a partire da giugno 2013, in quanto lo stesso era stato assegnato ad un'attività che lo impiegava giornalmente per un paio d'ore e lo lasciava inattivo per il resto della giornata lavorativa. Quanto al danno, il giudice di prime cure pur accertando la non configurabilità, nella vicenda in esame, di un danno biologico (escluso dal CTU), riconosceva la ricorrenza di un danno professionale, provato in via presuntiva, che quantificava nella misura del
10% della retribuzione annuale, moltiplicato tale importo per gli anni in cui il aveva CP_1
subito tale demansionamento, ossia da giugno 2013 a settembre 2018, data di deposito del ricorso.
Con ricorso depositato in data 22.6.2023 proponeva appello la censurando le Pt_1
conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado in ordine al demansionamento, e, in via subordinata in ordine alla prova del danno subito dal , nonché, in via ulteriormente CP_1
subordinata, alla sua quantificazione.
Si costituiva sostenendo la infondatezza dell'impugnazione e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un articolato motivo di appello la eccepiva che il giudice di Parte_1
prime cure aveva erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali acquisite dalle quali risultava:
▪ che l'assegnazione alle mansioni denunciate come demansionanti era stata il frutto di un accordo raggiunto dopo lunghe e articolate trattative con il lavoratore, come dimostrato dalla lettera di accettazione firmata dal e datata 8.1.2014, ed era finalizzata a tutelare le sue esigenze CP_1
di salute, infatti la società aveva accettato tutte le condizioni poste dal lavoratore (no reperibilità, no interventi operativi, no risoluzione problematiche del cliente, no turni notturni)
▪ che le mansioni a cui era stato assegnato il al raggiungimento di tale accordo non CP_1 consistevano soltanto nell'attività di reportistica realizzata mediante l'estrazione di dati da due piattaforme, chiamate rispettivamente Xspotter/HP Open View e EM, ma anche e soprattutto nell'effettuare un'analisi dei dati così acquisiti, attività quest'ultima che richiedeva anche il confronto con i tecnici che gestivano le varie piattaforme
▪ che l'attività di estrazione di dati, come era stato precisato dai testi, richiedeva non 60 minuti, ma un paio d'ore, mentre la successiva analisi, a seconda della complessità delle situazioni da valutare, poteva richiedere dalle 3/4 ore sino, addirittura, a diversi giorni
▪ che il non aveva mai svolto questa seconda parte dell'attività a lui affidata, tanto che CP_1
tale compito di analisi dei dati estratti era stata affidata ad altri addetti al Reparto di Messaggistica
& VAS
▪ che, pertanto, il non era inattivo per responsabilità della datrice di lavoro, ma per la sua CP_1
condotta; né si poteva condannare la datrice di lavoro perché pur avendo rilevato tale condotta parzialmente inadempiente, non aveva adottato provvedimenti disciplinari, in quanto tale tolleranza era determinata dalle particolari e delicate condizioni di salute del CP_1
▪ che, in ogni caso, anche laddove si fosse ritenuto configurabile il denunciato demansionamento, non vi era alcuna allegazione sul danno alla professionalità che tale inattività parziale aveva determinato
▪ che, in via subordinata, laddove si fosse ritenuto allegato e provato il nesso di causalità tra il denunciato demansionamento e il danno alla professionalità, il GL aveva evidenziato il concorso del ricorrente nella causazione di tale danno e ciò era sufficiente a determinare il rigetto della richiesta di risarcimento del danno o, in ogni caso, il riconoscimento di una misura inferiore a quella liquidata dal giudice di primo grado soprattutto alcuna prova
… … … … …
L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto precisare che l'esame della Corte riguarda esclusivamente il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di una condotta di demansionamento posta in essere da Pt_1 ai danni del e consistente nell'avergli affidato, a partire da giugno 2013, mansioni che CP_1
pur perfettamente inquadrabili nel livello di appartenenza, secondo la ricostruzione del G.L., lo impiegavano giornalmente solo per un paio d'ore, lasciandolo inattivo per il resto della giornata lavorativa.
Al fine di ricostruire correttamente e compiutamente tale circostanza occorre innanzitutto esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi.
La teste ha riferito: Testimone_1
“Lavoro per la società resistente da oltre vent'anni attualmente assegnata ai servizi generali, preciso che da oltre 10 anni sono RSU. Sono a conoscenza della vicenda lavorativa del ricorrente per il mio ruolo sindacale in quanto investitane direttamente dal ricorrente. Lo conosco dal 2009 da quando è arrivato a Pozzuoli. Dal 2010 varie volte ho personalmente assistito il ricorrente negli ultimi incontri con l'HR dell'azienda nella persona di e poi con il Testimone_2
, anche telefonicamente. La proposta dell'azienda prevedeva un esodo incentivato, ma ER_1
davanti a me non è mai stata indicate la somma. Devo dire che il ricorrente non era interessato a lasciare l'azienda. Il ricorrente dopo 'le frodi' è tomato alla 'rete' non so dire nel dettaglio cosa facesse. Era in team di circa 15 persone. Vi è stato fino al 2013/2014 da questa data, non avendo accettato l'incentivo all'esodo, ne ad una ricollocazione all'interno dell'azienda, che ha interessato tutti i reparti ove si era creato esubero di personale, è stato molti mesi senza fare nulla. Preciso che i dipendenti 'impattati', poteva andare via con un incentivo pari a 36 mensilità, oppure meno mensilità, mi sembra 28, con ricollocazione presso un'azienda partner, o ancora una ricollocazione all'interno dell'azienda. Il ricorrente fece quest'ultima scelta. Tanto so perché l'ho accompagnato ai colloqui, ricordo in particolare il colloquio con la dott.ssa A fine ER_2
procedura i lavoratori avrebbero saputo dove essere ricollocati. Effettivamente fui contattata dal
, all'epoca della proposta di esodo ad personam, per capire se era disponibile a cambiare ER_1
idea il ricorrente. Posso esprimere solo una valutazione personale fondata sulla mia esperienza sindacale e professionale, circa le ragioni per cui la società ha invitato il ricorrente a valutare di lasciare l'azienda. Ritengo infatti che la proposta fosse da ricollegare allo stato di salute del lavoratore, in quanto l'azienda mira a 'puntare' persone che mostrano delle debolezze. Il ricorrente, dopo 6/7 mesi dalla fine della procedura d'esubero, anno 2013, fu collocato nel reparto
VAS, sempre nell'ambito RETE. In questa fase mi sono interfacciata con la dott.ssa , in ER_3
quanto si tratta di un reparto in cui si fanno turni, anche notturni, incongruenti con il suo stato di salute. ERtanto, la mi garantì che il ricorrente avrebbe solo fatto attività di report in un ER_3
gruppo in cui gli altri svolgevano appieno la attività.
Ho constatato personalmente che il ricorrente svolgeva questa attività marginale, non facendo le stesse attività del personale del suo gruppo. Ritengo che il ricorrente volesse rimanere alle 'frodi' dove è stato quasi un anno. E pare che desse anche buoni risultati. Ero io a parlare con la
[...]
e so che il ricorrente voleva tornare alle frodi e so che non ha indicato all'azienda alcuna ER_3
collocazione alternativa. Il ricorrente mi comunicò telefonicamente che aveva avuto un grave diverbio con il suo responsabile, in cui il concetto era sempre quello per cui non era adatto a stare in Io gli dissi di andare in ospedale, perché era molto agitato. Poi riferii l'episodio alla Pt_1
. Sono certa che il ricorrente portò all'azienda il referto medico”. ER_3
Le dichiarazioni della teste sono di scarsa utilità quanto al denunciato demansionamento;
in proposito la si limita a dichiarare che nel “2013, fu collocato (n.d.r. il ) nel reparto Tes_1 CP_1
VAS, sempre nell'ambito RETE. In questa fase mi sono interfacciata con la dott.ssa , in ER_3 quanto si tratta di un reparto in cui si fanno turni, anche notturni, incongruenti con il suo stato di salute. ERtanto, la mi garantì che il ricorrente avrebbe solo fatto attività di report in un ER_3
gruppo in cui gli altri svolgevano appieno la attività. Ho constatato personalmente che il ricorrente svolgeva questa attività marginale, non facendo le stesse attività del personale del suo gruppo…”. Risulta innanzitutto che la società garantì che non sarebbe stato adibito anche ai turni notturni, mentre non è chiaro in che modo la ha “constatato personalmente” che il ricorrente Tes_1 svolgeva solo “questa attività marginale”, né la teste spiega, almeno sommariamente, in cosa consisteva tale attività marginale, rappresentata dalla “attività di report”.
Il teste ha dichiarato: “Lavoro dal 1998 per e negli ultimi anni come Testimone_3 Pt_1
responsabile esercizio e manutenzione Rete. Dal 2013 conosco la storia lavorativa del ricorrente in quanto a tale data ero responsabile di un gruppo che faceva l'esercizio e la manutenzione degli apparati rete Core e servizi di cui faceva parte il ricorrente. Preciso che era il Parte_2
responsabile del ricorrente, e il rispondeva a me. Ho preso la responsabilità del team a Pt_2
giugno 2013 allorché era imminente il termine della procedura di mobilità. Ricordo che il ricorrente fu l'unico del team a non aderire all'offerta proposta all'interno di detta procedura;
ricordo che chi aderì fu ricollocato su richiesta presso una società esterna Altran, anche se devo dire che quella fase non la gestii io, perché cominciò a marzo. Ricordo che il ricorrente chiese di aderire alla procedura quando i termini erano scaduti, da qualche settimana. Io ne parlai con ER l' che si confrontarono con chi aveva sottoscritto l'accordo e non fu possibile derogare all'accordo sindacale. ER quanto ricordo, il ricorrente chiese l'incentivo economico di 36 mensilità, che era l'offerta più vantaggiosa economicamente. Il ricorrente ne parlò anche con me.
Non potendo più accedere alla mobilità il ricorrente chiese di non avere mansioni che prevedessero attività tipiche del mondo esercizio manutenzione. È un lavoro tecnico che chiede anche interventi sul software da remoto o anche in reperibilità da casa. La ragione che mi manifestò era di non dovere avere la preoccupazione o agitazione di dover intervenire su guasti.
All'epoca non mi esplicitò la sua storia medica, ma mi riferì di uno stato di ansia nel fare queste operazioni, che avrebbero generato questo stato di malessere. Devo precisare che per un breve periodo io sono stato il responsabile diretto del ricorrente e precisamente dopo che il suo responsabile, , se ben ricordo il nome, era uscito dall'azienda con gli altri Testimone_4
colleghi del gruppo e questo durò da fine luglio a fine dicembre 2013 all'incirca.
Viene mostrato al teste il doc n. 2 della produzione della resistente.
“Individuammo per il ricorrente la possibilità di reportizzare una serie di dati tecnici ossia di raccogliere e analizzare i dati tecnici, senza occuparsi anche dell'intervento sugli apparati che avrebbe fatto un collega del gruppo, ove identificato un problema. II documento mostratomi fu scritto e inviato dal ricorrente dopo alcuni incontri con me e con , credo che ne Parte_3
avesse parlato anche con il prima. II documento evidenziava cosa il ricorrente non voleva Pt_2
fare. Il ricorrente avrebbe dovuto anche analizzare i dati raccolti. Iniziò la raccolta ma con estrema discontinuità, anche nei risultati, sotto il profilo dell'autonomia e delle proposte sulle cose da fare sulla base dei dati. Avendo il ricorrente una certa esperienza nel settore tecnico, ci si aspettava che alcune cose già le sapesse fare in forza della sua pregressa esperienza lavorativa.
La discontinuità era dovuta ad assenze ma anche nell'esecuzione dei compiti, come mi evidenziò anche il L'attività che ho descritto definibile come 'manutenzione preventiva' viene fatta Pt_2
da tutti gruppi che fanno esercizio e manutenzione alla rete in Il ricorrente doveva Pt_1
rivolgersi ai colleghi per raccogliere i dati e con questi doveva confrontarsi. Le considerazioni da fare sulla base del report richiedevano del tempo, ossia la durata di una normale giornata lavorativa. Il lavoro non svolto dal ricorrente veniva distribuito tra i tecnici del team o assegnato al tecnico in quel momento più libero. La differenza consisteva nel fatto che questi poi provvedevano anche all'eventuale intervento sull'apparato. Da quanto mi fu riferito dai responsabili del , il ricorrente aveva difficoltà a relazionarsi con i colleghi del gruppo, CP_1
però devo dire che questi ultimi non mi hanno mai evidenziato dei problemi in tal senso. Il Pt_2
mi riferì che aveva avuto con il ricorrente una discussione su come svolgere l'attività e che il ricorrente alla fine, agitato all'esito di questa discussione, andò via dicendo che non si sentiva bene. Secondo il non vi erano state ragioni perché ii ricorrente si alterasse. Non ricordo Pt_2
di aver parlato con il ricorrente di questo episodio. Preciso che la mia sede lavorativa è a Milano dal 2013 quella dei responsabili del ricorrente è a Roma, ma gli stessi vengono a Napoli almeno una volta al mese. Io vengo a Napoli almeno due volte all'anno. In quel periodo, mi riferisco al periodo in cui sono stato il diretto responsabile del ricorrente, ci contattavamo spesso sia telefonicamente che con mail. Il team di cui io mi sono occupato tra giugno 2013 e Agosto 2014 era quello dell'esercizio e manutenzione della rete core e servizi all'interno di questo Gruppo
c'era il team messaging e VAS affidato a responsabile del gruppo cui fu Parte_2 assegnato il ricorrente. Nell'aprile del 2015, se ben ricordo, ho preso la responsabilità di tutto l'esercizio italiano;
il mio ruolo fu assegnato a E qualche mese dopo il team Parte_4
messaging e vas fu affidato a La continuava nel suo ruolo a riportare Testimone_5 Pt_4
direttamente a me
Tale testimonianza è particolarmente rilevante poiché il teste , da marzo 2013, era Tes_3
responsabile del gruppo che faceva l'esercizio e la manutenzione degli apparati rete Core e servizi, gruppo all'interno del quale operava il team messaging e VAS, al quale era stato assegnato
[...] , sotto la responsabilità del , che rispondeva appunto a . Si CP_1 Parte_2 Testimone_3
tratta, pertanto, di un testimone che ha conoscenza diretta della vicenda oggetto del giudizio.
riferisce che l'assegnazione dell'appellato al team MESSAGING E VAS fu frutto di lunghe Tes_3 trattative, anche per le numerose condizioni poste dal;
che all'esito dell'accordo e CP_1 dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni concordate, risultò che l'attività svolta non era completa in quanto il non poneva in essere tutta una parte delle mansioni a lui affidate: CP_1
“Il ricorrente doveva rivolgersi ai colleghi per raccogliere i dati e con questi doveva confrontarsi.
Le considerazioni da fare sulla base del report richiedevano del tempo, ossia la durata di una normale giornata lavorativa. Il lavoro non svolto dal ricorrente veniva distribuito tra i tecnici del team o assegnato al tecnico in quel momento più libero” , inoltre, riferiva il teste , il CP_1
“…avrebbe dovuto anche analizzare i dati raccolti. Iniziò la raccolta ma con estrema discontinuità, anche nei risultati, sotto il profilo dell'autonomia e delle proposte sulle cose da fare sulla base dei dati. … La discontinuità era dovuta ad assenze ma anche nell'esecuzione dei compiti…”.
Tale testimonianza conferma quanto sostenuto dalla secondo la quale la inattività del Pt_1
era dovuta all'inadempimento parziale, da parte del lavoratore, ai compiti a lui CP_1
assegnati.
Passando ad esaminare le dichiarazioni del responsabile diretto del , CP_1 Parte_2 questi ha riferito: “Sono dipendente di dal 1996. Conosco il ricorrente perché ho Pt_1
lavorato con lui nel 2013, 2014, e forse anche il 2015. Il ricorrente svolgeva attività di reportistica e i dati venivano estratti da due sistemi, ER e ME e compilava un report grazie al quale si prevenivano guasti sul sistema, questa attività la svolgeva quotidianamente. L'attività consisteva nell'entrare in piattaforma scaricare i dati e fare report. Si impiegava un paio d'ore. La macchina forniva dati grezzi, che dovevano essere letti, mediante una elaborazione. Ci sono vari campi. I dati dovevano essere confrontati con quelli relativi al giorno precedente. L'attività era preventiva di una crisi del sistema. TE era una piattaforma dove vi erano i dati di allarme. EM invece conteneva i reclami dai clienti ed era necessario un confronto dei dati fra le due piattaforme per evitare un disservizio al cliente. I reclami potevano essere un centinaio, gli allarmi erano superiori. L'obiettivo era quello di fronteggiare gli allarmi più lievi per evitare i gravi. C'è stato un episodio: io chiesi al ricorrente una prestazione diversa da quella fatta, lui mi disse che non era capace (tutto ciò telematicamente), io gli ho fornito la procedura con i riferimenti annessi ci siamo sentiti nel pomeriggio, ma lui era agitato e io ho scritto al responsabile delle risorse umane, relazionando sull'accaduto.”
Viene mostrato il doc. 10 che riconosce. “ER l'attività che svolgo non sono sempre in ufficio e non ho potuto rispondere. La prestazione poteva durare anche giorni, in quanto era sempre necessario un confronto con i dati precedenti.
Il ricorrente assegnato al mio gruppo ha detto di non voler fare reperibilità, e di non essere addetto a macchine, lavori notturni. A Roma eravamo 7, a Napoli 5, l'attività del ricorrente era a supporto degli operativi, era sostanzialmente un tecnico operativo sul campo”.
Viene mostrato al teste il doc. 2 che riconosce.
“la email nella quale richiedeva nell'assegnazione dell'attività degli esoneri. I report venivano consegnati ogni giorno al termine della giornata, il ricorrente li consegnava ogni giorno ma eseguiva il report e non l'analisi. Il ricorrente svolgeva la sua attività, ma più volte al mese era in malattia. Gli consigliai di lavorare in open space dove lavorava il gruppo, ma lui voleva lavorare da solo in una zona diversa vicino alla finestra. I rapporti con i colleghi erano lavorativi. Ricordo che in più occasioni gli veniva dato supporto dai colleghi, nello specifico all'inizio dell'attività gli feci inviare un email dover erano indicate tutte le procedure, il collega lo aiutava. Il CP_2
report veniva fatto su un foglio excel, nel quale venivano riportati gli allarmi. Il ricorrente non si limitava a riportare dati, ma nelle note avrebbe dovuto individuare il problema che poteva sorgere per effetto dell'allarme individuato”.
Anche il diretto responsabile del evidenziava il parziale inadempimento da parte del CP_1 lavoratore ad alcuni dei compiti a lui assegnati;
riferiva, infatti, il teste che l'appellato avrebbe dovuto scaricare i dati da due sistemi, ER e ME, fare report e all'esito effettuare l'analisi di tali dati e “individuare il problema che poteva sorgere per effetto dell'allarme individuato”, attività che invece non svolgeva. CP_1
Già le dichiarazioni dei testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – essendo le loro affermazioni intrinsecamente coerenti e tra loro sovrapponibili, oltre, che confermate dai dati ricavabili dalla documentazione prodotta- consentono di superare le conclusioni del giudice di prime cure il quale ha ritenuto “… che il sia stato impiegato per un tempo inferiore CP_1
a quello giornaliero risultando inattivo per gran parte della giornata lavorativa.”, essendo, invece, emerso che la parziale inattività del nel corso della giornata lavorativa non era CP_1 conseguenza del tipo di mansioni a lui affidate dal datore di lavoro (tra l'altro all'esito di un accordo tra le parti volto a trovare il collocamento più adatto in relazione alle condizioni di salute dal lavoratore), ma del parziale inadempimento dei compiti a lui affidati. Né contrasta con tale ricostruzione la circostanza che la società, pur consapevole di tale condotta parzialmente inadempiente, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, potendo tale condotta essere giustificata dalla volontà di non peggiorare le condizioni di salute del , e, in ogni caso, CP_1
è del tutto irrilevante sotto il profilo del demansionamento, che non solo non risulta provato, ma al contrario è smentito dall'istruttoria svolta. Le circostanze emerse dalla prova testi trovano un'evidente conferma nel documento di valutazione della performance (pag. 13 della produzione di primo grado depositata da in appello), relativo ad un periodo compreso in quello CP_1
dedotto in giudizio, ove si legge:
“ERformance Dialogue IZ CP_1
Validity period 1.4.2015-31.3.2016
“Unfortunatety his performances are not complete and continuous. He does not provide a significant contribution to the activities of the team, from whom is quite disconnected.”
In conclusione, ritenuto non provato il denunciato demansionamento, in riforma dell'impugnata sentenza, va integralmente rigettata la domanda formulata da , con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la difficoltà dell'accertamento richiesto, giustifica l'integrale compensazione delle spese
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Controparte_1
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli 25.9.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 25.9.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n.1488/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Franco Tofacchi ed Ermelinda Vecchione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Napoli, Corso Umberto I n. 154
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall' avv. Michele Cuoco presso il cui studio, Controparte_1
sito in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Is. G/8, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28.9.2018 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Controparte_1
- di essere stato assunto il 13.11.2001 con qualifica di operatore tecnico, inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni
- che nel 2008 gli veniva riconosciuta un'invalidità civile del 46% per cardiopatia degenerativa
- che nel 2009 era stato traferito presso la centrale telefonica di Pozzuoli e gli era stata riconosciuta la possibilità di lavorare da remoto
- che nel 2013 dopo sei mesi di inattività, veniva addetto all'Ufficio Vas & Messagging con il compito di trasferire su di un foglio excel i report degli allarmi pervenuti dalle varie centrali telefoniche - che tale attività lo impegna per soli 60 minuti al giorno, rimanendo inattivo il resto della giornata lavorativa
- che il 12 marzo 2014 era stato oggetto di un'aggressione verbale da parte del suo responsabile,
Sig. Parte_2
- che le patologie di cui era affetto avevano subito un aggravamento a causa delle condizioni lavorative e delle pressioni psicologiche subite al fine di incentivarlo all'esodo
Tanto premesso, ritenuto che i comportamenti vessatori subiti andavano qualificati come mobbing e che aveva subito un demansionamento, non rientrando le mansioni svolte nell'inquadramento contrattuale, ovvero nel V livello del CCNL Telecomunicazioni, rassegnava Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità, singolarmente e congiuntamente, degli atti e delle condotte operate dalla resistente in quanto atti a contenuto e finalità mobbizzanti, Pt_1
vessatorie e comunque illegittimi e lesivi del diritto della personalità del lavoratore ai sensi art. 2087 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., atti e condotte perpetrate da essa convenuta come descritti in fatto e ricostruiti in diritto e pertanto ordinarne l'immediata cessazione;
2. per l'effetto condannare la , in persona del legale ra.pte pro-tempore, al Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente (biologico/morale), nella misura di euro 194.828,00 o in quella determinata come indicato sub 2 della parte in diritto, e comunque nella misura da determinarsi previa CTU od eventualmente secondo equità o secondo il libero apprezzamento dell'On.le Giudicante.
3. in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare che il ricorrente, a far data dal giugno 2013,
o dalla diversa data che dovesse essere accertata in giudizio, ha svolto mansioni inferiori a quelle di livello di formale assunzione (livello V CCNL “contratto collettivo nazionale di lavoro “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione”) nonché solo per una minima parte dell'orario contrattuale di lavoro e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riassegnazione a mansioni in precedenza equivalenti a quella di assunzione e di formale inquadramento, e comunque compatibili con il suo stato di salute e con le sue condizioni psico-fisiche.
4. Sempre per l'effetto, accertata la illegittimità della condotta della convenuta datrice di lavoro, condannare la società stessa a risarcire i danni alla professionalità, da quantificarsi in relazione alla retribuzione ed al tempo del demansionamento, nella misura di ½ , o in quell'altra percentuale che sarà ritenuta di giustizia, delle retribuzioni corrisposte per tutto il tempo del subito demansionamento, nonché i danni non patrimoniali subiti (biologico/morale), nella misura di euro 194.828,00 o in quella determinata come indicato sub 2 della parte in diritto, e comunque nella misura da determinarsi previa CTU od eventualmente secondo equità ….”.
Con sentenza n. 5418/22 il G.L. escludeva che nel caso di specie fosse stata realizzata ai danni del ricorrente un condotta mobbizzante;
riteneva, altresì, che le mansioni diverse alle quali era stato assegnato erano perfettamente inquadrabili nel livello di appartenenza, ma configurava un demansionamento del ricorrente a partire da giugno 2013, in quanto lo stesso era stato assegnato ad un'attività che lo impiegava giornalmente per un paio d'ore e lo lasciava inattivo per il resto della giornata lavorativa. Quanto al danno, il giudice di prime cure pur accertando la non configurabilità, nella vicenda in esame, di un danno biologico (escluso dal CTU), riconosceva la ricorrenza di un danno professionale, provato in via presuntiva, che quantificava nella misura del
10% della retribuzione annuale, moltiplicato tale importo per gli anni in cui il aveva CP_1
subito tale demansionamento, ossia da giugno 2013 a settembre 2018, data di deposito del ricorso.
Con ricorso depositato in data 22.6.2023 proponeva appello la censurando le Pt_1
conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado in ordine al demansionamento, e, in via subordinata in ordine alla prova del danno subito dal , nonché, in via ulteriormente CP_1
subordinata, alla sua quantificazione.
Si costituiva sostenendo la infondatezza dell'impugnazione e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un articolato motivo di appello la eccepiva che il giudice di Parte_1
prime cure aveva erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali acquisite dalle quali risultava:
▪ che l'assegnazione alle mansioni denunciate come demansionanti era stata il frutto di un accordo raggiunto dopo lunghe e articolate trattative con il lavoratore, come dimostrato dalla lettera di accettazione firmata dal e datata 8.1.2014, ed era finalizzata a tutelare le sue esigenze CP_1
di salute, infatti la società aveva accettato tutte le condizioni poste dal lavoratore (no reperibilità, no interventi operativi, no risoluzione problematiche del cliente, no turni notturni)
▪ che le mansioni a cui era stato assegnato il al raggiungimento di tale accordo non CP_1 consistevano soltanto nell'attività di reportistica realizzata mediante l'estrazione di dati da due piattaforme, chiamate rispettivamente Xspotter/HP Open View e EM, ma anche e soprattutto nell'effettuare un'analisi dei dati così acquisiti, attività quest'ultima che richiedeva anche il confronto con i tecnici che gestivano le varie piattaforme
▪ che l'attività di estrazione di dati, come era stato precisato dai testi, richiedeva non 60 minuti, ma un paio d'ore, mentre la successiva analisi, a seconda della complessità delle situazioni da valutare, poteva richiedere dalle 3/4 ore sino, addirittura, a diversi giorni
▪ che il non aveva mai svolto questa seconda parte dell'attività a lui affidata, tanto che CP_1
tale compito di analisi dei dati estratti era stata affidata ad altri addetti al Reparto di Messaggistica
& VAS
▪ che, pertanto, il non era inattivo per responsabilità della datrice di lavoro, ma per la sua CP_1
condotta; né si poteva condannare la datrice di lavoro perché pur avendo rilevato tale condotta parzialmente inadempiente, non aveva adottato provvedimenti disciplinari, in quanto tale tolleranza era determinata dalle particolari e delicate condizioni di salute del CP_1
▪ che, in ogni caso, anche laddove si fosse ritenuto configurabile il denunciato demansionamento, non vi era alcuna allegazione sul danno alla professionalità che tale inattività parziale aveva determinato
▪ che, in via subordinata, laddove si fosse ritenuto allegato e provato il nesso di causalità tra il denunciato demansionamento e il danno alla professionalità, il GL aveva evidenziato il concorso del ricorrente nella causazione di tale danno e ciò era sufficiente a determinare il rigetto della richiesta di risarcimento del danno o, in ogni caso, il riconoscimento di una misura inferiore a quella liquidata dal giudice di primo grado soprattutto alcuna prova
… … … … …
L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto precisare che l'esame della Corte riguarda esclusivamente il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di una condotta di demansionamento posta in essere da Pt_1 ai danni del e consistente nell'avergli affidato, a partire da giugno 2013, mansioni che CP_1
pur perfettamente inquadrabili nel livello di appartenenza, secondo la ricostruzione del G.L., lo impiegavano giornalmente solo per un paio d'ore, lasciandolo inattivo per il resto della giornata lavorativa.
Al fine di ricostruire correttamente e compiutamente tale circostanza occorre innanzitutto esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi.
La teste ha riferito: Testimone_1
“Lavoro per la società resistente da oltre vent'anni attualmente assegnata ai servizi generali, preciso che da oltre 10 anni sono RSU. Sono a conoscenza della vicenda lavorativa del ricorrente per il mio ruolo sindacale in quanto investitane direttamente dal ricorrente. Lo conosco dal 2009 da quando è arrivato a Pozzuoli. Dal 2010 varie volte ho personalmente assistito il ricorrente negli ultimi incontri con l'HR dell'azienda nella persona di e poi con il Testimone_2
, anche telefonicamente. La proposta dell'azienda prevedeva un esodo incentivato, ma ER_1
davanti a me non è mai stata indicate la somma. Devo dire che il ricorrente non era interessato a lasciare l'azienda. Il ricorrente dopo 'le frodi' è tomato alla 'rete' non so dire nel dettaglio cosa facesse. Era in team di circa 15 persone. Vi è stato fino al 2013/2014 da questa data, non avendo accettato l'incentivo all'esodo, ne ad una ricollocazione all'interno dell'azienda, che ha interessato tutti i reparti ove si era creato esubero di personale, è stato molti mesi senza fare nulla. Preciso che i dipendenti 'impattati', poteva andare via con un incentivo pari a 36 mensilità, oppure meno mensilità, mi sembra 28, con ricollocazione presso un'azienda partner, o ancora una ricollocazione all'interno dell'azienda. Il ricorrente fece quest'ultima scelta. Tanto so perché l'ho accompagnato ai colloqui, ricordo in particolare il colloquio con la dott.ssa A fine ER_2
procedura i lavoratori avrebbero saputo dove essere ricollocati. Effettivamente fui contattata dal
, all'epoca della proposta di esodo ad personam, per capire se era disponibile a cambiare ER_1
idea il ricorrente. Posso esprimere solo una valutazione personale fondata sulla mia esperienza sindacale e professionale, circa le ragioni per cui la società ha invitato il ricorrente a valutare di lasciare l'azienda. Ritengo infatti che la proposta fosse da ricollegare allo stato di salute del lavoratore, in quanto l'azienda mira a 'puntare' persone che mostrano delle debolezze. Il ricorrente, dopo 6/7 mesi dalla fine della procedura d'esubero, anno 2013, fu collocato nel reparto
VAS, sempre nell'ambito RETE. In questa fase mi sono interfacciata con la dott.ssa , in ER_3
quanto si tratta di un reparto in cui si fanno turni, anche notturni, incongruenti con il suo stato di salute. ERtanto, la mi garantì che il ricorrente avrebbe solo fatto attività di report in un ER_3
gruppo in cui gli altri svolgevano appieno la attività.
Ho constatato personalmente che il ricorrente svolgeva questa attività marginale, non facendo le stesse attività del personale del suo gruppo. Ritengo che il ricorrente volesse rimanere alle 'frodi' dove è stato quasi un anno. E pare che desse anche buoni risultati. Ero io a parlare con la
[...]
e so che il ricorrente voleva tornare alle frodi e so che non ha indicato all'azienda alcuna ER_3
collocazione alternativa. Il ricorrente mi comunicò telefonicamente che aveva avuto un grave diverbio con il suo responsabile, in cui il concetto era sempre quello per cui non era adatto a stare in Io gli dissi di andare in ospedale, perché era molto agitato. Poi riferii l'episodio alla Pt_1
. Sono certa che il ricorrente portò all'azienda il referto medico”. ER_3
Le dichiarazioni della teste sono di scarsa utilità quanto al denunciato demansionamento;
in proposito la si limita a dichiarare che nel “2013, fu collocato (n.d.r. il ) nel reparto Tes_1 CP_1
VAS, sempre nell'ambito RETE. In questa fase mi sono interfacciata con la dott.ssa , in ER_3 quanto si tratta di un reparto in cui si fanno turni, anche notturni, incongruenti con il suo stato di salute. ERtanto, la mi garantì che il ricorrente avrebbe solo fatto attività di report in un ER_3
gruppo in cui gli altri svolgevano appieno la attività. Ho constatato personalmente che il ricorrente svolgeva questa attività marginale, non facendo le stesse attività del personale del suo gruppo…”. Risulta innanzitutto che la società garantì che non sarebbe stato adibito anche ai turni notturni, mentre non è chiaro in che modo la ha “constatato personalmente” che il ricorrente Tes_1 svolgeva solo “questa attività marginale”, né la teste spiega, almeno sommariamente, in cosa consisteva tale attività marginale, rappresentata dalla “attività di report”.
Il teste ha dichiarato: “Lavoro dal 1998 per e negli ultimi anni come Testimone_3 Pt_1
responsabile esercizio e manutenzione Rete. Dal 2013 conosco la storia lavorativa del ricorrente in quanto a tale data ero responsabile di un gruppo che faceva l'esercizio e la manutenzione degli apparati rete Core e servizi di cui faceva parte il ricorrente. Preciso che era il Parte_2
responsabile del ricorrente, e il rispondeva a me. Ho preso la responsabilità del team a Pt_2
giugno 2013 allorché era imminente il termine della procedura di mobilità. Ricordo che il ricorrente fu l'unico del team a non aderire all'offerta proposta all'interno di detta procedura;
ricordo che chi aderì fu ricollocato su richiesta presso una società esterna Altran, anche se devo dire che quella fase non la gestii io, perché cominciò a marzo. Ricordo che il ricorrente chiese di aderire alla procedura quando i termini erano scaduti, da qualche settimana. Io ne parlai con ER l' che si confrontarono con chi aveva sottoscritto l'accordo e non fu possibile derogare all'accordo sindacale. ER quanto ricordo, il ricorrente chiese l'incentivo economico di 36 mensilità, che era l'offerta più vantaggiosa economicamente. Il ricorrente ne parlò anche con me.
Non potendo più accedere alla mobilità il ricorrente chiese di non avere mansioni che prevedessero attività tipiche del mondo esercizio manutenzione. È un lavoro tecnico che chiede anche interventi sul software da remoto o anche in reperibilità da casa. La ragione che mi manifestò era di non dovere avere la preoccupazione o agitazione di dover intervenire su guasti.
All'epoca non mi esplicitò la sua storia medica, ma mi riferì di uno stato di ansia nel fare queste operazioni, che avrebbero generato questo stato di malessere. Devo precisare che per un breve periodo io sono stato il responsabile diretto del ricorrente e precisamente dopo che il suo responsabile, , se ben ricordo il nome, era uscito dall'azienda con gli altri Testimone_4
colleghi del gruppo e questo durò da fine luglio a fine dicembre 2013 all'incirca.
Viene mostrato al teste il doc n. 2 della produzione della resistente.
“Individuammo per il ricorrente la possibilità di reportizzare una serie di dati tecnici ossia di raccogliere e analizzare i dati tecnici, senza occuparsi anche dell'intervento sugli apparati che avrebbe fatto un collega del gruppo, ove identificato un problema. II documento mostratomi fu scritto e inviato dal ricorrente dopo alcuni incontri con me e con , credo che ne Parte_3
avesse parlato anche con il prima. II documento evidenziava cosa il ricorrente non voleva Pt_2
fare. Il ricorrente avrebbe dovuto anche analizzare i dati raccolti. Iniziò la raccolta ma con estrema discontinuità, anche nei risultati, sotto il profilo dell'autonomia e delle proposte sulle cose da fare sulla base dei dati. Avendo il ricorrente una certa esperienza nel settore tecnico, ci si aspettava che alcune cose già le sapesse fare in forza della sua pregressa esperienza lavorativa.
La discontinuità era dovuta ad assenze ma anche nell'esecuzione dei compiti, come mi evidenziò anche il L'attività che ho descritto definibile come 'manutenzione preventiva' viene fatta Pt_2
da tutti gruppi che fanno esercizio e manutenzione alla rete in Il ricorrente doveva Pt_1
rivolgersi ai colleghi per raccogliere i dati e con questi doveva confrontarsi. Le considerazioni da fare sulla base del report richiedevano del tempo, ossia la durata di una normale giornata lavorativa. Il lavoro non svolto dal ricorrente veniva distribuito tra i tecnici del team o assegnato al tecnico in quel momento più libero. La differenza consisteva nel fatto che questi poi provvedevano anche all'eventuale intervento sull'apparato. Da quanto mi fu riferito dai responsabili del , il ricorrente aveva difficoltà a relazionarsi con i colleghi del gruppo, CP_1
però devo dire che questi ultimi non mi hanno mai evidenziato dei problemi in tal senso. Il Pt_2
mi riferì che aveva avuto con il ricorrente una discussione su come svolgere l'attività e che il ricorrente alla fine, agitato all'esito di questa discussione, andò via dicendo che non si sentiva bene. Secondo il non vi erano state ragioni perché ii ricorrente si alterasse. Non ricordo Pt_2
di aver parlato con il ricorrente di questo episodio. Preciso che la mia sede lavorativa è a Milano dal 2013 quella dei responsabili del ricorrente è a Roma, ma gli stessi vengono a Napoli almeno una volta al mese. Io vengo a Napoli almeno due volte all'anno. In quel periodo, mi riferisco al periodo in cui sono stato il diretto responsabile del ricorrente, ci contattavamo spesso sia telefonicamente che con mail. Il team di cui io mi sono occupato tra giugno 2013 e Agosto 2014 era quello dell'esercizio e manutenzione della rete core e servizi all'interno di questo Gruppo
c'era il team messaging e VAS affidato a responsabile del gruppo cui fu Parte_2 assegnato il ricorrente. Nell'aprile del 2015, se ben ricordo, ho preso la responsabilità di tutto l'esercizio italiano;
il mio ruolo fu assegnato a E qualche mese dopo il team Parte_4
messaging e vas fu affidato a La continuava nel suo ruolo a riportare Testimone_5 Pt_4
direttamente a me
Tale testimonianza è particolarmente rilevante poiché il teste , da marzo 2013, era Tes_3
responsabile del gruppo che faceva l'esercizio e la manutenzione degli apparati rete Core e servizi, gruppo all'interno del quale operava il team messaging e VAS, al quale era stato assegnato
[...] , sotto la responsabilità del , che rispondeva appunto a . Si CP_1 Parte_2 Testimone_3
tratta, pertanto, di un testimone che ha conoscenza diretta della vicenda oggetto del giudizio.
riferisce che l'assegnazione dell'appellato al team MESSAGING E VAS fu frutto di lunghe Tes_3 trattative, anche per le numerose condizioni poste dal;
che all'esito dell'accordo e CP_1 dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni concordate, risultò che l'attività svolta non era completa in quanto il non poneva in essere tutta una parte delle mansioni a lui affidate: CP_1
“Il ricorrente doveva rivolgersi ai colleghi per raccogliere i dati e con questi doveva confrontarsi.
Le considerazioni da fare sulla base del report richiedevano del tempo, ossia la durata di una normale giornata lavorativa. Il lavoro non svolto dal ricorrente veniva distribuito tra i tecnici del team o assegnato al tecnico in quel momento più libero” , inoltre, riferiva il teste , il CP_1
“…avrebbe dovuto anche analizzare i dati raccolti. Iniziò la raccolta ma con estrema discontinuità, anche nei risultati, sotto il profilo dell'autonomia e delle proposte sulle cose da fare sulla base dei dati. … La discontinuità era dovuta ad assenze ma anche nell'esecuzione dei compiti…”.
Tale testimonianza conferma quanto sostenuto dalla secondo la quale la inattività del Pt_1
era dovuta all'inadempimento parziale, da parte del lavoratore, ai compiti a lui CP_1
assegnati.
Passando ad esaminare le dichiarazioni del responsabile diretto del , CP_1 Parte_2 questi ha riferito: “Sono dipendente di dal 1996. Conosco il ricorrente perché ho Pt_1
lavorato con lui nel 2013, 2014, e forse anche il 2015. Il ricorrente svolgeva attività di reportistica e i dati venivano estratti da due sistemi, ER e ME e compilava un report grazie al quale si prevenivano guasti sul sistema, questa attività la svolgeva quotidianamente. L'attività consisteva nell'entrare in piattaforma scaricare i dati e fare report. Si impiegava un paio d'ore. La macchina forniva dati grezzi, che dovevano essere letti, mediante una elaborazione. Ci sono vari campi. I dati dovevano essere confrontati con quelli relativi al giorno precedente. L'attività era preventiva di una crisi del sistema. TE era una piattaforma dove vi erano i dati di allarme. EM invece conteneva i reclami dai clienti ed era necessario un confronto dei dati fra le due piattaforme per evitare un disservizio al cliente. I reclami potevano essere un centinaio, gli allarmi erano superiori. L'obiettivo era quello di fronteggiare gli allarmi più lievi per evitare i gravi. C'è stato un episodio: io chiesi al ricorrente una prestazione diversa da quella fatta, lui mi disse che non era capace (tutto ciò telematicamente), io gli ho fornito la procedura con i riferimenti annessi ci siamo sentiti nel pomeriggio, ma lui era agitato e io ho scritto al responsabile delle risorse umane, relazionando sull'accaduto.”
Viene mostrato il doc. 10 che riconosce. “ER l'attività che svolgo non sono sempre in ufficio e non ho potuto rispondere. La prestazione poteva durare anche giorni, in quanto era sempre necessario un confronto con i dati precedenti.
Il ricorrente assegnato al mio gruppo ha detto di non voler fare reperibilità, e di non essere addetto a macchine, lavori notturni. A Roma eravamo 7, a Napoli 5, l'attività del ricorrente era a supporto degli operativi, era sostanzialmente un tecnico operativo sul campo”.
Viene mostrato al teste il doc. 2 che riconosce.
“la email nella quale richiedeva nell'assegnazione dell'attività degli esoneri. I report venivano consegnati ogni giorno al termine della giornata, il ricorrente li consegnava ogni giorno ma eseguiva il report e non l'analisi. Il ricorrente svolgeva la sua attività, ma più volte al mese era in malattia. Gli consigliai di lavorare in open space dove lavorava il gruppo, ma lui voleva lavorare da solo in una zona diversa vicino alla finestra. I rapporti con i colleghi erano lavorativi. Ricordo che in più occasioni gli veniva dato supporto dai colleghi, nello specifico all'inizio dell'attività gli feci inviare un email dover erano indicate tutte le procedure, il collega lo aiutava. Il CP_2
report veniva fatto su un foglio excel, nel quale venivano riportati gli allarmi. Il ricorrente non si limitava a riportare dati, ma nelle note avrebbe dovuto individuare il problema che poteva sorgere per effetto dell'allarme individuato”.
Anche il diretto responsabile del evidenziava il parziale inadempimento da parte del CP_1 lavoratore ad alcuni dei compiti a lui assegnati;
riferiva, infatti, il teste che l'appellato avrebbe dovuto scaricare i dati da due sistemi, ER e ME, fare report e all'esito effettuare l'analisi di tali dati e “individuare il problema che poteva sorgere per effetto dell'allarme individuato”, attività che invece non svolgeva. CP_1
Già le dichiarazioni dei testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – essendo le loro affermazioni intrinsecamente coerenti e tra loro sovrapponibili, oltre, che confermate dai dati ricavabili dalla documentazione prodotta- consentono di superare le conclusioni del giudice di prime cure il quale ha ritenuto “… che il sia stato impiegato per un tempo inferiore CP_1
a quello giornaliero risultando inattivo per gran parte della giornata lavorativa.”, essendo, invece, emerso che la parziale inattività del nel corso della giornata lavorativa non era CP_1 conseguenza del tipo di mansioni a lui affidate dal datore di lavoro (tra l'altro all'esito di un accordo tra le parti volto a trovare il collocamento più adatto in relazione alle condizioni di salute dal lavoratore), ma del parziale inadempimento dei compiti a lui affidati. Né contrasta con tale ricostruzione la circostanza che la società, pur consapevole di tale condotta parzialmente inadempiente, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, potendo tale condotta essere giustificata dalla volontà di non peggiorare le condizioni di salute del , e, in ogni caso, CP_1
è del tutto irrilevante sotto il profilo del demansionamento, che non solo non risulta provato, ma al contrario è smentito dall'istruttoria svolta. Le circostanze emerse dalla prova testi trovano un'evidente conferma nel documento di valutazione della performance (pag. 13 della produzione di primo grado depositata da in appello), relativo ad un periodo compreso in quello CP_1
dedotto in giudizio, ove si legge:
“ERformance Dialogue IZ CP_1
Validity period 1.4.2015-31.3.2016
“Unfortunatety his performances are not complete and continuous. He does not provide a significant contribution to the activities of the team, from whom is quite disconnected.”
In conclusione, ritenuto non provato il denunciato demansionamento, in riforma dell'impugnata sentenza, va integralmente rigettata la domanda formulata da , con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la difficoltà dell'accertamento richiesto, giustifica l'integrale compensazione delle spese
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Controparte_1
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli 25.9.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa