Articolo 4 della Legge 8 agosto 1980, n. 480
Articolo 3
Versione
9 settembre 1980
Art. 4.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda.
I mutui devono essere concessi al tasso vigente per i prestiti della Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione e saranno ammortizzabili in 35 annualita' con rate semestrali posticipate.
Si applica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo saranno regolate da convenzioni dirette tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Cassa depositi e prestiti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Entrata in vigore il 9 settembre 1980