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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma
1 c.p.c.)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Fabrizio ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla Via Don Luigi Sturzo n. 9, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Lacitignola Stefania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aiello Marco, con studio in Cosenza, alla Via Miceli 99 come da procura in calce all'atto di precetto
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. - P.IVA , già Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria
[...] Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pesenti Marco ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Guarnieri Mario, con studio in Cosenza (CS), C.so Mazzini n. 52 in forza di mandato in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
INTERVENTRICE EX ART. 111 COMMA 3 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.12.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 27.5.21, come da ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in atti, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, la deducendo che: in data 7.5.21 gli veniva notificato CP_1
atto di precetto basato su effetti cambiari (n. 39) con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 4.166,97; l'atto di precetto era parzialmente nullo per inesistenza del titolo esecutivo cambiario, poiché, alla data di notifica dello stesso (07.05.2021), vi erano: n. 3 cambiali decadute dalla efficacia di titolo esecutivo in quanto aventi scadenza di pagamento rispettivamente al 27.2.18 – 27.3.18 – 27.4.18, ossia oltre i tre anni di legge;
n. 2 cambiali non erano ancora scadute, in quanto aventi scadenza al 27.5.21 e 27.6.21, pertanto non potevano costituire titolo esecutivo, ma potevano rappresentare per il creditore solo una “promessa incondizionata di pagamento”; n. 13 cambiali, da Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2021, che erano state soggette alla sospensione del pagamento COVID 19; trattandosi di cambiali, era inoltre inapplicabile il principio di cui all'art.1186 cc ed art 50 R.D. 1669/1933, c.d. Legge Cambiaria,
(decadenza del beneficio del termine) invocato dalla parte convenuta ciò, sia con riferimento alla tipologia di rateizzazione (trattandosi di titoli cambiari aventi singola efficacia di atto stragiudiziale ex art.474 c.p.c. e non di semplice rateizzazione concessa dal debitore anche su un accordo scritto), sia con riferimento al senso specifico della norma sulla “decadenza” applicabile al verificarsi di ristrette circostanze, non ricorrenti nel caso di specie;
invero, ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore, ipotesi non sussistenti nel caso di specie, poiché il debitore è dipendente statale in servizio;
l'atto di precetto quindi era da ritenersi nullo poiché azionato su cambiali non scadute e non aventi efficacia esecutiva, sicché il creditore, essendo privo di titolo legittimante, avrebbe dovuto agire per ottenere un titolo esecutivo giudiziario ovverosia un decreto ingiuntivo;
in subordine, l'opponente eccepiva che buona parte delle cambiali oggetto dell'atto di precetto opposto ricadevano nel periodo di sospensione dei termini per Covid 19, ex D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e ss., (dal febbraio
2020 al 31 gennaio 2021), che di fatto aveva sospeso e posticipato la scadenza di qualsiasi titolo ricadente nel periodo predetto, ciò al fine di valutare la non volontarietà del mancato pagamento di 13 cambiali ai fini dell'applicabilità del beneficio di decadenza.
In ragione di tanto, l'opponente, domandava: in via preliminare sospendersi l'esecutività del precetto opposto, con particolare riferimento all'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo sotteso per come azionato;
nel merito, annullarsi l'atto precetto per tutti i motivi sottesi in diritto;
2 condannarsi la convenuta alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.10.21, si costituiva in giudizio la ed in sua vece la procuratrice all'uopo Controparte_4 Controparte_5 legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_6
la quale, quanto alle cambiali scadute il 27.02.2018 – 27.03.2018 – 27.04.2018 ossia già
[...]
scadute da oltre i tre anni di legge, rispetto alla notifica del precetto avvenuta il 7.5.21, aderiva alla avversa eccezione, chiedendo la decurtazione della relativa somma dall'importo precettato, deducendo comunque che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolgeva l'atto per l'intero, ma ne determinava la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta;
chiedeva invece rigettarsi le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, poiché infondate ed accogliersi le seguenti conclusioni: rigettarsi l'istanza di sospensione e comunque accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della avversa opposizione e/o rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi la validità dell'atto di precetto notificato, eventualmente modificandone l'importo nella diversa somma ritenuta di giustizia: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 12.1.23 interveniva in giudizio la già̀ società con socio unico Banca IFIS S.p.A., Controparte_2 Controparte_2 appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca
IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria la quale interveniva e si Controparte_3
costituiva ex art. 111 c.p.c., deducendo che: con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 1.11.21, (cedente) cedeva a (cessionaria) un CP_1 Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB;
della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16.11.21 - Parte
II; per l'effetto divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto Controparte_2
del presente giudizio di opposizione, e per essa interveniva e si Controparte_3
costituiva ex art. 111 c.p.c., contestualmente aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da in sede di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_4
nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati e anche agli eventuali verbali di udienza nonché note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In ragione di tanto, e, per essa in Controparte_2 Controparte_3
qualità di unica titolare del diritto controverso, domandava: in via pregiudiziale: - stante lo
3 spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di unipersonale, essendo – allo stato – l'unica titolare CP_1 Controparte_2
del credito per cui è causa, intervenuta nel presente procedimento per il tramite della propria mandataria nel merito, previa revoca dell'istanza di sospensione, Controparte_3 accertare e dichiarare l'inammissibilità della avversa opposizione, e/o rigettare l'avversa opposizione, e confermare la validità dell'atto di precetto notificato per l'importo intimato, decurtato della somma portata dai n. 3 effetti cambiari prescritti, ovvero per la diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Instaurato il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto, all'udienza del
4.12.24 le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie, alle quali può aggiungersi il successore a titolo particolare, con la formazione di un litisconsorzio rispetto all'alienante, a meno che, se le altre parti vi consentano, il giudice disponga l'estromissione di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
L'intervento o la chiamata ex art. 111 comma 3 c.p.c. non configurano, in realtà, un intervento o una chiamata di terzo e costituiscono, pertanto, ipotesi autonome e distinte rispetto a quelle di cui agli artt. 105 e 269 c.p.c. e, a differenza di queste ultime, esperibili in ogni grado o fase del processo (Cfr.
Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21690 del 26 agosto 2019), poiché “il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ. n. 21492/2018).
“In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma,
c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire
4 o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass. civ. n. 18767/2017).
L'intervento del nuovo titolare effettivo del diritto, quindi, non produce una sostituzione processuale, né un'estromissione automatica del dante causa, la quale può essere disposta dal giudice solo quando le altre parti vi acconsentano.
Anche nelle ipotesi di estromissione, peraltro, il giudice deve disporre in ordine alle spese di lite nei riguardi dell'estromesso.
Tanto precisato, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che, con atto di precetto su effetti del 6.4.21, regolarmente notificato al sig. in data 7.5.21, come da avviso di Pt_1
ricevimento in atti, la unipersonale e, per essa, la procuratrice CP_1 Controparte_5
essendo in possesso di n. 39 cambiali, asseritamente scadute ed impagate e soggette alla
[...] decadenza del beneficio del termine, per l'importo di € 3.954,99, intimava e faceva precetto al sig.
di pagare, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, le seguenti somme: € Parte_1
3.954,00 per effetti impagati;
€ 15,00 per il costo di notificazione dell'atto di precetto;
€ 135,00 per compenso professionale unitario, ai quali si aggiungevano rimborso spese generali al 15%, cpa e iva, per un totale complessivo di € 4.166,97.
Risultano allegati i seguenti effetti cambiari, emessi il 10.4.15, tutti di importo pari ad €101,41 ciascuno, aventi scadenza: il 27.02.2018; 27.03.18; 27.04.2018; 27.05.18; 27.06.18; 27.07.18;
27.08.18; 27.09.18; 27.10.18; 27.11.18; 27.12.18; 27.01.19; 27.02.19; 27.03.19; 27.04.19; 27.05.19;
27.06.19; 27.7.19; 27.08.19; 27.09.19; 27.10.19; 27.11.19; 27.12.19; 27.01.20; 27.02.20; 27.03.20;
27.04.20; 27.05.20; 27.06.20; 27.07.20; 27.08.20; 27.09.20; 27.10.20; 27.11.20; 27.12.20; 27.01.21;
27.02.21; 27.03.21; 27.04.21; 27.05.21;27.06.21.
Nell'atto di opposizione, con riferimento alle cambiali aventi scadenza il 27.02.2018, 27.03.2018 e
27.04.2018, la parte opponente evidenziava la prescrizione di tali effetti, essendo decorso al momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 7.5.21, il termine di tre anni previsto dalla legge.
5 Sia la convenuta sia la hanno aderito a tale eccezione CP_1 Controparte_2 chiedendo che la relativa somma venga decurtata dall'importo precettato.
L'opponente, nell'atto di citazione, ha, altresì, dedotto che “n. 2 cambiali non erano scadute rispettivamente aventi scadenza al 27.05.2021 e 27.06.2021 e pertanto non possono costituire titolo esecutivo”.
Ai sensi dell'art. 1186 c.c., “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che: a) il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per se, dimostrare lo stato di insolvenza;
b) il ritardo nel pagamento di alcune cambiali non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 cod. civ.; c) il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. Così, in particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art.1186 cod. civ. E, al contrario, dimostrano uno stato di insolvenza:
a) l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevanti;
b) la domanda da parte del debitore ad essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 24330 del 2011).
Nel caso di specie, si ritiene che il mancato pagamento delle cambiali scadute non giustifichi la decadenza dal beneficio del termine (cui si riferisce anche la diffida dell'8.10.20) con riguardo alle menzionate due cambiali non ancora scadute alla data di notifica dell'atto di precetto (07.05.2021), avuto riguardo anche alla non ingente entità complessiva del credito e alle circostanze, dedotte dall'opponente nell'atto di citazione e non contestate dall'opposta nella prima difesa successiva, secondo cui “buona parte delle cambiali oggetto dell'atto opposto, sono ricadute nella sospensione temporale di scadenza dei vari D.L. per covid 19 per tutto il periodo dal Febbraio 2020 al 31.01.2021”
e “lo stesso debitore è dipendente statale in servizio”.
Peraltro, in aggiunta al predetto rilievo, ritenuto assorbente, va evidenziato che l'art 50 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n 1669), applicabile anche al vaglia cambiario “concede al portatore della cambiale tratta il diritto di esercitare l'azione di regresso prima della scadenza nei casi di rifiuto totale o parziale dell'accettazione, di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, di cessazione dei pagamenti ancorché non constatata con sentenza, di esecuzione infruttuosa sui suoi beni ed, infine, di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. Tuttavia, ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso prima della scadenza della cambiale, mentre, in caso di fallimento del
6 trattario, il portatore è dispensato dall'onere della presentazione della cambiale e della levata del protesto, essendo sufficiente che egli produca la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato cambiario principale, negli altri casi l'azione cambiaria di regresso non può essere esercitata se non dopo la presentazione della cambiale e la levata del protesto. In tali casi la levata del protesto prima della scadenza della cambiale, giustificata dalla decadenza dal termine in cui l'obbligato cambiario principale è incorso a causa della sua insolvenza, assolve la funzione di fornire la prova, anche se non definitiva, dello stato di insolvenza dell'obbligato principale e costituisce, perciò, una formalità essenziale per l'esercizio anticipato dell'azione di regresso, che non ammette equipollenti” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 20/09/1971).
Nella fattispecie, dunque, non appaiono ricorrere i presupposti della decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c. con riguardo alle n. 2 cambiali aventi scadenza al
27.05.2021 e al 27.06.2021.
Viceversa, quanto alle n. 13 cambiali che “da Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2021, sono state soggette alla sospensione del pagamento COVID 19”, come argomentato dallo stesso opponente a pag. 6 dell'atto di citazione, esse “sono ricadute nella sospensione temporale di scadenza dei vari D.L. per covid 19 per tutto il periodo dal Febbraio 2020 al 31.01.2021 e che di fatto ne hanno sospeso e posticipato la scadenza di qualsiasi titolo ricadente nel periodo predetto, riattivandolo soltanto da qualche mese”.
Pertanto, proprio perché, “trattandosi di titoli autonomi fra essi” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), i medesimi erano già scaduti alla data di notifica dell'atto di precetto opposto (07.05.2021), il creditore poteva intimarne il pagamento con il menzionato precetto, alla data del 07.05.2021, in base alle norme in quel momento vigenti e considerato che l'eccepita sospensione è durata “dal Febbraio 2020 al
31.01.2021”, secondo quanto dedotto dal medesimo attore, nei limiti delle preclusioni assertive.
Come esposto dall'opposta nella comparsa di costituzione, “la stessa parte opponente riferisce che la sospensione dei pagamenti per la pandemia è terminata in data 31 gennaio 2021, pertanto le cambiali erano effettivamente scadute alla data di notifica del precetto (7 maggio 2021) ed anzi il debitore ha avuto oltre tre mesi per procedere al pagamento ed evidentemente non vi ha provveduto”.
Va evidenziato che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). Tale pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità,
“consolidata nel ritenere che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento
7 parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, si annulla il precetto opposto limitatamente all'importo complessivo di € 507,05 (€ 101,41 x 5= € 507,05) di cui alle cambiali aventi scadenza 27.02.2018,
27.03.2018, 27.04.2018, 27.05.2021 e 27.06.2021; si rigetta, per il resto, la domanda attorea.
La soccombenza parziale dell'opponente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 797/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) annulla il precetto opposto limitatamente all'importo complessivo di € 507,05 (€ 101,41 x 5=
€ 507,05) di cui alle cambiali aventi scadenza 27.02.2018, 27.03.2018, 27.04.2018,
27.05.2021 e 27.06.2021;
2) rigetta, per il resto, la domanda attorea;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 4.3.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma
1 c.p.c.)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Fabrizio ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla Via Don Luigi Sturzo n. 9, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Lacitignola Stefania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aiello Marco, con studio in Cosenza, alla Via Miceli 99 come da procura in calce all'atto di precetto
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. - P.IVA , già Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria
[...] Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pesenti Marco ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Guarnieri Mario, con studio in Cosenza (CS), C.so Mazzini n. 52 in forza di mandato in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
INTERVENTRICE EX ART. 111 COMMA 3 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.12.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 27.5.21, come da ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in atti, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, la deducendo che: in data 7.5.21 gli veniva notificato CP_1
atto di precetto basato su effetti cambiari (n. 39) con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 4.166,97; l'atto di precetto era parzialmente nullo per inesistenza del titolo esecutivo cambiario, poiché, alla data di notifica dello stesso (07.05.2021), vi erano: n. 3 cambiali decadute dalla efficacia di titolo esecutivo in quanto aventi scadenza di pagamento rispettivamente al 27.2.18 – 27.3.18 – 27.4.18, ossia oltre i tre anni di legge;
n. 2 cambiali non erano ancora scadute, in quanto aventi scadenza al 27.5.21 e 27.6.21, pertanto non potevano costituire titolo esecutivo, ma potevano rappresentare per il creditore solo una “promessa incondizionata di pagamento”; n. 13 cambiali, da Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2021, che erano state soggette alla sospensione del pagamento COVID 19; trattandosi di cambiali, era inoltre inapplicabile il principio di cui all'art.1186 cc ed art 50 R.D. 1669/1933, c.d. Legge Cambiaria,
(decadenza del beneficio del termine) invocato dalla parte convenuta ciò, sia con riferimento alla tipologia di rateizzazione (trattandosi di titoli cambiari aventi singola efficacia di atto stragiudiziale ex art.474 c.p.c. e non di semplice rateizzazione concessa dal debitore anche su un accordo scritto), sia con riferimento al senso specifico della norma sulla “decadenza” applicabile al verificarsi di ristrette circostanze, non ricorrenti nel caso di specie;
invero, ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore, ipotesi non sussistenti nel caso di specie, poiché il debitore è dipendente statale in servizio;
l'atto di precetto quindi era da ritenersi nullo poiché azionato su cambiali non scadute e non aventi efficacia esecutiva, sicché il creditore, essendo privo di titolo legittimante, avrebbe dovuto agire per ottenere un titolo esecutivo giudiziario ovverosia un decreto ingiuntivo;
in subordine, l'opponente eccepiva che buona parte delle cambiali oggetto dell'atto di precetto opposto ricadevano nel periodo di sospensione dei termini per Covid 19, ex D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e ss., (dal febbraio
2020 al 31 gennaio 2021), che di fatto aveva sospeso e posticipato la scadenza di qualsiasi titolo ricadente nel periodo predetto, ciò al fine di valutare la non volontarietà del mancato pagamento di 13 cambiali ai fini dell'applicabilità del beneficio di decadenza.
In ragione di tanto, l'opponente, domandava: in via preliminare sospendersi l'esecutività del precetto opposto, con particolare riferimento all'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo sotteso per come azionato;
nel merito, annullarsi l'atto precetto per tutti i motivi sottesi in diritto;
2 condannarsi la convenuta alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.10.21, si costituiva in giudizio la ed in sua vece la procuratrice all'uopo Controparte_4 Controparte_5 legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_6
la quale, quanto alle cambiali scadute il 27.02.2018 – 27.03.2018 – 27.04.2018 ossia già
[...]
scadute da oltre i tre anni di legge, rispetto alla notifica del precetto avvenuta il 7.5.21, aderiva alla avversa eccezione, chiedendo la decurtazione della relativa somma dall'importo precettato, deducendo comunque che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolgeva l'atto per l'intero, ma ne determinava la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta;
chiedeva invece rigettarsi le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, poiché infondate ed accogliersi le seguenti conclusioni: rigettarsi l'istanza di sospensione e comunque accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della avversa opposizione e/o rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi la validità dell'atto di precetto notificato, eventualmente modificandone l'importo nella diversa somma ritenuta di giustizia: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 12.1.23 interveniva in giudizio la già̀ società con socio unico Banca IFIS S.p.A., Controparte_2 Controparte_2 appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca
IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria la quale interveniva e si Controparte_3
costituiva ex art. 111 c.p.c., deducendo che: con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 1.11.21, (cedente) cedeva a (cessionaria) un CP_1 Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB;
della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16.11.21 - Parte
II; per l'effetto divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto Controparte_2
del presente giudizio di opposizione, e per essa interveniva e si Controparte_3
costituiva ex art. 111 c.p.c., contestualmente aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da in sede di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_4
nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati e anche agli eventuali verbali di udienza nonché note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In ragione di tanto, e, per essa in Controparte_2 Controparte_3
qualità di unica titolare del diritto controverso, domandava: in via pregiudiziale: - stante lo
3 spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di unipersonale, essendo – allo stato – l'unica titolare CP_1 Controparte_2
del credito per cui è causa, intervenuta nel presente procedimento per il tramite della propria mandataria nel merito, previa revoca dell'istanza di sospensione, Controparte_3 accertare e dichiarare l'inammissibilità della avversa opposizione, e/o rigettare l'avversa opposizione, e confermare la validità dell'atto di precetto notificato per l'importo intimato, decurtato della somma portata dai n. 3 effetti cambiari prescritti, ovvero per la diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Instaurato il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto, all'udienza del
4.12.24 le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie, alle quali può aggiungersi il successore a titolo particolare, con la formazione di un litisconsorzio rispetto all'alienante, a meno che, se le altre parti vi consentano, il giudice disponga l'estromissione di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
L'intervento o la chiamata ex art. 111 comma 3 c.p.c. non configurano, in realtà, un intervento o una chiamata di terzo e costituiscono, pertanto, ipotesi autonome e distinte rispetto a quelle di cui agli artt. 105 e 269 c.p.c. e, a differenza di queste ultime, esperibili in ogni grado o fase del processo (Cfr.
Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21690 del 26 agosto 2019), poiché “il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ. n. 21492/2018).
“In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma,
c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire
4 o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass. civ. n. 18767/2017).
L'intervento del nuovo titolare effettivo del diritto, quindi, non produce una sostituzione processuale, né un'estromissione automatica del dante causa, la quale può essere disposta dal giudice solo quando le altre parti vi acconsentano.
Anche nelle ipotesi di estromissione, peraltro, il giudice deve disporre in ordine alle spese di lite nei riguardi dell'estromesso.
Tanto precisato, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che, con atto di precetto su effetti del 6.4.21, regolarmente notificato al sig. in data 7.5.21, come da avviso di Pt_1
ricevimento in atti, la unipersonale e, per essa, la procuratrice CP_1 Controparte_5
essendo in possesso di n. 39 cambiali, asseritamente scadute ed impagate e soggette alla
[...] decadenza del beneficio del termine, per l'importo di € 3.954,99, intimava e faceva precetto al sig.
di pagare, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, le seguenti somme: € Parte_1
3.954,00 per effetti impagati;
€ 15,00 per il costo di notificazione dell'atto di precetto;
€ 135,00 per compenso professionale unitario, ai quali si aggiungevano rimborso spese generali al 15%, cpa e iva, per un totale complessivo di € 4.166,97.
Risultano allegati i seguenti effetti cambiari, emessi il 10.4.15, tutti di importo pari ad €101,41 ciascuno, aventi scadenza: il 27.02.2018; 27.03.18; 27.04.2018; 27.05.18; 27.06.18; 27.07.18;
27.08.18; 27.09.18; 27.10.18; 27.11.18; 27.12.18; 27.01.19; 27.02.19; 27.03.19; 27.04.19; 27.05.19;
27.06.19; 27.7.19; 27.08.19; 27.09.19; 27.10.19; 27.11.19; 27.12.19; 27.01.20; 27.02.20; 27.03.20;
27.04.20; 27.05.20; 27.06.20; 27.07.20; 27.08.20; 27.09.20; 27.10.20; 27.11.20; 27.12.20; 27.01.21;
27.02.21; 27.03.21; 27.04.21; 27.05.21;27.06.21.
Nell'atto di opposizione, con riferimento alle cambiali aventi scadenza il 27.02.2018, 27.03.2018 e
27.04.2018, la parte opponente evidenziava la prescrizione di tali effetti, essendo decorso al momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 7.5.21, il termine di tre anni previsto dalla legge.
5 Sia la convenuta sia la hanno aderito a tale eccezione CP_1 Controparte_2 chiedendo che la relativa somma venga decurtata dall'importo precettato.
L'opponente, nell'atto di citazione, ha, altresì, dedotto che “n. 2 cambiali non erano scadute rispettivamente aventi scadenza al 27.05.2021 e 27.06.2021 e pertanto non possono costituire titolo esecutivo”.
Ai sensi dell'art. 1186 c.c., “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che: a) il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per se, dimostrare lo stato di insolvenza;
b) il ritardo nel pagamento di alcune cambiali non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 cod. civ.; c) il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. Così, in particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art.1186 cod. civ. E, al contrario, dimostrano uno stato di insolvenza:
a) l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevanti;
b) la domanda da parte del debitore ad essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 24330 del 2011).
Nel caso di specie, si ritiene che il mancato pagamento delle cambiali scadute non giustifichi la decadenza dal beneficio del termine (cui si riferisce anche la diffida dell'8.10.20) con riguardo alle menzionate due cambiali non ancora scadute alla data di notifica dell'atto di precetto (07.05.2021), avuto riguardo anche alla non ingente entità complessiva del credito e alle circostanze, dedotte dall'opponente nell'atto di citazione e non contestate dall'opposta nella prima difesa successiva, secondo cui “buona parte delle cambiali oggetto dell'atto opposto, sono ricadute nella sospensione temporale di scadenza dei vari D.L. per covid 19 per tutto il periodo dal Febbraio 2020 al 31.01.2021”
e “lo stesso debitore è dipendente statale in servizio”.
Peraltro, in aggiunta al predetto rilievo, ritenuto assorbente, va evidenziato che l'art 50 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n 1669), applicabile anche al vaglia cambiario “concede al portatore della cambiale tratta il diritto di esercitare l'azione di regresso prima della scadenza nei casi di rifiuto totale o parziale dell'accettazione, di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, di cessazione dei pagamenti ancorché non constatata con sentenza, di esecuzione infruttuosa sui suoi beni ed, infine, di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. Tuttavia, ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso prima della scadenza della cambiale, mentre, in caso di fallimento del
6 trattario, il portatore è dispensato dall'onere della presentazione della cambiale e della levata del protesto, essendo sufficiente che egli produca la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato cambiario principale, negli altri casi l'azione cambiaria di regresso non può essere esercitata se non dopo la presentazione della cambiale e la levata del protesto. In tali casi la levata del protesto prima della scadenza della cambiale, giustificata dalla decadenza dal termine in cui l'obbligato cambiario principale è incorso a causa della sua insolvenza, assolve la funzione di fornire la prova, anche se non definitiva, dello stato di insolvenza dell'obbligato principale e costituisce, perciò, una formalità essenziale per l'esercizio anticipato dell'azione di regresso, che non ammette equipollenti” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 20/09/1971).
Nella fattispecie, dunque, non appaiono ricorrere i presupposti della decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c. con riguardo alle n. 2 cambiali aventi scadenza al
27.05.2021 e al 27.06.2021.
Viceversa, quanto alle n. 13 cambiali che “da Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2021, sono state soggette alla sospensione del pagamento COVID 19”, come argomentato dallo stesso opponente a pag. 6 dell'atto di citazione, esse “sono ricadute nella sospensione temporale di scadenza dei vari D.L. per covid 19 per tutto il periodo dal Febbraio 2020 al 31.01.2021 e che di fatto ne hanno sospeso e posticipato la scadenza di qualsiasi titolo ricadente nel periodo predetto, riattivandolo soltanto da qualche mese”.
Pertanto, proprio perché, “trattandosi di titoli autonomi fra essi” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), i medesimi erano già scaduti alla data di notifica dell'atto di precetto opposto (07.05.2021), il creditore poteva intimarne il pagamento con il menzionato precetto, alla data del 07.05.2021, in base alle norme in quel momento vigenti e considerato che l'eccepita sospensione è durata “dal Febbraio 2020 al
31.01.2021”, secondo quanto dedotto dal medesimo attore, nei limiti delle preclusioni assertive.
Come esposto dall'opposta nella comparsa di costituzione, “la stessa parte opponente riferisce che la sospensione dei pagamenti per la pandemia è terminata in data 31 gennaio 2021, pertanto le cambiali erano effettivamente scadute alla data di notifica del precetto (7 maggio 2021) ed anzi il debitore ha avuto oltre tre mesi per procedere al pagamento ed evidentemente non vi ha provveduto”.
Va evidenziato che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). Tale pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità,
“consolidata nel ritenere che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento
7 parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, si annulla il precetto opposto limitatamente all'importo complessivo di € 507,05 (€ 101,41 x 5= € 507,05) di cui alle cambiali aventi scadenza 27.02.2018,
27.03.2018, 27.04.2018, 27.05.2021 e 27.06.2021; si rigetta, per il resto, la domanda attorea.
La soccombenza parziale dell'opponente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 797/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) annulla il precetto opposto limitatamente all'importo complessivo di € 507,05 (€ 101,41 x 5=
€ 507,05) di cui alle cambiali aventi scadenza 27.02.2018, 27.03.2018, 27.04.2018,
27.05.2021 e 27.06.2021;
2) rigetta, per il resto, la domanda attorea;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 4.3.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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