TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2023 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
patrocinio dell'avv. Marino Caserta, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Brera n. 6, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Controparte_1 P.IVA_2
Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli
Uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 per Cosap
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30-12-2022, il sig. , personalmente e nella sua Parte_2
qualità di legale rappresentante di conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il Parte_3
, chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato, di dichiarare Controparte_1
prescritta la pretesa creditoria vantata dal ovvero di annullare/dichiarare Controparte_1 pagina 1 di 7 nullo/inefficace l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo per euro di 7.441,58 emesso in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-2022, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- la pretesa creditoria del è prescritta perché l'atto precedente è stato notificato Controparte_1
all'opponente in data 13-06-2017 e, quindi, oltre cinque anni prima, senza che siano intervenuti atti interruttivi;
- l'atto avversato è privo/carente di motivazione perché non sono state allegate le lettere di invito, dalle quali dedurre e comprendere gli elementi essenziali del credito vantato dall'Ente;
- la pretesa creditoria portata nell'atto di riscossione non è certa, né liquida.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 17-03-2023 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, deducendo quanto segue:
- l'atto impugnato si fonda sull'invito di pagamento n. 395/2017 notificato all'opponente in data 13-
06-2017, avente per oggetto il credito vantato dall'Ente per la violazione dell'art. 20, comma 3, lett. a)
Regolamento Cosap, accertata con verbale n. 7447170-3 del 07-04-2017, notificato il 10-04-2017;
- il Comune di Milano, avvalendosi della facoltà regolamentare concessa dall'art. 63 del d. lgs.n.
446/1997 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21-02-2000, adottava il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Cosap) avente decorrenza dall'01-01-2000, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(cd Tosap);
- l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata poiché il credito vantato dal a titolo di abusiva occupazione del suolo pubblico si prescrive nel termine ordinario CP_1
decennale, trattandosi del corrispettivo dell'uso di beni pubblici, non assimilabile al canone locativo;
- l'iter procedimentale è legittimo e corretto;
- l'atto di riscossione è debitamente motivato e richiama sia l'invito di pagamento, sia il verbale di contestazione;
- con riferimento alla tariffa applicata e ai conteggi esposti nell'invito di pagamento, il ha CP_1
applicato la norma di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap, che prevede per le occupazioni temporanee una presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento;
pertanto, la richiesta dell'opponente di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione è infondata.
pagina 2 di 7 Con decreto del 31-01-2023 il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., alla data del 21-04-2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 24-04-2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 08-09-2023 per la discussione sulle istanze formulate dalle parti.
All'esito di tale udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la prova contraria della parte convenuta.
Esaurita l'istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 14-01-2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa per la decisione.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2). CP_1
Inoltre, “il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione comunale” e dispone che “
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3.
L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre
1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs.
30/04/92 n. 285”.
2.2. Ciò posto, parte opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito vantato dal
. Secondo la prospettazione attorea, troverebbe applicazione nel caso di specie la Controparte_1
prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., trattandosi di un'occupazione abusiva di natura extracontrattuale.
La doglianza non è fondata.
L'occupazione posta in essere abusivamente non può essere assimilata al fatto illecito, né ha natura risarcitoria.
Inoltre, con riferimento alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che il canone Cosap rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o pagina 4 di 7 presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 18632/2023; Cass. n.
12482/2022 e n. 3710/2019).
Rilevato che l'invito di pagamento n. 395/2017 è stato regolarmente notificato alla società opponente in data 13-06-2017 e che la circostanza e la relativa documentazione non sono state specificamente contestate dall'opponente, in applicazione del suesposto principio e del termine decennale,
l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento.
2.3. In secondo luogo, parte opponente ha dedotto la carente/omessa motivazione dell'atto di riscossione, l'incertezza del credito e la mancanza degli elementi essenziali per determinare i parametri individuativi della somma pretesa dall'Ente.
La censura non è fondata.
Con riferimento alla omessa/carente motivazione dell'atto di riscossione, si osserva che l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi, è stata pienamente rispettata nel caso di specie perché l'atto di riscossione contiene la legittimazione del alla riscossione del canone, gli estremi dell'atto presupposto e cioè CP_1
dell'invito di pagamento e il dettagliato conteggio degli importi dovuti. Si tratta di una motivazione
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, laddove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità (cfr. Cass. n. 30560/2017; Cass. n. 27628/2018; Cass. n. 7186/2000;
Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
E' documentale che l'invito di pagamento n. 395/2017 sia stato notificato all'opponente in data 13-
06-2017 e, che, quindi, sia stato da quest'ultimo conosciuto;
pertanto, le doglianze dell'opponente sull'obbligo di allegare l'invito di pagamento per dedurre gli elementi essenziali della pretesa creditoria dell'Ente sono infondate. L'invito di pagamento - già ricevuto e conosciuto dall'opponente - contiene il riferimento alla contestazione dell'illecito e alla normativa violata, nonchè il dettaglio degli importi dovuti e della fonte degli stessi. In particolare, il ha indicato nell'invito di pagamento i CP_1
parametri che consentono di pervenire alla somma complessivamente richiesta e la metodologia di calcolo dell'indennità aggiuntiva in ragione dello spazio abusivamente occupato e cioè la categoria pagina 5 di 7 viaria, la superficie occupata, la tariffa, il canone complessivo parametrato ai giorni di occupazione secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap e allegate disposizioni tariffarie (doc.
n. 4 di parte convenuta), con ciò rendendo del tutto comprensibile il percorso seguito dalla pubblica amministrazione nell'accertamento della difformità riscontrata e della conseguente applicazione della somma richiesta.
Inoltre, l'atto di riscossione richiede all'attrice il pagamento dell'importo di euro 7.441,57, che corrisponde a quello indicato nell'avviso di pagamento n. 395/2017 aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati.
Quindi, per le ragioni suesposte le obiezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla pubblica amministrazione sono infondate e devono essere rigettate.
2.4. Per quanto attiene l'ammontare del canone si osserva quanto segue.
La Pubblica amministrazione ha irrogato la sanzione in disamina facendo ricorso alla presunzione relativa di violazione perdurante dal trentesimo giorno antecedente la data dell'accertamento della violazione stessa.
L'attore ha, tuttavia, offerto la prova dell'abusiva occupazione con riferimento al solo giorno dell'accertamento. Infatti, il teste ha riferito che le sedie e i Testimone_1
tavoli erano stati sposti solo il giorno del sopralluogo della P.L. , probabilmente dai clienti, e non nei giorni precedenti.
Pertanto, la durata dell'occupazione deve essere individuata in un solo giorno e cioè il 07-04-2017.
In considerazione degli aspetti di tecnicismo che emergono dai prospetti di ricalcolo prodotti dal
Comune di Milano si ritiene preferibile in questa sede fissare gli elementi del calcolo da adottare per determinare l'indennità concretamente dovuta per l'occupazione abusiva temporanea di un solo giorno ovvero: conteggio del canone che sarebbe stato determinato per la zona di via Brera n. 29 nel giorno 07-04-2017 in relazione a una superficie occupata pari a mq. 20,50 mq con aumento del 30% della somma così determinata.
Su tale importo devono poi essere applicati gli interessi legali dal 13-06-2017 al saldo.
3. Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda dell'attore e la sensibile diminuzione della pretesa creditoria del , si ritiene congrua la loro Controparte_1
integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca/annulla l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo opposto emesso dal Comune di Milano in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-
2022;
2) condanna il sig. in via solidale tra loro, a pagare al Parte_4 CP_1
l'indennità prevista dall'art. 20, comma 3, lett. a) Regolamento Cosap rapportata ad
[...]
un'occupazione abusiva di mq 20,50 in via Brera n. 29, secondo il sistema di calcolo indicato in motivazione, oltre interessi legali maturati dal 13-06-2017 all'effettivo saldo;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2023 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
patrocinio dell'avv. Marino Caserta, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Brera n. 6, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Controparte_1 P.IVA_2
Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli
Uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 per Cosap
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30-12-2022, il sig. , personalmente e nella sua Parte_2
qualità di legale rappresentante di conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il Parte_3
, chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato, di dichiarare Controparte_1
prescritta la pretesa creditoria vantata dal ovvero di annullare/dichiarare Controparte_1 pagina 1 di 7 nullo/inefficace l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo per euro di 7.441,58 emesso in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-2022, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- la pretesa creditoria del è prescritta perché l'atto precedente è stato notificato Controparte_1
all'opponente in data 13-06-2017 e, quindi, oltre cinque anni prima, senza che siano intervenuti atti interruttivi;
- l'atto avversato è privo/carente di motivazione perché non sono state allegate le lettere di invito, dalle quali dedurre e comprendere gli elementi essenziali del credito vantato dall'Ente;
- la pretesa creditoria portata nell'atto di riscossione non è certa, né liquida.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 17-03-2023 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, deducendo quanto segue:
- l'atto impugnato si fonda sull'invito di pagamento n. 395/2017 notificato all'opponente in data 13-
06-2017, avente per oggetto il credito vantato dall'Ente per la violazione dell'art. 20, comma 3, lett. a)
Regolamento Cosap, accertata con verbale n. 7447170-3 del 07-04-2017, notificato il 10-04-2017;
- il Comune di Milano, avvalendosi della facoltà regolamentare concessa dall'art. 63 del d. lgs.n.
446/1997 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21-02-2000, adottava il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Cosap) avente decorrenza dall'01-01-2000, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(cd Tosap);
- l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata poiché il credito vantato dal a titolo di abusiva occupazione del suolo pubblico si prescrive nel termine ordinario CP_1
decennale, trattandosi del corrispettivo dell'uso di beni pubblici, non assimilabile al canone locativo;
- l'iter procedimentale è legittimo e corretto;
- l'atto di riscossione è debitamente motivato e richiama sia l'invito di pagamento, sia il verbale di contestazione;
- con riferimento alla tariffa applicata e ai conteggi esposti nell'invito di pagamento, il ha CP_1
applicato la norma di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap, che prevede per le occupazioni temporanee una presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento;
pertanto, la richiesta dell'opponente di rideterminare la sanzione con riferimento a un solo giorno di occupazione è infondata.
pagina 2 di 7 Con decreto del 31-01-2023 il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., alla data del 21-04-2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 24-04-2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, 2, 3, c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 08-09-2023 per la discussione sulle istanze formulate dalle parti.
All'esito di tale udienza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la prova contraria della parte convenuta.
Esaurita l'istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 14-01-2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali, tratteneva la causa per la decisione.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2). CP_1
Inoltre, “il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle “effettuate senza concessione o autorizzazione comunale” e dispone che “
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3.
L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%
(trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre
1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs.
30/04/92 n. 285”.
2.2. Ciò posto, parte opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito vantato dal
. Secondo la prospettazione attorea, troverebbe applicazione nel caso di specie la Controparte_1
prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., trattandosi di un'occupazione abusiva di natura extracontrattuale.
La doglianza non è fondata.
L'occupazione posta in essere abusivamente non può essere assimilata al fatto illecito, né ha natura risarcitoria.
Inoltre, con riferimento alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che il canone Cosap rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o pagina 4 di 7 presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 18632/2023; Cass. n.
12482/2022 e n. 3710/2019).
Rilevato che l'invito di pagamento n. 395/2017 è stato regolarmente notificato alla società opponente in data 13-06-2017 e che la circostanza e la relativa documentazione non sono state specificamente contestate dall'opponente, in applicazione del suesposto principio e del termine decennale,
l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento.
2.3. In secondo luogo, parte opponente ha dedotto la carente/omessa motivazione dell'atto di riscossione, l'incertezza del credito e la mancanza degli elementi essenziali per determinare i parametri individuativi della somma pretesa dall'Ente.
La censura non è fondata.
Con riferimento alla omessa/carente motivazione dell'atto di riscossione, si osserva che l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi, è stata pienamente rispettata nel caso di specie perché l'atto di riscossione contiene la legittimazione del alla riscossione del canone, gli estremi dell'atto presupposto e cioè CP_1
dell'invito di pagamento e il dettagliato conteggio degli importi dovuti. Si tratta di una motivazione
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, laddove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità (cfr. Cass. n. 30560/2017; Cass. n. 27628/2018; Cass. n. 7186/2000;
Cass. n. 9433/1998; Cass. n. 6898/1998; Cass. n. 6529/1998).
E' documentale che l'invito di pagamento n. 395/2017 sia stato notificato all'opponente in data 13-
06-2017 e, che, quindi, sia stato da quest'ultimo conosciuto;
pertanto, le doglianze dell'opponente sull'obbligo di allegare l'invito di pagamento per dedurre gli elementi essenziali della pretesa creditoria dell'Ente sono infondate. L'invito di pagamento - già ricevuto e conosciuto dall'opponente - contiene il riferimento alla contestazione dell'illecito e alla normativa violata, nonchè il dettaglio degli importi dovuti e della fonte degli stessi. In particolare, il ha indicato nell'invito di pagamento i CP_1
parametri che consentono di pervenire alla somma complessivamente richiesta e la metodologia di calcolo dell'indennità aggiuntiva in ragione dello spazio abusivamente occupato e cioè la categoria pagina 5 di 7 viaria, la superficie occupata, la tariffa, il canone complessivo parametrato ai giorni di occupazione secondo le previsioni dell'art. 20, comma 2, Regolamento Cosap e allegate disposizioni tariffarie (doc.
n. 4 di parte convenuta), con ciò rendendo del tutto comprensibile il percorso seguito dalla pubblica amministrazione nell'accertamento della difformità riscontrata e della conseguente applicazione della somma richiesta.
Inoltre, l'atto di riscossione richiede all'attrice il pagamento dell'importo di euro 7.441,57, che corrisponde a quello indicato nell'avviso di pagamento n. 395/2017 aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati.
Quindi, per le ragioni suesposte le obiezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla pubblica amministrazione sono infondate e devono essere rigettate.
2.4. Per quanto attiene l'ammontare del canone si osserva quanto segue.
La Pubblica amministrazione ha irrogato la sanzione in disamina facendo ricorso alla presunzione relativa di violazione perdurante dal trentesimo giorno antecedente la data dell'accertamento della violazione stessa.
L'attore ha, tuttavia, offerto la prova dell'abusiva occupazione con riferimento al solo giorno dell'accertamento. Infatti, il teste ha riferito che le sedie e i Testimone_1
tavoli erano stati sposti solo il giorno del sopralluogo della P.L. , probabilmente dai clienti, e non nei giorni precedenti.
Pertanto, la durata dell'occupazione deve essere individuata in un solo giorno e cioè il 07-04-2017.
In considerazione degli aspetti di tecnicismo che emergono dai prospetti di ricalcolo prodotti dal
Comune di Milano si ritiene preferibile in questa sede fissare gli elementi del calcolo da adottare per determinare l'indennità concretamente dovuta per l'occupazione abusiva temporanea di un solo giorno ovvero: conteggio del canone che sarebbe stato determinato per la zona di via Brera n. 29 nel giorno 07-04-2017 in relazione a una superficie occupata pari a mq. 20,50 mq con aumento del 30% della somma così determinata.
Su tale importo devono poi essere applicati gli interessi legali dal 13-06-2017 al saldo.
3. Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda dell'attore e la sensibile diminuzione della pretesa creditoria del , si ritiene congrua la loro Controparte_1
integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca/annulla l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo opposto emesso dal Comune di Milano in data 24-11-2022 e notificato in data 30-11-
2022;
2) condanna il sig. in via solidale tra loro, a pagare al Parte_4 CP_1
l'indennità prevista dall'art. 20, comma 3, lett. a) Regolamento Cosap rapportata ad
[...]
un'occupazione abusiva di mq 20,50 in via Brera n. 29, secondo il sistema di calcolo indicato in motivazione, oltre interessi legali maturati dal 13-06-2017 all'effettivo saldo;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 7 di 7